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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Umberto Castagnini Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g 14549/2023 promosso da
(CUI 05ARIEG) con il patrocinio dell'avv. Bonaccorsi Ottavio Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 29.1.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 18.12.2023,
nato in [...] il [...], impugna il decreto Cat. A.12/2023-55 Div. Parte_1
PAS/Imm. IV Sez. adottato dalla Questura della Provincia di Pisa emesso in data 25.05.2023 e notificato il 20.11.2023, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Firenze, Sezione di Livorno in data 16.05.2023. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del
Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano, trovandosi in
Italia dal 28.06.2016 a seguito di un lungo, estenuante e costosissimo viaggio.
In particolare, cita che inizialmente è stato impiegato come sarto a Napoli presso IQAM
FASHION di e successivamente, trasferitosi in Toscana, ha prestato la sua attività Persona_1
lavorativa nel mondo della ristorazione svolgendo la mansione del lavapiatti presso BIGA S.R.L e successivamente presso BH RV Ahammaed. Durante l'emergenza epidemiologica il a perso il lavoro e ha vissuto un momento di difficoltà, ha lavorato per un periodo Pt_1
come collaboratore domestico presso (e, nel marzo 2023, è stato nuovamente Persona_2
assunto nel settore della ristorazione presso PEAS Nazmul Hoq, ma questa volta come aiuto cuoco mansione che, peraltro, ad oggi svolge presso IN FOCACCERIA S.R.L.S con sede a Livorno ove è regolarmente assunto.
Nota la difesa che durante la sua permanenza sul Territorio Nazionale il ha mantenuto Pt_1
sempre inalterata la sua incensuratezza nel rispetto delle regole di civile convivenza, dimostrando di sapersi adeguare alle regole di civile convivenza.
Inoltre, ha dimostrato la sua volontà di inserirsi correttamente nel nostro tessuto sociale anche attraverso la frequentazione di un corso di italiano che gli ha permesso di perfezionare la lingua, riuscendo ad ottenere un certificato di conoscenza della lingua italiana pari al Livello A1.
Documentava che attualmente sta svolgendo attività lavorativa come aiuto cuoco presso la ditta
IN FOCACCERIA SRLS, con sede a Livorno, con contratto a tempo determinato stipulato in data
06.10.2023 e termine il 31.12.2023 guadagnando circa 350€ al mese (cfr contratto di lavoro, busta paga).
Lamenta quindi la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione alle motivazioni personali che lo hanno costretto ad espatriare e della situazione di povertà che persiste nel suo paese di origine, Bangladesh. Pertanto il confronto con la situazione che lo attenderebbe in Bangladesh appare evidentemente sbilanciato a favore delle attuali condizioni di vita in Italia, ove ormai dimora da sette anni in modo stabile e integrato e ove svolge la sua attività lavorativa.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Pag. 2 di 10 Il non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
Il Giudice relatore fissava udienza per la comparizione delle parti al 05/11/2024.
All'udienza del 05/11/2024 innanzi alla dott.ssa Barbara Fabbrini, compaiano:
- l'avv. BONACCORSI OTTAVIO per pure presente Parte_1
personalmente;
- nessuno compariva per l' Avvocatura dello Stato nonostante regolare notifica;
Il giudice ne dichiarava la contumacia e procedeva ad intervistare brevemente il ricorrente, che parlando in italiano, dichiarava:
“sono a Madaripur nello stato del Bangladesh, il 3.2.1984. Parte_1
Sono arrivato in Italia il 28.6.2016. ho fatto una richiesta di asilo.
D. che lavoro facevi in BGD?
R. lavoravo nei negozi di mio padre, un negozio di alimentari e gli altri di vestiti.
D. la tua famiglia come è composta?
R. mio padre è morto e mia madre è viva. Sono figlio unico e ho una moglie e due figlie femmine piccole una nata nel 2010 e l'altra nel 2016.
D. quando sei venuto via e perchè?
R. sono venuto via perché ho avuto problemi con i negozi perché i talebani della zona mi portavano via tutto soldi e merce dal negozio, non avevamo più nulla. Poi loro picchiavano ho anche un segno nella fronte (si da atto che il segno c'è).
