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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 13614/2022 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da on avv. Massimo Nistri Parte_1
-attore contro con avv. Giuseppe Rende CP_1
-convenuta
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, contrariis reiectis e previo ogni opportuno accertamento, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito, siccome sopra definito e precisato, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara distrattario.”
Convenuta: “Nel Merito: in via principale: accertata la responsabilità del sig. nella causazione dell'evento dannoso, dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dalla sig.ra , a nessun titolo la ragione;
in via subordinata: accertata la CP_1 co-responsabilità del sig. nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1 riduca il risarcimento a lui dovuto nella misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese del presento giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sig.ra al fine di sentirla CP_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al morso subito in data 27/09/2019 dal cane di proprietà della stessa.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
contestando la ricostruzione attorea nonché la quantificazione dei danni
[...] lamentati ed istando per il rigetto integrale della domanda o, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma I e II, c.c..
La causa, preceduta da un procedimento di ATP medico legale, è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione delle prove testimoniali (giusta ordinanza del 25 ottobre 2023).
Viene oggi decisa a seguito della concessione dei termini ex art. 190 pc sulle conclusioni rassegnate dalle parti per come sopra trascritte.
In diritto
Nel merito domanda deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Con riguardo all'an debeatur, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere ricondotta all'art. 2052 c.c. il quale, nel disciplinare il danno da animali, dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Con ogni evidenza, la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva, cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale.
Pag. 2 di 10 E, dunque, “…del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7260 del 22/03/2013; in tal senso anche Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).
I presupposti della pretesa risarcitoria, rientranti nell'onere probatorio del danneggiato sono, pertanto, i seguenti: i) la relazione qualificata con l'animale, proprietà o uso, in capo al soggetto che si assume responsabile;
ii) il fatto dell'animale; iii) il danno inteso come lesione di un bene giuridicamente rilevante;
iv) il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il danno subito.
Per essere esente da responsabilità, il proprietario dell'animale è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale ossia dall'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. Sez. 3^ del 20.7.2011 nr. 15895 Rv 619452; nello stesso senso
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016 Rv. 640035 - 01).
Se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (così Cass.
Civ. N. 6454/2007).
Nella fattispecie per cui è causa i presupposti di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv) risultano pacificamente integrati, in quanto la difesa convenuta non ne ha contestato l'allegazione ad opera di parte attrice.
In altri termini, è pacifico tra le parti che, in data 27/09/2019 presso il parcheggio della scuola media sita nel Comune di Fiesole alla Via del Pelagaccio, il cane di colore nero di taglia media di proprietà della sig.ra ha morso il polpaccio destro del sig. CP_1
Pag. 3 di 10 facendogli perdere l'equilibrio e cadere a terra, con ciò determinando una Pt_1 lesione dell'integrità fisica del danneggiato.
Quanto alla dinamica del sinistro, può ritenersi che l'incidente si è verificato secondo la dinamica descritta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta per non essere stata specificatamente contestata dalla difesa nelle memoria ex art. 183, Pt_1
c. 6, n. 1, c.p.c.: anzi, detta difesa ha rinvenuto a fortiori proprio nella descrizione operata dalla la sussistenza dei presupposti di cui alla citata normativa. CP_1
Risulta, invece, controversa tra la ricorrenza allegata da parte danneggiante del caso fortuito, quale elemento interruttivo del collegamento eziologico tra la condotta dell'animale e il danno lamentato.
