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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/08/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 6311 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altri contratti atipici vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in Pomigliano C.F._6
D'Arco (NA), alla via G. Carducci n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Norberto Romano (C.F. ), che li rappresenta e C.F._7
difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Afragola;
PARTE ATTRICE
E
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._8
domiciliato in Caivano alla Via C. Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Fusco Teresa (C.F. , che lo C.F._9
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08/05/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., notificato il
26/05/2021 nei confronti di , gli attori esponevano che: CP_1
gli istanti e il convenuto sono tutti proprietari di appartamenti siti in
Caivano, nel Condominio di Via Cesulo n. 36, angolo Via Campanella;
i rispettivi diritti di proprietà includono la comunione di lastrico solare, cantinato, cassa scale, pozzo e relativa area di giardino, cui si accede da una sola entra posta su Via Campanella;
ad ottobre 2018 i condomini, su proposta di , decidevano di conferire incarico al P.E. CP_1
per procedere alla divisione con cessione di quote della Controparte_2
zona giardino comune per 1/7 ciascuno, previa eliminazione del pozzo, in modo che metà giardino venisse assegnata in proprietà esclusiva del convenuto e che la restante metà venisse assegnata in comune a tutti gli assistiti;
il perito redigeva un progetto di divisione e chiedeva le dovute autorizzazioni, attività per le quali corrisposto un onorario pari ad €
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 15 26.85,00, di cui gli attori versavano € 2.148,00 (vale a dire € 537,00 per ogni proprietà attorea); nonostante i solleciti, il convenuto si rifiutava di concordare una data perla stipula del rogito, arrecando pregiudizio agli istanti, i quali avevano legittimamente fatto affidamento sulla sottoscrizione dell'atto di divisione;
alternativamente, qualsiasi contratto preliminare sia intercorso tra le parti deve intendersi ex art. 1453 c.c.; in ogni caso è dovuto il risarcimento di tutti i danni arrecati, patrimoniali e non.
Ciò premesso, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare l'illegittima condotta del convenuto
[...]
per tutti i fatti di cui in premessa, in quanto contraria ai CP_1
principi di cui all'art. 1337 e 1338 cc, nonché al principio generale di cui all'art. 2043 cc;
2. accertare e dichiarare il legittimo affidamento degli istanti sulla buona riuscita della contrattazione;
3. alternativamente, accertato l'inadempimento contrattuale, dichiarare la risoluzione della fattispecie contrattuale addivenuta tra le parti;
4. in ogni caso, condannare il convenuto a) al pagamento CP_1
della somma di €. 537,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta nei confronti di ciascuna parte processuale a titolo di risarcimento di tutti i danni (danno emergente) connessi e conseguenziali alla condotta precontrattuale/contrattuale del
[...]
b) nonché, al pagamento della determinanda somma dovuta CP_1
a titolo di risarcimento danni (danno morale) riconducibili alla predetta condotta, da liquidarsi anche in via equitativa, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa;
il tutto da contenersi entro i limiti della
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 15 competenza del Giudice adito;
5. condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite ed onorari di difesa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa del 13/10/2021 si costituiva tardivamente nel giudizio
, eccependo che le ragioni per cui non si è addivenuti alla CP_1
stipula dell'atto definitivo non sono imputabili al convenuto e mostrandosi comunque disponibile a risolvere bonariamente la vertenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dagli attore, dal giudizio perché infondate in fatto e in diritto;
Si chiede sin da ora la comparizione delle parti al fine di addivenire ad una soluzione bonaria;
2) in via subordinata, nominare CTU tecnica, onde procedere ad una valutare della possibile divisione delle parti condominiali”.
Con istanza del 20/09/2021, e Parte_3 Controparte_3
rinunciavano agli atti del giudizio limitatamente alla propria quota di spettanza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escussi i testi indicati dalle parti, all'udienza del 08/05/2025 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va dato atto dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio da parte di e , depositata in data Parte_3 Controparte_3
20/09/2021 e da loro personalmente sottoscritta, prima della costituzione in giudizio del convenuto.
