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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 16/01/2025 alle ore 10:05, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 102 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. GALBO VITO per parte opponente
- l'avv. GIACALONE PIETRO per parte convenuta;
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10:07
Alle ore 13:36 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 102/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Galbo
E
, , Parte_2 C.F._2 Pt_3
, ,
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Giacalone nonché
, Parte_5 C.F._5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e , con ricorso depositato Parte_2 Parte_3 Parte_4 in data 27.7.2021, hanno chiesto al giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di esecuzione della sentenza n. 716/2018 con la quale la locale Corte di Appello di Palermo ha dichiarato “costituita per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carrabile con autovetture, mezzi e macchinari agricoli sul fondo di proprietà di di cui al foglio di mappa 48, Parte_2 part.44 e al foglio 37 particelle 182, 183, 184 e 295 del Comune di Marsala e a favore dei fondi di proprietà delle appellanti, catastalmente identificati al foglio di mappa 48, p.lle 554 e 556, da esercitarsi sulla stradella già esistente della larghezza variabile pari a ml 3,50 nella parte iniziale e ml 2,80 nella parte finale, così come graficamente individuata e rappresentata nell'Allegato n.4, percorso denominato A
2 con coloritura in rosso, alla CTU del perito agrario . Condanna l'appellata a rimuovere Persona_1 la catena, i paletti e ogni manufatto che impedisca o ostacoli alle appellanti il transito lungo tale passaggio”.
2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5.11.2021, designato l'ufficiale giudiziario, ha disposto di dare esecuzione al titolo sopra specificato.
3. con memoria depositata in data 11.04.2023, premettendo di Parte_1 essere divenuta proprietaria dei fondi gravati dalla riconosciuta servitù e rappresentando il sopravvenuto mutamento dello stato luoghi derivanti dall'esecuzione della diversa sentenza n. 1318/2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato costituita una analoga servitù in favore di altro confinante, ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva e la revoca del provvedimento del 5.11.2021; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “disporre ogni necessario provvedimento per la verifica delle circostanze sopra esposte e documentate e, quindi, revocare ex art.487 cpc l'ordinanza ex art.612 cpc emessa dal G.Es. e anche
l'ordinanza resa dal medesimo Giudice il 31.03.2023, emettendo i provvedimenti di competenza sulla eventuale prosecuzione della esecuzione in oggetto, conformemente al titolo esecutivo e tenuto conto sia del nuovo e diverso stato dei luoghi, come sopra descritto e documentato, sia del necessario ripristino cui l'attuale condizioni dei luoghi è suscettibile in forza di quanto spiegato”.
4. Il giudice dell'esecuzione - “rilevato che il titolo esecutivo oggetto del presente giudizio non è stato oggetto di impugnazione” e ritenuto “necessario verificare ai fini della corretta esecuzione l'attuale stato dei luoghi e la corrispondenza di esso con quello indicato in detto titolo esecutivo (e in mancanza di conformità accertare opere e costi necessari per l'esecuzione del titolo) - ha designato il geom. quale CP_1 ausiliario dell'ufficiale giudiziario.
5. Il CTU, con relazione depositata in data 3.10.2023, ha concluso la relazione affermando che “dalla valutazione delle prove e delle documentazioni disponibili emerge che la stradella esistente, della larghezza variabile pari a ml 3,50 nella parte iniziale e ml 2,80 nella parte finale, sul fondo di proprietà di , così come graficamente individuata e rappresentata nell'Allegato n.4, Parte_2 percorso denominato A con coloritura in rosso, alla CTU del perito agrario per la Persona_2 quale con la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo n. 716-2018 è stata dichiarata costituita per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carrabile con autovetture, mezzi e macchinari agricoli a favore dei fondi di proprietà delle appellanti, corrisponde con quanto rappresentato nell'allegato
1”.
6. Il Giudice dell'esecuzione, quindi, con provvedimento del 10.11.2023, richiamando le risultanze della CTU, ha ritenuti “già eseguiti gli obblighi nascenti dal titolo esecutivo azionato” e, per l'effetto, ha dichiarato “definito il presente procedimento”.
3 7. con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. depositato in Parte_1 data 29.11.2023, ha contestato la fondatezza dell'ultimo provvedimento citato, eccependo nuovamente il mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione, in data
16.12.2021, della diversa sentenza n. 1318/2017; ha precisato che tale esecuzione ha comportato uno “sconfinamento a ricadere su una porzione della p.lla 44 in alcun modo assoggettata a servitù in quanto esterna alla delimitazione operata” dal CTU ha rappresentato di essersi Per_2 opposta alla suddetta esecuzione e che il Tribunale di Marsala, con sentenza del 10.11.2023, ha ordinato il ripristino della situazione precedente al 16.12.2021.
