Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5608/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2024 tra:
(C.F: , personalmente e nella qualità di Parte_1 C.F._1 unico erede della IG.ra , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Persona_1
Emanuele Parrilli ( ) in Roma, Via Francesco Denza n. 15, che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata per atto separato, ritualmente depositata
- APPELLANTE -
CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_1 sede legale in viale Brenta n. 18/B - 20139 MI, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di MI
, R.E.A.: MI 2124851, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 P.IVA_1
(già a seguito della nuova denominazione assunta giusta iscrizione del
[...] CP_3 verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25/06/2019, notaio di Roma) in persona del legale rappresentante p.t , società di Persona_2 diritto italiano con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 – Verona, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona e c.f. p. IVA capitale sociale P.IVA_2 P.IVA_3
Euro 41.280.000, autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti giusta licenza ex art. 115 TULPS, quale mandataria, giusta procura speciale del 20/07/2017 per atto del Notaio di MI Rep. 60850/Racc. 11358, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Persona_3
Coleine C.F. in virtù di procura generale alle liti conferita con CodiceFiscale_3 atto Notaio di Verona del 15/7/2010 rep. 67254 racc. 18481, con studio Persona_4
Roma, Via Boncompagni n. 93.
- APPELLATA –
(CF. ) e per essa in persona del l.r. p.t., elett.te Controparte_4 P.IVA_4 CP_3 dom.ta in Roma c/o lo studio dell'Avv.to Alessandra Ciccotti e rappresentata e difesa dall'Avv.to Filippo Coleine.
- APPELLATA CONTUMACE –
(CF. ), in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Roma Controparte_5 P.IVA_5
c/o lo studio dell'Avv.to Massimiliano Bilotti che la rappresenta e difende
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza non definitiva n. 918/2019 e della sentenza definitiva n. 217/20 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/11 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_2 unico erede di , ha impugnato entrambe le sentenze emesse dal Tribunale di Persona_1
Velletri le quali hanno così statuito sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale sia nei confronti della quale debitrice principale, sia dei CP_5 suoi fideiussori e e sulle altre domande proposte nei Persona_1 Parte_1 confronti della e con cui ha rispettivamente così statuito: Controparte_4
Sentenza non definitiva:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle opposizioni proposte, dichiara la nullità del contratto relativo al rapporto n. 000400866058 fino all'11.06.2010 nonché della pattuizione relativa alla CMS in relazione al contratto n. 128651, successivamente cambiato nella numerazione
400125410;
- rigetta per il resto le opposizioni e le altre domande formulate dalle parti;
- rimette le cause riunite in istruttoria con separata ordinanza;
- spese al definitivo.”
Sentenza definitiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza non definitiva in data
10.5.19, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti Parte_1
, anche quale erede di , e
[...] Persona_1 Controparte_5
- Condanna gli opponenti , anche quale erede di Parte_1 Per_1
, e a pagare alla banca opposta l'importo di € 140.133,45
[...] Controparte_5 oltre interessi come richiesti;
- Spese compensate.
- Pone le spese di CTU a carico delle tre parti in pari quota ciascuna.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
pag. 3/11 1) DECESSO DELLA PARTE – INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 300
C.P.C. –
ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE
DI CUI ALL'ART. 183 VI CO C.P.C. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
2) NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE – CONTRARIETA' A NORME
IMPERATIVE – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI BUONA FEDE E
CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA
CONCORRENZA E MERCATO – RILEVABILITA' D'UFFICIO - RIFORMA
DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
3) NULLITA' RELATIVA DELLA FIDEIUSSIONE – DECORSO DEL TERMINE
EX ART. 1957 C.C. - LIBERAZIONE DEI GARANTI – RIFORMA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA.
4) RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI – LESIONE DEL DIRITTO DI
DIFESA DEL FIDEIUSSORE – ISTANZA EX ART. 345 CO. 3 C.P.C. -
DOCUMENTI INDISPENSABILI AI FINI DEL DECIDERE.
