TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 362/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, con domicilio eletto in via piave,30 66034 66034 lanciano italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. CP_1 P.IVA_1
EVANGELISTA GIORDANO, con domicilio eletto in VIA SENECA 22
PESCARA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“ Sia della Giustizia del Tribunale di Lanciano, eccezioni e domande contrarie disattese, dichiarare che la ditta CP_2 Parte_2
nulla deve alla p.i. , in persona del
[...] CP_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , corrente in 66022 Fossacesia alla Via S.S. Adriatica n. 130 in pagina1 di 10 dipendenza della sua fattura n. 2/2023, oggetto di causa, anche per difetto di legittimazione attiva della Con condanna della CP_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. delle spese e Parte_1 compensi di causa, oltre 15% spese generali, cap e iva come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale,
A. Rigettare la domanda di accertamento negativo formulata dall'attore e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del contratto atipico ripassato tra le parti, e di cui in narrativa, e quindi il diritto della CP_1
al pagamento della somma portata in fattura n. 2 del 28.02.2023, per
[...] euro 29.280,00 a titolo di corrispettivo contrattuale, ovvero nell'altra maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia;
In via riconvenzionale,
B. Condannare la parte attrice al pagamento delle somme dovute alla in virtu' del ripassato contratto atipico e quindi al versamento CP_1
della somma di euro 29.280,00 per come portate dalla fattura n. 2 del
28.02.2023 oltre gli interessi di mora;
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio la società Parte_1 CP_1 per l'accertamento negativo del credito che la suddetta società aveva rivendicato emettendo la fattura n. n. 2 del 28.02.23 nei confronti del Sig. per “ corrispettivo contrattuale 50% utile- ricavo Parte_1 vendita gasolio per autotrazione – compartecipazione attività di acquisto da asta giudiziaria e rivendita. Contratto atipico del 13.0l.2023 –patto di rivendita e restituzione utili- per complessivi € 29.280,00, di cui 24.000,00 per compenso imponibile ed € 5.280,00 per iva.
L'attore ha premesso di essere stato titolare di stazione di servizio per carburanti e che nel gennaio 2023 il sig. lo aveva CP_3 informato della possibilità di acquistare una partita di gasolio nell'ambito di una procedura giudiziaria;
l'attore, preso parte all'asta, era rimasto pagina2 di 10 aggiudicatario della merce, ne aveva versato il corrispettivo e curato il ritiro e deposito presso la propria sede;
successivamente la in CP_1
persona del leg. rapp.te aveva emesso la fattura 2/2023, CP_3
che il aveva contestato sostenendo di nulla dovere. Poiché la Pt_1
aveva insistito nella richiesta, il ha avanzato la CP_1 Pt_1
domanda di accertamento negativo, sostenendo di non avere mai avuto contatti con la ma solo l'informativa da parte del che non CP_1 CP_3
aveva mai dichiarato di agire per la società; che la non è legittimata CP_1
a chiedere compensi per l'attività di mediazione, anche perché non iscritta nell'albo dei mediatori;
la richiesta è sta contestata anche nel quantum perché l'ammontare indicato in fattura è superiore al 50% dell'utile che secondo la tesi della doveva costituire sua spettanza, non considera CP_1
le spese e costi aziendali sostenuti dal , e non sono indicati i Pt_1 criteri di calcolo dell'importo.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e CP_1
l'accertamento del proprio credito, ha dedotto che l'attività svolta rientra nel proprio oggetto sociale, e che essa abitualmente opera nel settore delle aste giudiziarie;
che avuta notizia della partita di carburante posta in asta era sorto l'interesse all'acquisto per la rivendita o l'utilizzo per gli automezzi appartenenti alla società di trasporti TMS Service Srl, di cui era legale rappresentante lo steso;
avendo però valutato la CP_3
necessità di stoccaggio del carburante e lo svolgimento delle incombenza commesse al pagamento delle accise , la tramite il aveva CP_1 CP_3
contattato il , titolare della stazione di servizio, per verificarne Pt_1
l'interessamento alla partecipazione;
a seguito degli accordi intercorsi in presenza di testimoni, il aveva partecipato all'asta e risultato Pt_1 aggiudicatario, con il supporto e l'assistenza della;
il CP_1 Pt_1
avrebbe poi proceduto alla rivendita ed al netto delle spese sostenute vi sarebbe stata la ripartizione degli utili al 50%
La causa è stata istruita mediante documenti e prova orale
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e pagina3 di 10 definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda principale contempla l'accertamento negativo del credito indicato nella fattura n 2/2023 emessa dalla nei CP_1
confronti di La riconvenzionale proposta da Parte_1
è volta ad ottenere la condanna di al CP_1 Pt_1 pagamento dell'importo indicato nella fattura , o nella diversa somma emergente all'esito del giudizio.
