Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2646/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
Giudice dott.ssa MARZIA DI BARI
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2646/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il
12/01/1976;
E
(C.F. C.F. 2 , nato a [...] il [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Ercoli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio consensuale
FATTO E DIRITTO
letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio, come adottate da questo Tribunale con sentenza n.
732/2007 pubblicata il 22/09/2007 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivamente modificate con decreto del 29/04/2021 (R.G. 255/2021); ritualmente acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta in data 29/01/2025, con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato la domanda, chiedendo di modificare parzialmente le condizioni di divorzio trascritte nei sopra menzionati provvedimenti, disponendo che:
"ferme restando tutte le condizioni già consacrate nella Sentenza dichiarativa della cessazione
del
- Dichiarare la cessazione dell'obbligo del versamento da parte del Parte 1
contributo al mantenimento, pari ad € 200,00, in favore del figlio essendo Controparte_1
venuti meno i presupposti che giustificavano il versamento;
- Ordinare al datore di lavoro del Parte 1 la Controparte_2 con sede legale
P.IVA 1 (ovvero in caso di sospensione e/o cessazione del in Terni S.da di Cardeto n.57 P.Iva
abbia diritto alla Cassa Integrazione e/oParte_1 rapporto di lavoro e qualora il disoccupazione, all'INPS o altro ente preposto alla corresponsione del sussidio) di cessare le in favore del figlio essendo venuto trattenute disposte sullo stipendio del Parte 1
meno il presupposto che giustificava il versamento." rilevato che le modifiche richieste sono pacifiche tra le parti e consentono l'accoglimento della domanda nei termini in cui è stata formulata;
ritenute le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, sopra riportate, congrue, anche in considerazione della circostanza che il figlio CP_1 si è trasferito a casa del padre e risiede stabilmente con quest'ultimo, nonché che da circa un anno lavora ed è pertanto economicamente autosufficiente;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda di modifica congiunta delle condizioni di divorzio, che nel resto si confermano, prende atto ed omologa gli accordi raggiunti in punto di modifica, e per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 732/2007 e successive modifiche di cui al Decreto del 29/04/2021 (R.G. 255/2021), con le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva, con conferma di tutte le altre disposizioni non modificate;
la Controparte 2 con sede Ordina al datore di lavoro del Parte 1
(ovvero in caso di sospensione e/o legale in Terni S.da di Cardeto n.57 P.Iva P.IVA 1
abbia diritto alla Cassa cessazione del rapporto di lavoro e qualora il Parte 1
Integrazione e/o disoccupazione, all'INPS o altro ente preposto alla corresponsione del sussidio) di in favore del figlio;
cessare le trattenute disposte sullo stipendio del Parte 1
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli