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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2024, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 957/2018 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA S. FREUD n. C.F._1
62/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. LUCIO LEONE (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura IN ATTI C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
e contro
c.f. Controparte_2
, già , in persona del legale P.IVA_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA GIOBERTI
n. 5/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. AMILCARE GIARDINA
(c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al
1 predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 2.03.2018, Parte_1
ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento e i ruoli
[...] di seguito specificati: 1) cartella n. 29820080027237751000, dell'importo di € 4.132,38, ruoli n. 408 del 2008 e n. 2008/569 aventi ad oggetto omesso pagamento di somme aggiuntive/ fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente all'anni 2006/2007anni; 2) cartella n. 298200900000944917000, dell'importo di € 11.800,94, ruolo n. 968/2008 e n. 1064/2008 aventi ad oggetto omesso pagamento di somme aggiuntive/ fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente agli anni 2007/2008; 3) cartella n.
29820090009980469000 dell'importo di € 2.310,00, ruolo n. 73/2008 e n. 237/2009 aventi ad oggetto omesso pagamento di somme aggiuntive/fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente agli anni 2005/2008; 4) cartella n. 29820090014618139000 dell'importo di
€ 1.096,54, ruolo n. 442/2009 avente ad oggetto omesso pagamento di somme aggiuntive/ fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente per l'anno 2008; 5) cartella n. 29820090022753215000 dell'importo di € 1.096,82, ruolo n. 828/2009 avente ad oggetto omesso pagamento di somme aggiuntive/ fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 2008; 6) cartella n. 29820100004380135000 dell'importo di € 4.289,70, ruolo n. 116/2010 avente ad oggetto omesso pagamento di
2 somme aggiuntive/ fissi e percentuali su contributi I.V.S., nonché sanzioni ed interessi, relativamente agli anni 2009.
Si sono costituiti in giudizio gli Enti convenuti, contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto.
Si rileva che è circostanza pacifica che cinque delle sei cartelle oggetto del presente ricorso sono state automaticamente annullate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/18 (pace fiscale); in particolare, le cartelle sopra indicate ai nn. 1, 3, 4, 5, 6.
Residua la seconda cartella, ovvero la n. 29820090000944917000, che è stata annullata parzialmente, solo per il ruolo 968; rimane, pertanto, un credito di € 9.997,91 portato dalla suindicata cartella n. 29820090000944917000, ruolo n. 1064 (giusto estratto ruolo per € 9.997,91, aggiornato al 6/2/2024, allegato dall'Agente della Riscossione alle note conclusive del 7.02.2024).
Conseguentemente, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito alle cartelle annullate.
Relativamente alla cartella che residua, si osserva che le ragioni di opposizione sono le seguenti: a) nullità della notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 60 e 60 bis del D.P.R. N. 600/1973; b) prescrizione del credito previdenziale ai sensi della l. 335/95.
La ha versato in atti copie fotostatiche assunte Controparte_3 conformi agli originali delle relate di notifica relative alla cartella di pagamento;
in particolare, ha prodotto copia delle ricevute a/r.
Tale produzione è stata oggetto contestazioni da parte ricorrente;
precisamente, questa lamenta che << Si tratta, infatti, della copia di ricevute di consegna nelle quali vengono riportati dei numeri, verosimilmente riferiti alle intimazioni di pagamento, dalle quali non è dato comprendere né il contenuto dell'atto notificato né tanto meno se gli atti di intimazione asseritamente notificati si riferiscono alle cartelle oggetto del presente procedimento >>.
Si osserva che in caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione deve ritenersi assolta, allorquando, in assenza della produzione della cartella, sia prodotta la relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, avendo la mera indicazione di tali numeri valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova (Comm. trib. reg. Lazio Roma, sez. IX, 11/10/2021, n. 4483, in Redazione Giuffrè 2022).
3 La cartella n. 29820090000944917000 è stata notificata il 20/11/09, giusta relata (all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Agente della Riscossione); dalla copia della ricevuta a/r risulta che il plico è stato ricevuto il 20.11.2009 da familiare convivente (l'avviso di ricevimento reca il numero identificativo della cartella stessa).
Il motivo sub a) è, quindi, infondato e, peraltro, l'opposizione sul punto è inammissibile per tardività (ritualmente eccepita, peraltro, dalle parti costituite).
Il 29.08.2014 è, peraltro, stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 29820149002447976000, giusta relata (all. 16 alla comparsa di costituzione e risposta); dalla copia della ricevuta a/r risulta che il plico è stato ricevuto il predetto 29.08.2014 da familiare convivente (padre;
l'avviso di ricevimento reca il numero identificativo della cartella stessa).
Nessuna prescrizione si è, pertanto, verificata (il termine di prescrizione è quinquennale: cfr. Cass. , sez. un., 17/11/2016, n. 23397), attesa la sussistenza di tempestivi atto interruttivo.
Posto che l'annullamento della quasi totalità delle cartelle deriva da successiva previsione normativa del tutto svincolata dal comportamento processuale delle parti, che non è certo che le pretese creditoria erano prescritte (per effetto della produzione di ), e considerata Controparte_3
l'infondatezza delle ragioni di opposizione riferite alla cartella residua, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 957/2018 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere le cartelle indicate in parte motiva ai nn. 1, 3, 4, 5, 6; con riferimento alla cartella indicate in parte motiva al n. 2, ovvero la cartella n. 29820090000944917000, dichiara cessata la materia del contendere per il ruolo 968 e dichiara ancora sussistente il credito portato dalla suindicata cartella per il ruolo n. 1064; spese compensate.
Siracusa, 30/09/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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