II. La prima questione da esaminare contempla la legittimazione ad agire di che l'attore contesta sostenendo di avere avuto CP_1
contatti con il solo che non ha speso la qualifica di legale CP_3 rappresentante della società. E' però provato per atti che il CP_3 legale rappresentante della società e che l'attività di CP_1 compravendita rientra nell'oggetto sociale;
dai documenti allegati risulta pure che la società abbia partecipato in diverse CP_1
occasioni ad aste giudiziarie, e che lo abbia fatto anche in asta connessa a quella per cui è causa, aggiudicandosi le autocisterne in cui era stoccato il carburante contemplato nell'odierna controversia.
III. La asserita mancata conoscenza da parte del della carica Pt_1 in capo al quanto meno l'asserita mancata spendita di tale CP_3 qualità nell'ambito dei contatti connessi alla vicenda oggi in contesa, pur dovendo necessariamente considerarsi il rapporto di pregressa e risalente conoscenza tra le parti, che non permette di escludere pacificamente la notorietà della carica, non confortano il fondamento dell'eccezione.
Essi configurano piuttosto un rilievo sollevato sulla base di una percezione personale dell'attore, ma che a ben vedere non incidono nella sostanza del contendere che consiste nell'effettiva conclusione dell'accordo di compartecipazione dedotto dalla convenuta (ed al riguardo non è contestato che i contatti, a prescindere dal contenuto o dagli effetti ad esso conseguiti hanno visto come partecipe il da cui esiterebbe il dovuto indicato CP_3
pagina4 di 10 in fattura, ed a fronte del quale l'eccipiente non rileva alcuna circostanza da cui ritenere che la legittimazione spetti ad altri, nello specifico al ersonalmente, perché a fronte della indicazione CP_3
di costui della qualifica di legale rappresentante della CP_1 quand'anche la si voglia ritenere postuma e localizzata al momento della comunicazione della fattura, l'attore non ha indicato altra qualità cadente in capo allo stesso che lo legittimi a titolo CP_3
personale alla richiesta.
Infatti l'attore contesta che la possa chiedere il compenso per CP_1
la mediazione, ma alcun riferimento alla eventuale posizione di mediatore del viene svolto. Tale titolo della richiesta viene CP_3
peraltro escluso dalla posizione assunta dal convenuto, che espressamente deduce l'esistenza di un proprio interesse, individuato nell'utilizzabilità del carburante per mezzi propri o per i mezzi di altra società riferibile al all'acquisto del compendio CP_3 pignorato mediante la partecipazione all'asta e solo all'esito dell'analisi delle incombenze conseguenti ha dichiarato di essersi rivolto al , che per l'attività di commercio di carburanti Pt_1 svolta era dotato delle strutture per l'eventuale stoccaggio e per la gestione delle incombenze amministrative e fiscali conseguenti il particolare tipo di materiale oggetto d'acquisto.
IV. Tale inquadramento dell'interesse alla contrattazione esclude la possibilità di configurare un'attività di mediazione svolta dalla CP_1
dal n favore di
[...] CP_3 Parte_3
La documentazione allegata dalle parti fornisce prova, per quanto
[...] attiene le produzioni di , dell'intervenuta aggiudicazione Pt_1
della merce (docc. 1 e 2) e del suo intervenuto pagamento (doc.3) e delle spese di trasporto (doc. 4 benché non agevolmente leggibile),
e della corresponsione delle accise;
VI. per quanto attiene le produzioni di risulta provata la CP_1
previa partecipazione ad altre aste giudiziarie ed a quella connessa all'odierna contesa relativa alle autocisterne che contenevano il carburante, la disponibilità di veicoli da parte di e di Tms CP_1
pagina5 di 10 Service srl.
