Art. 2.
In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.
Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.
Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.