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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5084/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 5084/2019 R.G., verten- te tra:
e , in proprio e quali legali rappresentanti di Ia- Parte_1 Parte_2 danza SO e NZ NG;
CA EN
NZ RA dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 10.20,
E' presente, per parte appellata/appellante incidentale, l'Avvocato Bruno Pagano che dichiara di essere presente per delega orale degli avvocati Pannone e Donatiello che si riporta agli atti e ver- bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pagano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 5084/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5084/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza 1704/2019, emessa dal Tribunale d Benevento in data
14.10.2019 nel procedimento n. 155/2018 - vertente
tra
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio e quali legali rappresentanti di C.F._2 Pt_3
(c.f. ) e NZ NG (c.f.
[...] C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Frattolillo, C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Benevento, Via Fi- lippo Raguzzini, n.7; appellanti/appellati incidentali nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._5
Avvocati Annalisa Donatiello e Fabio Pannone, elettivamente domiciliati in Napo- li, Via San Biagio dei Librai, Palazzo Marigliano, n. 39, presso lo studio dell'Avvocato Sabrina Varricchio;
appellato/appellante incidentale nonché
NZ RA (c.f. , residente in [...]C.F._6
(BN), Via Vignale di Iorio, n. 75; appellata contumace
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 3.1.2018, conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Benevento e (in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e Parte_3
NZ NG), nonché NZ RA, per sentire dichiarare la natura simu- lata e la nullità - ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. - dell'atto di vendita della piena proprietà della porzione di fabbricato sita in Pesco Sannita
(BN), Via Vignale Iorio, n. 75, distinta in catasto al foglio 19, p.lle graffate 308 sub 12 e 2310.
L'attore esponeva che: a) e , in data 5 otto- Controparte_1 Parte_1 bre 2016, avevano concluso una transazione giudiziale a seguito della promozione del giudizio n. R.G. 2825/13 innanzi al Tribunale di Benevento;
b) per effetto della predetta stipulazione, il primo si era obbligato a corrispondere al secondo euro
20.000,00 a titolo di compensi professionali, in n. 5 rate;
c) né alla scadenza della prima rata, né successivamente, il debitore aveva provveduto al pagamento;
c) con atto del 10 marzo 2014 - stipulato successivamente all'introduzione del giudizio che aveva generato il credito in favore del Dott. si Controparte_2 era spogliato dell'intero suo patrimonio immobiliare, composto da: c1) piena pro- prietà, per la quota di 1/6, degli immobili distinti in catasto terreni al foglio12, par- ticella 721 e al foglio 20, particelle 420 e 421; c2) piena proprietà della quota di
1/3 degli immobili distinti in catasto terreni al foglio 20, particelle 414, 423, 294 e al foglio 12, particella 723, nonché in catasto fabbricati al foglio 19, particelle
2311, 380, sub 9 e sub 10 e al foglio 20, particella 593, sub 6; c3) piena proprietà
(100%) di una intera porzione di fabbricato destinato ad attività di ristorazione sito nel comune di Pesco Sannita, Via Vignale di Iorio n. 75 e censito nel catasto fab- bricati al foglio 19, particelle graffate 308, sub 12 e 2310, piano S.
1-S2; d) il Sig. aveva proceduto in parte ad una divisione consensuale con la madre e la Pt_1 sorella nonché, per quel che qui interessa, per la restante parte, ad una vendita ex art. 1411 c.c.; si tratta dell'immobile indicato al c3); e) la porzione di fabbricato si- ta nel Comune di Pesco Sannita, Via Vignale di Iorio, n. 75, veniva alienata dal
Sig. alla moglie, , quale stipulante ex art 1411 Pt_1 Parte_2
c.c., con trasferimento della proprietà in favore dei figli RA, e NG;
Pt_3
f) su tale immobile (costituito da un piano seminterrato di circa 97 mq ad uso ser- vizi e deposito, da un piano terra di circa 300 mq), ed al cui interno Persona_1
[...
esercitava l'attività di ristorazione, il venditore si era riservato il diritto di uso;
g) il prezzo della vendita era stato convenuto in soli euro 60.000,00, da versarsi mediante accollo di un corrispondente importo costituente parte di un mutuo con- tratto in data 25.03.2013 da;
h) la Sig.ra Parte_1 Parte_4
3
xandra non aveva corrisposto alcuna delle rate del mutuo accollato;
i) in data
11.11.2016, il Sig. aveva cessato la propria attività di ristorazione, attività Pt_1 formalmente proseguita dalla moglie nei medesimi locali a far data dallo stesso giorno;
l) al momento della dismissione dei beni immobili del 10.3.2014, Pt_1
era debitore sia verso l'attore che verso l'erario.
[...]
Ad avviso di parte attrice sussistevano tutti gli indizi rivelatori della simulazione assoluta, o comunque dei presupposti dell'art. 2901 cc, non solo in relazione all'atto di compravendita impugnato con la domanda, ma anche agli altri atti di di- sposizione, anche se l'istante proponeva azione con riguardo al solo atto di vendita del ristorante, riservandosi di chiedere, con autonomi giudizi, l'accertamento della simulazione e, in subordine, la revocatoria degli altri atti.
Parte attrice chiedeva: “1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e, quindi, la nullità ella compravendita della piena proprietà (100%) del- la porzione di fabbricato, destinata ad attività di ristorazione sita in Pesco Sannita alla Via Vignale Iorio n. 75 […] censito nel catasto fabbricati al foglio 19, p.lle graffate 308 sub 12 e 2310, categoria D/8, piano S1-S2.; 2) in subordine, accerta- re e dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 cc…”.
1.2 Si costituivano in giudizio e - in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori e Parte_3
NZ NG - contestando il carattere simulato delle operazioni negoziali de- scritte, assumendo che «[…] l'atto notarile dispositivo aveva come unica finalità quella di definire pendenti rapporti familiari economici con la madre e la sorella nonché di trasferire i propri averi ai figli in considerazione della grave crisi co- niugale in corso, poi conclusasi nel marzo 2016 con la separazione dalla moglie, alla quale poi cedeva la propria azienda così da interrompere ogni legame affetti- vo ed economico con essa».
Contestavano, poi, l'insussistenza degli indizi della simulazione ed insistevano per il rigetto della domanda.
NZ RA rimaneva contumace.
1.3 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di simulazio- ne.
Per il giudice di primo grado, “…non sussistono le prove della simulazione assolu- ta della compravendita, anche perché l'operazione negoziale ha avuto una sua ef- fettiva ragion di essere nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra coniu- gi e figli, sia in ragione della separazione coniugale, sia delle situazioni debitorie del capo famiglia, deciso a non esercitare più direttamente l'attività alberghiera e di ristorazione”.
Il Giudice di prime cure ha invece accolto quella revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 cc.
4
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 15.11.2019, e Parte_1 [...]
, in proprio e nell'indicata qualità, hanno promosso appello, dedu- Parte_5 cendo l'insussistenza dei requisiti per accogliere la domanda revocatoria e conte- stando la liquidazione delle spese di lite.
Gli appellanti si sono costituiti in data 21.11.2019.
A fronte della prima udienza del 19.3.2020 fissata in citazione (peraltro in pieno periodo di sospensione covid), nonché, come visto, della pubblicazione della sen- tenza in data 14.10.2019, con atto del 28.2.2020 si è costituito Controparte_3
[..
, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale volto a censu- rare la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di simulazione, oltre che la non corretta liquidazione delle spese di lite.
A seguito di scardinamento della causa da ruolo di altra sezione e di sua assegna- zione, in data 5.2.2025, al relatore, è stata disposta la notifica dell'appello inciden- tale a NZ RA, di cui va dichiarata la contumacia.
La causa è stata poi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
2. L'appello principale
2.1 , con il primo motivo, ha allegato la mancanza del requisito Parte_1 dell'elemento soggettivo e del credito, nonché l'adempimento delle obbligazioni contenute nella vendita ex art. 1411 cc, da parte della stipulante Parte_2
[...]
Il motivo è destituito di fondamento.
Come noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, pre- vede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, pos- sa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi- zione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
5
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ebbene, nella specie si verte in tema di credito riconosciuto dallo stesso Pt_1
con verbale del 5.10.2016 innanzi al Tribunale di Benevento (sulla sua
[...] posteriorità rispetto all'atto impugnato, subito infra).
Quanto all'eventus damni, è noto che la vendita del bene ha determinato maggiore difficoltà nella soddisfazione del credito.
Per ciò che riguarda la valutazione dell'elemento soggettivo, e cioè la c.d. scientia damni, si è visto come vada valutato il momento della realizzazione delle condotte contestate e non di quello dell'accertamento giudiziale (Cass. 1050/96, Cass.
22161/19 citate), mentre la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), è integrata dalla agevole conoscibilità, nel debito- re e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patri- moniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la co- noscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Nella specie, le somme vantate da erano state richieste, Controparte_1 nell'anno 2013, già con ricorso ex art. 702 bis cpc, nel procedimento iscritto al n.
2825/2013 conclusosi con la citata transazione (la produzione offerta e le allega- zioni non sono state oggetto di univoca e tempestiva contestazione).
In tali casi, dunque, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pre- giudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cas- sazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792) e cioè la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), mentre non ri- corre la necessità di dimostrare il dolo specifico, così come richiesto da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
6
L'elemento soggettivo in capo al debitore è quindi indiscutibile.
Ed è certamente sussistente anche la participatio fraudis, stante il rapporto inter- corrente tra e , che non poteva non Parte_1 Parte_2 conoscere la vicenda giudiziale intercorrente tra suo marito e Controparte_1
(il ricorso per separazione è del gennaio 2016 e dunque successivo alla stipula).
Il primo motivo di appello principale va quindi rigettato.
2.2 Va invece accolto il secondo motivo.
Infatti, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il va- lore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore,
e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Nella specie, quindi, la liquidazione va fatta in rapporto allo scaglione corrispon- dente al credito riconosciuto nel verbale e cioè euro 20.000,00, per cui le spese del giudizio di primo grado nei confronti degli appellanti vanno rimodulate, tenendo conto della riduzione massima, stante la minima complessità della causa, così co- me implicitamente ma sostanzialmente evidenziato pure dal Giudice di prime cure.
3. L'appello incidentale
3.1 Neppure può essere accolto l'appello incidentale volto ad accertare la simula- zione assoluta.
Come noto, la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chia- mati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi. Le risultanze di un atto pubblico non sono decisive ai fini dell'indagine sulla simulazione, poiché la sua efficacia probatoria riguarda l'autenticità delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/04/2025, n. 10526; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
11/04/2025, n. 9520, secondo cui il creditore che agisce per ottenere una dichiara- zione di simulazione deve fornire elementi presuntivi che indichino il carattere fit- tizio dell'alienazione. In tali casi, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pa- gamento del prezzo. La mancata prova del pagamento può costituire un elemento decisivo per la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto).
Nella specie, gli elementi dedotti sono:
• il rapporto di parentela tra le parti (il venditore è il padre degli acquirenti ed il marito della stipulante in favore del terzo);
• l'indicazione di un prezzo di vendita di soli euro 60.000 a fronte di iscrizione
7
ipotecaria di euro 360.000,00 (iscrizione a seguito di mutuo);
• la previsione di un diritto di uso, in favore del venditore, sull'immobile ven- duto;
• dunque, la disponibilità dei beni in favore di;
Parte_1
• la grave situazione debitoria in cui si trovava la parte venditrice;
• la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo. Riguardo a quest'ultimo punto, si rileva che quando si agisce in qualità di terzo, nei suoi confronti non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 09/06/2014, n.
