TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2021 e promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MONICA RACHELE Parte_1 C.F._1
CARRETTONI e l'avv. SIMONA FIANDRI
ATTORE contro
C.F. ) con l'avv. GIOVANNI DAVID CAPPETTA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. con l'avv. GIUSEPPE LIGUORI CP_2 C.F._2
(C.F. ) con l'avv. MICHELE Controparte_3 C.F._3
TAVAZZI
DAC RAPPRESENTANZA Controparte_4
GENERALE PER L' (C.F. CP_5 P.IVA_2
TERZI CHIAMATI
C.F. ) con l'avv. STEFANO ROSSI Controparte_6 P.IVA_3
INTERVENUTA CONCLUSIONI
L'attore come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: Parte_1
Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito:
Nel merito:
In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nonché dei medici intervenuti, Dott. e Dott. CP_2
, ognuno per i diversi titoli di responsabilità, tutti in solido tra di loro e/o in via Controparte_3
esclusiva e/o in via alternativa fra loro, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, nonché accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale de quo per inadempimento dei suddetti soggetti intervenuti, condannare, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonché i medici, Dott. e Dott. CP_2 CP_3
, al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi (patrimoniali e non patrimoniali) dal Sig.
[...]
a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti come identificati in premessa quantificati Pt_1 nella complessiva somma di € 48.346,89, ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo.
Si chiede altresì la condanna al rimborso a favore del Sig. Pt_1
- delle spese sostenute e/o a suo carico relative ai compensi dei CTU, così per euro 2.440,00,
CTP Dott. così per euro 1.500, oltre ad ogni successivo compenso maturato dai Per_1 consulenti e liquidato dall'Ill.mo Giudicante.
- dell'importo del contributo unificato e della marca versati:
a. nel giudizio di opposizione a avanti il Giudice di Pace di - Parte_2 CP_1
RG 2608/2020, oggi pendente stante la domanda riconvenzionale spiegata che ha generato la presente causa (pari ad € 518 oltre marca di € 27) che ci si riserva di produrre.
b. nel presente procedimento di riassunzione RG 1231/2021 (c.u. € 518 oltre a marca € 27).
c. nell'ATP in corso di causa (c.u. € 259 oltre ad € 27 per marca).
Oltre alle spese successive comprese quelle di notifica.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta un'assenza di colpa del
Dott. si chiede la compensazione delle spese legali relativamente alla suddetta CP_3
chiamata in causa, dato che questa, è dipesa esclusivamente da valutazioni tecniche e mediche
2 di 20 relative alla responsabilità e/o corresponsabilità di questi, effettuate dal medico legale di parte
(v. perizia in atti).
Con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15% e CPA 4%,
IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 93 cpc la scrivente difesa, chiede che venga disposta la distrazione delle spese legali a proprio favore.
La convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle Controparte_1
conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, respinta sin d'ora ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione avverse, in totale accoglimento delle presenti conclusioni,
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da parte attrice per violazione dell'art 8 L. 24/2017 con ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna alle spese in favore dell'odierna convenuta. In Ipotesi in cui l'eccezione sopra formulata non sia accolta, si chiede che ogni onere inerente l'ATP venga posto a carico dell'attore.
[...]
chiede inoltre e comunque: CP_1
In via ulteriormente preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta in persona dell'Amministratore Unico nato a [...]_7
Carrara (MS) il 13/11/1977 CF. , provvedersi alla sua estromissione dal C.F._4
giudizio ex art. 109 cpc per i motivi tutti indicati in premessa, salvo altri da indicarsi nei termini di legge;
In via principale e di merito nella denegata non creduta ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande: accertato e dichiarato che non sussiste alcun tipo di responsabilità e/o di inadempimento da parte della rigettare ogni domanda di parte avversa Controparte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal accertare e Parte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. ed il Dott. in qualità, di CP_2 CP_3
Direttore Sanitario al momento dei fatti, e/o comunque in qualità di medico che ha eseguito gli interventi lamentati, e conseguentemente dichiarare il predetto Dott. quale unico CP_2 responsabile dei danni lamentati tenuto in via esclusiva a corrispondere l'eventuale risarcimento del danno subito dal sig. Parte_1
3 di 20 In via di ulteriore e mero subordine delle domande attoree e di condanna in solido, dichiarare il
Dott. , in qualità, di Direttore Sanitario al momento dei fatti, e/o comunque in qualità di CP_2
medico che ha eseguito gli interventi lamentati a garantire e manlevare la ex Controparte_1
art 106 cpc condannando il predetto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, che potranno essere addebitati alla o che sarà costretta a pagare in proprio o in Controparte_1
solido, in dipendenza del presente giudizio.
