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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3327/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Maurizio Pezzuto;
e
, rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2 avv. Maurizio Pezzuto;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 22/08/2012 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Squinzano (atto n. 31, parte II, anno R.G.V.G. 3327/2024
2012). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Copertino, 09/06/2012) e (Copertino, 28/02/2015). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 25/07/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e la casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, sarà assegnata alla signora che continuerà a Parte_1 viverci con i figli;
il signor sin da subito CP_1 provvederà a trasferire altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
b) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ed il signor potrà CP_1 esercitare il proprio diritto di visita nella più ampia libertà ed elasticità sempre di comune accordo con la signora e Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
c) la signora a stretto giro sarà assunta con un contratto Pt_1 che prevede uno stipendio tale da renderla economicamente indipendente ragione per la quale, anche in funzione dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e considerati i redditi del signor che dovrà provvedere a CP_1 sostenere le spese per un nuovo alloggio, rinuncia alla previsione di un contributo di mantenimento in proprio favore
a carico del signor;
CP_1
d) il signor verserà, a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per i figli, la somma di Euro 150,00 mensile ciascuno, entro il giorno 30 di ogni mese. Tutte le spese straordinarie inerenti i figli saranno divise tra i coniugi al 50% prendendo come riferimento il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Lecce.
2 R.G.V.G. 3327/2024
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 25/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative e integrative:
− in modifica della condizione relativa alla frequentazione dei minori con il genitore non convivente del ricorso introduttivo, la seguente: incontrerà e terrà con sé la prole come CP_1 concordato nel piano genitoriale depositato in data 30/01/2025;
− in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: l'A.U.U. sarà percepito in via esclusiva e al 100% da
. Parte_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3327/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 25/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
3 R.G.V.G. 3327/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Galatina (LE), 27/03/1984) e (San Pietro CP_1
Vernotico (BR), 19/01/1985) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come integrate e modificate in occasione dell'udienza del 31/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3327/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Maurizio Pezzuto;
e
, rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2 avv. Maurizio Pezzuto;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 22/08/2012 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Squinzano (atto n. 31, parte II, anno R.G.V.G. 3327/2024
2012). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Copertino, 09/06/2012) e (Copertino, 28/02/2015). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 25/07/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e la casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, sarà assegnata alla signora che continuerà a Parte_1 viverci con i figli;
il signor sin da subito CP_1 provvederà a trasferire altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
b) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ed il signor potrà CP_1 esercitare il proprio diritto di visita nella più ampia libertà ed elasticità sempre di comune accordo con la signora e Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
c) la signora a stretto giro sarà assunta con un contratto Pt_1 che prevede uno stipendio tale da renderla economicamente indipendente ragione per la quale, anche in funzione dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e considerati i redditi del signor che dovrà provvedere a CP_1 sostenere le spese per un nuovo alloggio, rinuncia alla previsione di un contributo di mantenimento in proprio favore
a carico del signor;
CP_1
d) il signor verserà, a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per i figli, la somma di Euro 150,00 mensile ciascuno, entro il giorno 30 di ogni mese. Tutte le spese straordinarie inerenti i figli saranno divise tra i coniugi al 50% prendendo come riferimento il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Lecce.
2 R.G.V.G. 3327/2024
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 25/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative e integrative:
− in modifica della condizione relativa alla frequentazione dei minori con il genitore non convivente del ricorso introduttivo, la seguente: incontrerà e terrà con sé la prole come CP_1 concordato nel piano genitoriale depositato in data 30/01/2025;
− in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: l'A.U.U. sarà percepito in via esclusiva e al 100% da
. Parte_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3327/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 25/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
3 R.G.V.G. 3327/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Galatina (LE), 27/03/1984) e (San Pietro CP_1
Vernotico (BR), 19/01/1985) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come integrate e modificate in occasione dell'udienza del 31/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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