CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 6 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Appellante
E
, con gli Controparte_1
Avv.ti FABRIZIO ALLEGRINI e MAIDA MARIA GRAZIA;
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.02.2020 l'odierno appellante adiva il Tribunale di Crotone deducendo di avere presentato in data 18.02.2019 per il tramite del Patronato Anmil di
Crotone, domanda di revisione della malattia professionale n. pratica 19000106 per ipoacusia da rumore, chiedendo un aggravamento dal 2% (percentuale riconosciutagli dall' il 23.5.2028) all' 8% sulla base della certificazione medica allegata alla CP_1 domanda;
lamentava che l'Istituto aveva rigettato la richiesta ritenendo invariata la percentuale. Deduceva di aver inutilmente esperito la fase amministrativa.
Chiedeva, in ragione di ciò, disporsi CTU medica ai fini dell'accertamento del grado invalidante dei postumi delle patologie di cui agli eventi descritti in ricorso. L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda avversaria e deducendo che CP_1
l'aggravamento richiesto fosse palesemente conseguente a patologia dell'orecchio di natura non professionale anche perché l'esposizione al rumore era cessata nel 2016, anno di pensionamento della parte ricorrente. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Crotone, ritenendo di non dover disporre CTU medico-legale, sulla base della documentazione allegata ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare ha affermato che “dalla documentazione in atti emerge che la valutazione del danno biologico del 2% era stata eseguita dall' su esame audiometrico del CP_1
04.05.2017, effettuato già a distanza di un anno dalla cessazione del rischio, in quanto il ricorrente era andato in pensione nel 2016, su visita ORL del 23.10.2018 dove si attestava pregressa perforazione timpanica a dx riparata con pseudo timpano cicatriziale posteriore ed esame audiometrico del 25.07.2018 dove si evidenziava, difatti una ipoacusia mista di media entità orecchio dx percettiva centrata sui 4000 HZ
a sx”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato la carenza di motivazione sulla mancata ammissione di CTU medica e la violazione del principio del contraddittorio. In particolare ha censurato l'aver validato l'esame audiometrico effettuato da , omettendo una istruttoria super partes CP_1 possibile solo mediante nomina del consulente tecnico d'ufficio. Per la stessa ragione ha sostenuto anche la violazione del principio del contraddittorio, in quanto il giudice ha fondato il proprio convincimento su una mera allegazione difensiva valutabile alla stregua di una prova atipica e, vieppiù, in assenza di idonei elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati quantomeno da presunzioni da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dare conto della decisione adottata.
Ha reiterato la richiesta di CTU medico-legale.
Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il CP_1
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito de deposito della note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. della sola parte appellata, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Pag. 2 di 4 Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte n.1998/2015 “In tema di accertamento delle malattie professionali, va respinta la domanda del lavoratore volta a ottenere il riconoscimento della malattia professionale in una percentuale superiore (nel caso di specie l' aveva riconosciuto un'ipoacusia valutandola nella misura del 3%), nel CP_1 caso in cui il c.t.u. abbia accertato che non sia possibile attribuire all' attività lavorativa il progressivo aggravamento dell'ipoacusia verificatosi tre anni dopo il pensionamento e, quindi, a cessata esposizione al rumore, e quando, inoltre, abbia identificato le cause di tale aggravamento in patologie da cui sia afflitto il ricorrente aventi natura del tutto indipendente dall' attività lavorativa espletata.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel 2016; non viene contestata la prima valutazione (né potrebbe perché trattasi di una revisione) nella quale – sulla base di un esame del 2017 - si accerta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale con componente extralavorativa trasmissiva pantonale a dx e si riconosce il
2%; gli esami successivi di luglio ed ottobre 2018 - su cui si basa la richiesta di revisione – attestano l'aggravamento per patologia dell'orecchio di natura non professionale già presente anche al primo accertamento della MP cioè la perforazione della membrana timpanica dx, che ha causato anche un deficit di tipo trasmissivo a dx sovrapponendosi a quello neurosensoriale da esposizione a rumore, determinando una ipoacusia mista a dx (neurosensoriale+trasmissiva) e solo neurosensoriale a sx.
Ciò posto, è stata disposta ctu per accertare se sia intervenuta una variazione peggiorativa delle menomazioni per le quali è stata riconosciuta una percentuale del 2% di danno biologico, confrontando gli esami audiometrici in atti e in caso affermativo se l'aggravamento sia relazionabile in termini causali con i postumi già riconosciuti (ed in che misura) oppure se dipenda in via esclusiva da patologia sopravvenuta o preeesistente.
Il nominato ctu, dott.ssa con procedimento logico ed immune da vizi, Persona_1 ha accertato che il sig. è affetto da:” grave ipoacusia mista, Parte_1 pantonale, a destra. Lieve ipoacusia percettiva sui toni acuti a sinistra;
che per tale patologia presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
2% senza alcun aggravamento rispetto alla valutazione fatta in fase di primo riconoscimento della malattia professionale.
Pag. 3 di 4 Alla regolare comunicazione della bozza di relazione peritale non sono seguite osservazioni critiche delle parti.
Pertanto, non risultando profili di rilievo per sconfessare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, conforme ai criteri medico-legali vigenti e coerente sotto il profilo logico- scientifico, va confermata la decisione del giudice di prime cure, atteso che il grado di invalidità risulta essere inferiore alla soglia del 6%, al di sotto della quale non sussiste diritto ad indennizzo.