Condannare, altresì, al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art 96 cpc Parte_1
nella misura che risulterà di giustizia e comunque non inferiore ad euro 3.000,00.
Con condanna in ogni caso, al pagamento delle spese, compensi legali, rimborso forfettario, IVA ed addizionali di legge.
Il terzo chiamato come da note sostitutive dell'udienza di precisazione Controparte_3
delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/irritualità/nullità degli atti tutti di chiamata in causa e/o delle domande spiegate nei confronti del dr. per mancato CP_3
esperimento della condizione di procedibilità e/o per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni più opportuno provvedimento;
dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/irritualità/decadenza/nullità dell'atto di chiamata in causa svolto nei confronti del dr. dal sig. per tutti i motivi esposti in CP_3 Parte_1
narrativa; in via principale: respingere integralmente le domande attoree, per tutti i motivi esposti in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.); accertare e dichiarare l'inammissibilità/illegittimità/infondatezza/nullità delle pretese avversarie
e, comunque, respingere le domande tutte formulate nei confronti del dr. per i motivi CP_3 esposti in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.); in subordine: accertare che nessuna domanda (neanche di manleva e/o garanzia) è stata svolta da parte di nei confronti del dr. con ogni conseguente Controparte_1 CP_3
provvedimento; in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto all'attore limitatamente a quanto verrà effettivamente accertato e provato in corso di causa, per tutti i motivi esposti (anche ai sensi
4 di 20 dell'art. 1227, 1° comma c.c.) e condannare il dr. alla corresponsione della sola quota CP_3
di danno eventualmente ascrivibile alla propria condotta, con esclusione del vincolo di solidarietà.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il terzo chiamato come da comparsa di costituzione e risposta: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità, irritualità e/o improcedibilità della domanda di Atp ex art. 696-bis c.p.c. formulata da parte attrice per violazione dell'art 8 L. 24/2017 con ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna alle spese in favore dell'odierna parte convenuta.
In via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa nel presente procedimento del terzo
, con sede a Milano Controparte_8
(MI), Via Clerici n.14, compagnia con la quale il Dott. ha stipulato Polizza Amtrust CP_2
Doctors Facile n.IITDMM16M0003764300052 e di conseguenza chiede che l'Ill.mo Tribunale
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via principale e di merito, accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità e/o inadempimento alcuno in capo al terzo chiamato Dott. , conseguentemente CP_2
respingere ogni domanda così come avanzata nei propri confronti, siccome ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avanzata da parte del Sig. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che la compagnia chiamata Parte_1
, in persona del Controparte_8
proprio legale rappresentante pro tempore, sia tenuta a manlevare il terzo chiamato, Dott.
, da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al Dott. CP_2 CP_2
quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
[...]
Sempre, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali (15%) cpa e Iva come per Legge.
L'intervenuta come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
5 di 20 in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex adverso richiesto ai sensi degli artt. 699 e 696bis c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità della domanda principale per violazione dell'art. 8 della L. n.
24/2017;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata in causa del dott. da parte della e della relativa domanda di quest'ultima per CP_2 Controparte_1 tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, revocare il provvedimento ammissivo della chiamata in causa del medico del 26.5.2021;
SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal dott. e/o la perdita CP_2 integrale e/o parziale del diritto all'indennizzo per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, rigettare la predetta domanda;
NEL MERITO:
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere qualunque domanda formulata nei confronti del dott. , anche in via trasversale, perché infondata CP_2
in fatto e diritto oltreché non provata, nonché dichiarare nullo il patto di manleva intercorso tra la struttura ed il professionista per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria, dichiarare la tenuta per legge a rispondere delle condotte colpose e/o Controparte_1 dolose del proprio ausiliario dott. e, per l'effetto, il correlato suo obbligo a CP_2
garantire, manlevare e tenere indenne il medico da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio;
- nella predetta ipotesi subordinata, ove esclusa la manleva e/o garanzia della CP_1
graduare le quote d'incidenza causale addebitabili a ciascuna parte convenuta nella
[...]
produzione del danno, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, in ogni caso ritenendo la tenuta a rispondere Controparte_1 dell'obbligazione risarcitoria in una percentuale almeno pari al 50% della totale (Cass. civ.
n. 28987/2019);
- in via ulteriormente subordinata, ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c. e rigettate le eccezioni di inoperatività della polizza, condannare CP_8
6 di 20 con riparto ex art. 1910 c.c. tra le eventuali coassicurazioni indirette, a manlevare
l'assicurato solamente in relazione al giusto, vero e rigorosamente provato danno, in considerazione dell'eventuale contributo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 1.000.000,00 per sinistro, con esclusione di qualunque responsabilità solidale e dei danni che siano conseguenza della violazione, da parte del medico assicurato, degli obblighi informativi nei confronti del paziente, dei danni derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa nonché dei danni estetici e della restituzione di compensi, oltreché delle spese di lite dell'assicurato;
- in via gradata, in caso di condanna solidale delle parti convenute, accertare e dichiarare il diritto di al regresso pro quota nei confronti del coobbligato, in relazione a quanto CP_8
anticipato alla parte vittoriosa della presente lite e non imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza dell'assicurato;
- in ogni caso, escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione;
- in via istruttoria, si chiede sin da ora di disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della della polizza stipulata a copertura della responsabilità Controparte_1
civile terzi.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.2.2021 riassume la causa di risarcimento del Parte_1
danno proposta nei confronti di in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
117/2020 con citazione notificata il 30.6.2020 e separata dal Giudice di Pace di con CP_1
sentenza non definitiva 20.11.2020 n. 741, che ha declinato la competenza per valore sulla domanda riconvenzionale in favore del Tribunale.
si è sottoposto nella struttura in data 3.8.2018 ad estrazioni dentarie multiple e Parte_1 ad un'implantoprotesi provvisoria, parzialmente fallita, riportando asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali da lesione della salute e dell'autodeterminazione di cui chiede il risarcimento, previa autorizzazione della chiamata in causa di e di Controparte_3 CP_2
7 di 20 Costituitasi in giudizio, eccepisce l'eventuale colpa esclusiva degli Controparte_1
odontoiatri che hanno seguito il paziente, di cui chiede la condanna in rivalsa o regresso, previa loro chiamata in causa.
Costituitosi in giudizio, eccepisce la colpa esclusiva del paziente e la Controparte_3 natura differenziale dell'eventuale danno alla salute.
Costituitosi in giudizio, eccepisce di aver eseguito solo un'estrazione e la CP_2
posa di otto viti. Chiede di essere manlevato da _9
, previa sua chiamata in causa.
[...]
Costituitasi in giudizio quale cessionaria del rapporto assicurativo dal 31.7.2020,
[...] deduce l'infondatezza delle domande;
in subordine contesta l'obbligazione Controparte_6
assicurativa e ne eccepisce i limiti.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 18.11.2024 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La questione della procedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta e da tutti i chiamati,
è definita dall'avveramento della condizione in corso di causa con l'espletamento dell'incombente ex art. 82 l.
8.3.2017 n. 24 nel termine assegnato dal giudice istruttore (cfr. ordinanza 26.5.2021).
2.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di da intendersi quale Controparte_1 contestazione della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, è infondata, essendo incontroversa e documentata la conclusione del contratto d'opera con la società (doc. 5 att.).
La responsabilità della convenuta nasce da un suo inadempimento, che mutua l'elemento soggettivo dalla colpa del sostituto (art. 2232 c.c.), e scaturisce dal rischio consapevolmente assunto dei suoi errori: l'opera dell'ausiliario è incardinata nel programma contrattuale originario, che è attuabile solo con la sua interposizione, non potendo l'ente adempiere in forma diretta, e la natura personale delle prestazioni offerte, riservate ai dottori in odontoiatria e protesi dentaria che abbiano superato l'apposito esame di Stato (art. 1 l. 24.7.1985 n. 409), non esclude l'imputazione all'ente societario del rapporto contrattuale e delle conseguenti responsabilità.
3.
La consulenza tecnica d'ufficio, come integrata in sede di chiarimenti dopo l'accesso degli esperti agli esami strumentali non esibiti anteriormente (cfr. rel. 4.7.2024), è ampia, completa ed
8 di 20 esauriente nelle repliche alle osservazioni di parte e consente di ritenere fondate le domande di nei limiti oltre esposti. Parte_1
3.1.
L'iter clinico ripercorso dai consulenti secondo gli elementi evincibili dalla perizia di parte, riportati in citazione e non specificamente contestati, è riassumibile come segue.