La difesa a tale scopo, ha allegato che i propri cani erano nel bagagliaio della CP_1 sua auto, entrambi al guinzaglio, ed il sig. “…con atteggiamento sbrigativo, Pt_1 passando al fianco della convenuta senza alcuna attenzione alla presenza dei cani. In particolare, il signor anziché salire sul proprio furgone attraverso lo Pt_1 sportello libero dal lato del piazzale, tentava di passare nel poco spazio presente tra la signora – che aveva i cani al guinzaglio in macchina ma con il bagagliaio CP_1 ancora aperto – e le due vetture. E' in quel momento che il cane IS della CP_1 probabilmente spaventato, temendo un'aggressione ai danni della padrona, mordeva di striscio il polpaccio del La signora che aveva ancora il guinzaglio in Pt_1 CP_1 mano, tratteneva l'animale, interrompendo immediatamente il contatto tra il cane e il
Quest'ultimo, tuttavia, inciampava e si procurava un'ulteriore ferita alla Pt_1 gamba.” (vedi pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Si è già osservato come il caso fortuito possa certamente consistere nella condotta del danneggiato, a patto che la stessa si mostri talmente eccentrica ed eccezionale, da avere un impatto eziologico tale da assorbire interamente il nesso di causalità, mostrandosi quale fattore causale sopravvenuto da sé solo idoneo a determinare il fatto ex art. 41, comma 2, c.p., alla stregua delle regole della causalità regolare o umana, volte ad escludere la responsabilità per gli esiti maggiormente problematici, straordinari o eccezionali (in tal senso vedi Cass. sez. III, 27/1/2025, n. 1902).
La condotta del sig. tuttavia, non ha assunto i predetti caratteri. Pt_1
Pag. 4 di 10 E' fatto incontestato, difatti, che l'attore, dipendente di in data 27/09/2019 si CP_2 trovava per motivi di lavoro nel Comune di Fiesole per l'espletamento di un servizio presso la scuola media sita alla Via del Pelagaccio nel cui parcheggio aveva lasciato il furgoncino della società.
E' risultato sufficientemente provato che il sig. avesse asciato tale furgoncino Pt_1 al di fuori degli appositi stalli e che tale mezzo ostacolasse l'auto di proprietà della sig.ra CP_1
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dell'8 aprile
2024.
Il sig. (teste attoreo), difatti, ha dichiarato “adr Preciso che io al Testimone_1 momento dei fatti ero seduto al posto del passeggero mentre era in piedi lato Pt_1 guida davanti al furgone. adr Avevamo lasciato il furgone non parcheggiato negli appositi stalli.”; mentre la sig.ra (teste di parte convenuta) ha Testimone_2 precisato “adr Preciso che l'auto della sig.ra era regolarmente parcheggiata e CP_1
CP_ che il camioncino della era dietro l'auto e ne impediva l'uscita.”.
Inconferente, quanto a tale ultimo aspetto la testimonianza resa dal (cfr. “adr Non Tes_1 ricordo se dinanzi al furgone fosse parcheggiata la macchina della sig.ra con il CP_1 portellone aperto.”).
Così come è inconferente il fatto che i cani di parte convenuta fossero nel bagagliaio o a terra.
Ciò che rileva è la circostanza che il cane nero abbia morso il polpaccio del Pt_1 senza che questi abbia posto in essere alcun comportamento idoneo a determinare il fatto ex art. 41, comma 2, c.p. nel mentre andava a spostare il furgoncino.
E' stato escluso, difatti, dalla teste che il sig. avesse assunto un Tes_2 Pt_1 atteggiamento minaccioso nei confronti della (cfr “adr Il sig. non ha CP_1 Pt_1 assunto alcun atteggiamento particolare nei confronti della sig.ra Il cane lo ha Pt_2 aggredito.” A controprova sul cap. 5 No non ho visto usare dal sig. Pt_1 atteggiamenti aggressivi nei confronti della sig.ra Il sig. è solo CP_1 Pt_1 arrivato correndo, credo agitando la mano per farsi vedere.”) né può ritenersi che l'affrettarsi dell'operatore per spostare il camioncino possa assumere al rango di
“aggressione ai danni della padrona”.
Pag. 5 di 10 Tantomeno, la circostanza che il sia passato tra il lato del proprio furgoncino e Pt_1
l'auto della convenuta, anziché fare il giro per arrivare al lato guida, vale ad integrare un comportamento 'eccentrico o eccezionale' in quanto, il decidere nell'immediato di utilizzare il percorso più breve, appare giustificabile dall'esigenza di eliminare il prima possibile il disagio lamentato dalla e dalla stessa rappresentato con una suonata CP_1 di clacson (circostanza ammessa dalla stessa attrice e confermata dalla teste . Tes_2
Non è da escludersi, financo, che i cani siano stati innervositi proprio dal comportamento della propria padrona, infastidita dalla presenza del furgoncino, nonché dal suono del clacson.
Considerate, pertanto, le caratteristiche degli avvenimenti per come provati, è chiaro che la condotta tenuta dal non possa inverare un caso fortuito nell'accezione di cui Pt_1 all'art. 2052 c.c. in quanto, solo latamente incauta con il senno di poi, non è sicuramente dotata di caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare una deviazione dall'ordinario tracciato eziologico, sì da comportare il completo assorbimento del nesso di causalità tra il fatto dell'animale e il danno lamentato.
Pertanto, il Tribunale ritiene sussistente anche il presupposto rappresentato dal collegamento eziologico tra il fatto dell'animale e il danno cagionato a, rigettando l'eccezione di caso fortuito.
L'impossibilità di configurare, nell'ipotesi al vaglio, il caso fortuito non esclude che il comportamento dell'attore danneggiato possa assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c.
Tuttavia, non appare che la condotta del sia stata caratterizzata da una colposa Pt_1
e rimproverabile esposizione a rischio tale da poter essere considerata come fattore concausale in grado di operare una riduzione proporzionale dell'ammontare risarcitorio di cui tenere conto in sede di liquidazione.
Si evidenzia difatti, che il sig. non si è avvicinato al cane né gli ha rivolto Pt_1 attenzioni tanto che è stato morso al polpaccio al suo passaggio (quindi non al volto, alle mani o al braccio); peraltro, il cane si trovava, al momento del sinistro, in un contesto a lui consono cioè all'interno del bagagliaio dell'auto della convenuta con la padrona al suo fianco.
Pag. 6 di 10 Né è possibile ravvisare nella modalità di passaggio del dinanzi al bagagliaio Pt_1 una violazione di qualche regola di prudenza tale da determinare un'inaccettabile esposizione a rischio da parte dell'odierno attore e da spiegare una concorrente efficienza eziologica, ancorché non esclusiva, nella causazione del danno.
Pertanto, gli elementi in considerazione lasciano evincere un esclusivo apporto causale spiegato dall'animale che, giova ribadirlo ha attaccato in modo repentino il sig. Pt_1 del tutto impreparato all'aggressione.
I danni
Circa la natura delle lesioni direttamente patite dal sig. dall'occorso per cui è Pt_1 processo, soccorre la CTU medico legale espletata nel procedimento di ATP introdotto dal medesimo ante causam ed acquisita agli atti in quanto depositata in giudizio e non contestata dalla difesa convenuta.
La dott.ssa ha chiarito in modo esaustivo che il sig. “…in data Per_1 Pt_1
27.09.2019, in occasione di lavoro, riportava una un ferita lacero-contusa del polpaccio dx e un trauma contusivo del ginocchio sn da conseguente caduta. La natura delle lesioni subite fa ritenere che l'inabilità temporanea parziale al 75% ha avuto una durata di gg 7 quella temporanea parziale al 50% per altri gg. 12, quella temporanea parziale al 25% per altri gg. 15. In conseguenza delle lesioni subite, e consistenti in esiti cicatriziali al polpaccio dx e algia persistente al ginocchio sn, già affetto da preesistenti degenerazioni artrosiche, m sono residuati postumi permanenti tali da giustificare il riconoscimento di un danno permanente alla sua validità psico-fisica nella misura del 2%. Tali esiti non incidono sulla capacità produttiva del periziando.
Non si è concretizzato il rischio di sovramortalità. L'ammontare delle spese mediche, per un totale di euro 400,00 è da ritenersi giustificato, e sono state in parte a carico del
Servizio Sanitario Nazionale ed in parte sostenute dal periziando stesso. Per quanto riguarda la fattura emessa dal dott. pari ad € 305,00, questa non la si può Per_2 ritenere giustificata, perché in atti non è presente alcun documento che attesti il tipo di prestazione che il sanitario abbia espletato”.
Ebbene il danno non patrimoniale viene liquidato secondo le Tabelle di Milano redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile in complessivi € 3.857,00 [di cui € € 2.132,00 per 2% di P.P. ed € 1.725,00 di ITP] non si riconosce alcuna danno morale e
Pag. 7 di 10 personalizzazione, attesa l'entità del postumo nonché in difetto di tempestiva allegazione e prova.
Relativamente al danno patrimoniale per spese mediche si liquida l'importo di € 400,00 ritenuto congruo dal ctu.
Alla somma così liquidata va detratto l'importo di € 1.000,00 già ricevuto dall'attore ai fini riparatori del danno da reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, di cui alla relativa sentenza n. 1941/2023, prodotta in atti.
Si rammenta in proposito che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie viene pronunciata dal Giudice di Pace prima della formale apertura del dibattimento, come previsto dal D.lgs. 274/2000 e il giudice si limita ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale. La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza. SU n.
33864/2015, risolvendo un forte dibattito giurisprudenziale e dottrinale, ha accolto l'orientamento in base al quale la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie sia agli effetti penali che civili ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Infatti, l'efficacia extrapenale del giudicato è limitata alle sole ipotesi previste dall'art. 652 cod. proc. pen. in quanto, nell'ipotesi di cui all' art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 non essendosi prodotti accertamenti sul fatto, dalla sentenza non possono derivare effetti pregiudizievoli per la parte civile, diversamente da quanto potrebbe accadere con riferimento ad una sentenza di assoluzione.
La parte civile, qualora non ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà adire comunque il giudice civile, rispetto alla cui decisione la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza, in quanto la congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini dell'estinzione del reato, lascia comunque impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento circa l'esistenza e l'entità del danno in favore della persona offesa.
Pag. 8 di 10 Tanto osservato, residua in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni stimati alla attualità, la somma di € 3.257,00.
Tale importo, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere devalutato alla data dei fatti (27/09/2019) e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione fino alla data della presente decisione.
Sull'importo complessivo saranno dovuti gli interessi legali sino al saldo effettivo.
Rimangono quindi da valutare i soli esborsi dell'ATP richiesti dalla difesa attorea a titolo di danno patrimoniale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 15640/2024) ha chiarito che le spese dell'ATP vittoriosa sono solo lato sensu giudiziali, dovendosi cioè parametrarne a queste ultime per i criteri di quantificazione, mentre invece, in sostanza, rappresentano esborsi stragiudiziali, di cui la parte può ottenere condanna alla restituzione – a differenza della spese giudiziali – solo con apposita domanda, e che, quindi, vanno considerati alla stregua di danni patiti in seguito alla vicenda, come tali conteggiabili ai fini del valore della controversia, a patto, ovviamente, di essere documentate.
Nel caso di specie, il convenuto nulla ha documentato non producendo né il decreto di liquidazione né la fattura attestante il pagamento dei compensi al CTU e risultando meramente assertive, in assenza di identica produzione, le spese di CTP del dott. pari ad € 488,00 essendo stato prodotto in giudizio il solo progetto di notula e Per_3 così mancando prova certa dell'effettivo pagamento di tale onorario.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel compenso minimi della fascia di riferimento sulla scorta del quantum liquidato di cui al D.M.55/2014 e s.m. (per la fase di studio ed introduttiva stante la conoscenza dei fatti da parte del legale avendo rappresentato il anche nel procedimento di ATP) e medi (per la Pt_1 fase istruttoria e decisionale).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e andranno poste a carico del convenuto come da dispositivo, sia con riferimento alla fase di istruzione preventiva, sia a quella di merito.
Pag. 9 di 10 Le spese legali del procedimento di ATP, resosi necessario ai fini della quantificazione dei danni, vanno anch'esse definitivamente poste a carico di parte convenuta, per come liquidate in dispositivo ai valori medi di cui al D.M.55/2014 e s.m. sul valore accertato in sede di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione dei danni CP_1 subiti dal sig. e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare all'attore a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali per le lesioni subite la somma complessiva di € 3.257,00 oltre interessi come in motivazione.
- liquida le spese legali attoree per compenso professionale in € 846,00 per il procedimento di ATP e in € 2.128,00 per il presente giudizio oltre per entrambi i procedimenti alle spese generali, iva, cpa, ed alle spese vive (contributo unificato, bollo, spese notifica) che pone a carico della convenuta sig.ra da distrarsi a CP_1 favore dell'avv. Massimo Nistri dichiaratosi distrattario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 8 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 10 di 10
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 13614/2022 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da on avv. Massimo Nistri Parte_1
-attore contro con avv. Giuseppe Rende CP_1
-convenuta
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, contrariis reiectis e previo ogni opportuno accertamento, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito, siccome sopra definito e precisato, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara distrattario.”