Sulla base dei suddetti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis,
a) riformare le sentenze impugnate in accoglimento dei dedotti motivi di appello, accertando e dichiarando la nullità totale o parziale della fideiussione del 31.01.11 per quanto esposto in narrativa;
b) riformare le sentenze impugnate in accoglimento dei dedotti motivi di appello, accertando e dichiarando la liberazione dei fideiussori nei confronti della banca appellata, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., per quanto dedotto in narrativa;
c) in via gradata, rimettere in termini la parte appellante per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. per quanto dedotto in narrativa, riaprendo l'istruttoria in appello, ovvero per la mera produzione documentale dalla quale la parte é decaduta per causa a sé non imputabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., risultando tali documenti decisivi ai fini della decisione su eccezione rilevabile d'ufficio;
pag. 4/11 d) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellata, in virtù della soccombenza”. CP_ Si è costituita la sola cessionaria (da ora solo ) la quale, Controparte_1 nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva per i fatti anteriori alla avvenuta cessione del credito e nel contestare la ammissibilità del gravame, ne ha richiesto comunque il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto ed ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita così provvedere:
[.. 1) in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità di CP_1 al lato passivo del rapporto controverso in oggetto, accertare Controparte_1
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna concludente rispetto a tutti i rapporti giuridici relativi ai contratti ante conferimento nonché di qualsiasi domanda di ripetizione di indebito e/o danni che dovessero insorgere con il presente giudizio posto che la cessione ha riguardato solo il credito vantato come rilevato al punto sub 1;
2) sempre in via preliminare, si chiede il rigetto della richiesta di produzione ex art. 345
c.p.c. siccome nuova ed inammissibile, e si chiede che venga disposto lo stralcio di tutte le nuove allegazioni depositate dall'appellante per i motivi dedotti in narrativa;
3) in via principale e nel merito:
Dichiarare inammissibile l'appello come formulato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Respingere la richiesta di rimessione nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. perché inammissibile ed infondata come dedotto in parte motiva.
Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande avanzate dall'appellante poiché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti, confermando integralmente, sia in parte motiva sia dispositiva, l'efficacia e la validità delle sentenze impugnate.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano ammessi i termini ex art. 183 VI comma, c.p.c, la concludente chiede di essere egualmente ammessa.
In tutti i casi con integrale conferma dei punti della decisione oggetto di gravame.
pag. 5/11 Con rifusione delle spese del grado, rivalsa oneri di legge e rimborso forfettario delle spese, come da tariffa”.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali va dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
In via preliminare, è certamente meritevole di accoglimento la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine ai rapporti passivi in CP_1 essere tra la e gli odierni appellanti antecedentemente alla cessione del Controparte_4 credito e limitatamente ad eventuali posizioni creditorie della parte appellante ed alla debitrice principale in ordine alla quali cui la detta cessionaria non risponderebbe giammai.
Quanto, poi, alla ammissibilità del gravame, esso è certamente ammissibile essendo stato proposto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo l'unico appellante ben indicato le parti delle sentenze a suo dire da riformarsi e ben specificato ed illustrato i motivi a sostegno della impugnazione.
Venendo al merito della stessa, osserva il Collegio:
con il primo motivo l'appellante si duole della violazione del suo diritto di difesa, atteso che non gli sarebbe stato concesso dal Tribunale di poter depositare la memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 3 all'esito dell'avvenuto decesso della sua dante causa . Persona_1
Al riguardo, infatti, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “al momento della scadenza dell'originario termine per il deposito della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., il difensore costituito per la seguitava a rappresentarla per il principio di Persona_1 ultrattività del mandato”.
Sulla base di tale presupposto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto, sulla scorta di una Giurisprudenza non applicabile alla fattispecie in esame, che solo una dichiarazione del difensore resa in udienza ovvero notificata alle altre parti, avrebbe comportato una interruzione del processo, con la conseguente rimessione in termini della parte istante, ovvero dell'odierno appellante, per il deposito della memoria istruttoria.
pag. 6/11 Al contrario, secondo la tesi appellante, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la interruzione del processo fosse stata correttamente dichiarata solo in data 11.5.2015, essendo stata invece dichiarata con il deposito della memoria del 15.12.2014.
La censura non è condivisibile e va respinta.
Non v'è dubbio che ai fini della interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso della parte regolarmente costituita per il tramite del difensore è necessaria o la espressa dichiarazione in udienza ovvero la notificazione alle altre parti.
La S.C. ha ripetutamente affermato detto principio per cui “la morte o la perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola della ultrattività del mandato alla lite…” (Cass. 20964/2018).
E ancora: “la dichiarazione da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicchè non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale…”(Cass.
28.9.2015 n. 19139).
In sostanza, la dichiarazione dell'avvenuto decesso della parte costituita non ammette equipollenti e non poteva, anche nel caso di specie, essere sostituita dalla semplice memoria difensiva depositata in data 15.12.2014.