In sede di primo accesso (20.7.2018) il paziente è sottoposto da ad CP_2
accertamento clinico, visivo e strumentale (ortopantomografia), conclusosi con la diagnosi del professionista di parodontopatia diffusa ed elementi mobili. In pari data la convenuta propone al paziente un'estrazione di elementi superiori e inferiori (16-17, 21-22, 26, 31-33, 41-45, 47) seguita da un'implantoprotesi endossea in titanio del modello Toronto All-on-four (12, 14, 22, 24,
32, 34, 42, 44), che prevede la posa di una doppia vite ortogonale al piano occlusale e di una doppia vite inclinata, l'inserimento di una protesi fissa provvisoria entro le successive ventiquattro o quarantotto ore senza innesti ossei e la sua sostituzione con un ponte definitivo nell'arco del semestre successivo.
Il 27.7.2018 è eseguita in un diverso centro medico una tomografia computerizzata a fascio conico (Cone beam computed tomography).
Entrambi gli accertamenti radiologici, pervenuti al collegio peritale dopo la richiesta di chiarimenti, rilevano una severa compromissione dell'apparato dentario di supporto con soli quindici elementi naturali di cui:
- tre nell'arcata superiore con evidente recessione ossea orizzontale (2.1, 2.2, 2.7), lesioni periapicali di origine endodontica (2.1 e 2.2) e residui radicolari irrecuperabili nel primo quadrante;
- nove nell'arcata inferiore, una parte con corona integra ed una parte di soli residui radicolari, con forte parodontopatia e diffusa recessione.
Nella seduta operatoria del 3.8.2018 procede in consecuzione ad estrarre tutti CP_2
gli elementi dentari naturali, ad inserire quattro viti nell'arcata dentaria inferiore e quattro nell'arcata superiore e, infine, a rilevare le impronte per realizzare le protesi rimovibili provvisorie, la prima superiore, la seconda inferiore.
Dopo la rimozione delle suture (10.8.2018 e 5.9.2018), il rilievo di ulteriori impronte
(10.9.2018) e la consegna della protesi provvisorie il paziente lamenta una sintomatologia algica dovuta alla permanenza di una spina ossea.
9 di 20 avvicendatosi ad esegue gradatamente plurime Controparte_3 CP_2
ribasature (30.10.2018, 15.11.2018, 22.11.2018, 14.12.2018) e riadattamenti volti, invano, a stabilizzare i manufatti;
inserisce ulteriori impianti (29.11.2018), ripete i calchi (6.12.2018), i ribasamenti (14.12.2018) e le prove della masticazione;
dopo lo specolo osseo del primo quadrante (10.1.2019), ripete le prove e le impronte per le protesi definitive (24.1.2019,
31.1.2019, 7.2.2019, 11.2.2019).
All'incontro del 4.3.2019 per la consegna del manufatto, certificato conforme il 28.2.2019, rifiuta l'applicazione delle protesi fisse definitive, poiché sfiduciato dalle cure Parte_1
sino a quel momento ricevute.
Lo stato attuale del paziente è di edentulia e, dopo l'avulsione spontanea di tre elementi implantari, ne sono presenti cinque, tre inferiori e due superiori, di cui gli esperti hanno potuto valutare, in sede peritale, solo la mobilità macroscopica e la risposta allo stimolo percussivo, ritenendo opportuna la contestualità della prova di svitamento all'approccio chirurgico;
quindi, non hanno potuto stabilire con assoluta certezza se gli impianti ancora presenti nelle arcate dentarie abbiano conservato l'osteointegrazione. Considerano, però, verosimile che l'atrofia da non uso abbia gradualmente diminuito la mineralizzazione e la resistenza dell'osso.
3.2.
In rapporto al danno alla salute il collegio peritale ha rilevato criticità nell'opera prestata da dopo la corretta indicazione terapeutica. CP_2
3.2.1.
La sbrigatività dell'anamnesi pre-operatoria, seguita da ha inizialmente CP_2 impedito ai consulenti d'ufficio di valutare se l'indicazione terapeutica fosse consona, ben potendo la parodontopatia diffusa con mobilità degli elementi diagnosticata al paziente essere congruamente affrontata con l'estrazione di un minor numero di elementi.
