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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3283 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa RO MA LB TA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 20/05/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. SESTINI ELENA ANGELA, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. Parte_2 dom. avv. SESTINI ELENA ANGELA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/1977 a Treviso, dalla cui unione è nata la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente autonoma. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 4.11.2002, alle condizioni che venivano omologate dal Tribunale di Treviso con decreto del 29.04.2003.
Per l'udienza del 5.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già
1 manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
20.10.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Treviso il Parte_1 Parte_2
06/08/1977 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1977, atto n. 234, parte II, serie A);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
NI RA
Il Giudice estensore
RO MA LB TA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa RO MA LB TA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 20/05/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. SESTINI ELENA ANGELA, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. Parte_2 dom. avv. SESTINI ELENA ANGELA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/1977 a Treviso, dalla cui unione è nata la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente autonoma. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 4.11.2002, alle condizioni che venivano omologate dal Tribunale di Treviso con decreto del 29.04.2003.
Per l'udienza del 5.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già
1 manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
20.10.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Treviso il Parte_1 Parte_2
06/08/1977 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1977, atto n. 234, parte II, serie A);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
NI RA
Il Giudice estensore
RO MA LB TA
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