Convenuta: “Nel Merito: in via principale: accertata la responsabilità del sig. nella causazione dell'evento dannoso, dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dalla sig.ra , a nessun titolo la ragione;
in via subordinata: accertata la CP_1 co-responsabilità del sig. nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1 riduca il risarcimento a lui dovuto nella misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese del presento giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sig.ra al fine di sentirla CP_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al morso subito in data 27/09/2019 dal cane di proprietà della stessa.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
contestando la ricostruzione attorea nonché la quantificazione dei danni
[...] lamentati ed istando per il rigetto integrale della domanda o, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma I e II, c.c..
La causa, preceduta da un procedimento di ATP medico legale, è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione delle prove testimoniali (giusta ordinanza del 25 ottobre 2023).
Viene oggi decisa a seguito della concessione dei termini ex art. 190 pc sulle conclusioni rassegnate dalle parti per come sopra trascritte.
In diritto
Nel merito domanda deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Con riguardo all'an debeatur, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere ricondotta all'art. 2052 c.c. il quale, nel disciplinare il danno da animali, dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Con ogni evidenza, la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva, cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale.
Pag. 2 di 10 E, dunque, “…del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7260 del 22/03/2013; in tal senso anche Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).
I presupposti della pretesa risarcitoria, rientranti nell'onere probatorio del danneggiato sono, pertanto, i seguenti: i) la relazione qualificata con l'animale, proprietà o uso, in capo al soggetto che si assume responsabile;
ii) il fatto dell'animale; iii) il danno inteso come lesione di un bene giuridicamente rilevante;
iv) il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il danno subito.
Per essere esente da responsabilità, il proprietario dell'animale è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale ossia dall'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. Sez. 3^ del 20.7.2011 nr. 15895 Rv 619452; nello stesso senso
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016 Rv. 640035 - 01).
Se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (così Cass.
Civ. N. 6454/2007).
Nella fattispecie per cui è causa i presupposti di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv) risultano pacificamente integrati, in quanto la difesa convenuta non ne ha contestato l'allegazione ad opera di parte attrice.
In altri termini, è pacifico tra le parti che, in data 27/09/2019 presso il parcheggio della scuola media sita nel Comune di Fiesole alla Via del Pelagaccio, il cane di colore nero di taglia media di proprietà della sig.ra ha morso il polpaccio destro del sig. CP_1
Pag. 3 di 10 facendogli perdere l'equilibrio e cadere a terra, con ciò determinando una Pt_1 lesione dell'integrità fisica del danneggiato.
Quanto alla dinamica del sinistro, può ritenersi che l'incidente si è verificato secondo la dinamica descritta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta per non essere stata specificatamente contestata dalla difesa nelle memoria ex art. 183, Pt_1
c. 6, n. 1, c.p.c.: anzi, detta difesa ha rinvenuto a fortiori proprio nella descrizione operata dalla la sussistenza dei presupposti di cui alla citata normativa. CP_1
Risulta, invece, controversa tra la ricorrenza allegata da parte danneggiante del caso fortuito, quale elemento interruttivo del collegamento eziologico tra la condotta dell'animale e il danno lamentato.