D. ora in Italia che lavoro fai ?
Per_ R. faccio il cuoco a Livorno in un ristorante che si chiama . Sono italiani
D. prendi busta paga
R. si prendo busta paga circa 1200 al mese ed è tutto in busta paga. Ho sempre lavorato lì.
Ora il contratto mi è stato trasformato ad ottobre a tempi indeterminato.
D. dove vivi ?
a Tirrenia in affitto con altri” Tes_1
Il difensore del ricorrente insisteva nel ricorso ma chiedeva termine per produrre documentazione aggiornata e rinuncia alla discussione davanti al Collegio chiedendo trattazione scritta.
Il Giudice autorizzava la trattazione scritta ex art 127 ter cpc della prossima udienza con termine al 2.12.2024 per produzione note conclusive e produzione documentale.
2. Il quadro normativo.
Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss.
Pag. 3 di 10 e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2022).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8
CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e
Pag. 5 di 10 sovranazionali; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei
Pag. 6 di 10 diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel
p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se
a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la
Pag. 7 di 10 presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e Per_ l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Pag. 8 di 10 Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
- Attività lavorativa: il ricorrente attualmente lavora come aiuto cuoco presso l'azienda In
Foccaceria S.R.L.S ed è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e guadagna circa 700-800€ mensili e nonostante le difficoltà iniziali nel trovare e mantenere un impiego stabile e duraturo a causa della precarietà della sua situazione sul suolo nazionale a causa dell'assenza di un permesso di soggiorno, ha sempre dimostrato la volontà di continuare a lavorare e a integrarsi al meglio. (cfr contratti di lavoro, buste paga, estratto contro previdenziale);
Anche in sede di audizione, dove il ricorrente è stato sottoposto all'intervista senza l'ausilio dell'interprete, sono state confermate le condizioni di stabilizzazione già esposte.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso la medesima impresa fanno ritenere probabile un consolidamento della posizione lavorativa.
Inoltre, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Quanto alle spese di lite, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n.
77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre la compensazione delle spese di lite.
Si rileva altresì che il ricorrente non risulta ammesso a patrocinio gratuito a spese dello stato né risulta avere presentato domanda relativa al COA competente in corso di causa.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) spese interamente compensate o nulla spese a seconda motivazione
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.1.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998
Pag. 4 di 10
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Umberto Castagnini Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g 14549/2023 promosso da
(CUI 05ARIEG) con il patrocinio dell'avv. Bonaccorsi Ottavio Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 29.1.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 18.12.2023,
nato in [...] il [...], impugna il decreto Cat. A.12/2023-55 Div. Parte_1
PAS/Imm. IV Sez. adottato dalla Questura della Provincia di Pisa emesso in data 25.05.2023 e notificato il 20.11.2023, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Firenze, Sezione di Livorno in data 16.05.2023. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del
Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano, trovandosi in
Italia dal 28.06.2016 a seguito di un lungo, estenuante e costosissimo viaggio.
In particolare, cita che inizialmente è stato impiegato come sarto a Napoli presso IQAM
FASHION di e successivamente, trasferitosi in Toscana, ha prestato la sua attività Persona_1
lavorativa nel mondo della ristorazione svolgendo la mansione del lavapiatti presso BIGA S.R.L e successivamente presso BH RV Ahammaed. Durante l'emergenza epidemiologica il a perso il lavoro e ha vissuto un momento di difficoltà, ha lavorato per un periodo Pt_1
come collaboratore domestico presso (e, nel marzo 2023, è stato nuovamente Persona_2
assunto nel settore della ristorazione presso PEAS Nazmul Hoq, ma questa volta come aiuto cuoco mansione che, peraltro, ad oggi svolge presso IN FOCACCERIA S.R.L.S con sede a Livorno ove è regolarmente assunto.
Nota la difesa che durante la sua permanenza sul Territorio Nazionale il ha mantenuto Pt_1
sempre inalterata la sua incensuratezza nel rispetto delle regole di civile convivenza, dimostrando di sapersi adeguare alle regole di civile convivenza.
Inoltre, ha dimostrato la sua volontà di inserirsi correttamente nel nostro tessuto sociale anche attraverso la frequentazione di un corso di italiano che gli ha permesso di perfezionare la lingua, riuscendo ad ottenere un certificato di conoscenza della lingua italiana pari al Livello A1.
