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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4614/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Cuffari del Foro di Catania, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valeria Capriotti, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SICARI e hanno contratto matrimonio in Catania in data 29.07.1999, Pt_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1999, parte
II, serie A, atto n. 522.
Dalla coppia sono nati i figli: (nt. il 29.07.1999), (nt. il 09.01.2007), (nt. Persona_1 Parte_2 Parte_3 il 11.09.2009) e (nt. il 03.09.2012). Parte_4 Con ricorso depositato il 17.03.2018, chiedeva la pronuncia di separazione personale dalla Parte_1 moglie con addebito nei confronti di quest'ultima per i motivi di cui al ricorso, e chiedendo altresì :
l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
onerarsi al pagamento del mantenimento per i figli nella misura di € 450,00 o in quella che l'Autorità adita ritenesse congrua;
assegnare al ricorrente uno dei due immobili che costituiscono la casa familiare e segnatamente quello di cui al civico 21/A; obbligare la moglie a versare mensilmente metà del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
Il Procedimento veniva riunito in data 25.02.2019 a seguito di istanza ex art. 274 c.1 c.p.c. mantenendo la data di udienza presidenziale in quella già fissata del 27.02.2019.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata Controparte_1 da parte ricorrente ma eccepiva tutto quanto dedotto ex adverso. Quanto ai figli, proponeva anch'ella l'affidamento condiviso dei 4 figli minori con collocamento presso di lei ma chiedeva, in via riconvenzionale,
l'assegnazione per intero dell'immobile adibito a casa familiare nonché, in ordine al quantum debeatur di mantenimento a carico del marito per i 4 figli, la somma di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ancora, chiedeva di porre a carico del sig. il pagamento integrale della rata mensile di E. 500,00 Parte_1 del mutuo di ristrutturazione, operando eventualmente una decurtazione e/o compensazione con l'importo dell'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra e quantificabile in E. 250,00. In subordine, fissare CP_1 in E. 600,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori e porre a carico del resistente anche il pagamento integrale della rata di mutuo di E. 500,00, come modalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, operando eventualmente una decurtazione e/o compensazione con l'importo dell'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra e quantificabile in E. 250,00. CP_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.02.2019 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. di seguito riportati: “ affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé come disposto in parte motiva;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli minori e della moglie, Parte_1 versando ad , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di €. 700,00, di cui euro Controparte_1
100,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a far tempo dalla data del deposito del ricorso, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli minori, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto. Assegna la casa coniugale alla ricorrente, con i relativi arredi e suppellettili”.
Transitata la causa per l'attività istruttoria e depositate le memorie 183 c.p.c., il processo veniva interrotto ex art. 301 c.p.c. con ordinanza del 05/12/2022 essendo deceduto uno dei difensori, e riassunto in data
21.11.2023.
Quindi, riassunta la causa, le parti chiedevano precisavano le conclusioni per intervenuto accordo e all'udienza del 04.01.2015, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. il G.I. rimetteva la causa innanzi al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti alla prole minore va riportato l'accordo che prevede quanto segue:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Catania di procedere all'annotazione della sentenza nei relativi registri di Stato civile.
2)Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nata il [...]), Parte_2 Pt_3
(nata il [...]) e (nato il [...]), tutti minorenni;
mentre
[...] Parte_4 Persona_1
(nata il [...]) è divenuta maggiorenne, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludiche;
nonché a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica, con un'ora di tolleranza nel periodo estivo. Per 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per due periodi non consecutivi di 15 giorni consecutivi ciascuno durante il periodo estivo, previo accordo tra i coniugi entro il 31/5 di ciascun anno ed in mancanza, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto, con inversione per alternanza annuale;
il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, con inversione per alternanza annuale.
3)Assegnare in uso esclusivo alla SI.ra , quale genitore collocatario della prole, la casa Controparte_1 coniugale sita in Catania, via Grammichele n. 21, unitamente alla mobilia ed ai supellettili che ne costituiscono l'arredo.
4)Fissare in E. 500,00 l'ammontare dell'assegno che il sig. dovrà versare a titolo di Parte_1 mantenimento dei quattro figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per gli stessi.
5)Il sig. autorizza la sig.ra a percepire il 100% dell'assegno unico previsto per i Parte_1 Controparte_1 figli”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 4614/2018, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato civile del comune di CATANIA di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 522, parte II, anno 1999) alle condizioni di cui in parte motiva;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa familiare e regola il diritto di visita del padre come da accordi raggiunti tra le parti.