La difesa a tale scopo, ha allegato che i propri cani erano nel bagagliaio della CP_1 sua auto, entrambi al guinzaglio, ed il sig. “…con atteggiamento sbrigativo, Pt_1 passando al fianco della convenuta senza alcuna attenzione alla presenza dei cani. In particolare, il signor anziché salire sul proprio furgone attraverso lo Pt_1 sportello libero dal lato del piazzale, tentava di passare nel poco spazio presente tra la signora – che aveva i cani al guinzaglio in macchina ma con il bagagliaio CP_1 ancora aperto – e le due vetture. E' in quel momento che il cane IS della CP_1 probabilmente spaventato, temendo un'aggressione ai danni della padrona, mordeva di striscio il polpaccio del La signora che aveva ancora il guinzaglio in Pt_1 CP_1 mano, tratteneva l'animale, interrompendo immediatamente il contatto tra il cane e il
Quest'ultimo, tuttavia, inciampava e si procurava un'ulteriore ferita alla Pt_1 gamba.” (vedi pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Si è già osservato come il caso fortuito possa certamente consistere nella condotta del danneggiato, a patto che la stessa si mostri talmente eccentrica ed eccezionale, da avere un impatto eziologico tale da assorbire interamente il nesso di causalità, mostrandosi quale fattore causale sopravvenuto da sé solo idoneo a determinare il fatto ex art. 41, comma 2, c.p., alla stregua delle regole della causalità regolare o umana, volte ad escludere la responsabilità per gli esiti maggiormente problematici, straordinari o eccezionali (in tal senso vedi Cass. sez. III, 27/1/2025, n. 1902).
La condotta del sig. tuttavia, non ha assunto i predetti caratteri. Pt_1
Pag. 4 di 10 E' fatto incontestato, difatti, che l'attore, dipendente di in data 27/09/2019 si CP_2 trovava per motivi di lavoro nel Comune di Fiesole per l'espletamento di un servizio presso la scuola media sita alla Via del Pelagaccio nel cui parcheggio aveva lasciato il furgoncino della società.
E' risultato sufficientemente provato che il sig. avesse asciato tale furgoncino Pt_1 al di fuori degli appositi stalli e che tale mezzo ostacolasse l'auto di proprietà della sig.ra CP_1
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dell'8 aprile
2024.
Il sig. (teste attoreo), difatti, ha dichiarato “adr Preciso che io al Testimone_1 momento dei fatti ero seduto al posto del passeggero mentre era in piedi lato Pt_1 guida davanti al furgone. adr Avevamo lasciato il furgone non parcheggiato negli appositi stalli.”; mentre la sig.ra (teste di parte convenuta) ha Testimone_2 precisato “adr Preciso che l'auto della sig.ra era regolarmente parcheggiata e CP_1
CP_ che il camioncino della era dietro l'auto e ne impediva l'uscita.”.
Inconferente, quanto a tale ultimo aspetto la testimonianza resa dal (cfr. “adr Non Tes_1 ricordo se dinanzi al furgone fosse parcheggiata la macchina della sig.ra con il CP_1 portellone aperto.”).
Così come è inconferente il fatto che i cani di parte convenuta fossero nel bagagliaio o a terra.
Ciò che rileva è la circostanza che il cane nero abbia morso il polpaccio del Pt_1 senza che questi abbia posto in essere alcun comportamento idoneo a determinare il fatto ex art. 41, comma 2, c.p. nel mentre andava a spostare il furgoncino.
E' stato escluso, difatti, dalla teste che il sig. avesse assunto un Tes_2 Pt_1 atteggiamento minaccioso nei confronti della (cfr “adr Il sig. non ha CP_1 Pt_1 assunto alcun atteggiamento particolare nei confronti della sig.ra Il cane lo ha Pt_2 aggredito.” A controprova sul cap. 5 No non ho visto usare dal sig. Pt_1 atteggiamenti aggressivi nei confronti della sig.ra Il sig. è solo CP_1 Pt_1 arrivato correndo, credo agitando la mano per farsi vedere.”) né può ritenersi che l'affrettarsi dell'operatore per spostare il camioncino possa assumere al rango di
“aggressione ai danni della padrona”.
Pag. 5 di 10 Tantomeno, la circostanza che il sia passato tra il lato del proprio furgoncino e Pt_1
l'auto della convenuta, anziché fare il giro per arrivare al lato guida, vale ad integrare un comportamento 'eccentrico o eccezionale' in quanto, il decidere nell'immediato di utilizzare il percorso più breve, appare giustificabile dall'esigenza di eliminare il prima possibile il disagio lamentato dalla e dalla stessa rappresentato con una suonata CP_1 di clacson (circostanza ammessa dalla stessa attrice e confermata dalla teste . Tes_2
Non è da escludersi, financo, che i cani siano stati innervositi proprio dal comportamento della propria padrona, infastidita dalla presenza del furgoncino, nonché dal suono del clacson.
