Articolo 69 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 68Articolo 70
Versione
4 aprile 1972
Art. 69.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972