La parte esecutata ha lamentato, inoltre, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per avere disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte senza rispettare il termine minimo di quindici giorni previsto dall'art. 127 ter del codice di rito.
– nel contestare variamente la legittimità del provvedimento di Parte_1 estinzione, ritenendo erronea e non condivisibile la relazione del tecnico – ha CP_1 concluso chiedendo al GE di “reiectis adversis, dichiarare nulle o comunque annullare o revocare le ordinanze impugnate, per le ragioni esposte nel presente atto e per quanto sarà rilevato ed accertato nel corso del giudizio, con ogni opportuna statuizione” nonché di “ritenere e dichiarare non ulteriormente proseguibile l'esecuzione nei termini e per le ragioni spiegate nel presente atto, accertando i termini dell'effettivo sedime dell'area assoggettata alla servitù di passaggio, come sopra spiegato, conformemente alla sentenza n.716/2018 della Corte d'Appello di Palermo, con ogni confacente statuizione”.
8. e – con memoria Parte_2 Parte_3 Parte_4 difensiva del 11.12.2023 – hanno chiesto di confermare l'ordinanza del 10.11.2023,
“opponendosi a tutte le richieste istruttorie e nel merito formulate da parte opponente, in quanto ridondanti
e dilatorie”; in subordine hanno chiesto “di richiamare il CTU, per dare corso, con il buon senso e la collaborazione delle parti, all'esecuzione del titolo esecutivo mediante il tracciamento di una “stradella”, dalle misure coincidenti a quelle indicate in sentenza”.
9. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12.12.2023, preso atto dell'assenza di domande cautelari, ha assegnato termine per introdurre la fase di merito.
10. con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1 fase di merito, insistendo nei motivi già proposti con l'opposizione del 29.11.2023. Anche
e , con memoria del 08.04.2024, Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto la conferma del provvedimento impugnato o, in subordine, il richiamo del
CTU.
4 11. La causa, dichiarata la contumacia di ed esperito infruttuosamente il Parte_5 tentativo di conciliazione tra le parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
12. L'opposizione va respinta.
13. Va preliminarmente escluso che l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione dell'udienza con assegnazione di un termine per il deposito di note di trattazione scritte inferiore a 15 giorni possa per ciò solo dare luogo all'invocata nullità formale dell'atto impugnato.
Tale invalidità, come noto, può essere dichiarata solo nel caso in cui sia stato impedito l'esercizio di facoltà difensive non più utilmente esercitabili.
Nella specie, tale pregiudizio non si è concretizzato atteso che il difensore di
[...] ha depositato le note di trattazione scritte e ha articolato le proprie difese, Parte_1 benché quest'ultime siano state disattese, nel merito, dal giudice dell'esecuzione.
14. Anche il secondo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Il geom. , infatti, previa descrizione dello stato dei luoghi, ha preliminarmente CP_1 dato atto della sussistenza, all'ingresso della stradella, di un cancello - “fissato a due pilastri realizzati in conglomerato cementizio armato” - avente una larghezza di m. 3,50; ha precisato, poi, che “a seguito della rimozione del tratto di recinzione della part. 44”, la stradella raggiunge la proprietà delle odierne parti opposte con una larghezza di 2,80 m;
ha esposto che “la stradella oggetto di causa, in terra battuta, segue un percorso in direzione nord-est sud-ovest. Inizialmente attraversa la particella catastale 182 del foglio di mappa 37 (…) Successivamente, prosegue sulla particella
44 del foglio di mappa 48 fino a raggiungere il confine della proprietà” delle odierne parti convenute.
Lo stato dei luoghi sopra descritto - non oggetto di espressa contestazione da parte di
- appare all'evidenza corrispondente a quanto indicato nella Parte_1 sentenza n. 716/2018 ove la Corte di Appello, si ricorderà, ha dichiarato costituita “per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carrabile con autovetture, mezzi e macchinari agricoli sul fondo di proprietà di di cui al foglio di mappa 48, part.44 e al foglio 37 particelle Parte_2
182, 183, 184 e 295 del Comune di Marsala e a favore dei fondi di proprietà delle appellanti, catastalmente identificati al foglio di mappa 48, p.lle 554 e 556, da esercitarsi sulla stradella già esistente della larghezza variabile pari a ml 3,50 nella parte iniziale e ml 2,80 nella parte finale”.
Tra l'altro anche il geom. , dopo avere accuratamente descritto lo stato dei luoghi, CP_1 ha immediatamente dato atto che “i luoghi, come sopra descritti, risultano conformi, a meno di qualche aiuola e di qualche tratto di recinzione, a quelli rappresentati nella planimetria denominata
“allegato 1” allegata alla ctu del P.A. . Per_2
5 Sul punto, non convince la censura attorea in ordine all'impossibilità da parte del consulente tecnico e da parte del giudice dell'esecuzione di fare riferimento all'allegato 1 della relazione per non essere lo stesso richiamato dal titolo. Tale tesi, invero, si Per_2 pone in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (cfr. Cass. Civ. n. 11066 del 02/07/2012; conforme Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, n. 26567).
