Articolo 2 della Legge 12 aprile 1965, n. 446
Articolo 1
Versione
4 giugno 1965
Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 giugno 1965