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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
14.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7256/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Alessia G. Selano Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposta un' integrazione alla CTU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
1 La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie il CTU, dott , ha riscontrato i motivi del dissenso, a mezzo Persona_1
integrazione peritale depositata telematicamente in data 23.1.2025 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 5124/2023 ed ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare o la impossibilità della deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
2 Segnatamente il CTU così concludeva nell'elaborato peritale depositato in fase di ATPO :
“….Paziente vigile, collaborante, orientamento spazio-temporale conservato Facies mimica.
Mostra di conoscere il motivo della visita e il posto in cui si trova. Entra deambulando con ausilio della carrozzina ortopedica , per la quale non presenta prescrizione specialistica. Cambiamenti posturali possibili, con appoggio, in autonomia Cute — Normo- elastica, di colorito chiaro anche nelle parti normalmente esposte alla luce. Cicatrice da pregressa osteosintesi femorale sinistra.
Capo- normoconformato. Globi oculari in asse, pupille isocoriche, normoreagenti allo stimolo della luce accomodazione. assente. Dentatura in ordine. Masticazione sufficiente. - CP_2
Apparato locomotore Rachide cervicodorso lombare: Perdita della fisiologica lordosi cervicale e lombare, ridotti i movimenti di flesso estensione e rotazione del capo che ingenerano vertigini;
ridotti e dolenti i movimenti di flesso estensione del tronco sulle gambe e di flessione delle gambe al tronco, la palpazione delle apofisi spinose evoca dolore. Si prende dei referti Rx .-TORACE —
Emitoraci simmetrici con basi normomobili. La frequenza respiratoria è 18/m'. FVT normotrasmesso, emitoraci normoespansibili APPARATO CARDIO VASCOLARE - Non bozza precordiale. Itto non visibile, palpabile al 6°spazio intercostale, all' esterno della linea emiclaveare sx. I toni sono regolari e ritmici. PA130/65 mmHg. Nota cardiopatia ipertensiva in buon compenso.- CO N C L U S I O N I D I A N O S T I C H E E VALUTAZIONE MEDICO-
LEGALE -La Sigra ha 76 anni in data 10/11/2022, domanda all'ASL di Parte_1
competenza al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento. La
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile 1° visitava in data 13/12/2022, riconoscendola : “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave : 100 % (come da verbale in atti del 10/ 4/2023), con diagnosi di : “ flebolinfedema cronico arti inferiori in esiti di TV coscia sinistra. TVP. Scoliosi
D-L con crollo vertebrale D10 , coxartrosi bilaterale, sindrome mialgica, esiti di frattura peri- trocanterica sinistra”, senza nulla riconoscerle a titolo di indennità di accompagnamento. Inoltre in sede di visita effettuata nella medesima data, la Commissione medica per l' accertamento dell'handicap riconosceva 1a ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92. Sulla base della visita e della documentazione presente agli atti, possiamo formulare la seguente diagnosi (con i relativi codici per le invalidità delle tabelle del
DM feb. 1992) di: “POLIARTROSI CON SEVERA COMPROMISSIONE FUNZIONALE IN
PAZIENTE CON PREGRESSA FRATTURA PERITROANTERICA TRATTATA CON
OSTEOSINTESI” Rispondendo ai quesiti della SS. VV tali patologie globalmente considerate comportano una invalidità del 100 %, ma senza compromissione dell'autonomia del soggetto per le attività proprie dell'età del soggetto. Dunque, rispondendo ai quesiti delle SS VV la paziente non presentava alla data della domanda amministrativa i requisiti richiesti per beneficiare
3 dell'assegno di accompagnamento: la Scrivente concorda pertanto con la diagnosi della percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione ASL per la invalidità ..” ( cfr elaborato peritale depositato dal CTU in ATP R.G. n. 5124/2023).
Parte ricorrente ha proposto dissenso eccependo che il CTU avesse sottovalutato in particolare le patologie deambulatorie riscontrate, giungendo a non riconoscere i requisiti per l'indennità di accompagnamento, nonostante le fossero stati riconosciuti la totale inabilità e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92. Sul punto occorre rilevare che il CTU, al contrario, ha valutato adeguatamente tali patologie non ritenendole, però, sufficienti a determinare i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ritenendo ancora conservato un certo grado di autosufficienza rapportato all'età.
Tale valutazione è rimasta invariata anche in sede di integrazione peritale.
Invero in tale sede, sulle motivazioni del dissenso supportate da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., il CTU ha così replicato: “….Dalla esamina di tale documentazione di visita neurologica effettuata postma rispetto ale OP del pecedente ricorso, da tale visita si evince: "deficit della deambulazione MMSE 22/30... e si sollecita a cicli di FKT". Dalla visita neurologica di novembre ultimo scoros si evince: non indicaziuone all'utilizzao di carrozzina ortopedica 8 infatti non vi è prescrizione" 2) MMSE 22/30 che equivale
a un decadimento cognitivo media ( o meglio lieve -media). Pertanto , si giunge alle seguenti
CONCLUSIONI rispondendo ai quesiti della SS.VV la Sigra pur presentando una Parte_1
forma iniziale di decadimento cognitivo ( MMSE 22/30) ancora da sottoporre ad accertamenti ( vd allegato del neurologo) alla data della visita neurologica ( 14/11/2024) non presenta, al momento, le condizioni per definire l'assoluta incapacità di assolvere autonomamente alla funzioni proprie della sua età . Pertanto si conclude confermando che la sig.ra Parte_1
ha diritto a una invalidità del 100% ma non a usufruire i benefici dell'accompagnamento.…” ( cfr integrazione peritale depositata in data 23.1.2025).
Pertanto si osserva che la ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare
4 ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c.