VII. Manca da parte di entrambi alcuna prova documentale circa la effettività dell'accordo dedotto in giudizio ed il suo contenuto, cosicché entrambe riconducono sul punto le proprie difese alla prova per testi.
VIII. E' confermato che prima dell'asta il ed il insieme Pt_1 CP_3
al , poi sentito come testimone, si recarono Testimone_1
presso il luogo di custodia del bene dove hanno provveduto a verificare lo stato del gasolio in presenza dell'Ufficiale Giudiziario;
è irrilevante che in quel viaggio gli stessi si siano recati altrove per valutare l'acquisto di un motore d'interesse del la CP_3
circostanza può ben ritenersi riconducibile a criteri di economia ed efficienza con l'interesse di entrambi a condensare tali incombenze in unico viaggio, e non vale a ritenere – ove ciò si voglia intendere – casuale la presenza del alla verifica sul gasolio per CP_3 escludere un suo interesse all'acquisto.
IX. Quanto ai termini dell'accordo, ne riferisce il solo teste TE
. Questo teste merita attenzione perché viene indicato da
[...]
entrambe le parti, e riferisce di due episodi, il primo nel gennaio
2023 in cui, nel bar presso la stazione di servizio di ha Pt_1 sentito le parti parlare dell'asta di gasolio, della partecipazione e del riparto del ricavato in parti uguali, ed il secondo in cui si partecipò all'asta.
X. Riferisce inoltre che nell'accordo delle parti era prevista anche la partecipazione delle parti alle spese d'acquisto, e tanto fa in risposta a domanda di entrambe le parti.
XI. Lo stesso di era poi stato presente, anche in questo caso TE
presso la sede del distributore di , nel giorno in cui si Pt_1 partecipò all'asta, ed in quel frangente operava al computer seguendo le istruzioni impartite dal CP_3
XII. Il teste , di parte convenuta, conferma Testimone_1 integralmente i termini dell'accordo come dedotti dalla parte medesima, e conferma la propria partecipazione nel giorno in cui le pagina6 di 10 parti provvidero al sopralluogo per verificare la qualità del gasolio;
conferma inoltre la presenza presso la sede del distributore nel giorno dell'asta.
XIII. Da quanto emerge in base alle deposizioni si può ritenere che effettivamente sia intercorso tra le parti un accordo volto alla compartecipazione nell'operazione di acquisto all'asta, anche se i termini pratici in cui tale operazione è stata svolta neppure collimano con quanto le stesse parti deducono.
XIV. la deduzione iniziale della che riferisce di avere assunto, CP_1 per proprio interesse, l'iniziativa di proporre al la Pt_1 compartecipazione all'acquisto, conferma l'assunto di parte attrice secondo cui fu il a comunicargli della partita di gasolio in CP_3
vendita.
XV. Tuttavia il motivo addotto dalla che coinvolse il in CP_1 CP_3
quanto di per sé sfornita del compendio logistico necessario all'acquisto, apparirebbe più che altro idoneo configurare un credito di per l'attività da questi svolta (nell'interesse all'acquisto Pt_1
di ) e non giustifica di per sé il diritto al riparto dei proventi CP_1 dell'operazione in misura paritaria, perché tale misura non può ritenersi immediatamente riconducibile né (per parte ) alla Pt_1
prestazione di trasporto - stoccaggio e gestione amministrativa e fiscale dell'acquisto, men che mano (per parte ) a ciò che CP_1 potrebbe inquadrarsi nell'indicazione dell'asta, nella prestazione di assistenza alla partecipazione all'asta, e ”fornitura del know how” necessario.
XVI. La circostanza confermata dai testi e , secondo TE Tes_1
cui era il a coordinare le operazioni di partecipazione CP_3 all'asta, collima con l'affermazione secondo cui il non Pt_1
aveva in precedenza partecipato ad altre aste, circostanza documentabile, e quindi avesse bisogno dell'aiuto altrui per farlo
XVII. Per la definizione di un compenso nella misura pari al 50% dell'utile che sarebbe conseguito alla rivendita del gasolio acquistato era quindi necessario uno specifico accordo, che i testi di entrambe le pagina7 di 10 parti hanno confermato.
