TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9264/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(CF: , Parte_2 C.F._2
(CF: , Parte_3 C.F._3
DE PR IL (CF: ), C.F._4 tutti rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. PASQUALE TREMITERRA (CF: , il quale ha eletto domicilio digitale C.F._5 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORI
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso C.F._6
l'indirizzo PEC indicato in atti
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Parte_4 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. BIAGIO GRANIERO ESPOSITO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso C.F._7
l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. 2022/84 ( Parte_1
), 2022/31 ( ), 2022/32 ) e
[...] Parte_2 Parte_3
2022/33 ( ) Controparte_2
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, i sig.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 hanno convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_1 Parte_4 al fine di vedere annullati gli accertamenti esecutivi, adottati ex lege n. 160/2019, recanti nn. 2022/84 ( ), 2022/31 ), Parte_1 Parte_2
2022/32 ( ) e 2022/33 ( ); tali Parte_3 Controparte_2 accertamenti sono relativi alle somme (asseritamente dovute) in relazione ad indennità di occupazione, con riferimento al periodo “2007-2017” con riferimento all'immobile di cui al foglio 2, p.lla 878, sub 5 (di cui gli istanti sono proprietari).
2. Premesso di avere acquistato il predetto immobile nel 2006, gli attori assumono di avere avuto contezza, solo successivamente all'acquisto, che tale bene era stato acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione precedentemente emesso;
pertanto, hanno dedotto la loro completa estraneità all'abuso compiuto e quindi l'illegittimità della richiesta avanza dal Concessionario della riscossione per conto del . Controparte_1
3. Gli attori hanno dedotto: a) nullità dell'atto degli atti di accertamento per carenza dei presupposti di legge [motivo sviluppato anche al punto d)]; b) omessa indicazione della causa petendi;
c) difetto di motivazione;
d) insussistenza dei presupposti della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
4. Infine, è stata dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti.
5. Si sono costituiti tanto il quanto la che hanno Controparte_1 Pt_4 contraddetto a tutto l'avverso dedotto, concludendo in conformità.
6. Va precisato che il ha depositato una prima memoria Controparte_1
“con riferimento al giudizio cautelare” e, poi, in limine all'udienza fissata per il merito, una memoria difensiva.
7. Con ordinanza dell'11.1.2023, il GI sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
8. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024 e, in prosieguo, a quella del 3.7.2025; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e hanno insistito per l'accoglimento delle domande ed eccezioni proposte.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
10. Diversamente da quanto ritenuto in altri giudizi su vicende similari, in questa controversia l' convenuto non ha dato dimostrazione, neppure in via presuntiva, CP_3 della circostanza che avrebbe potuto altrimenti utilizzare il bene in relazione al quale si domande l'indennità di occupazione.
11. Consegue da quanto sopra, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. n. 33645/2022), e – si ribadisce – per quanto qui emerso, che il non abbia titolo a pretendere le Controparte_1 predette somme dagli istanti.
12. Va aggiunto, ma solo ad abundantiam, che, almeno relativamente all'annualità 2007, avuto riguardo a quanto allegato, il credito accertato sarebbe, in ogni caso, prescritto.
13. In definitiva, gli atti impugnati sono relativi a somme che, per le ragioni spiegate, il non aveva diritto di pretendere. Controparte_1
14. Le restanti questioni restano assorbite.
15. Inconferente invece appare qualsiasi richiesta degli attori in merito all'efficacia dell'atto traslativo del 2006, in quanto appare chiaro che la presente controversia non concerne le sanzioni edilizie ma il profilo, del tutto differente, del (preteso e qui indimostrato) danno da occupazione sine titulo dell'immobile acquisito al patrimonio comunale (questione qui non posta in discussione).
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente locale, per le ragioni che si vanno a dire.
17. È noto l'orientamento per cui “l' [e mutatis mutandis Controparte_4 anche il Concessionario] è il soggetto istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
Nondimeno, nel caso in esame: a) l'eccezione svolta in punto di difetto di legittimazione passiva ha, ai fini qui in esame, effetti equivalenti alla domanda di manleva di cui si è detto;
b) l'accoglimento dell'opposizione verte soltanto sulla carenza dei presupposti sostanziali dell'atto impositivo, presupposti la cui sussistenza solo il poteva dimostrare (il che, come detto, nel Controparte_1 presente giudizio non è avvenuto).
18. In definitiva, le spese vanno poste a carico del e Controparte_1 compensate tra le altre parti, sussistendone i presupposti.
19. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta e c) della mancanza di specifiche questioni di fatto e di diritto (giustificante la riduzione del 30% sugli importi dovuti ex tabella), le stesse vanno liquidate in complessivi euro 1.190,70.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9264/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento esecutivo richiamati in epigrafe;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 degli attori;
spese quantificate in complessivi euro 1.190.70, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
COMPENSA le spese tra le altre parti.
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9264/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(CF: , Parte_2 C.F._2
(CF: , Parte_3 C.F._3
DE PR IL (CF: ), C.F._4 tutti rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. PASQUALE TREMITERRA (CF: , il quale ha eletto domicilio digitale C.F._5 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORI
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso C.F._6
l'indirizzo PEC indicato in atti
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Parte_4 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. BIAGIO GRANIERO ESPOSITO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso C.F._7
l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. 2022/84 ( Parte_1
), 2022/31 ( ), 2022/32 ) e
[...] Parte_2 Parte_3
2022/33 ( ) Controparte_2
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, i sig.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 hanno convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_1 Parte_4 al fine di vedere annullati gli accertamenti esecutivi, adottati ex lege n. 160/2019, recanti nn. 2022/84 ( ), 2022/31 ), Parte_1 Parte_2
2022/32 ( ) e 2022/33 ( ); tali Parte_3 Controparte_2 accertamenti sono relativi alle somme (asseritamente dovute) in relazione ad indennità di occupazione, con riferimento al periodo “2007-2017” con riferimento all'immobile di cui al foglio 2, p.lla 878, sub 5 (di cui gli istanti sono proprietari).
2. Premesso di avere acquistato il predetto immobile nel 2006, gli attori assumono di avere avuto contezza, solo successivamente all'acquisto, che tale bene era stato acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione precedentemente emesso;
pertanto, hanno dedotto la loro completa estraneità all'abuso compiuto e quindi l'illegittimità della richiesta avanza dal Concessionario della riscossione per conto del . Controparte_1
3. Gli attori hanno dedotto: a) nullità dell'atto degli atti di accertamento per carenza dei presupposti di legge [motivo sviluppato anche al punto d)]; b) omessa indicazione della causa petendi;
c) difetto di motivazione;
d) insussistenza dei presupposti della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
4. Infine, è stata dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti.
5. Si sono costituiti tanto il quanto la che hanno Controparte_1 Pt_4 contraddetto a tutto l'avverso dedotto, concludendo in conformità.
6. Va precisato che il ha depositato una prima memoria Controparte_1
“con riferimento al giudizio cautelare” e, poi, in limine all'udienza fissata per il merito, una memoria difensiva.
7. Con ordinanza dell'11.1.2023, il GI sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
8. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024 e, in prosieguo, a quella del 3.7.2025; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e hanno insistito per l'accoglimento delle domande ed eccezioni proposte.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
10. Diversamente da quanto ritenuto in altri giudizi su vicende similari, in questa controversia l' convenuto non ha dato dimostrazione, neppure in via presuntiva, CP_3 della circostanza che avrebbe potuto altrimenti utilizzare il bene in relazione al quale si domande l'indennità di occupazione.
11. Consegue da quanto sopra, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. n. 33645/2022), e – si ribadisce – per quanto qui emerso, che il non abbia titolo a pretendere le Controparte_1 predette somme dagli istanti.
12. Va aggiunto, ma solo ad abundantiam, che, almeno relativamente all'annualità 2007, avuto riguardo a quanto allegato, il credito accertato sarebbe, in ogni caso, prescritto.
13. In definitiva, gli atti impugnati sono relativi a somme che, per le ragioni spiegate, il non aveva diritto di pretendere. Controparte_1
14. Le restanti questioni restano assorbite.
15. Inconferente invece appare qualsiasi richiesta degli attori in merito all'efficacia dell'atto traslativo del 2006, in quanto appare chiaro che la presente controversia non concerne le sanzioni edilizie ma il profilo, del tutto differente, del (preteso e qui indimostrato) danno da occupazione sine titulo dell'immobile acquisito al patrimonio comunale (questione qui non posta in discussione).
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente locale, per le ragioni che si vanno a dire.
17. È noto l'orientamento per cui “l' [e mutatis mutandis Controparte_4 anche il Concessionario] è il soggetto istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
Nondimeno, nel caso in esame: a) l'eccezione svolta in punto di difetto di legittimazione passiva ha, ai fini qui in esame, effetti equivalenti alla domanda di manleva di cui si è detto;
b) l'accoglimento dell'opposizione verte soltanto sulla carenza dei presupposti sostanziali dell'atto impositivo, presupposti la cui sussistenza solo il poteva dimostrare (il che, come detto, nel Controparte_1 presente giudizio non è avvenuto).
18. In definitiva, le spese vanno poste a carico del e Controparte_1 compensate tra le altre parti, sussistendone i presupposti.
19. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta e c) della mancanza di specifiche questioni di fatto e di diritto (giustificante la riduzione del 30% sugli importi dovuti ex tabella), le stesse vanno liquidate in complessivi euro 1.190,70.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9264/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento esecutivo richiamati in epigrafe;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 degli attori;
spese quantificate in complessivi euro 1.190.70, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
COMPENSA le spese tra le altre parti.
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta