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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2909/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Filippo Rotella, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
, già Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - servizio pre ruolo - fasce stipendiali e mensilità estive – esecuzione sentenza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 luglio 2020 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver già ottenuto con sentenza n. 157/2016, emessa il 9 marzo 2016 dal Tribunale di Termini
Imerese – sezione lavoro, la condanna del al Controparte_3
pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'anzianità di servizio, in relazione alle annualità in cui ha svolto attività lavorativa con contratti a termine fino al 30 giugno con incarico assegnato dall' , oltre accessori;
l'accertamento del diritto nei medesimi anni scolastici Controparte_4
ad essere nominata con contratto annuale sino al 31 agosto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, e la condanna del alla corresponsione a titolo risarcitorio delle differenze retributive derivanti dalla CP_5 diversa scadenza, ivi compresi i ratei della 13a mensilità, lamentava la mancata spontanea esecuzione da parte dell'amministrazione e chiedeva pertanto di accertare il proprio diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di incrementi periodici di anzianità e di retribuzione per le mensilità di luglio e di agosto nonché per la 13a mensilità maturati e non corrisposti dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2013/2014 come definitivamente accertato in detta pronuncia e, per l'effetto, di condannare il al pagamento in CP_1
proprio favore della complessiva somma di € 44.900,12, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corsoi di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Nella resistenza del . ora dell'Istruzione e del Merito, sostituita l'udienza del 3 dicembre CP_1
2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In fatto dalla documentazione allegata dalla ricorrente si ricava che la stessa con ricorso del
12 agosto 2015 aveva adito il Tribunale di Termini Imerese per ottenere l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine mediante supplenze brevi o fino al termine delle attività didattiche dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2013/2014; della sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con il con decorrenza dalla stipula del primo contratto;
e la condanna di controparte alla conversione del CP_5
rapporto e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute ai sensi del CCNL comparto scuola a far data dal 23 settembre 2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e alla ricostruzione della carriera a tutti gli effetti, ovvero al pagamento di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
nonché di accertare il proprio diritto all'estensione al 31 agosto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, di ogni incarico ricevuto fino al 30 giugno e la conseguente condanna del al pagamento della retribuzione CP_5 dovuta per i mesi di luglio e agosto, inclusi i ratei di 13a mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
infine di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il pre ruolo dall'a.s. 2002/2003 e la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate per gli aumenti periodici (c.d scatti) sulla CP_5
posizione stipendiale iniziale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con il versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Nella contumacia del convenuto, con sentenza n. 157/2016 la domanda della veniva accolta parzialmente, con condanna del Pt_1 [...]
“a pagare alla parte ricorrente gli incrementi retributivi connessi dal Controparte_3
CCNL all'anzianità di servizio, in relazione alle annualità in cui ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno (sino al termine delle attività didattiche) con incarico assegnato dall' , oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli ratei al Controparte_4 saldo.”. Inoltre, veniva accertato che “parte ricorrente aveva diritto nei medesimi anni scolastici ad essere nominata con contratto annuale sino al 31.08, a tutti gli effetti giuridici ed economici” e quindi condannato il “a corrisponderle, a titolo risarcitorio, le differenze retributive derivanti dalla CP_1 diversa scadenza della nomina (30.06 invece che 31.08), ivi compresi i ratei della 13^ mensilità.”.
Non essendo state impugnate le relative statuizioni sono ormai passate in giudicato (v. attestazione allegata). Ebbene, ai fini della decisione della controversia si premette che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n.
31149/2019) l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
99/70/CE, seppur non sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Nella specie la ha rivendicato con l'originario ricorso del 2015 la prima pretesa, ottenendo Pt_1
in modo incontrovertibile il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e quindi del diritto alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2013/2014. Ha altresì ottenuto l'accertamento del diritto alla prosecuzione delle supplenze fino al 31 agosto di ciascun anno e al pagamento delle mensilità non percepite, inclusi i ratei di quella accessoria.
Si precisa, invece, che quanto agli accessori le somme sono state maggiorate in sentenza solo degli interessi legali, e anche tale capo non è stato impugnato. Risulta quindi inammissibile la domanda diretta a conseguire le somme maturate per la rivalutazione monetaria, anche nei limiti dell'art. 22, comma 36,
Legge n. 724/1994.
Trattandosi di condanna generica, a fronte della pacifica inerzia dell'amministrazione soccombente, la ricorrente ha dovuto proporre il presente giudizio per ottenere l'esatta quantificazione delle suddette differenze e la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dei relativi importi.
Ebbene, per la determinazione del quantum è possibile utilizzare gli analitici conteggi allegati al ricorso - non specificamente contestati -, redatti dal ctp dr. il quale sulla scorta della Per_1
contrattazione collettiva vigente ratione temporis ha proceduto a determinare in 7.954,43 le differenze maturate dall'istante prima dell'immissione in ruolo, tra quanto percepito (così come risultante dalle buste paga) e quanto dovuto per gli scatti stipendiali che ella avrebbe dovuto maturare dall'ottobre 2006 al giugno 2014 (all. B), e in 36.945,69 le somme dovute a titolo risarcitorio per le mensilità estive, compresi ratei di 13a , dal 2005 al 2014 (all. A), per complessivi 44.900,12 euro al lordo.
Tuttavia è pacifico che nel corso del giudizio il Ministero ha versato alla ricorrente – immessa in ruolo a far data dal 1 settembre 2014 – con la busta paga di ottobre 2021 la minor somma di 6.913,44 euro imponibili in attuazone del decreto n. 40 del 16 febbraio 2021, emesso dall' Controparte_6 in esecuzione della menzionata sentenza n. 157/2016 (di cui 5.605,20 per scatti e 23.681,65 per
[...] mensilità arretrate dal 2006 al 2014), detratti 22.396,73 euro erogati nello stesso periodo dall' . CP_7
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente CP_1
il residuo importo di 37.986,68 euro, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo.
3.- Risulta inammissibile, infatti, l'eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata.
In primo luogo perché anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 20726/2019). Mentre nella fattispecie qui delibata essa non è stata formulata nell'ambito del primo giudizio, nel quale l'amministrazione ha scelto di restare contumace.
In ogni caso la parte è decaduta dalla possibilità di formularla in questo, essendosi costituita oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
3.1.- Per analoghe ragioni la compensazione arbitrariamente disposta dall' Controparte_8
risulta illegittima, in quanto l'erogazione per detto periodo dell'indennità di disoccupazione da parte dell'ente previdenziale rappresenterebbe, nella prospettazione del convenuto, un fatto modificativo o estintivo del rapporto sostanziale anteriore alla formazione del giudicato, che avrebbe dovuto essere anch'esso tempestivamente allegato e provato in giudizio (v. Cass. n. 1636/2020).
Sicchè al momento dell'esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno, non impugnata, il avrebbe potuto fare valere l'aliunde perceptum, prima non dedotto, soltanto con CP_1
decorrenza del passaggio in giudicato (v. per il principio Cass. n. 24471/2024).
Risulta quindi superfluo rilevare che - seppur in materia di licenziamento illegittimo - la S.C. ha precisato in diverse occasioni che le indennità previdenziali come quella di disoccupazione non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 legge n.
300/1970 in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti (cfr. Cass. n. 6265/2000, rich. da n. 8150/2018).
Dunque, in virtù di tale principio la sarà tenuta a restituire all' le somme percepite a titolo Pt_1 CP_7
di indennità di disoccupazione solo una volta ottenuto dal datore di lavoro l'integrale pagamento delle somme qui liquidate a titolo risarcitorio per lo stesso periodo.
4.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 6.345 euro, di cui 173 per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) dichiara il diritto di ad ottenere dal in esecuzione Parte_1 Controparte_1
della sentenza n. 157/2016 del Tribunale di Termini Imerese – sezione lavoro il pagamento della somma complessiva lorda di 44.900,12 euro, oltre interessi legali;
2) per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente il residuo importo ancora dovuto di
37.986,68 euro, con interessi legali dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo, già detratto quello pagato ad ottobre 2021;
3) condanna, altresì, il resistente a rimborsare alla 2/3 delle spese processuali, liquidati CP_1 Pt_1
in 6.345 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensando il resto.
Messina, 4.12.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro