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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 23.9.2025, nella causa civile iscritta al n.7579/24 R.G.
Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, nonché di Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv.to Sara Rosaria Tundo, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
- opposta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (il solo atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti), sia i verbali di causa, nonché le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover
1 premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass.
19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 20.5.2025, stante la mancata costituzione della società opposta nonostante la regolarità della notifica, se ne dichiarava la Controparte_1 contumacia.
Sulle eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, trattandosi di causa di natura documentale, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.6.2025. In tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025, con termine a parte opponente per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sia fondata e meriti accoglimento.
Rileva questo giudice che per il medesimo credito asseritamente vantato da Controparte_1
(rinveniente da presunta cessione del credito in suo favore e vantato dalla Banca Unicredit
[...]
S.p.A. per un finanziamento acceso dagli stessi opponenti odierni, per la somma di €.36.125,97) la stessa aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.2311/2022, ed al quale gli stessi opponenti odierni si erano opposti, instaurando giudizio di opposizione, assegnato a questo giudice con n.2311/2022
R.G.Trib., conclusosi per mancata comparizione delle parti a seguito di transazione tra le stesse.
Analizzando la documentazione in atti nessun dubbio può sorgere che trattasi dello stesso contratto di finanziamento, che ha generato il primo decreto ingiuntivo n.2832/2021, poi opposto nel giudizio n.2311/2022, conclusosi per transazione, e che oggi viene riproposto nel decreto ingiuntivo n.1462/2024 anche questo opposto dagli odierni opponenti, per la medesima somma di
€.36.125,97 oltre interessi e spese.
Pertanto, trattandosi del medesimo credito già azionato con il decreto ingiuntivo (n.2832/2021) poi opposto ed il cui giudizio di opposizione (n.2311/2022) è stato transatto, non si può riproporre un
2 nuovo decreto ingiuntivo per lo stesso credito rinveniente dal medesimo contratto, in quanto si viola il principio del ne bis in idem.
Da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1462/2024 con il quale
[...] ha richiesto alla società nonché a Controparte_1 Parte_1
e , il pagamento della somma di €.36.125,97, oltre interessi come Parte_1 Parte_3 da domanda e spese del procedimento monitorio.
Non si ritiene di condannare la società opposta per lite temeraria ex art.96 c.p.c. come richiesto da parte opponente, in considerazione della mancata costituzione della stessa in udienza.
Restano assorbite da quanto deciso le ulteriori domande avanzate da parte opponente .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché da e Parte_1 Parte_3 nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1462/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 6.9.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, ha ingiunto alla società in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché da e il Parte_1 Parte_3 pagamento della somma di €.36.125,97, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore degli opponenti avv. Sara Rosaria Tundo, distrattaria, e che si liquidano in €.4.700,00, oltre ad €.300,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 23.9.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 23.9.2025, nella causa civile iscritta al n.7579/24 R.G.
Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, nonché di Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv.to Sara Rosaria Tundo, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponenti -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
- opposta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (il solo atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti), sia i verbali di causa, nonché le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover
1 premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass.
19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 20.5.2025, stante la mancata costituzione della società opposta nonostante la regolarità della notifica, se ne dichiarava la Controparte_1 contumacia.
Sulle eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, trattandosi di causa di natura documentale, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.6.2025. In tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025, con termine a parte opponente per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sia fondata e meriti accoglimento.
Rileva questo giudice che per il medesimo credito asseritamente vantato da Controparte_1
(rinveniente da presunta cessione del credito in suo favore e vantato dalla Banca Unicredit
[...]
S.p.A. per un finanziamento acceso dagli stessi opponenti odierni, per la somma di €.36.125,97) la stessa aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.2311/2022, ed al quale gli stessi opponenti odierni si erano opposti, instaurando giudizio di opposizione, assegnato a questo giudice con n.2311/2022
R.G.Trib., conclusosi per mancata comparizione delle parti a seguito di transazione tra le stesse.
Analizzando la documentazione in atti nessun dubbio può sorgere che trattasi dello stesso contratto di finanziamento, che ha generato il primo decreto ingiuntivo n.2832/2021, poi opposto nel giudizio n.2311/2022, conclusosi per transazione, e che oggi viene riproposto nel decreto ingiuntivo n.1462/2024 anche questo opposto dagli odierni opponenti, per la medesima somma di
€.36.125,97 oltre interessi e spese.
Pertanto, trattandosi del medesimo credito già azionato con il decreto ingiuntivo (n.2832/2021) poi opposto ed il cui giudizio di opposizione (n.2311/2022) è stato transatto, non si può riproporre un
2 nuovo decreto ingiuntivo per lo stesso credito rinveniente dal medesimo contratto, in quanto si viola il principio del ne bis in idem.
Da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1462/2024 con il quale
[...] ha richiesto alla società nonché a Controparte_1 Parte_1
e , il pagamento della somma di €.36.125,97, oltre interessi come Parte_1 Parte_3 da domanda e spese del procedimento monitorio.
Non si ritiene di condannare la società opposta per lite temeraria ex art.96 c.p.c. come richiesto da parte opponente, in considerazione della mancata costituzione della stessa in udienza.
Restano assorbite da quanto deciso le ulteriori domande avanzate da parte opponente .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché da e Parte_1 Parte_3 nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1462/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 6.9.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, ha ingiunto alla società in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché da e il Parte_1 Parte_3 pagamento della somma di €.36.125,97, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore degli opponenti avv. Sara Rosaria Tundo, distrattaria, e che si liquidano in €.4.700,00, oltre ad €.300,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 23.9.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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