Articolo 39 della Costituzione
Articolo 38Articolo 40
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1 gennaio 1948
Art. 39.
L'organizzazione sindacale e' libera.
Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalita' giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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