2. Le spese del grado vengono interamente compensate e quelle della ctu medico-legale, liquidate con separato decreto vengono poste a carico dell' in considerazione della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 3.1.2022 avverso la Parte_1 sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 6 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Appellante
E
, con gli Controparte_1
Avv.ti FABRIZIO ALLEGRINI e MAIDA MARIA GRAZIA;
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.02.2020 l'odierno appellante adiva il Tribunale di Crotone deducendo di avere presentato in data 18.02.2019 per il tramite del Patronato Anmil di
Crotone, domanda di revisione della malattia professionale n. pratica 19000106 per ipoacusia da rumore, chiedendo un aggravamento dal 2% (percentuale riconosciutagli dall' il 23.5.2028) all' 8% sulla base della certificazione medica allegata alla CP_1 domanda;
lamentava che l'Istituto aveva rigettato la richiesta ritenendo invariata la percentuale. Deduceva di aver inutilmente esperito la fase amministrativa.
Chiedeva, in ragione di ciò, disporsi CTU medica ai fini dell'accertamento del grado invalidante dei postumi delle patologie di cui agli eventi descritti in ricorso. L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda avversaria e deducendo che CP_1
l'aggravamento richiesto fosse palesemente conseguente a patologia dell'orecchio di natura non professionale anche perché l'esposizione al rumore era cessata nel 2016, anno di pensionamento della parte ricorrente. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Crotone, ritenendo di non dover disporre CTU medico-legale, sulla base della documentazione allegata ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare ha affermato che “dalla documentazione in atti emerge che la valutazione del danno biologico del 2% era stata eseguita dall' su esame audiometrico del CP_1
04.05.2017, effettuato già a distanza di un anno dalla cessazione del rischio, in quanto il ricorrente era andato in pensione nel 2016, su visita ORL del 23.10.2018 dove si attestava pregressa perforazione timpanica a dx riparata con pseudo timpano cicatriziale posteriore ed esame audiometrico del 25.07.2018 dove si evidenziava, difatti una ipoacusia mista di media entità orecchio dx percettiva centrata sui 4000 HZ
a sx”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato la carenza di motivazione sulla mancata ammissione di CTU medica e la violazione del principio del contraddittorio. In particolare ha censurato l'aver validato l'esame audiometrico effettuato da , omettendo una istruttoria super partes CP_1 possibile solo mediante nomina del consulente tecnico d'ufficio. Per la stessa ragione ha sostenuto anche la violazione del principio del contraddittorio, in quanto il giudice ha fondato il proprio convincimento su una mera allegazione difensiva valutabile alla stregua di una prova atipica e, vieppiù, in assenza di idonei elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati quantomeno da presunzioni da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dare conto della decisione adottata.
Ha reiterato la richiesta di CTU medico-legale.
Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il CP_1
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito de deposito della note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. della sola parte appellata, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Pag. 2 di 4 Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte n.1998/2015 “In tema di accertamento delle malattie professionali, va respinta la domanda del lavoratore volta a ottenere il riconoscimento della malattia professionale in una percentuale superiore (nel caso di specie l' aveva riconosciuto un'ipoacusia valutandola nella misura del 3%), nel CP_1 caso in cui il c.t.u. abbia accertato che non sia possibile attribuire all' attività lavorativa il progressivo aggravamento dell'ipoacusia verificatosi tre anni dopo il pensionamento e, quindi, a cessata esposizione al rumore, e quando, inoltre, abbia identificato le cause di tale aggravamento in patologie da cui sia afflitto il ricorrente aventi natura del tutto indipendente dall' attività lavorativa espletata.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel 2016; non viene contestata la prima valutazione (né potrebbe perché trattasi di una revisione) nella quale – sulla base di un esame del 2017 - si accerta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale con componente extralavorativa trasmissiva pantonale a dx e si riconosce il
2%; gli esami successivi di luglio ed ottobre 2018 - su cui si basa la richiesta di revisione – attestano l'aggravamento per patologia dell'orecchio di natura non professionale già presente anche al primo accertamento della MP cioè la perforazione della membrana timpanica dx, che ha causato anche un deficit di tipo trasmissivo a dx sovrapponendosi a quello neurosensoriale da esposizione a rumore, determinando una ipoacusia mista a dx (neurosensoriale+trasmissiva) e solo neurosensoriale a sx.
Ciò posto, è stata disposta ctu per accertare se sia intervenuta una variazione peggiorativa delle menomazioni per le quali è stata riconosciuta una percentuale del 2% di danno biologico, confrontando gli esami audiometrici in atti e in caso affermativo se l'aggravamento sia relazionabile in termini causali con i postumi già riconosciuti (ed in che misura) oppure se dipenda in via esclusiva da patologia sopravvenuta o preeesistente.
Il nominato ctu, dott.ssa con procedimento logico ed immune da vizi, Persona_1 ha accertato che il sig. è affetto da:” grave ipoacusia mista, Parte_1 pantonale, a destra. Lieve ipoacusia percettiva sui toni acuti a sinistra;
che per tale patologia presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
2% senza alcun aggravamento rispetto alla valutazione fatta in fase di primo riconoscimento della malattia professionale.
Pag. 3 di 4 Alla regolare comunicazione della bozza di relazione peritale non sono seguite osservazioni critiche delle parti.
Pertanto, non risultando profili di rilievo per sconfessare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, conforme ai criteri medico-legali vigenti e coerente sotto il profilo logico- scientifico, va confermata la decisione del giudice di prime cure, atteso che il grado di invalidità risulta essere inferiore alla soglia del 6%, al di sotto della quale non sussiste diritto ad indennizzo.
2. Le spese del grado vengono interamente compensate e quelle della ctu medico-legale, liquidate con separato decreto vengono poste a carico dell' in considerazione della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 3.1.2022 avverso la Parte_1 sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4