XVIII. Tuttavia va rilevato che – come riferisce il teste – TE
l'accordo prevedeva la compartecipazione anche alle spese d'acquisto: nessuna delle parti deduce su questo aspetto, benché ciò avrebbe dovuto comportare che nella determinazione del corrispettivo richiesto, quand'anche dovuto nella misura del 50% dell'utile, la avrebbe dovuto computare l'incidenza della CP_1
quota di compartecipazione agli acquisti non versata, o il Pt_1 rilevare il lucro derivante dal riparto del 50% dell'utile non preceduto dalla compartecipazione alle spese.
XIX. Ne emerge un quadro impreciso di configurabilità dei termini dell'accordo: che in effetti le parti abbiano cooperato alla finalizzazione dell'acquisto è un dato di fatto, e questo rende evidente il presupposto della loro interlocuzione, ma l'ambito pattizio non riesce ad essere individuato con precisione con il ricorso alla prova per testi, che ne riferisce in via sommaria.
XX. Ciò che maggiormente rileva, però, è l'assoluto difetto di prova, cadente a carico del convenuto, di sussistenza dei presupposti per la quantificazione sull'an e sul quantum della propria pretesa.
XXI. In particolare, sostiene la spettanza del 50% dell'utile e lo CP_1 determina in fattura in € 24.000,00. Il nell'atto di citazione Pt_1 ha dedotto l'omessa indicazione dei presupposti di calcolo, che il gasolio era di pessima qualità, ha opposto i costi di trasporto, documentati, e l'esistenza di costi aziendali e fiscali, quindi ha contestato l'importo richiesto.
XXII. A fronte di questa deduzione, la convenuta ha riproposto i termini dell'accordo ed il riparto dell'utile.
XXIII. Solo nella comparsa conclusionale sviluppa calcoli volti ad individuare una ipotetica determinazione del ricavato dalla vendita del carburante, sulla base del prezzo medio. La individuazione del criterio di calcolo non è stata previamente dedotta, pur rendendosi necessaria a fronte della contestazione che l'attore ha posto a fondamento della domanda, è tardiva e come tale non può essere pagina8 di 10 esaminata;
parte attrice ne contesta a ragione l'ammissibilità in giudizio: si tratta in effetti di una deduzione che implica l'esame sulla legittimità di criteri di calcolo e da vagliare nel contraddittorio delle parti;
la stessa parte deducente riferisce che si tratta di dati pubblici reperibili, e ne consegue che erano da ritenersi a sua disposizione nel tempo utile a consentire il rispetto delle scadenze processuali istruttorie. Tenerne conto ai fini della decisione sarebbe attività non consentita perché sopperirebbe alle carenze istruttorie della parte interessata.
XXIV. Altro rilievo, conclusivo e dirimente, che non risulta verificato in giudizio è l'insorgenza, in capo al , dell'utile conseguito Pt_1
dalla vendita del prodotto.
XXV. In atti risulta che il abbia acquistato 61504 litri di gasolio, Pt_1 ma non v'è prova di intervenuta vendita di alcun quantitativo di merce. Neppure v'è prova del prezzo effettivamente applicato dal
: manca così il presupposto basilare di prova Pt_1 dell'intervenuta cessione della merce con percezione del corrispettivo, necessario per individuare e quantificare un ricavo dalla vendita e verificarne la generazione di utile ed il suo ammontare.
XXVI. Pertanto, non essendo verificati i presupposti per l'emissione della fattura nell'ammontare indicato, va accolta la domanda di accertamento negativo con il conseguente rigetto della speculare domanda riconvenzionale.