La rinunzia agli atti del giudizio - intesa quale dichiarazione unilaterale
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 15 proveniente da tutte le parti regolarmente costituitesi in giudizio, che hanno interesse alla sua prosecuzione, di voler rinunziare “agli atti”, ossia alla domanda ed agli atti successivi - determina l'estinzione del processo.
Statuisce infatti l'art. 306 c.p.c. che “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione” ed inoltre che “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”. A mente dell'art. 308 c.p.c. la rinunzia è dichiarata con ordinanza contro la quale “è ammesso reclamo nei modi di cui all'art.
178 commi terzo, quarto e quinto”, nel qual caso il Collegio si pronunzia con ordinanza in caso di accoglimento del reclamo e con sentenza in caso di rigetto.
Quanto alle cause attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, la relativa declaratoria deve essere adottata con sentenza, come da costante giurisprudenza secondo cui il provvedimento dichiarativo di estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3), giacché nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non
è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. (Tribunale
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 15 Torino sez. I, 12/02/2016, n. 904), ed anzi, proprio
per questi motivi
, il reclamo eventualmente proposto avverso l'ordinanza erroneamente pronunziata dal giudice unico dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal Collegio (cfr. Cass., sez. I, 18 gennaio 2005, n. 950, in Giust. civ.
Mass. 2005, 1; così anche Cass., sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22009, in
Guida al diritto 2016, 49-50, 67; Cass., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in
Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in
Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Tanto precisato, deve essere dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di e , Parte_3 Controparte_3
ricorrendone i presupposti di legge, con la precisazione che l'atto di rinuncia – costituendo manifestazione del potere dispositivo della parte istante, la quale espressamente dichiara di voler porre fine al processo senza ottenere la pronuncia oggetto della domanda – non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ..
In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante;
senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ..
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 15 Ne consegue l'irrilevanza della (tardiva) costituzione del convenuto in una fase processuale successiva al deposito dell'atto di rinuncia, non ricorrendo (e non essendo allegato) alcun fatto giustificativo di una rimessione in termini (così Cass. civ., sez. I, 03/04/1995, n. 3905 nonché più di recente Cass. civ., sez. I, 24/03/2011, n. 6850).
Nel caso di specie, l'atto di rinuncia agli atti sottoscritto personalmente dai rinuncianti è stato depositato in giudizio prima della costituzione del convenuto, al quale, come detto, non doveva essere notificato.
La rinuncia è dunque validamente manifestata e determina l'estinzione parziale del giudizio relativamente ai rinuncianti, i quali si accollano le spese processuali medio tempore sostenute.
***
Per il resto, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Nella presente controversia è stato chiesto il ristoro del danno patito dagli attori in conseguenza dell'ingiustificato abbandono, da parte del convenuto, delle trattative finalizzate alla divisione di un'area cortilizia, per la lesione del legittimo affidamento da loro riposto nella conclusione del contratto.
La responsabilità precontrattuale è la responsabilità per lesione della libertà negoziale, dovendo le parti attenersi al precetto di buona fede nella fase delle trattative e durante la formazione dell'accordo (art. 1337). Essa tutela principalmente l'interesse (negativo) alla preservazione della libertà contrattuale dei privati, ossia sia l'interesse a non essere coinvolti in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi,
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 15 a non subire comportamenti sleali, a subire raggiri o violenza che possono circuire la propria volontà.
Quanto alla fattispecie del recesso ingiustificato dalle trattative, evocata in citazione, essa si configura qualora il contraente receda senza una valida ragione dalle trattative già intavolate e condotte sino a tal punto da aver indotto la controparte a confidare nella conclusione del contratto.
Affinché possa ritenersi sussistente la fattispecie di cui all'art. 1337 c.c., debbono quindi ricorrere due elementi: uno positivo, rappresentato dall'affidamento senza colpa ingenerato nella controparte dal comportamento del soggetto recedente;
l'altro negativo, rappresentato dalla mancanza di una giusta causa.
