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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6115/2024 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. PARROTTA DOMENICO;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
OGGETTO
Giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione : appello avverso la sentenza n. 2003/2014 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto ex art 392 c.p.c. , a seguito dell'ordinanza 22462/2024 il Parte_1 giudizio in oggetto.
Si è costituito in giudizio proposto il riportandosi alla originaria costituzione in CP_1 appello.
All'udienza in epigrafe, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
1 Come esposto nell'ordinanza della Corte di Cassazione “ La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6942 depositata il 2.11.2018, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2003, depositata il 28.1.2014, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6.11.2008 ed ha rigettato la domanda proposta da di condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 25.744,75, richiesta a titolo di indennità di custodia e conservazione di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo maturata dalla nel Parte_2 periodo intercorrente tra l'agosto-settembre 1983 (affidamento dei veicoli sequestrati) fino al maggio 2003 (trasmissione del provvedimento definitivo di confisca), credito ceduto all'
[...] in forza di rogito notarile.” Parte_1
2. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte che aveva esaminato la sola eccezione questione della prescrizione ritenendola erroneamente quinquennale.
Questo Collegio deve pertanto esaminare tutti gli altri motivi dell'appello proposti dal
. CP_1
3.In ordine all' eccezione sollevata dalla relativa alla inammissibilità della Parte_1 costituzione del operata attraverso un mero richiamo all'atto di costituzione nella fase CP_1 ante rinvio, se ne rileva l'infondatezza.
Il giudice del rinvio , infatti, per effetto dell'annullamento della sentenza del giudice di merito,
è tenuto, nei limiti del perimetro definito dalla Corte di Cassazione, a riesaminare l'atto di appello, salvo che vi sia stata espressa rinunzia a qualche motivo di appello non attinto dalla pronunzia di rinvio.
4. TERRITORIALE CP_2
L'eccezione è infondata.
Palese è la competenza del tribunale di Roma, avendo sede in Roma il Controparte_1 evocato in giudizio.
2 consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento.”
Nella fattispecie in esame il sequestro fu effettuato dalla Polizia Stradale con conseguente legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza
A tale proposito si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 15515/2018 che ha affermato: “
Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese.
6. CESSIONE CREDITI
Il motivo di illegittimità della cessione del credito ex artt.1418 comma 2 c.c. e 1346 c.c, art 9.
L2248/1865 all. E, richiamato dall'art 70 RD 2440/1923, è infondato.
Rilievo assorbente ha il fatto che, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
2209/2007 ( “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui
l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la
3 notificazione a quest'ultimo.), l'art 70 R.D 2440/1923 non trova applicazione nell'ipotesi che il contratto non sia più in corso, ma abbia avuto completa esecuzione.
7. CONTESTAZIONE DEL QUANTUM DEBEATUR
In ordine a tali profili, la ha preso posizione sia con la comparsa di costituzione e le Pt_1 ulteriori note in primo grado , sia in sede di legittimità , evidenziando che il , nel CP_1 contestare i conteggi sottesi al decreto ingiuntivo, opera una evidente confusione tra tale
(P.Iva/C. F. e la che sono Parte_3 P.IVA_3 Parte_2 soggetti giuridici assolutamente distinti ed autonomi, indipendentemente dalla mera assonanza delle rispettive ragioni sociali. Per cui, si ribadisce, anche in questa sede, che la Transazione non riguarda la Società che ha ceduto il credito alla anche perché non sarebbe stata Pt_1 possibile una Transazione del 1999 per crediti divenuti esigibili nel 2003. La confusione le
Società consente di superare anche la presunta inesigibilità ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 (cfr.
Appello, pagg. 11-13). Sul punto, si ribadisce poi che - anche se non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi del
D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12 - il creditore ha comunque facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso. Si ricorda che il diritto al pagamento degli oneri di custodia (indipendentemente da ogni adempimento della P.A.) decorre dal momento della sua esigibilità e che credito deriva unicamente dalla data di confisca e/o restituzione od alienazione del bene (v. Cassazione, III sezione civile, n. 10673/2003
8. Inammissibile è il motivo di gravame concernente la domanda di corresponsione degli interessi di cui al D.Lgs 231/2002, in quanto già correttamente esclusi dal tribunale (A tale proposito si richiama il principio affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza
208/2020, applicabile anche in subiecta materia : “ In materia di spese di giustizia, il noleggio ad una procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche non è una transazione commerciale, ma una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione, sicchè al compenso non si applicano gli interessi moratori di cui al d.lgs.
n. 231 del 2002, nemmeno alla luce del terzo e quinto considerando della Direttiva n. 7 del
2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, applicabile, avendo lo scopo di tutelare la concorrenza, alle "pubbliche amministrazioni aggiudicatrici", dunque, alle sole transazioni commerciali frutto di una procedura di evidenza pubblica.”)
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento ( di poco superiore ad € 26.000,00 per effetto degli interessi sulla sorte
4 che non consente l'applicazione dei medi tariffari ), ma con le maggiorazioni previste dall'art
4 comma1 bis delle vigenti tariffe professionali in virtù dei collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto di riassunzione.
PQM
In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 2003/2024 che conferma integralmente e condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di he liquida come segue : per il grado Parte_1 di appello , unitariamente nella fase ante e post rinvio in € 10.000,00 , per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u. per il giudizio di legittimità in € 4.000 per compensi, oltre rimborso spese gen.
IL PRESIDENTE EST.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 LEGITTIMAZIONE
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 11519/2023 “ In tema di custodia di veicoli sequestrati, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6115/2024 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. PARROTTA DOMENICO;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
OGGETTO
Giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione : appello avverso la sentenza n. 2003/2014 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto ex art 392 c.p.c. , a seguito dell'ordinanza 22462/2024 il Parte_1 giudizio in oggetto.
Si è costituito in giudizio proposto il riportandosi alla originaria costituzione in CP_1 appello.
All'udienza in epigrafe, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
1 Come esposto nell'ordinanza della Corte di Cassazione “ La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6942 depositata il 2.11.2018, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2003, depositata il 28.1.2014, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6.11.2008 ed ha rigettato la domanda proposta da di condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 25.744,75, richiesta a titolo di indennità di custodia e conservazione di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo maturata dalla nel Parte_2 periodo intercorrente tra l'agosto-settembre 1983 (affidamento dei veicoli sequestrati) fino al maggio 2003 (trasmissione del provvedimento definitivo di confisca), credito ceduto all'
[...] in forza di rogito notarile.” Parte_1
2. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte che aveva esaminato la sola eccezione questione della prescrizione ritenendola erroneamente quinquennale.
Questo Collegio deve pertanto esaminare tutti gli altri motivi dell'appello proposti dal
. CP_1
3.In ordine all' eccezione sollevata dalla relativa alla inammissibilità della Parte_1 costituzione del operata attraverso un mero richiamo all'atto di costituzione nella fase CP_1 ante rinvio, se ne rileva l'infondatezza.
Il giudice del rinvio , infatti, per effetto dell'annullamento della sentenza del giudice di merito,
è tenuto, nei limiti del perimetro definito dalla Corte di Cassazione, a riesaminare l'atto di appello, salvo che vi sia stata espressa rinunzia a qualche motivo di appello non attinto dalla pronunzia di rinvio.
4. TERRITORIALE CP_2
L'eccezione è infondata.
Palese è la competenza del tribunale di Roma, avendo sede in Roma il Controparte_1 evocato in giudizio.
2 consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento.”
Nella fattispecie in esame il sequestro fu effettuato dalla Polizia Stradale con conseguente legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza
A tale proposito si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 15515/2018 che ha affermato: “
Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese.
6. CESSIONE CREDITI
Il motivo di illegittimità della cessione del credito ex artt.1418 comma 2 c.c. e 1346 c.c, art 9.
L2248/1865 all. E, richiamato dall'art 70 RD 2440/1923, è infondato.
Rilievo assorbente ha il fatto che, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
2209/2007 ( “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui
l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la
3 notificazione a quest'ultimo.), l'art 70 R.D 2440/1923 non trova applicazione nell'ipotesi che il contratto non sia più in corso, ma abbia avuto completa esecuzione.
7. CONTESTAZIONE DEL QUANTUM DEBEATUR
In ordine a tali profili, la ha preso posizione sia con la comparsa di costituzione e le Pt_1 ulteriori note in primo grado , sia in sede di legittimità , evidenziando che il , nel CP_1 contestare i conteggi sottesi al decreto ingiuntivo, opera una evidente confusione tra tale
(P.Iva/C. F. e la che sono Parte_3 P.IVA_3 Parte_2 soggetti giuridici assolutamente distinti ed autonomi, indipendentemente dalla mera assonanza delle rispettive ragioni sociali. Per cui, si ribadisce, anche in questa sede, che la Transazione non riguarda la Società che ha ceduto il credito alla anche perché non sarebbe stata Pt_1 possibile una Transazione del 1999 per crediti divenuti esigibili nel 2003. La confusione le
Società consente di superare anche la presunta inesigibilità ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 (cfr.
Appello, pagg. 11-13). Sul punto, si ribadisce poi che - anche se non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi del
D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12 - il creditore ha comunque facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso. Si ricorda che il diritto al pagamento degli oneri di custodia (indipendentemente da ogni adempimento della P.A.) decorre dal momento della sua esigibilità e che credito deriva unicamente dalla data di confisca e/o restituzione od alienazione del bene (v. Cassazione, III sezione civile, n. 10673/2003
8. Inammissibile è il motivo di gravame concernente la domanda di corresponsione degli interessi di cui al D.Lgs 231/2002, in quanto già correttamente esclusi dal tribunale (A tale proposito si richiama il principio affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza
208/2020, applicabile anche in subiecta materia : “ In materia di spese di giustizia, il noleggio ad una procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche non è una transazione commerciale, ma una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione, sicchè al compenso non si applicano gli interessi moratori di cui al d.lgs.
n. 231 del 2002, nemmeno alla luce del terzo e quinto considerando della Direttiva n. 7 del
2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, applicabile, avendo lo scopo di tutelare la concorrenza, alle "pubbliche amministrazioni aggiudicatrici", dunque, alle sole transazioni commerciali frutto di una procedura di evidenza pubblica.”)
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento ( di poco superiore ad € 26.000,00 per effetto degli interessi sulla sorte
4 che non consente l'applicazione dei medi tariffari ), ma con le maggiorazioni previste dall'art
4 comma1 bis delle vigenti tariffe professionali in virtù dei collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto di riassunzione.
PQM
In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 2003/2024 che conferma integralmente e condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di he liquida come segue : per il grado Parte_1 di appello , unitariamente nella fase ante e post rinvio in € 10.000,00 , per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u. per il giudizio di legittimità in € 4.000 per compensi, oltre rimborso spese gen.
IL PRESIDENTE EST.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 LEGITTIMAZIONE
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 11519/2023 “ In tema di custodia di veicoli sequestrati, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così