Articolo 2 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 1Articolo 3
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2 gennaio 1951
Art. 2.
In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.
Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951