Considerate, pertanto, le caratteristiche degli avvenimenti per come provati, è chiaro che la condotta tenuta dal non possa inverare un caso fortuito nell'accezione di cui Pt_1 all'art. 2052 c.c. in quanto, solo latamente incauta con il senno di poi, non è sicuramente dotata di caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare una deviazione dall'ordinario tracciato eziologico, sì da comportare il completo assorbimento del nesso di causalità tra il fatto dell'animale e il danno lamentato.
Pertanto, il Tribunale ritiene sussistente anche il presupposto rappresentato dal collegamento eziologico tra il fatto dell'animale e il danno cagionato a, rigettando l'eccezione di caso fortuito.
L'impossibilità di configurare, nell'ipotesi al vaglio, il caso fortuito non esclude che il comportamento dell'attore danneggiato possa assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c.
Tuttavia, non appare che la condotta del sia stata caratterizzata da una colposa Pt_1
e rimproverabile esposizione a rischio tale da poter essere considerata come fattore concausale in grado di operare una riduzione proporzionale dell'ammontare risarcitorio di cui tenere conto in sede di liquidazione.
Si evidenzia difatti, che il sig. non si è avvicinato al cane né gli ha rivolto Pt_1 attenzioni tanto che è stato morso al polpaccio al suo passaggio (quindi non al volto, alle mani o al braccio); peraltro, il cane si trovava, al momento del sinistro, in un contesto a lui consono cioè all'interno del bagagliaio dell'auto della convenuta con la padrona al suo fianco.
Pag. 6 di 10 Né è possibile ravvisare nella modalità di passaggio del dinanzi al bagagliaio Pt_1 una violazione di qualche regola di prudenza tale da determinare un'inaccettabile esposizione a rischio da parte dell'odierno attore e da spiegare una concorrente efficienza eziologica, ancorché non esclusiva, nella causazione del danno.
Pertanto, gli elementi in considerazione lasciano evincere un esclusivo apporto causale spiegato dall'animale che, giova ribadirlo ha attaccato in modo repentino il sig. Pt_1 del tutto impreparato all'aggressione.
I danni
Circa la natura delle lesioni direttamente patite dal sig. dall'occorso per cui è Pt_1 processo, soccorre la CTU medico legale espletata nel procedimento di ATP introdotto dal medesimo ante causam ed acquisita agli atti in quanto depositata in giudizio e non contestata dalla difesa convenuta.
La dott.ssa ha chiarito in modo esaustivo che il sig. “…in data Per_1 Pt_1
27.09.2019, in occasione di lavoro, riportava una un ferita lacero-contusa del polpaccio dx e un trauma contusivo del ginocchio sn da conseguente caduta. La natura delle lesioni subite fa ritenere che l'inabilità temporanea parziale al 75% ha avuto una durata di gg 7 quella temporanea parziale al 50% per altri gg. 12, quella temporanea parziale al 25% per altri gg. 15. In conseguenza delle lesioni subite, e consistenti in esiti cicatriziali al polpaccio dx e algia persistente al ginocchio sn, già affetto da preesistenti degenerazioni artrosiche, m sono residuati postumi permanenti tali da giustificare il riconoscimento di un danno permanente alla sua validità psico-fisica nella misura del 2%. Tali esiti non incidono sulla capacità produttiva del periziando.
Non si è concretizzato il rischio di sovramortalità. L'ammontare delle spese mediche, per un totale di euro 400,00 è da ritenersi giustificato, e sono state in parte a carico del
Servizio Sanitario Nazionale ed in parte sostenute dal periziando stesso. Per quanto riguarda la fattura emessa dal dott. pari ad € 305,00, questa non la si può Per_2 ritenere giustificata, perché in atti non è presente alcun documento che attesti il tipo di prestazione che il sanitario abbia espletato”.
Ebbene il danno non patrimoniale viene liquidato secondo le Tabelle di Milano redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile in complessivi € 3.857,00 [di cui € € 2.132,00 per 2% di P.P. ed € 1.725,00 di ITP] non si riconosce alcuna danno morale e
Pag. 7 di 10 personalizzazione, attesa l'entità del postumo nonché in difetto di tempestiva allegazione e prova.
