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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. 230/2025 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (cf rappr.ta e difesa dall'avv. Anna Coppola, dom.ta Parte_1 C.F._1 come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Anna Coppola, dom.to CP_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 19.06.2014 in
Torre del Greco (NA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suindicato Comune Anno
2014 Atto n.110 Parte II – Serie A, deducendo che con sentenza di omologa depositata in data
18.03.2024 n. 575/2024, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 04.07.2015, attualmente minorenne. Per_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa n 575/2024 depositata in data
18.03.2024 dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (26.02.2024) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 19.06.2014 in Torre del Greco (NA,) con atto trascritto nei registri
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco, Anno 2014 Atto n.110 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Paolina (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (cf rappr.ta e difesa dall'avv. Anna Coppola, dom.ta Parte_1 C.F._1 come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Anna Coppola, dom.to CP_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 19.06.2014 in
Torre del Greco (NA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suindicato Comune Anno
2014 Atto n.110 Parte II – Serie A, deducendo che con sentenza di omologa depositata in data
18.03.2024 n. 575/2024, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 04.07.2015, attualmente minorenne. Per_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa n 575/2024 depositata in data
18.03.2024 dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (26.02.2024) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 19.06.2014 in Torre del Greco (NA,) con atto trascritto nei registri
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco, Anno 2014 Atto n.110 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Paolina (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano