Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8004 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Baccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 6^ Divisione (Telex M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-03.06.2025 notificato il 03.06.2025) recante formale adozione del provvedimento negativo di non accoglimento dell'istanza datata 08.01.2025 volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente, fatta salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza di cessazione con gli estremi di quella non accolta ma con differimento alla data di cessazione al 30.09.2025;
nonché, ove occorra, di ogni atto inerente antecedente e presupposto procedimentale e/o finale noto ed ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato in data 8 luglio 2025 e depositato il successivo 11 luglio 2025, parte ricorrente – in qualità di Graduato Capo dell'Esercito italiano con la qualifica di Operatore Cyber di 2° livello – ha impugnato il provvedimento in epigrafe individuato del 3 giugno 2025 (allo stesso notificato in pari data) recante il diniego espresso dall’intimata Amministrazione a fronte dell’istanza di cessazione dal servizio permanente presentata dal medesimo militare ai sensi dell’articolo 933 d.lgs. n. 66/2010 con decorrenza dal 24 aprile 2025, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla stregua dei dedotti profili di violazione di legge – rispetto all’individuato parametro normativo rappresentato dall’articolo 933 d.lgs. n. 66/2010 – e di eccesso di potere sotto vari aspetti (in particolare, per difetto di motivazione ed errata istruttoria, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per disparità di trattamento).
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione difensiva con l’unita documentazione.
3. Con ordinanza 31 luglio 2025, n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto la proposta istanza cautelare “… ai fini della sospensione del provvedimento impugnato, nella parte in cui non consente la cessazione dal servizio in data immediatamente precedente quella dell’8 settembre 2025, fissata per l’assunzione presso RFI ”.
4. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando l’intervenuta esecuzione della concessa misura cautelare ad opera della resistente Amministrazione e insistendo per l’accoglimento del proposto ricorso alla luce delle doglianze formulate.
5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio preliminarmente intende osservare che nel caso di specie non sono ravvisabili, per quanto consta dagli atti di causa e dalla documentazione disponibile nell’ambito del presente giudizio, le condizioni per addivenire ad una declaratoria nel senso della cessata materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.
Dal tenore della nota del 20 agosto 2025 versata in atti dall’odierno ricorrente – intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio e, in particolare, all’esito della relativa fase cautelare – recante la mera comunicazione dell’accoglimento della domanda di cessazione dal servizio con decorrenza dalla medesima data del 20 agosto 2025 (cfr. doc. n. 1 unito alla memoria depositata in data 8 gennaio 2026), infatti, da un lato non emerge alcun riferimento espresso alla circostanza (viceversa supposta dallo stesso ricorrente, come risultante dal contenuto della citata memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.) che l’Amministrazione abbia inteso procedere esclusivamente all’attuazione dell’ordinanza resa in corso di causa recante la concessa misura cautelare, dall’altro neppure consta, nondimeno, alcun elemento puntuale dal quale poter evincere che l’anzidetta comunicazione costituisca il risultato dell’avvenuto riesame della posizione del medesimo ricorrente con il correlato superamento in via definitiva dell’originaria determinazione di diniego (avversata in ricorso) suscettibile di integrare il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio, anche in considerazione del mancato svolgimento di deduzioni sul punto da parte della resistente Amministrazione.
In assenza di elementi certi ed univoci emergenti dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio – nei termini sopra evidenziati – non può dunque pervenirsi alla conclusione che nella specie si sia realizzato, per effetto dell’anzidetta comunicazione, il conseguimento dell’auspicato bene della vita sotteso all’iniziativa giurisdizionale intrapresa.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei sensi e nei termini di seguito precisati.
8. Alla disamina delle doglianze mosse giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle coordinate ermeneutiche sul punto declinate in sede giurisprudenziale per quanto concerne, nello specifico, gli aspetti destinati ad assumere rilievo nell’ambito della dedotta fattispecie controversa, involgente l’istituto della cessazione dal servizio permanente a domanda disciplinato, in particolare, dall’articolo 933 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM).
Sulla base del combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 del richiamato articolo 933 COM, va rilevato che a fronte dell’indicazione in via preliminare che “ Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione ” (comma 1), viene poi specificato che l’interessato, ove non si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 (correlate al raggiungimento di una determinata soglia di anzianità di servizio effettivo ovvero l’appartenenza allo specifico grado di colonnello, ivi individuato), “… ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte ” (comma 6), precisando che in tale ipotesi “ l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ” (comma 7).
In proposito è stato chiarito a livello giurisprudenziale, sul piano dei presupposti legittimanti la cessazione dal servizio permanente a domanda, come “ Dal dato letterale di tali disposizioni, che non lascia spazi interpretativi, deriva che i militari possono cessare dal servizio a domanda, in linea generale, al compimento di un lungo periodo di servizio, pari a venticinque anni per gli ufficiali e a venti anni per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali (commi 4 e 5) ” e, per quanto riguarda la specifica ipotesi in cui ricade l’odierno ricorrente – quale graduato capo con un’anzianità di servizio inferiore alla soglia fissata – come “ anche i militari, che non abbiano raggiunto una tale anzianità di servizio, possono cessare dal servizio a domanda, purché abbiano adempiuto gli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte, essendo sul punto integralmente equiparati dalla disciplina dei commi 6 e 7 alle previsioni dei commi 3 e 4 ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 4 febbraio 2025, n. 877).