XXVII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 1800
Fase decisionale 2800
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina9 di 10 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara non dovuto da Parte_1
a l'importo di € 29.280,00 indicato nella fattura n.2.2023 CP_1
2. Rigetta la domanda riconvenzionale
3. Condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 7500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 9 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 362/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, con domicilio eletto in via piave,30 66034 66034 lanciano italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. CP_1 P.IVA_1
EVANGELISTA GIORDANO, con domicilio eletto in VIA SENECA 22
PESCARA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“ Sia della Giustizia del Tribunale di Lanciano, eccezioni e domande contrarie disattese, dichiarare che la ditta CP_2 Parte_2
nulla deve alla p.i. , in persona del
[...] CP_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , corrente in 66022 Fossacesia alla Via S.S. Adriatica n. 130 in pagina1 di 10 dipendenza della sua fattura n. 2/2023, oggetto di causa, anche per difetto di legittimazione attiva della Con condanna della CP_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. delle spese e Parte_1 compensi di causa, oltre 15% spese generali, cap e iva come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale,
A. Rigettare la domanda di accertamento negativo formulata dall'attore e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del contratto atipico ripassato tra le parti, e di cui in narrativa, e quindi il diritto della CP_1
al pagamento della somma portata in fattura n. 2 del 28.02.2023, per
[...] euro 29.280,00 a titolo di corrispettivo contrattuale, ovvero nell'altra maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia;
In via riconvenzionale,
B. Condannare la parte attrice al pagamento delle somme dovute alla in virtu' del ripassato contratto atipico e quindi al versamento CP_1
della somma di euro 29.280,00 per come portate dalla fattura n. 2 del
28.02.2023 oltre gli interessi di mora;
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio la società Parte_1 CP_1 per l'accertamento negativo del credito che la suddetta società aveva rivendicato emettendo la fattura n. n. 2 del 28.02.23 nei confronti del Sig. per “ corrispettivo contrattuale 50% utile- ricavo Parte_1 vendita gasolio per autotrazione – compartecipazione attività di acquisto da asta giudiziaria e rivendita. Contratto atipico del 13.0l.2023 –patto di rivendita e restituzione utili- per complessivi € 29.280,00, di cui 24.000,00 per compenso imponibile ed € 5.280,00 per iva.
L'attore ha premesso di essere stato titolare di stazione di servizio per carburanti e che nel gennaio 2023 il sig. lo aveva CP_3 informato della possibilità di acquistare una partita di gasolio nell'ambito di una procedura giudiziaria;
l'attore, preso parte all'asta, era rimasto pagina2 di 10 aggiudicatario della merce, ne aveva versato il corrispettivo e curato il ritiro e deposito presso la propria sede;
successivamente la in CP_1
persona del leg. rapp.te aveva emesso la fattura 2/2023, CP_3
che il aveva contestato sostenendo di nulla dovere. Poiché la Pt_1
aveva insistito nella richiesta, il ha avanzato la CP_1 Pt_1
domanda di accertamento negativo, sostenendo di non avere mai avuto contatti con la ma solo l'informativa da parte del che non CP_1 CP_3
aveva mai dichiarato di agire per la società; che la non è legittimata CP_1
a chiedere compensi per l'attività di mediazione, anche perché non iscritta nell'albo dei mediatori;
la richiesta è sta contestata anche nel quantum perché l'ammontare indicato in fattura è superiore al 50% dell'utile che secondo la tesi della doveva costituire sua spettanza, non considera CP_1
le spese e costi aziendali sostenuti dal , e non sono indicati i Pt_1 criteri di calcolo dell'importo.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e CP_1
l'accertamento del proprio credito, ha dedotto che l'attività svolta rientra nel proprio oggetto sociale, e che essa abitualmente opera nel settore delle aste giudiziarie;
che avuta notizia della partita di carburante posta in asta era sorto l'interesse all'acquisto per la rivendita o l'utilizzo per gli automezzi appartenenti alla società di trasporti TMS Service Srl, di cui era legale rappresentante lo steso;
avendo però valutato la CP_3
necessità di stoccaggio del carburante e lo svolgimento delle incombenza commesse al pagamento delle accise , la tramite il aveva CP_1 CP_3
contattato il , titolare della stazione di servizio, per verificarne Pt_1
l'interessamento alla partecipazione;
a seguito degli accordi intercorsi in presenza di testimoni, il aveva partecipato all'asta e risultato Pt_1 aggiudicatario, con il supporto e l'assistenza della;
il CP_1 Pt_1
avrebbe poi proceduto alla rivendita ed al netto delle spese sostenute vi sarebbe stata la ripartizione degli utili al 50%
La causa è stata istruita mediante documenti e prova orale
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e pagina3 di 10 definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda principale contempla l'accertamento negativo del credito indicato nella fattura n 2/2023 emessa dalla nei CP_1
confronti di La riconvenzionale proposta da Parte_1
è volta ad ottenere la condanna di al CP_1 Pt_1 pagamento dell'importo indicato nella fattura , o nella diversa somma emergente all'esito del giudizio.