12955).
Ciò posto, effettivamente, nel contratto si legge che il prezzo venne corrisposto da
mediante accollo interno di parte del residuo debito Parte_2 che la parte venditrice ha verso Controparte_4
, in dipendenza di contratto di mu-
[...] tuo a mio rogito in data 23/05/2013 innanzi citato e precisamente di debito di complessivi euro 60.000,00…”.
Nel corso del giudizio di primo grado vi è stato ordine di esibizione al terzo Istitu- to di credito, che ha trasmesso copia del contratto di mutuo, nonché estratto di con- to corrente intestato alla ditta individuale Controparte_5
, contenente gli addebiti delle rate del mutuo dal 10.3.2014 al 26.10.2016.
[...]
Infine, è stato prodotto estratto di conto corrente intestato alla ditta individuale
[...]
, contenente gli addebiti delle rate Controparte_6 dello stesso mutuo dal 29.11.2016 al 23.1.2019.
Ebbene, la circostanza dei pagamenti dal 14.3.2014 al 26.10.2016 rende avvertito il Collegio che il pagamento del prezzo non è stato eseguito dalla moglie, ma dallo stesso , quantomeno fino all'ottobre 2016, posto che nel novembre Parte_1
2016 è stata costituita la ditta individuale della moglie, come si desume da visura prodotta da parte attrice in primo grado, mentre da altra visura si evince la cancel- lazione della ditta individuale di dal 14.11.2016. Parte_1
Il tutto a fronte dell'anomala circostanza che, come visto, gli addebiti fino a otto- bre 2016 sono stati eseguiti sul conto intestato a quest'ultima ditta individuale.
E tuttavia, il quadro descritto, seppure obiettivamente fumoso - caratterizzato an- che dalla circostanza che la ditta della moglie sarebbe sostanzialmente subentrata nei pagamenti a quella del marito, con ciò che segue in termini di individuazione dei rapporti – ad avviso del Collegio denota proprio la volontà di Parte_1 di dismettere i propri beni, al fine di sottrarli ai creditori, in favore dei propri figli.
8
Tale valutazione mina in radice la possibilità di configurare una vicenda simulato- ria di tipo assoluto.
Dunque, al più potrebbe sussistere una simulazione relativa che dissimula una do- nazione, come sembra anche desumersi dalla partecipazione all'atto di due testi- moni, e come emerge dalla volontà del padre di continuare a corrispondere, seppu- re in parte, le rate di mutuo.
Non vi sono dunque i presupposti per configurare la simulazione assoluta, per cui il primo motivo va rigettato.
3.2 L'accoglimento dell'appello principale sulle spese comporta, come logica con- seguenza, la reiezione del motivo incidentale corrispondente.
Si è già detto, infatti, come la Corte aderisca alla valutazione, evidentemente im- plicita, eseguita dal Tribunale, circa la non rilevante complessità della causa.
5. Considerazioni conclusive e spese
5.1 Peraltro, il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito com- plessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Come detto, va rimodulata la statuizione sulle spese in primo grado, mentre la so- stanziale soccombenza reciproca ne comporta la compensazione per il presente grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi di , stante l'integrale ri- Controparte_1 getto della sua impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza 1704/2019, emessa dal Tribunale d Benevento in data
14.10.2019 nel procedimento n. 155/2018, così provvede:
• dichiara la contumacia di NZ RA;
• rigetta il primo motivo di appello principale;
• accoglie il secondo motivo di appello principale e – in riforma
9
dell'impugnata sentenza, per ciò che concerne le spese liquidate nel giudi- zio di primo grado – condanna, in solido, e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di Ia- Parte_2 danza SO e NZ NG, “al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro
2.538,5 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Controparte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
10
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 5084/2019 R.G., verten- te tra:
e , in proprio e quali legali rappresentanti di Ia- Parte_1 Parte_2 danza SO e NZ NG;
CA EN
NZ RA dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 10.20,
E' presente, per parte appellata/appellante incidentale, l'Avvocato Bruno Pagano che dichiara di essere presente per delega orale degli avvocati Pannone e Donatiello che si riporta agli atti e ver- bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pagano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 5084/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5084/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza 1704/2019, emessa dal Tribunale d Benevento in data
14.10.2019 nel procedimento n. 155/2018 - vertente
tra
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio e quali legali rappresentanti di C.F._2 Pt_3
(c.f. ) e NZ NG (c.f.