Si osserva invero che l'allegato 1 è stato richiamato dal perito agronomo nella Per_2 parte in cui ha dichiarato che “le dimensioni del tratto di terreno della IG , sul quale la Parte_2 controparte asserisce vantare una servitù di passaggio è indicata nella foto 3e4, di larghezza in di ml. 3,50 nella parte iniziale per circa ml. 17,00 e di circa ml. 2,60, mentre la lunghezza che è di ml24,00, e descritta graficamente nella planimetria”: vi è, dunque, un chiaro riferimento all'allegato 1 ovvero all'unica planimetria riportante le quote della larghezza del passaggio.
Né pare rilevante la denunciata difformità tra gli allegati 1 e 4, trattandosi di documentazione avente natura descrittiva differente: l'allegato 1 descrive il tracciato della strada esistente tra le proprietà in causa, con linea continua blu, “a larghezza variabile”;
l'allegato 4, invece, si limita ad indicare, con una linea retta, le tre vie di accesso possibili al fondo di Parte_6
L'allegato 4, come affermato dal geom. , “non fornisce dettagli sulla larghezza e altri CP_1 particolari rilevanti (presenza di muretti, cancelli, pozzi, piante, ecc.) e ciò per la scala grafica di rappresentazione (1:440,94) che è relativamente piccola. Resta, comunque, inconfutabile il fatto che il passaggio debba avvenire attraverso la part. 182 (f.m. 37) e la part. 44 (f.m. 48)”; invece “maggiori dettagli, relativamente alla “stradella esistente” si possono ricavare dall'allegato 1, tavola grafica realizzata con una scala grafica di rappresentazione più grande (1:248,86), quasi doppia rispetto alla precedente.
Questa tavola grafica rappresenta chiaramente il tracciato della strada, la larghezza e altre informazioni pertinenti”.
Pertanto, una volta individuato il percorso più breve indicato dalla sentenza della Corte di Appello (percorso denominato A con coloritura in rosso di cui allegato 4 della CTU), non si ravvisano ragioni giuridiche per escludere l'utilizzabilità dell'allegato 1: si tratta di un documento ritualmente acquisito nel processo in cui il titolo si è formato e, in quanto tale, utilizzabile dal CTU e dal giudice dell'esecuzione per la risoluzione della controversia sorta tra le parti.
6 Deve, pertanto, convenirsi con quanto precisato dal geom. : “In definitiva, dalla CP_1 valutazione delle prove e delle documentazioni disponibili emerge che la stradella esistente, della larghezza variabile pari a ml 3,50 nella parte iniziale e ml 2,80 nella parte finale, sul fondo di proprietà di Pt_2
così come graficamente individuata e rappresentata nell'Allegato n.4, percorso denominato A con
[...] coloritura in rosso, alla CTU del perito agrario , per la quale con la sentenza resa dalla Persona_2
Corte d'Appello di Palermo n. 716-2018 è stata dichiarata costituita per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carrabile con autovetture, mezzi e macchinari agricoli a favore dei fondi di proprietà delle appellanti, corrisponde con quanto rappresentato nell'allegato 1. Tale rappresentazione risulta conforme con quanto accertato direttamente sui luoghi dallo scrivente nel corso del sopralluogo in data 29 agosto u.s.”.
Il Consulente ha, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto, illustrando lo stato attuale dei luoghi e la corrispondenza a quanto risultante dal titolo. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno quindi condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni. Del resto, lo stato dei luoghi riscontrato dal geom. è quello risultante dall'esecuzione della diversa sentenza CP_1
n. 2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato costituita analoga ed identica servitù di passaggio in favore di altro confinante. Ciò avvalora ancor di più la correttezza dell'operato del consulente nominato. Né pare che la sopravvenuta sentenza del
10.11.2023 del Tribunale di Marsala possa assumere rilevanza ai fini del decidere, trattandosi di decisione resa in giudizio con altro soggetto e dunque non opponibile all'odierna parte convenuta.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta corretto nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto “che gli accertamenti eseguiti sui luoghi e l'autorità di cosa giudicata ormai acquisita dalla richiamata sentenza n. 716-2018 consentono di ritenere già eseguiti gli obblighi nascenti dal titolo esecutivo azionato”.
15. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Malgrado la soccombenza, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG. 102/2024, rigetta le domande proposte da e, per l'effetto, condanna Parte_1
7 quest'ultima a rifondere le spese di lite sostenute dalle convenute che liquida in complessivi
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giacalone Pietro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 16.1.2025
Il Giudice
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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