CP_
Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 14.3.2025 ore 13.05
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
14.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7256/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Alessia G. Selano Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposta un' integrazione alla CTU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
1 La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie il CTU, dott , ha riscontrato i motivi del dissenso, a mezzo Persona_1
integrazione peritale depositata telematicamente in data 23.1.2025 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 5124/2023 ed ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare o la impossibilità della deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
2 Segnatamente il CTU così concludeva nell'elaborato peritale depositato in fase di ATPO :
“….Paziente vigile, collaborante, orientamento spazio-temporale conservato Facies mimica.
Mostra di conoscere il motivo della visita e il posto in cui si trova. Entra deambulando con ausilio della carrozzina ortopedica , per la quale non presenta prescrizione specialistica. Cambiamenti posturali possibili, con appoggio, in autonomia Cute — Normo- elastica, di colorito chiaro anche nelle parti normalmente esposte alla luce. Cicatrice da pregressa osteosintesi femorale sinistra.
Capo- normoconformato. Globi oculari in asse, pupille isocoriche, normoreagenti allo stimolo della luce accomodazione. assente. Dentatura in ordine. Masticazione sufficiente. - CP_2
Apparato locomotore Rachide cervicodorso lombare: Perdita della fisiologica lordosi cervicale e lombare, ridotti i movimenti di flesso estensione e rotazione del capo che ingenerano vertigini;
ridotti e dolenti i movimenti di flesso estensione del tronco sulle gambe e di flessione delle gambe al tronco, la palpazione delle apofisi spinose evoca dolore. Si prende dei referti Rx .-TORACE —
Emitoraci simmetrici con basi normomobili. La frequenza respiratoria è 18/m'. FVT normotrasmesso, emitoraci normoespansibili APPARATO CARDIO VASCOLARE - Non bozza precordiale. Itto non visibile, palpabile al 6°spazio intercostale, all' esterno della linea emiclaveare sx. I toni sono regolari e ritmici. PA130/65 mmHg. Nota cardiopatia ipertensiva in buon compenso.- CO N C L U S I O N I D I A N O S T I C H E E VALUTAZIONE MEDICO-
LEGALE -La Sigra ha 76 anni in data 10/11/2022, domanda all'ASL di Parte_1
competenza al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento. La
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile 1° visitava in data 13/12/2022, riconoscendola : “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave : 100 % (come da verbale in atti del 10/ 4/2023), con diagnosi di : “ flebolinfedema cronico arti inferiori in esiti di TV coscia sinistra. TVP. Scoliosi
D-L con crollo vertebrale D10 , coxartrosi bilaterale, sindrome mialgica, esiti di frattura peri- trocanterica sinistra”, senza nulla riconoscerle a titolo di indennità di accompagnamento. Inoltre in sede di visita effettuata nella medesima data, la Commissione medica per l' accertamento dell'handicap riconosceva 1a ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92. Sulla base della visita e della documentazione presente agli atti, possiamo formulare la seguente diagnosi (con i relativi codici per le invalidità delle tabelle del
DM feb. 1992) di: “POLIARTROSI CON SEVERA COMPROMISSIONE FUNZIONALE IN
PAZIENTE CON PREGRESSA FRATTURA PERITROANTERICA TRATTATA CON
OSTEOSINTESI” Rispondendo ai quesiti della SS. VV tali patologie globalmente considerate comportano una invalidità del 100 %, ma senza compromissione dell'autonomia del soggetto per le attività proprie dell'età del soggetto. Dunque, rispondendo ai quesiti delle SS VV la paziente non presentava alla data della domanda amministrativa i requisiti richiesti per beneficiare
3 dell'assegno di accompagnamento: la Scrivente concorda pertanto con la diagnosi della percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione ASL per la invalidità ..” ( cfr elaborato peritale depositato dal CTU in ATP R.G. n. 5124/2023).
Parte ricorrente ha proposto dissenso eccependo che il CTU avesse sottovalutato in particolare le patologie deambulatorie riscontrate, giungendo a non riconoscere i requisiti per l'indennità di accompagnamento, nonostante le fossero stati riconosciuti la totale inabilità e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92. Sul punto occorre rilevare che il CTU, al contrario, ha valutato adeguatamente tali patologie non ritenendole, però, sufficienti a determinare i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ritenendo ancora conservato un certo grado di autosufficienza rapportato all'età.
Tale valutazione è rimasta invariata anche in sede di integrazione peritale.
Invero in tale sede, sulle motivazioni del dissenso supportate da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., il CTU ha così replicato: “….Dalla esamina di tale documentazione di visita neurologica effettuata postma rispetto ale OP del pecedente ricorso, da tale visita si evince: "deficit della deambulazione MMSE 22/30... e si sollecita a cicli di FKT". Dalla visita neurologica di novembre ultimo scoros si evince: non indicaziuone all'utilizzao di carrozzina ortopedica 8 infatti non vi è prescrizione" 2) MMSE 22/30 che equivale
a un decadimento cognitivo media ( o meglio lieve -media). Pertanto , si giunge alle seguenti
CONCLUSIONI rispondendo ai quesiti della SS.VV la Sigra pur presentando una Parte_1
forma iniziale di decadimento cognitivo ( MMSE 22/30) ancora da sottoporre ad accertamenti ( vd allegato del neurologo) alla data della visita neurologica ( 14/11/2024) non presenta, al momento, le condizioni per definire l'assoluta incapacità di assolvere autonomamente alla funzioni proprie della sua età . Pertanto si conclude confermando che la sig.ra Parte_1
ha diritto a una invalidità del 100% ma non a usufruire i benefici dell'accompagnamento.…” ( cfr integrazione peritale depositata in data 23.1.2025).
Pertanto si osserva che la ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare
4 ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c.
CP_
Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 14.3.2025 ore 13.05
Il Giudice del Lavoro
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