[...] C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Frattolillo, C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Benevento, Via Fi- lippo Raguzzini, n.7; appellanti/appellati incidentali nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._5
Avvocati Annalisa Donatiello e Fabio Pannone, elettivamente domiciliati in Napo- li, Via San Biagio dei Librai, Palazzo Marigliano, n. 39, presso lo studio dell'Avvocato Sabrina Varricchio;
appellato/appellante incidentale nonché
NZ RA (c.f. , residente in [...]C.F._6
(BN), Via Vignale di Iorio, n. 75; appellata contumace
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 3.1.2018, conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Benevento e (in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e Parte_3
NZ NG), nonché NZ RA, per sentire dichiarare la natura simu- lata e la nullità - ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. - dell'atto di vendita della piena proprietà della porzione di fabbricato sita in Pesco Sannita
(BN), Via Vignale Iorio, n. 75, distinta in catasto al foglio 19, p.lle graffate 308 sub 12 e 2310.
L'attore esponeva che: a) e , in data 5 otto- Controparte_1 Parte_1 bre 2016, avevano concluso una transazione giudiziale a seguito della promozione del giudizio n. R.G. 2825/13 innanzi al Tribunale di Benevento;
b) per effetto della predetta stipulazione, il primo si era obbligato a corrispondere al secondo euro
20.000,00 a titolo di compensi professionali, in n. 5 rate;
c) né alla scadenza della prima rata, né successivamente, il debitore aveva provveduto al pagamento;
c) con atto del 10 marzo 2014 - stipulato successivamente all'introduzione del giudizio che aveva generato il credito in favore del Dott. si Controparte_2 era spogliato dell'intero suo patrimonio immobiliare, composto da: c1) piena pro- prietà, per la quota di 1/6, degli immobili distinti in catasto terreni al foglio12, par- ticella 721 e al foglio 20, particelle 420 e 421; c2) piena proprietà della quota di
1/3 degli immobili distinti in catasto terreni al foglio 20, particelle 414, 423, 294 e al foglio 12, particella 723, nonché in catasto fabbricati al foglio 19, particelle
2311, 380, sub 9 e sub 10 e al foglio 20, particella 593, sub 6; c3) piena proprietà
(100%) di una intera porzione di fabbricato destinato ad attività di ristorazione sito nel comune di Pesco Sannita, Via Vignale di Iorio n. 75 e censito nel catasto fab- bricati al foglio 19, particelle graffate 308, sub 12 e 2310, piano S.
1-S2; d) il Sig. aveva proceduto in parte ad una divisione consensuale con la madre e la Pt_1 sorella nonché, per quel che qui interessa, per la restante parte, ad una vendita ex art. 1411 c.c.; si tratta dell'immobile indicato al c3); e) la porzione di fabbricato si- ta nel Comune di Pesco Sannita, Via Vignale di Iorio, n. 75, veniva alienata dal
Sig. alla moglie, , quale stipulante ex art 1411 Pt_1 Parte_2
c.c., con trasferimento della proprietà in favore dei figli RA, e NG;
Pt_3
f) su tale immobile (costituito da un piano seminterrato di circa 97 mq ad uso ser- vizi e deposito, da un piano terra di circa 300 mq), ed al cui interno Persona_1
[...
esercitava l'attività di ristorazione, il venditore si era riservato il diritto di uso;
g) il prezzo della vendita era stato convenuto in soli euro 60.000,00, da versarsi mediante accollo di un corrispondente importo costituente parte di un mutuo con- tratto in data 25.03.2013 da;
h) la Sig.ra Parte_1 Parte_4
3
xandra non aveva corrisposto alcuna delle rate del mutuo accollato;
i) in data
11.11.2016, il Sig. aveva cessato la propria attività di ristorazione, attività Pt_1 formalmente proseguita dalla moglie nei medesimi locali a far data dallo stesso giorno;
l) al momento della dismissione dei beni immobili del 10.3.2014, Pt_1
era debitore sia verso l'attore che verso l'erario.
[...]
Ad avviso di parte attrice sussistevano tutti gli indizi rivelatori della simulazione assoluta, o comunque dei presupposti dell'art. 2901 cc, non solo in relazione all'atto di compravendita impugnato con la domanda, ma anche agli altri atti di di- sposizione, anche se l'istante proponeva azione con riguardo al solo atto di vendita del ristorante, riservandosi di chiedere, con autonomi giudizi, l'accertamento della simulazione e, in subordine, la revocatoria degli altri atti.
Parte attrice chiedeva: “1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e, quindi, la nullità ella compravendita della piena proprietà (100%) del- la porzione di fabbricato, destinata ad attività di ristorazione sita in Pesco Sannita alla Via Vignale Iorio n. 75 […] censito nel catasto fabbricati al foglio 19, p.lle graffate 308 sub 12 e 2310, categoria D/8, piano S1-S2.; 2) in subordine, accerta- re e dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 cc…”.
1.2 Si costituivano in giudizio e - in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori e Parte_3
NZ NG - contestando il carattere simulato delle operazioni negoziali de- scritte, assumendo che «[…] l'atto notarile dispositivo aveva come unica finalità quella di definire pendenti rapporti familiari economici con la madre e la sorella nonché di trasferire i propri averi ai figli in considerazione della grave crisi co- niugale in corso, poi conclusasi nel marzo 2016 con la separazione dalla moglie, alla quale poi cedeva la propria azienda così da interrompere ogni legame affetti- vo ed economico con essa».
Contestavano, poi, l'insussistenza degli indizi della simulazione ed insistevano per il rigetto della domanda.
NZ RA rimaneva contumace.
1.3 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di simulazio- ne.
Per il giudice di primo grado, “…non sussistono le prove della simulazione assolu- ta della compravendita, anche perché l'operazione negoziale ha avuto una sua ef- fettiva ragion di essere nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra coniu- gi e figli, sia in ragione della separazione coniugale, sia delle situazioni debitorie del capo famiglia, deciso a non esercitare più direttamente l'attività alberghiera e di ristorazione”.
Il Giudice di prime cure ha invece accolto quella revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 cc.
4
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 15.11.2019, e Parte_1 [...]
, in proprio e nell'indicata qualità, hanno promosso appello, dedu- Parte_5 cendo l'insussistenza dei requisiti per accogliere la domanda revocatoria e conte- stando la liquidazione delle spese di lite.
Gli appellanti si sono costituiti in data 21.11.2019.
A fronte della prima udienza del 19.3.2020 fissata in citazione (peraltro in pieno periodo di sospensione covid), nonché, come visto, della pubblicazione della sen- tenza in data 14.10.2019, con atto del 28.2.2020 si è costituito Controparte_3
[..
, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale volto a censu- rare la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di simulazione, oltre che la non corretta liquidazione delle spese di lite.
A seguito di scardinamento della causa da ruolo di altra sezione e di sua assegna- zione, in data 5.2.2025, al relatore, è stata disposta la notifica dell'appello inciden- tale a NZ RA, di cui va dichiarata la contumacia.
