TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
IA MO UD relatrice
SA PA UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2977/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data
12/12/2023
DA
( rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MAZZUCCHELLI STEFANO
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Castiglione delle Stiviere, via
Dottorina, 33/A, distinta al C.F. al fg. 42, part. 499, sub. 1 e 3 è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi come da atto di compravendita che si allega nella misura del 50% ciascuno (doc. n. 4).
Il Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra la quota di sua proprietà, CP_1 Pt_1 corrispondente al 50% dell'intero dell'immobile come sopra identificato e la Sig.ra si accolla la quota di pertinenza del Sig. del contratto di mutuo di cui Pt_1 CP_1 all'allegato (doc. n. 5) obbligandosi, quindi, a rimborsare all'Istituto mutuante le rate previste in contratto, adoperandosi affinché la Banca rilasci liberatoria al Sig. in ordine alle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo stesso. CP_1
II trasferimento della quota immobiliare e il relativo accollo costituiscono condizione indefettibile ai fini del raggiungimento degli accordi.
La dimora coniugale sarà quindi abitata dalla Sig.ra con i figli minori, Pt_1 fermo quanto di seguito pattuito.
3. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali, nel Per_1 Per_2 rispetto della bigenitorialità, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli ed saranno collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna in Castiglione delle Stiviere, via Dottorina, 33/A e rimarranno con il padre il mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al successivo giovedì mattina, con impegno del Sig. di accompagnarli a scuola nonché dalle ore 9 della CP_1 domenica sino al lunedì mattina, con impegno del Sig. di accompagnarli a CP_1 scuola.
5. ed trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante Per_1 Per_2 le vacanze estive, con impegno dei genitori di accordarsi preventivamente sulle date entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorreranno con il padre 8 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale ed il capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali.
6. I coniugi precisano che le modalità indicate ai capi 4 e 5 sono meramente indicative, avendo essi intenzione di regolare con elasticità e nell'esclusivo interesse dei figli le modalità di frequentazione tra padre e figli.
7. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di
CP_1 Parte_1 concorso per il mantenimento dei figli ed , tramite accredito in Per_1 Per_2 c/c, entro il giorno 13 di ogni mese, la somma di € 420,00 per ciascun figlio, per complessivi € 840,00; la somma sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I ricorrenti si danno atto che l'importo è stato calcolato nella misura del 36% dell'attuale reddito netto del Sig. e si impegnano ad adeguarlo mantenendo
CP_1 questa proporzione, in ragione di eventuali variazioni del reddito del Sig.
CP_1 L'assegno unico, attualmente percepito per intero dal Sig. sarà percepito dalla
CP_1
Sig.ra in quanto genitore collocatario, impegnandosi le parti agli Pt_1 adempimenti necessari per raggiungere tale risultato.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore secondo i seguenti criteri.
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
2 I)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II)cure termali e fisioterapiche;
III)farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
9. Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo
3 coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in LONATO
[...]
il 09/07/2016 ed ivi trascritto al numero 61, parte II, serie C del Pt_2 registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL GARDA (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
IA MO
Il Presidente
IO OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
IA MO UD relatrice
SA PA UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2977/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data
12/12/2023
DA
( rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MAZZUCCHELLI STEFANO
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Castiglione delle Stiviere, via
Dottorina, 33/A, distinta al C.F. al fg. 42, part. 499, sub. 1 e 3 è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi come da atto di compravendita che si allega nella misura del 50% ciascuno (doc. n. 4).
Il Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra la quota di sua proprietà, CP_1 Pt_1 corrispondente al 50% dell'intero dell'immobile come sopra identificato e la Sig.ra si accolla la quota di pertinenza del Sig. del contratto di mutuo di cui Pt_1 CP_1 all'allegato (doc. n. 5) obbligandosi, quindi, a rimborsare all'Istituto mutuante le rate previste in contratto, adoperandosi affinché la Banca rilasci liberatoria al Sig. in ordine alle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo stesso. CP_1
II trasferimento della quota immobiliare e il relativo accollo costituiscono condizione indefettibile ai fini del raggiungimento degli accordi.
La dimora coniugale sarà quindi abitata dalla Sig.ra con i figli minori, Pt_1 fermo quanto di seguito pattuito.
3. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali, nel Per_1 Per_2 rispetto della bigenitorialità, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli ed saranno collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna in Castiglione delle Stiviere, via Dottorina, 33/A e rimarranno con il padre il mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al successivo giovedì mattina, con impegno del Sig. di accompagnarli a scuola nonché dalle ore 9 della CP_1 domenica sino al lunedì mattina, con impegno del Sig. di accompagnarli a CP_1 scuola.
5. ed trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante Per_1 Per_2 le vacanze estive, con impegno dei genitori di accordarsi preventivamente sulle date entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorreranno con il padre 8 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale ed il capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali.
6. I coniugi precisano che le modalità indicate ai capi 4 e 5 sono meramente indicative, avendo essi intenzione di regolare con elasticità e nell'esclusivo interesse dei figli le modalità di frequentazione tra padre e figli.
7. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di
CP_1 Parte_1 concorso per il mantenimento dei figli ed , tramite accredito in Per_1 Per_2 c/c, entro il giorno 13 di ogni mese, la somma di € 420,00 per ciascun figlio, per complessivi € 840,00; la somma sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I ricorrenti si danno atto che l'importo è stato calcolato nella misura del 36% dell'attuale reddito netto del Sig. e si impegnano ad adeguarlo mantenendo
CP_1 questa proporzione, in ragione di eventuali variazioni del reddito del Sig.
CP_1 L'assegno unico, attualmente percepito per intero dal Sig. sarà percepito dalla
CP_1
Sig.ra in quanto genitore collocatario, impegnandosi le parti agli Pt_1 adempimenti necessari per raggiungere tale risultato.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore secondo i seguenti criteri.
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
2 I)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II)cure termali e fisioterapiche;
III)farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
9. Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo
3 coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in LONATO
[...]
il 09/07/2016 ed ivi trascritto al numero 61, parte II, serie C del Pt_2 registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL GARDA (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
IA MO
Il Presidente
IO OL
4