Essendo spirati i termini istruttori, pertanto, correttamente il Giudice ebbe a revocare il precedente provvedimento con cui il GOT. dispose la rimessione in termini dell'odierno appellante.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Con il secondo motivo, il lamenta che il Tribunale non avrebbe rilevato d'ufficio Parte_1 la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproducente le clausole dichiarate illecite perchè in violazione della normativa antitrust come peraltro affermato dalla S.C. con la nota pronuncia n. 29810/17.
pag. 7/11 Il Primo Giudie, in particolare, avrebbe errato nell'affermare che l'appellante non aveva fornito la prova tempestiva che “la fideiussione dal medesimo sottoscritta costituisce un c.d. contratto a valle di una intesa restrittiva della concorrenza, mentre sarebbe stato suo onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità e, dunque, il carattere uniforme della applicazione delle clausole contestate. Inoltre, non risulta depositata la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005”.
Secondo l'appellante, ferma la circostanza che non sarebbe stato idonea ad interrompere la decadenza ex art. 1957 c.c. la mera diffida di pagamento, essendo piuttosto necessaria una domanda giudiziaria, il Tribunale avrebbe avuto la possibilità di rilevare anche autonomamente la esatta corrispondenza delle clausole contenute nel contratto di fideiussione con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, anche al di là della eccezione di nullità sollevata dalla parte appellante sulla base di diversi motivi.
Né sarebbe corretto pretendere che la prova della circostanza che la fideiussione a valle fosse il frutto della illecita intesa in violazione della normativa antitrust, ricadesse in capo alla parte appellante.
Va infatti evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità delle fideiussione è stato rilevato ben oltre i termini di legge, essendo maturate tutte le preclusioni, in ogni caso non sono state indicate ed allegate circostanze di fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto, ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8,
pag. 8/11 ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero risultate in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere dell' appellante fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che l'appellante in primo grado non ha adempiuto al citato onere di allegazione e prova non avendo neanche fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche anche in considerazione della circostanza ulteriore che il contratto risulta essere stato sottoscritto ben oltre il periodo fatto oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
Anche tale motivo deve essere, dunque, respinto.
La terza censura attiene, invece, alla presunta errata decisione del Tribunale di Velletri con specifico riferimento alla dedotta nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione, con la conseguenza che sarebbe da ritenersi inutilmente decorso il termine previsto per l'esercizio della azione da parte dell'Istituto di credito nei confronti dei fideiussori.
Attesa la nullità di detta clausola, essendo stata inviata dalla banca ai fideiussori una semplice racc. in data 31.11.2012, sarebbe da ritenersi maturato il termine di decadenza, atteso che alcun atto giudiziario era stato loro notificato prima della notifica del decreto ingiuntivo in data 21.1.2014.
Anche detta censura non coglie nel segno.
Ritiene la Corte, infatti, che deve trovare applicazione il principio della S.C. (Sez. III^
26.9.2017 n. 22346) a mente della quale in tema di contratto di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “ a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. comma 1 , deve intendersi riferito – giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione e, pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la esegesi tradizionale della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali,
pag. 9/11 non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
Il principio è stato da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. I^ 29.1.2024 n. 2607 che ha affermato ulteriormente che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.”
Ebbene, nel caso di specie, all'art. 5 del contratto è stato espressamente pattuito il diverso termine di 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita per la banca per poter agire per l'adempimento e, come si evince dagli atti, i rapporti sono stati revocati in data
30/11/2012 ove con raccomandata la ha contestualmente risolto i rapporti di CP_4 credito richiedendo il pagamento di quanto dovuto alla società e ai garanti.
Successivamente, la banca ha attivato i detti rapporti per il tramite dell'ingiunzione di pagamento depositata in data 29/10/2013, emessa il 18/12/2013 e notificata il
21/01/2014.
Dunque, il termine è stato pienamente rispettato.
Da ultimo, non può essere accolta la istanza di rimessione in termini proposta con l'atto di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non essendo revocabile in dubbio che la parte ben avrebbe comunque potuto tempestivamente procedere alla formulazione delle proprie istanze istruttorie nei termini previsti, tenuto anche conto di quanto già detto con riferimento al primo motivo di impugnazione e, in ogni caso, le istanze istruttorie indicate non muterebbero il quadro della vicenda e l'esito della decisione del Tribunale di Velletri che la Corte conferma.
Il gravame va, dunque, respinto in toto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Quanto alle parti rimaste contumaci esse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. n. 918/19 e quella definitiva n. Parte_1
217/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede:
Dichiara la contumacia di e della Controparte_4 Controparte_5
Rigetta l'appello e conferma le sentenze appellate.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della e per essa la Controparte_1 delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € CP_3
14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto le spese e competenze con le altre parti rimaste contumaci.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell' appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11