TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentato e difeso Parte_1 dall' cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp o e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA resistente oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grad inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla corresponsione d uto. CP_1 stituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed i to. Istruita la causa con la prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con contestuale motivazione. ______________ Il ricorso va rigettato. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “Asma bronchiale. Enfisema centrolobulare diffuso”. Il consulente, escludendo in sostanza la sussistenza del nesso eziologico, ha chiarito in termini convincenti, con ampia motivazione e con specifico riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente (Tecnico riparazioni elettromeccaniche - montatore meccanico su impianti industriali), che la predetta patologia sia di natura professionale. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la
2 conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
3 La relazione del predetto consulente risulta sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, senza necessità di rinnovo dell'esame peritale. La domanda va, pertanto, rigettata. Spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro,
o depositato il 27 3 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese legali irripetibil 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 16/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentato e difeso Parte_1 dall' cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp o e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA resistente oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grad inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla corresponsione d uto. CP_1 stituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed i to. Istruita la causa con la prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con contestuale motivazione. ______________ Il ricorso va rigettato. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “Asma bronchiale. Enfisema centrolobulare diffuso”. Il consulente, escludendo in sostanza la sussistenza del nesso eziologico, ha chiarito in termini convincenti, con ampia motivazione e con specifico riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente (Tecnico riparazioni elettromeccaniche - montatore meccanico su impianti industriali), che la predetta patologia sia di natura professionale. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la
2 conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
3 La relazione del predetto consulente risulta sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, senza necessità di rinnovo dell'esame peritale. La domanda va, pertanto, rigettata. Spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro,
o depositato il 27 3 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese legali irripetibil 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 16/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4