La causa è stata poi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
2. L'appello principale
2.1 , con il primo motivo, ha allegato la mancanza del requisito Parte_1 dell'elemento soggettivo e del credito, nonché l'adempimento delle obbligazioni contenute nella vendita ex art. 1411 cc, da parte della stipulante Parte_2
[...]
Il motivo è destituito di fondamento.
Come noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, pre- vede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, pos- sa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi- zione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
5
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ebbene, nella specie si verte in tema di credito riconosciuto dallo stesso Pt_1
con verbale del 5.10.2016 innanzi al Tribunale di Benevento (sulla sua
[...] posteriorità rispetto all'atto impugnato, subito infra).
Quanto all'eventus damni, è noto che la vendita del bene ha determinato maggiore difficoltà nella soddisfazione del credito.
Per ciò che riguarda la valutazione dell'elemento soggettivo, e cioè la c.d. scientia damni, si è visto come vada valutato il momento della realizzazione delle condotte contestate e non di quello dell'accertamento giudiziale (Cass. 1050/96, Cass.
22161/19 citate), mentre la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), è integrata dalla agevole conoscibilità, nel debito- re e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patri- moniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la co- noscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Nella specie, le somme vantate da erano state richieste, Controparte_1 nell'anno 2013, già con ricorso ex art. 702 bis cpc, nel procedimento iscritto al n.
2825/2013 conclusosi con la citata transazione (la produzione offerta e le allega- zioni non sono state oggetto di univoca e tempestiva contestazione).
In tali casi, dunque, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pre- giudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cas- sazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792) e cioè la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), mentre non ri- corre la necessità di dimostrare il dolo specifico, così come richiesto da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
6
L'elemento soggettivo in capo al debitore è quindi indiscutibile.
Ed è certamente sussistente anche la participatio fraudis, stante il rapporto inter- corrente tra e , che non poteva non Parte_1 Parte_2 conoscere la vicenda giudiziale intercorrente tra suo marito e Controparte_1
(il ricorso per separazione è del gennaio 2016 e dunque successivo alla stipula).
Il primo motivo di appello principale va quindi rigettato.
2.2 Va invece accolto il secondo motivo.
Infatti, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il va- lore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore,
e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Nella specie, quindi, la liquidazione va fatta in rapporto allo scaglione corrispon- dente al credito riconosciuto nel verbale e cioè euro 20.000,00, per cui le spese del giudizio di primo grado nei confronti degli appellanti vanno rimodulate, tenendo conto della riduzione massima, stante la minima complessità della causa, così co- me implicitamente ma sostanzialmente evidenziato pure dal Giudice di prime cure.
3. L'appello incidentale
3.1 Neppure può essere accolto l'appello incidentale volto ad accertare la simula- zione assoluta.
Come noto, la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chia- mati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi. Le risultanze di un atto pubblico non sono decisive ai fini dell'indagine sulla simulazione, poiché la sua efficacia probatoria riguarda l'autenticità delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/04/2025, n. 10526; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
11/04/2025, n. 9520, secondo cui il creditore che agisce per ottenere una dichiara- zione di simulazione deve fornire elementi presuntivi che indichino il carattere fit- tizio dell'alienazione. In tali casi, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pa- gamento del prezzo. La mancata prova del pagamento può costituire un elemento decisivo per la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto).
Nella specie, gli elementi dedotti sono:
• il rapporto di parentela tra le parti (il venditore è il padre degli acquirenti ed il marito della stipulante in favore del terzo);
• l'indicazione di un prezzo di vendita di soli euro 60.000 a fronte di iscrizione
7
ipotecaria di euro 360.000,00 (iscrizione a seguito di mutuo);
• la previsione di un diritto di uso, in favore del venditore, sull'immobile ven- duto;
• dunque, la disponibilità dei beni in favore di;
Parte_1
• la grave situazione debitoria in cui si trovava la parte venditrice;
• la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo. Riguardo a quest'ultimo punto, si rileva che quando si agisce in qualità di terzo, nei suoi confronti non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 09/06/2014, n.
