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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4604/24 e n. 6411/2023 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Lea Catena, Parte_1
12 C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Fabrizio C.F._1
Spinelli nello studio del quale ha eletto domicilio.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MONORITI ANTONELLO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità (l. 222/84);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 09.09.24, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 31.03.23, ai fini del riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso con il ricorso odierno, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' assegno ordinario (l.222/84). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11.11.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in Persona_2 atti, a seguito dell' esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno ordinario invalidità, non presentando una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso non può in toto accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno ordinario di invalidità, non sussistendone le condizioni sanitarie, ovvero la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp att. Cpc non si dispone la condanna della parte ricorrente soccombente. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 09.09.24 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'AOI Parte_1
(assegno ordinario di invalidità, ex L. 222/84);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)