II. La prima questione da esaminare contempla la legittimazione ad agire di che l'attore contesta sostenendo di avere avuto CP_1
contatti con il solo che non ha speso la qualifica di legale CP_3 rappresentante della società. E' però provato per atti che il CP_3 legale rappresentante della società e che l'attività di CP_1 compravendita rientra nell'oggetto sociale;
dai documenti allegati risulta pure che la società abbia partecipato in diverse CP_1
occasioni ad aste giudiziarie, e che lo abbia fatto anche in asta connessa a quella per cui è causa, aggiudicandosi le autocisterne in cui era stoccato il carburante contemplato nell'odierna controversia.
III. La asserita mancata conoscenza da parte del della carica Pt_1 in capo al quanto meno l'asserita mancata spendita di tale CP_3 qualità nell'ambito dei contatti connessi alla vicenda oggi in contesa, pur dovendo necessariamente considerarsi il rapporto di pregressa e risalente conoscenza tra le parti, che non permette di escludere pacificamente la notorietà della carica, non confortano il fondamento dell'eccezione.
Essi configurano piuttosto un rilievo sollevato sulla base di una percezione personale dell'attore, ma che a ben vedere non incidono nella sostanza del contendere che consiste nell'effettiva conclusione dell'accordo di compartecipazione dedotto dalla convenuta (ed al riguardo non è contestato che i contatti, a prescindere dal contenuto o dagli effetti ad esso conseguiti hanno visto come partecipe il da cui esiterebbe il dovuto indicato CP_3
pagina4 di 10 in fattura, ed a fronte del quale l'eccipiente non rileva alcuna circostanza da cui ritenere che la legittimazione spetti ad altri, nello specifico al ersonalmente, perché a fronte della indicazione CP_3
di costui della qualifica di legale rappresentante della CP_1 quand'anche la si voglia ritenere postuma e localizzata al momento della comunicazione della fattura, l'attore non ha indicato altra qualità cadente in capo allo stesso che lo legittimi a titolo CP_3
personale alla richiesta.
Infatti l'attore contesta che la possa chiedere il compenso per CP_1
la mediazione, ma alcun riferimento alla eventuale posizione di mediatore del viene svolto. Tale titolo della richiesta viene CP_3
peraltro escluso dalla posizione assunta dal convenuto, che espressamente deduce l'esistenza di un proprio interesse, individuato nell'utilizzabilità del carburante per mezzi propri o per i mezzi di altra società riferibile al all'acquisto del compendio CP_3 pignorato mediante la partecipazione all'asta e solo all'esito dell'analisi delle incombenze conseguenti ha dichiarato di essersi rivolto al , che per l'attività di commercio di carburanti Pt_1 svolta era dotato delle strutture per l'eventuale stoccaggio e per la gestione delle incombenze amministrative e fiscali conseguenti il particolare tipo di materiale oggetto d'acquisto.
IV. Tale inquadramento dell'interesse alla contrattazione esclude la possibilità di configurare un'attività di mediazione svolta dalla CP_1
dal n favore di
[...] CP_3 Parte_3
La documentazione allegata dalle parti fornisce prova, per quanto
[...] attiene le produzioni di , dell'intervenuta aggiudicazione Pt_1
della merce (docc. 1 e 2) e del suo intervenuto pagamento (doc.3) e delle spese di trasporto (doc. 4 benché non agevolmente leggibile),
e della corresponsione delle accise;
VI. per quanto attiene le produzioni di risulta provata la CP_1
previa partecipazione ad altre aste giudiziarie ed a quella connessa all'odierna contesa relativa alle autocisterne che contenevano il carburante, la disponibilità di veicoli da parte di e di Tms CP_1
pagina5 di 10 Service srl.
VII. Manca da parte di entrambi alcuna prova documentale circa la effettività dell'accordo dedotto in giudizio ed il suo contenuto, cosicché entrambe riconducono sul punto le proprie difese alla prova per testi.
VIII. E' confermato che prima dell'asta il ed il insieme Pt_1 CP_3
al , poi sentito come testimone, si recarono Testimone_1
presso il luogo di custodia del bene dove hanno provveduto a verificare lo stato del gasolio in presenza dell'Ufficiale Giudiziario;
è irrilevante che in quel viaggio gli stessi si siano recati altrove per valutare l'acquisto di un motore d'interesse del la CP_3
circostanza può ben ritenersi riconducibile a criteri di economia ed efficienza con l'interesse di entrambi a condensare tali incombenze in unico viaggio, e non vale a ritenere – ove ciò si voglia intendere – casuale la presenza del alla verifica sul gasolio per CP_3 escludere un suo interesse all'acquisto.
IX. Quanto ai termini dell'accordo, ne riferisce il solo teste TE
. Questo teste merita attenzione perché viene indicato da
[...]
entrambe le parti, e riferisce di due episodi, il primo nel gennaio
2023 in cui, nel bar presso la stazione di servizio di ha Pt_1 sentito le parti parlare dell'asta di gasolio, della partecipazione e del riparto del ricavato in parti uguali, ed il secondo in cui si partecipò all'asta.
X. Riferisce inoltre che nell'accordo delle parti era prevista anche la partecipazione delle parti alle spese d'acquisto, e tanto fa in risposta a domanda di entrambe le parti.
XI. Lo stesso di era poi stato presente, anche in questo caso TE
presso la sede del distributore di , nel giorno in cui si Pt_1 partecipò all'asta, ed in quel frangente operava al computer seguendo le istruzioni impartite dal CP_3
XII. Il teste , di parte convenuta, conferma Testimone_1 integralmente i termini dell'accordo come dedotti dalla parte medesima, e conferma la propria partecipazione nel giorno in cui le pagina6 di 10 parti provvidero al sopralluogo per verificare la qualità del gasolio;
conferma inoltre la presenza presso la sede del distributore nel giorno dell'asta.
XIII. Da quanto emerge in base alle deposizioni si può ritenere che effettivamente sia intercorso tra le parti un accordo volto alla compartecipazione nell'operazione di acquisto all'asta, anche se i termini pratici in cui tale operazione è stata svolta neppure collimano con quanto le stesse parti deducono.
XIV. la deduzione iniziale della che riferisce di avere assunto, CP_1 per proprio interesse, l'iniziativa di proporre al la Pt_1 compartecipazione all'acquisto, conferma l'assunto di parte attrice secondo cui fu il a comunicargli della partita di gasolio in CP_3
vendita.
XV. Tuttavia il motivo addotto dalla che coinvolse il in CP_1 CP_3
quanto di per sé sfornita del compendio logistico necessario all'acquisto, apparirebbe più che altro idoneo configurare un credito di per l'attività da questi svolta (nell'interesse all'acquisto Pt_1
di ) e non giustifica di per sé il diritto al riparto dei proventi CP_1 dell'operazione in misura paritaria, perché tale misura non può ritenersi immediatamente riconducibile né (per parte ) alla Pt_1
prestazione di trasporto - stoccaggio e gestione amministrativa e fiscale dell'acquisto, men che mano (per parte ) a ciò che CP_1 potrebbe inquadrarsi nell'indicazione dell'asta, nella prestazione di assistenza alla partecipazione all'asta, e ”fornitura del know how” necessario.
XVI. La circostanza confermata dai testi e , secondo TE Tes_1
cui era il a coordinare le operazioni di partecipazione CP_3 all'asta, collima con l'affermazione secondo cui il non Pt_1
aveva in precedenza partecipato ad altre aste, circostanza documentabile, e quindi avesse bisogno dell'aiuto altrui per farlo
XVII. Per la definizione di un compenso nella misura pari al 50% dell'utile che sarebbe conseguito alla rivendita del gasolio acquistato era quindi necessario uno specifico accordo, che i testi di entrambe le pagina7 di 10 parti hanno confermato.