In altri termini, il recesso dalle trattative determina responsabilità precontrattuale quando le stesse sono interrotte in assenza di una giusta causa, con lesione dell'affidamento creato nell'altro contraente. Sicché il giudice, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattive, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente
(Cass. civ., sez. III, 12/07/2019, n. 18748 in Foro it. 2019, 11, I, 3588, secondo cui si è al cospetto di una clausola generale, quella prevista dall'art. 1337 c.c., che va riempita di contenuto concreto dal giudice, il quale deve intanto individuare i comportamenti che le parti sono tenute a osservare per rispettare il precetto della norma e, in secondo luogo,
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 15 deve stabilire se il comportamento che si addebita ad una parte abbia leso l'interesse alla stipula dell'altra, facendo così venire meno le trattative in modo imputabile)
Quanto alla natura di tale responsabilità, secondo la tesi più accreditata in giurisprudenza essa costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova;
ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma “de qua” (così Cass. Civ., sez. III, 25/09/2023, n. 27262 e Cass. civ., sez. II,
03/10/2019, n. 24738, Riv. not., 2020, 3, II, 524 nonché Cass. civ., sez.
III, 29/07/2011, n. 16735 in Giust. civ. Mass. 2011, 9, 1228).
Ne consegue che colui che assume di aver patito un danno è chiamato a provare anzitutto che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16/11/2021, n. 34510).
Ciò posto, e ritornando al caso in esame, risulta pacifico, poiché
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 15 incontestato, che si sono svolte trattative tra le parti volte alla suddivisione della comune area giardino relativa al condominio sito in
Caivano, alla via Cesulo n. 36, angolo via Campanella, e che le parti si determinarono a conferire incarico al perito edile Controparte_2
affinché procedesse a redigere un progetto di divisione, depositato in atti.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente per ritenere che le suddette trattative siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Sarà sufficiente osservare, a questo proposito, che nella produzione attorea, nonostante nel foliario sia indicata la voce “4) progetto di divisione geom. ”, si rinviene soltanto una mera raccolta di CP_2
documentazione catastale, ma non anche un vero e proprio progetto divisionale. Peraltro, la mera decisione, ancorché congiunta, di conferire un incarico ad un tecnico per una valutazione preliminare di fattibilità non può ritenersi, di per sé, un atto idoneo a fondare il ragionevole affidamento sulla conclusione di un accordo.
Detto ciò, per quanto si apprende dagli scritti di parte attrice, il convenuto si è ritirato dalle trattative con nota pec del 04/11/2019, adducendo, quale motivo di recesso, l'eccessivo onere economico legato al pagamento del Notaio per la stipula dell'atto.
Per la verità, con PEC del 04/11/2019 il convenuto comunicava che, pur essendo “assolutamente propenso a procedere alla divisione dell'area cortilizia”, “la spesa richiesta dal Notaio è apparsa troppo esosa”,
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 15 aggiungendo peraltro che la ricerca di ulteriori preventivi risulta
“ostacolata dal fatto che del progetto di divisione (…) non vi è traccia”.
Il che dimostra, da un lato, che alcun progetto è mai stato concordato tra le parti e che la trattativa si trovava in una fase ancora puramente esplorativa, e dall'altro lato che la condotta tenuta dal convenuto non abbia potuto ingenerare alcun legittimo affidamento in capo agli odierni attori, resi edotti dal dissenso del convenuto nell'accollarsi le spese notarili, ritenute “esose”.
Il medesimo convenuto manifestava, tuttavia, in quella sede, il proprio interesse a continuare le trattative, per portarle a termine, limitandosi a sollevare alle altre parti contrattuali la questione delle spese notarili ritenute, allo stato, eccessive, e rendendosi comunque parte diligente nella ricerca di soluzioni alternative alla redazione di un progetto divisionale, che, per quanto si è detto, non è stato mai realizzato.
Nella citata missiva il , quindi, chiedeva di poter “visionare il CP_1
progetto di divisione … onde poterlo trasmettere ad altri Notai per procedere con preventivi più accessibili”, nell'interesse comune.