Documentava che attualmente sta svolgendo attività lavorativa come aiuto cuoco presso la ditta
IN FOCACCERIA SRLS, con sede a Livorno, con contratto a tempo determinato stipulato in data
06.10.2023 e termine il 31.12.2023 guadagnando circa 350€ al mese (cfr contratto di lavoro, busta paga).
Lamenta quindi la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione alle motivazioni personali che lo hanno costretto ad espatriare e della situazione di povertà che persiste nel suo paese di origine, Bangladesh. Pertanto il confronto con la situazione che lo attenderebbe in Bangladesh appare evidentemente sbilanciato a favore delle attuali condizioni di vita in Italia, ove ormai dimora da sette anni in modo stabile e integrato e ove svolge la sua attività lavorativa.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Pag. 2 di 10 Il non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
Il Giudice relatore fissava udienza per la comparizione delle parti al 05/11/2024.
All'udienza del 05/11/2024 innanzi alla dott.ssa Barbara Fabbrini, compaiano:
- l'avv. BONACCORSI OTTAVIO per pure presente Parte_1
personalmente;
- nessuno compariva per l' Avvocatura dello Stato nonostante regolare notifica;
Il giudice ne dichiarava la contumacia e procedeva ad intervistare brevemente il ricorrente, che parlando in italiano, dichiarava:
“sono a Madaripur nello stato del Bangladesh, il 3.2.1984. Parte_1
Sono arrivato in Italia il 28.6.2016. ho fatto una richiesta di asilo.
D. che lavoro facevi in BGD?
R. lavoravo nei negozi di mio padre, un negozio di alimentari e gli altri di vestiti.
D. la tua famiglia come è composta?
R. mio padre è morto e mia madre è viva. Sono figlio unico e ho una moglie e due figlie femmine piccole una nata nel 2010 e l'altra nel 2016.
D. quando sei venuto via e perchè?
R. sono venuto via perché ho avuto problemi con i negozi perché i talebani della zona mi portavano via tutto soldi e merce dal negozio, non avevamo più nulla. Poi loro picchiavano ho anche un segno nella fronte (si da atto che il segno c'è).
D. ora in Italia che lavoro fai ?
Per_ R. faccio il cuoco a Livorno in un ristorante che si chiama . Sono italiani
D. prendi busta paga
R. si prendo busta paga circa 1200 al mese ed è tutto in busta paga. Ho sempre lavorato lì.
Ora il contratto mi è stato trasformato ad ottobre a tempi indeterminato.
D. dove vivi ?
a Tirrenia in affitto con altri” Tes_1
Il difensore del ricorrente insisteva nel ricorso ma chiedeva termine per produrre documentazione aggiornata e rinuncia alla discussione davanti al Collegio chiedendo trattazione scritta.
Il Giudice autorizzava la trattazione scritta ex art 127 ter cpc della prossima udienza con termine al 2.12.2024 per produzione note conclusive e produzione documentale.
2. Il quadro normativo.
Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss.
Pag. 3 di 10 e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2022).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8
CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e
Pag. 5 di 10 sovranazionali; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei
Pag. 6 di 10 diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel
p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se
a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la
Pag. 7 di 10 presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e Per_ l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Pag. 8 di 10 Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
- Attività lavorativa: il ricorrente attualmente lavora come aiuto cuoco presso l'azienda In
Foccaceria S.R.L.S ed è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e guadagna circa 700-800€ mensili e nonostante le difficoltà iniziali nel trovare e mantenere un impiego stabile e duraturo a causa della precarietà della sua situazione sul suolo nazionale a causa dell'assenza di un permesso di soggiorno, ha sempre dimostrato la volontà di continuare a lavorare e a integrarsi al meglio. (cfr contratti di lavoro, buste paga, estratto contro previdenziale);
Anche in sede di audizione, dove il ricorrente è stato sottoposto all'intervista senza l'ausilio dell'interprete, sono state confermate le condizioni di stabilizzazione già esposte.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso la medesima impresa fanno ritenere probabile un consolidamento della posizione lavorativa.
Inoltre, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Quanto alle spese di lite, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n.
77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre la compensazione delle spese di lite.
Si rileva altresì che il ricorrente non risulta ammesso a patrocinio gratuito a spese dello stato né risulta avere presentato domanda relativa al COA competente in corso di causa.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) spese interamente compensate o nulla spese a seconda motivazione
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.1.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998
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