Relativamente al danno patrimoniale per spese mediche si liquida l'importo di € 400,00 ritenuto congruo dal ctu.
Alla somma così liquidata va detratto l'importo di € 1.000,00 già ricevuto dall'attore ai fini riparatori del danno da reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, di cui alla relativa sentenza n. 1941/2023, prodotta in atti.
Si rammenta in proposito che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie viene pronunciata dal Giudice di Pace prima della formale apertura del dibattimento, come previsto dal D.lgs. 274/2000 e il giudice si limita ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale. La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza. SU n.
33864/2015, risolvendo un forte dibattito giurisprudenziale e dottrinale, ha accolto l'orientamento in base al quale la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie sia agli effetti penali che civili ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Infatti, l'efficacia extrapenale del giudicato è limitata alle sole ipotesi previste dall'art. 652 cod. proc. pen. in quanto, nell'ipotesi di cui all' art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 non essendosi prodotti accertamenti sul fatto, dalla sentenza non possono derivare effetti pregiudizievoli per la parte civile, diversamente da quanto potrebbe accadere con riferimento ad una sentenza di assoluzione.
La parte civile, qualora non ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà adire comunque il giudice civile, rispetto alla cui decisione la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza, in quanto la congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini dell'estinzione del reato, lascia comunque impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento circa l'esistenza e l'entità del danno in favore della persona offesa.
Pag. 8 di 10 Tanto osservato, residua in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni stimati alla attualità, la somma di € 3.257,00.
Tale importo, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere devalutato alla data dei fatti (27/09/2019) e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione fino alla data della presente decisione.
Sull'importo complessivo saranno dovuti gli interessi legali sino al saldo effettivo.
Rimangono quindi da valutare i soli esborsi dell'ATP richiesti dalla difesa attorea a titolo di danno patrimoniale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 15640/2024) ha chiarito che le spese dell'ATP vittoriosa sono solo lato sensu giudiziali, dovendosi cioè parametrarne a queste ultime per i criteri di quantificazione, mentre invece, in sostanza, rappresentano esborsi stragiudiziali, di cui la parte può ottenere condanna alla restituzione – a differenza della spese giudiziali – solo con apposita domanda, e che, quindi, vanno considerati alla stregua di danni patiti in seguito alla vicenda, come tali conteggiabili ai fini del valore della controversia, a patto, ovviamente, di essere documentate.
Nel caso di specie, il convenuto nulla ha documentato non producendo né il decreto di liquidazione né la fattura attestante il pagamento dei compensi al CTU e risultando meramente assertive, in assenza di identica produzione, le spese di CTP del dott. pari ad € 488,00 essendo stato prodotto in giudizio il solo progetto di notula e Per_3 così mancando prova certa dell'effettivo pagamento di tale onorario.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel compenso minimi della fascia di riferimento sulla scorta del quantum liquidato di cui al D.M.55/2014 e s.m. (per la fase di studio ed introduttiva stante la conoscenza dei fatti da parte del legale avendo rappresentato il anche nel procedimento di ATP) e medi (per la Pt_1 fase istruttoria e decisionale).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e andranno poste a carico del convenuto come da dispositivo, sia con riferimento alla fase di istruzione preventiva, sia a quella di merito.
Pag. 9 di 10 Le spese legali del procedimento di ATP, resosi necessario ai fini della quantificazione dei danni, vanno anch'esse definitivamente poste a carico di parte convenuta, per come liquidate in dispositivo ai valori medi di cui al D.M.55/2014 e s.m. sul valore accertato in sede di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione dei danni CP_1 subiti dal sig. e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare all'attore a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali per le lesioni subite la somma complessiva di € 3.257,00 oltre interessi come in motivazione.
- liquida le spese legali attoree per compenso professionale in € 846,00 per il procedimento di ATP e in € 2.128,00 per il presente giudizio oltre per entrambi i procedimenti alle spese generali, iva, cpa, ed alle spese vive (contributo unificato, bollo, spese notifica) che pone a carico della convenuta sig.ra da distrarsi a CP_1 favore dell'avv. Massimo Nistri dichiaratosi distrattario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 8 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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