A tale richiesta, gli attori, con missiva del 7.11.2019, rispondevano positivamente, benché non si abbia contezza della documentazione allegata, dimostrando così di condividere la posizione del convenuto.
Veniva tuttavia in quella sede rappresentata l'esigenza a che si proceda
“in breve tempo” alla stipula del contratto, senza tuttavia alcuna indicazione di termini perentori.
Quanto detto appare sufficiente per escludere, in primis, che le trattative siano giunte, tra le parti, ad uno stadio tale da ledere il legittimo
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 15 affidamento del contraente che invoca l'altrui responsabilità e, per altro verso, la mala fede in capo al recedente e dunque, in definitiva, il requisito del recesso “senza un giustificato motivo”, poiché il ritiro dalle trattative motivato da una valutazione di scarsa convenienza economica dell'operazione non può che considerarsi normale esercizio di autonomia negoziale, non apparendo come contrario a buona fede, specie in un contesto nel quale alcun accordo sugli aspetti economici era stato raggiunto.
Il Convenuto, d'altronde, il quale comunque si è detto interessato a continuare a trattare per la divisione dell'area cortilizia, ha chiaramente espresso le proprie perplessità in merito all'eccessivo costo dell'operazione, circostanza che ulteriormente contribuisce ad escludere la sussistenza di una condotta sleale o reticente, alla luce oltretutto della condotta assunta, nel corso delle trattative, dagli stessi attori, che non hanno sollevato motivi di dissenso.
Tali ultime deduzioni risultano confermate, peraltro, dal teste di parte attrice ( , tecnico incaricato dalle parti di procedere alla Controparte_2
redazione di un redazione di un progetto di divisione del cortile dell'immobile sito in Caivano alla Via Cesulo, con ingresso da Via
Campanella) secondo cui “L'atto non è stato fatto perché CP_1
lamentava l'alto costo dell'atto notarile”, nonostante il convenuto abbia indicato una rosa piuttosto ampia di pubblici ufficiali incaricati di procedere alla stipula e tenuto conto dell'ulteriore circostanza, sempre indicata dal predetto teste, secondo cui “ però si è presentato da CP_1
e si è lamentato che c'erano sul cortile dei corpi di fabbrica CP_4
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 15 abusivi e il notaio non ha voluto più stipulare l'atto”, circostanza CP_4
questa peraltro sufficiente per escludere in radice la ricorrenza della malafede in capo al recedente, costituendo, essa, una valida e legittima giustificazione alla interruzione delle trattative intavolate tra le parti.
In altri termini, da quel che precede deve escludersi che gli attori abbiano confidato senza colpa nella conclusione del contratto e, per altro verso, che il abbia receduto dalle trattative in violazione dei canoni di CP_1
correttezza e buona fede.
Non avendo gli attori adempiuto l'onere della prova su di loro incombente, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 1337 c.c. dev'essere senz'altro rigettata.
Da ultimo, e in virtù di quanto già evidenziato, va altresì rigettata la domanda – invero formulata in maniera assolutamente generica – di
“risoluzione della fattispecie contrattuale addivenuta tra le parti”, non essendo stata mai dimostrata la stipula di alcun atto negoziale tra le parti, la cui forma deve essere necessariamente scritta, ma solo l'esistenza di trattative (neppure giunte in fase avanzata).
Quanto esposto depone per l'infondatezza della domanda risarcitoria in questa sede proposta e delle domande ad essa connesse.
***
Le spese seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 5.200,00, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, del valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 15 e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, contro Parte_4 Parte_5 Parte_6
così provvede: CP_1
1) Dichiara l'estinzione del processo nei confronti di
[...]
e ; Pt_3 Parte_4
2) Rigetta, per il resto, la domanda proposta da Parte_1
, , e da
[...] Parte_2 Parte_5
nei confronti di Parte_6 CP_1
3) condanna , , Parte_1 Parte_2
e al pagamento, in favore Parte_5 Parte_6
di delle spese di lite che qui si liquidano in € CP_1
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
4) Spese irripetibili per e . Parte_3 Parte_4
Così deciso in Aversa il 25/08/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 15 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 6311/2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 15