A tale ultimo riguardo – ossia, nei casi disciplinati dai commi 4, 5 e 6 del menzionato articolo 933 COM – è stato precisato, per quanto concerne la natura del potere in capo all’Amministrazione e la qualificazione della posizione soggettiva vantata dall’interessato rispetto alle distinte ipotesi (di rigetto ovvero di differimento della presentata istanza di cessazione dal servizio permanente), che da un lato l’Amministrazione “… non ha alcun potere discrezionale rispetto al rigetto della domanda presentata, come risulta palese sia dal riferimento contenuto al comma 6 al “diritto” del militare sia dalla successiva disciplina del comma 7, che indica solo il potere dell’Amministrazione di negare la domanda per motivi penali o disciplinari ” ovvero – sulla base dei precedenti commi 1 e 2 – laddove sussistano specifici obblighi di permanenza in servizio e, dall’altro, la medesima Amministrazione“… conserva il potere discrezionale rispetto al differimento, esercitabile in caso di gravi motivi di servizio … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 877/2025, cit.).
9. Ciò posto, ai fini della disamina delle doglianze formulate in ricorso occorre innanzitutto riportare il contenuto essenziale del gravato provvedimento di diniego assunto dal competente reparto della Direzione generale per il personale militare e dei correlati atti relativi all’espletato procedimento.
9.1. Dal corpo dell’anzidetto provvedimento emerge in particolare, oltre all’operato richiamo in via preliminare al dato normativo rappresentato dagli evocati commi 1 e 7 dell’articolo 933 COM disciplinante l’istituto in parola, il puntuale riferimento al parere reso dal Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito – come altresì confermato all’esito delle osservazioni presentate dall’odierno ricorrente in sede procedimentale ex art. 10 bis L. n. 241/1990 – e alle ragioni ivi espresse a supporto dell’esito non favorevole del medesimo parere, esplicitamente poste a fondamento della determinazione finale in termini di diniego, incentrate sulla valorizzazione della “ formazione del personale nel settore della Cyber Security della Difesa ” alla stregua dell’invocata “ nuova determina del Capo dello Stato Maggiore della Difesa ” e del correlato vincolo “… ad una ferma di 5 anni ” in capo al personale “… in possesso della specifica formazione della durata non inferiore a diciassette settimane ”, nonché sul puntuale riferimento alla “… onerosità dei percorsi formativi frequentati … ” dall’odierno ricorrente “ per acquisire la specifica professi onalità”, unitamente alla “ particolare rilevanza rivestita dal comparto Cyber Security ” e alla “ strategica valenza dello stesso …. ” (cfr. allegato n. 1 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 25 luglio 2025 recante il gravato provvedimento di diniego unitamente all’allegato n. 6 recante il preavviso di rigetto, nonché gli allegati nn. 4 e 8 recanti, rispettivamente, il citato parere non favorevole e la relativa conferma all’esito dell’esame delle osservazioni presentate dall’interessato ex art. 10 bis L. n. 241/1990).
9.2. Dal tenore del provvedimento finale emerge, inoltre, il riferimento in via successiva ad un ulteriore reso dal medesimo Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore laddove viene specificato che il competente organo, “… nel confermare i contenuti delle comunicazioni … con le quali è stato espresso il parere non favorevole alla cessazione dal servizio permanente del menzionato in oggetto ”, esprime altresì – a fronte dell’esplicita richiesta, proveniente dalla medesima Direzione Generale, di “… poter valutare l’opportunità di una posticipazione della data di cessazione dal servizio del Graduato, al fine di venire incontro alle esigenze di impiego della Forza Armata, ex art. 933, comma 7, COM ” – il proprio “ nulla contro al differimento proposto, fino al 30 settembre 2025 ” (cfr. all. n. 1 cit., recante il gravato provvedimento di diniego, unitamente agli allegati nn. 10 e 9, recanti l’anzidetto parere e la relativa richiesta, ivi menzionati).
All’anzidetto riferimento si correla, in particolare, l’indicazione riportata nel contenuto dello stesso atto finale laddove, nel rappresentare il mancato accoglimento dell’istanza e la conseguente “ formale adozione del provvedimento negativo ”, precisa che “ Resta salva la facoltà dell’interessato di presentare una nuova istanza di cessazione con gli estremi di quella non accolta ma con differimento alla data di cessazione al 30 settembre 2025 ” (cfr. all. n. 1, cit.).
10. Ciò posto, facendo applicazione delle pertinenti previsioni poste dall’articolo 933 COM e delle relative coordinate interpretative delineate in sede giurisprudenziale, va rilevato innanzitutto come non sussistano nel caso di specie, secondo quanto consta dal tenore del provvedimento finale e dei correlati atti procedimentali, le condizioni richieste – sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’evocato articolo 933 COM – ai fini dell’eventuale diniego da parte dell’intimata Amministrazione, rappresentate in particolare dall’esistenza di obblighi di permanenza in servizio ovvero dalla ricorrenza di motivi di carattere penale o disciplinare.