3) Dispone sul mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella misura concordata tra le parti e riportata in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4614/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Cuffari del Foro di Catania, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valeria Capriotti, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SICARI e hanno contratto matrimonio in Catania in data 29.07.1999, Pt_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1999, parte
II, serie A, atto n. 522.
Dalla coppia sono nati i figli: (nt. il 29.07.1999), (nt. il 09.01.2007), (nt. Persona_1 Parte_2 Parte_3 il 11.09.2009) e (nt. il 03.09.2012). Parte_4 Con ricorso depositato il 17.03.2018, chiedeva la pronuncia di separazione personale dalla Parte_1 moglie con addebito nei confronti di quest'ultima per i motivi di cui al ricorso, e chiedendo altresì :
l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
onerarsi al pagamento del mantenimento per i figli nella misura di € 450,00 o in quella che l'Autorità adita ritenesse congrua;
assegnare al ricorrente uno dei due immobili che costituiscono la casa familiare e segnatamente quello di cui al civico 21/A; obbligare la moglie a versare mensilmente metà del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
Il Procedimento veniva riunito in data 25.02.2019 a seguito di istanza ex art. 274 c.1 c.p.c. mantenendo la data di udienza presidenziale in quella già fissata del 27.02.2019.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata Controparte_1 da parte ricorrente ma eccepiva tutto quanto dedotto ex adverso. Quanto ai figli, proponeva anch'ella l'affidamento condiviso dei 4 figli minori con collocamento presso di lei ma chiedeva, in via riconvenzionale,
l'assegnazione per intero dell'immobile adibito a casa familiare nonché, in ordine al quantum debeatur di mantenimento a carico del marito per i 4 figli, la somma di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ancora, chiedeva di porre a carico del sig. il pagamento integrale della rata mensile di E. 500,00 Parte_1 del mutuo di ristrutturazione, operando eventualmente una decurtazione e/o compensazione con l'importo dell'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra e quantificabile in E. 250,00. In subordine, fissare CP_1 in E. 600,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori e porre a carico del resistente anche il pagamento integrale della rata di mutuo di E. 500,00, come modalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, operando eventualmente una decurtazione e/o compensazione con l'importo dell'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra e quantificabile in E. 250,00. CP_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.02.2019 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. di seguito riportati: “ affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé come disposto in parte motiva;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli minori e della moglie, Parte_1 versando ad , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di €. 700,00, di cui euro Controparte_1
100,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a far tempo dalla data del deposito del ricorso, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli minori, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto. Assegna la casa coniugale alla ricorrente, con i relativi arredi e suppellettili”.
Transitata la causa per l'attività istruttoria e depositate le memorie 183 c.p.c., il processo veniva interrotto ex art. 301 c.p.c. con ordinanza del 05/12/2022 essendo deceduto uno dei difensori, e riassunto in data
21.11.2023.
Quindi, riassunta la causa, le parti chiedevano precisavano le conclusioni per intervenuto accordo e all'udienza del 04.01.2015, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. il G.I. rimetteva la causa innanzi al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti alla prole minore va riportato l'accordo che prevede quanto segue:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Catania di procedere all'annotazione della sentenza nei relativi registri di Stato civile.
2)Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nata il [...]), Parte_2 Pt_3
(nata il [...]) e (nato il [...]), tutti minorenni;
mentre
[...] Parte_4 Persona_1
(nata il [...]) è divenuta maggiorenne, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludiche;
nonché a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica, con un'ora di tolleranza nel periodo estivo. Per 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per due periodi non consecutivi di 15 giorni consecutivi ciascuno durante il periodo estivo, previo accordo tra i coniugi entro il 31/5 di ciascun anno ed in mancanza, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto, con inversione per alternanza annuale;
il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, con inversione per alternanza annuale.
3)Assegnare in uso esclusivo alla SI.ra , quale genitore collocatario della prole, la casa Controparte_1 coniugale sita in Catania, via Grammichele n. 21, unitamente alla mobilia ed ai supellettili che ne costituiscono l'arredo.
4)Fissare in E. 500,00 l'ammontare dell'assegno che il sig. dovrà versare a titolo di Parte_1 mantenimento dei quattro figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per gli stessi.
5)Il sig. autorizza la sig.ra a percepire il 100% dell'assegno unico previsto per i Parte_1 Controparte_1 figli”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 4614/2018, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato civile del comune di CATANIA di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 522, parte II, anno 1999) alle condizioni di cui in parte motiva;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa familiare e regola il diritto di visita del padre come da accordi raggiunti tra le parti.
3) Dispone sul mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella misura concordata tra le parti e riportata in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher