Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.