10.1. L’Amministrazione infatti, secondo quanto emerge dal contenuto degli atti sopra menzionati, si è limitata a rivendicare – a supporto dell’assunta determinazione in senso negativo – la sussistenza di vincoli di permanenza in servizio in capo all’interessato, preordinati alla salvaguardia dell’investimento formativo effettuato, derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiori a diciassette settimane per l’acquisizione della qualifica cyber di secondo livello.
Sul punto, in particolare, il gravato provvedimento finale contiene un generico richiamo alla “ nuova determina del Capo dello Stato Maggiore della Difesa ” e al “ particolare accento ” dalla stessa posto “ sulla formazione del personale nel settore della Cyber Security della Difesa vincolando quello in possesso della specifica formazione della durata non inferiore a diciassette settimane ad una ferma di 5 anni ”, nonché il correlato riferimento alla “… onerosità, sia in termini finanziari che temporali, dei percorso formativi frequentati ” dall’interessato (odierno ricorrente) “ per acquisire la specifica professionalità ”.
10.2. Le evidenziate circostanze non possono ritenersi idonee né tantomeno sufficienti ad integrare l’esistenza di un obbligo di permanenza in servizio ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del citato articolo 933 COM, richiedente che l’anzidetto obbligo risulti “contratto” all'atto dell'incorporazione ovvero al termine dei corsi di formazione.
Dallo stesso tenore dell’atto gravato non emerge, infatti, alcun elemento a supporto dell’assunzione di un vincolo specifico di ferma in capo all’interessato (odierno ricorrente); né tantomeno l’Amministrazione ha dimostrato che fosse stato effettivamente “contratto” l’obbligo di permanenza al termine del corso di formazione frequentato dall’odierno ricorrente, come richiesto dall’articolo 933, co. 1, COM, avuto altresì riguardo alle considerazioni sul punto espresse anche nell’ambito di precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su fattispecie analoghe, laddove è stato precisato che “ la ferma deve essere espressamente conosciuta dall’interessato con apposita notifica o espressa accettazione … in quanto la ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 dicembre 2025, n. 22850, nonché Cons. St., sez. II, sent. 28 febbraio 2023, n. 2106, ivi espressamente citata), in ragione della “… particolare rilevanza che un impegno pluriennale di permanenza in servizio comporta, con correlata necessità di chiara consapevolezza e dimostrabilità della sua assunzione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, ord. 20 gennaio 2025, n. 355, in specie punto 9).
A tale ultimo riguardo, va rimarcato come l’assunzione di tale obbligo non risulti dagli atti depositati in giudizio dalla resistente Amministrazione (in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, ord. 31 luglio 2025, n. 4102 e il precedente pronunciamento ivi citato, di cui alla sent. n. 13587/2023).
Inoltre, dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge sul punto come la parte ricorrente abbia documentato di non aver partecipato ad alcun corso di specializzazione ricompreso nel novero di quelli indicati nella nuova determina del Capo dello Stato Maggiore della Difesa – pur evocata in termini meramente generici nel corpo del gravato provvedimento di diniego – ai fini della presunta assunzione del correlato vincolo ad una ferma di 5 anni (cfr. doc. n. 3 unito all’atto di ricorso, recante l’estratto dello stato di servizio includente l’elenco dei corsi frequentati), avendo il medesimo militare altresì allegato di aver conseguito la posseduta qualifica (di cyber di secondo livello) “… per esperienza maturata a seguito di una sanatoria disposta dal Comando
Trasmissioni e, quindi, senza aver frequentato il corso interforze avente durata non inferiore a 17 settimane ” (cfr. atto di ricorso, in specie pagina 6).
10.3. Ad una diversa conclusione neppure può pervenirsi sulla base dell’ulteriore elemento indicato nel corpo del medesimo atto gravato a supporto dell’assunta determinazione in senso negativo, rappresentato dalla “ particolare rilevanza operativa ” e dalla “ valenza strategica ” del Comparto Cyber Security in rilievo: ferma restando la genericità della motivazione sul punto addotta, l’anzidetto riferimento potrebbe al più ricondursi nel novero dei “ gravi motivi ” idonei a giustificare – ove supportati da concreti ed idonei elementi – il mero differimento, alla stregua del successivo comma 7 del medesimo articolo 933 COM, della cessazione dal servizio a domanda (quale evenienza peraltro evocata nella parte finale dello stesso provvedimento oggetto di impugnazione) e non già il relativo diniego.
11. Le evidenziate circostanze inducono a ravvisare nella specie la fondatezza della prospettata censura di violazione normativa rispetto al dedotto parametro rappresentato dal combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’articolo 933 COM, unitamente al correlato difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti individuati dalle relative disposizioni.
12. Per le esposte ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del resistente Ministero della Difesa nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Condanna il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre oneri per spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità relative alla parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.