XVIII. Tuttavia va rilevato che – come riferisce il teste – TE
l'accordo prevedeva la compartecipazione anche alle spese d'acquisto: nessuna delle parti deduce su questo aspetto, benché ciò avrebbe dovuto comportare che nella determinazione del corrispettivo richiesto, quand'anche dovuto nella misura del 50% dell'utile, la avrebbe dovuto computare l'incidenza della CP_1
quota di compartecipazione agli acquisti non versata, o il Pt_1 rilevare il lucro derivante dal riparto del 50% dell'utile non preceduto dalla compartecipazione alle spese.
XIX. Ne emerge un quadro impreciso di configurabilità dei termini dell'accordo: che in effetti le parti abbiano cooperato alla finalizzazione dell'acquisto è un dato di fatto, e questo rende evidente il presupposto della loro interlocuzione, ma l'ambito pattizio non riesce ad essere individuato con precisione con il ricorso alla prova per testi, che ne riferisce in via sommaria.
XX. Ciò che maggiormente rileva, però, è l'assoluto difetto di prova, cadente a carico del convenuto, di sussistenza dei presupposti per la quantificazione sull'an e sul quantum della propria pretesa.
XXI. In particolare, sostiene la spettanza del 50% dell'utile e lo CP_1 determina in fattura in € 24.000,00. Il nell'atto di citazione Pt_1 ha dedotto l'omessa indicazione dei presupposti di calcolo, che il gasolio era di pessima qualità, ha opposto i costi di trasporto, documentati, e l'esistenza di costi aziendali e fiscali, quindi ha contestato l'importo richiesto.
XXII. A fronte di questa deduzione, la convenuta ha riproposto i termini dell'accordo ed il riparto dell'utile.
XXIII. Solo nella comparsa conclusionale sviluppa calcoli volti ad individuare una ipotetica determinazione del ricavato dalla vendita del carburante, sulla base del prezzo medio. La individuazione del criterio di calcolo non è stata previamente dedotta, pur rendendosi necessaria a fronte della contestazione che l'attore ha posto a fondamento della domanda, è tardiva e come tale non può essere pagina8 di 10 esaminata;
parte attrice ne contesta a ragione l'ammissibilità in giudizio: si tratta in effetti di una deduzione che implica l'esame sulla legittimità di criteri di calcolo e da vagliare nel contraddittorio delle parti;
la stessa parte deducente riferisce che si tratta di dati pubblici reperibili, e ne consegue che erano da ritenersi a sua disposizione nel tempo utile a consentire il rispetto delle scadenze processuali istruttorie. Tenerne conto ai fini della decisione sarebbe attività non consentita perché sopperirebbe alle carenze istruttorie della parte interessata.
XXIV. Altro rilievo, conclusivo e dirimente, che non risulta verificato in giudizio è l'insorgenza, in capo al , dell'utile conseguito Pt_1
dalla vendita del prodotto.
XXV. In atti risulta che il abbia acquistato 61504 litri di gasolio, Pt_1 ma non v'è prova di intervenuta vendita di alcun quantitativo di merce. Neppure v'è prova del prezzo effettivamente applicato dal
: manca così il presupposto basilare di prova Pt_1 dell'intervenuta cessione della merce con percezione del corrispettivo, necessario per individuare e quantificare un ricavo dalla vendita e verificarne la generazione di utile ed il suo ammontare.
XXVI. Pertanto, non essendo verificati i presupposti per l'emissione della fattura nell'ammontare indicato, va accolta la domanda di accertamento negativo con il conseguente rigetto della speculare domanda riconvenzionale.
XXVII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 1800
Fase decisionale 2800
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina9 di 10 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara non dovuto da Parte_1
a l'importo di € 29.280,00 indicato nella fattura n.2.2023 CP_1
2. Rigetta la domanda riconvenzionale
3. Condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 7500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 9 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina10 di 10