12955).
Ciò posto, effettivamente, nel contratto si legge che il prezzo venne corrisposto da
mediante accollo interno di parte del residuo debito Parte_2 che la parte venditrice ha verso Controparte_4
, in dipendenza di contratto di mu-
[...] tuo a mio rogito in data 23/05/2013 innanzi citato e precisamente di debito di complessivi euro 60.000,00…”.
Nel corso del giudizio di primo grado vi è stato ordine di esibizione al terzo Istitu- to di credito, che ha trasmesso copia del contratto di mutuo, nonché estratto di con- to corrente intestato alla ditta individuale Controparte_5
, contenente gli addebiti delle rate del mutuo dal 10.3.2014 al 26.10.2016.
[...]
Infine, è stato prodotto estratto di conto corrente intestato alla ditta individuale
[...]
, contenente gli addebiti delle rate Controparte_6 dello stesso mutuo dal 29.11.2016 al 23.1.2019.
Ebbene, la circostanza dei pagamenti dal 14.3.2014 al 26.10.2016 rende avvertito il Collegio che il pagamento del prezzo non è stato eseguito dalla moglie, ma dallo stesso , quantomeno fino all'ottobre 2016, posto che nel novembre Parte_1
2016 è stata costituita la ditta individuale della moglie, come si desume da visura prodotta da parte attrice in primo grado, mentre da altra visura si evince la cancel- lazione della ditta individuale di dal 14.11.2016. Parte_1
Il tutto a fronte dell'anomala circostanza che, come visto, gli addebiti fino a otto- bre 2016 sono stati eseguiti sul conto intestato a quest'ultima ditta individuale.
E tuttavia, il quadro descritto, seppure obiettivamente fumoso - caratterizzato an- che dalla circostanza che la ditta della moglie sarebbe sostanzialmente subentrata nei pagamenti a quella del marito, con ciò che segue in termini di individuazione dei rapporti – ad avviso del Collegio denota proprio la volontà di Parte_1 di dismettere i propri beni, al fine di sottrarli ai creditori, in favore dei propri figli.
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Tale valutazione mina in radice la possibilità di configurare una vicenda simulato- ria di tipo assoluto.
Dunque, al più potrebbe sussistere una simulazione relativa che dissimula una do- nazione, come sembra anche desumersi dalla partecipazione all'atto di due testi- moni, e come emerge dalla volontà del padre di continuare a corrispondere, seppu- re in parte, le rate di mutuo.
Non vi sono dunque i presupposti per configurare la simulazione assoluta, per cui il primo motivo va rigettato.
3.2 L'accoglimento dell'appello principale sulle spese comporta, come logica con- seguenza, la reiezione del motivo incidentale corrispondente.
Si è già detto, infatti, come la Corte aderisca alla valutazione, evidentemente im- plicita, eseguita dal Tribunale, circa la non rilevante complessità della causa.
5. Considerazioni conclusive e spese
5.1 Peraltro, il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito com- plessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Come detto, va rimodulata la statuizione sulle spese in primo grado, mentre la so- stanziale soccombenza reciproca ne comporta la compensazione per il presente grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi di , stante l'integrale ri- Controparte_1 getto della sua impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza 1704/2019, emessa dal Tribunale d Benevento in data
14.10.2019 nel procedimento n. 155/2018, così provvede:
• dichiara la contumacia di NZ RA;
• rigetta il primo motivo di appello principale;
• accoglie il secondo motivo di appello principale e – in riforma
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dell'impugnata sentenza, per ciò che concerne le spese liquidate nel giudi- zio di primo grado – condanna, in solido, e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di Ia- Parte_2 danza SO e NZ NG, “al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro
2.538,5 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Controparte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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