Invece, il successivo esame delle indagini strumentali prodromiche alla valutazione degli elementi da estrarre ha consentito loro di ritenere il programma terapeutico adatto agli obiettivi di cura, poiché la severacompromissione della sua condizione parodontale avrebbe precluso un recupero di elementi naturali compatibile con un'efficace riabilitazione protesica, fissa o removibile, ferma l'obiettiva sottostima da parte del professionista dell'incidenza del tabagismo del paziente sui tempi della metabolizzazione ossea e, quindi, della guarigione.
In merito all'autodeterminazione l'informativa sanitaria è valutata carente di indicazioni sulla terapia proposta e sulle sue alternative. Inoltre, il piano riabilitativo avrebbe dovuto essere
10 di 20 formulato dopo la disamina del quadro clinico-radiologico da parte del professionista, a sua volta necessaria per orientare il consenso del paziente.
3.2.2.
Nell'intra-operatorio e nel peri-operatorio CP_2
- ha trascurato la sintomatologia algica che il paziente lamentava, in sede laterale destra fino all'area zigomatica e temporale, dopo l'inserimento della vite 1.3 nel sito post-estrattivo del residuo radicolare 1.4, omettendo di rimuoverla e di sostituirla dopo la completa guarigione;
- ha mal posato le viti distali, la cui scorretta angolazione avrebbe impedito, una volta consegnate le protesi definitive, di estendere la struttura ai primi molari, salvo impiegare cantilever (travi a sbalzo), che, però, accrescono la probabilità di fratture del manufatto o delle viti e influiscono negativamente sull'osteointegrazione implantare.
si è avvicendato ad quando il programma terapeutico Controparte_3 CP_2
era già in corso e ha tentato di rimediare alle complicanze rilevate curando l'infezione e ripetendo i basamenti.
Inoltre, l'ortopantomografia del 21.1.2019 ha consentito di rilevare una corretta passivazione della protesi inferiore (corrispondenza tra viti e barra).
Infine, nel diario clinico è annotato che il rifacimento della barra superiore dopo una prova preliminare insoddisfacente sotto il profilo meccanico era andato a buon fine.
3.3.
In assenza di radiografie susseguenti e prossime all'implantoprotesi l'ascrivibilità causale del dolore alla posa dell'impianto (1.3) è affermabile secondo un duplice criterio, cronologico e topografico, ossia la consecuzione temporale dei sintomi all'atto chirurgico e l'avulsione spontanea della vite per fallimento dell'osteointegrazione.
Inoltre, l'ortopantomografia del 4.9.2019, data antecedente all'estrusione, rileva un'area di rarefazione ossea in corrispondenza dell'interfaccia osso-impianto per metà della lunghezza implantare e il dolore è regredito con l'estrusione della vite.
La complicanza, mal governata, ha prorogato le limitazioni funzionali cautelative proprie del periodo post-estrattivo e post-implantare con terapia farmacologica (antibiotica e cortisonica). Il ritardo della guarigione configura, quindi, un'inabilità temporanea parziale della durata di sessanta giorni, quindici giorni (gg. 15) al cinquanta per cento (50%) e quarantacinque giorni (gg.
45) al venticinque per cento (25%).
3.4.
11 di 20 Al momento dell'ingresso nella struttura era già portatore di un'invalidità Parte_1
permanente (dieci per cento) conseguente a una condizione di edentulia parziale, parodontopatia e mobilità di elementi dentari, menomativa delle funzioni masticatoria, estetica e propriocettiva, che non sono state ulteriormente compromesse dall'asportazione dei denti lesionati dalla parodontopatia.
La conservazione della vite implantare 1.3, che avrebbe dovuto essere estratta e sostituita dopo la guarigione del paziente, ne ha causato l'avulsione spontanea;
non è accertabile, invece, se l'estrusione delle viti residue abbia causa iatrogena o consegua all'atrofia da non uso ascrivibile al rifiuto del paziente di completare la terapia.
L'ortopantomografia eseguita nel corso della consulenza tecnica conferma la perdita di tre delle fixture (1.3, 2.7 e 3.2) ancora in sede il 4.9.2019, ossia dopo oltre un anno dalle prestazioni chirurgiche del 3.8.2018. Non consente, invece, una diagnosi sicura di osteointegrazione implantare, che può essere dissimulata dall'incapsulamento della vite nel tessuto osseo e che, invece, è accertabile o strumentalmente, con un esame istologico o con una micro-radiografia, il primo sconsigliato (vanificherebbe il successo dell'impianto), la seconda difficilmente accessibile
(è diffusa nella sperimentazione scientifica, non nella prassi ambulatoriale odontoiatrica), o visivamente con l'applicazione di un torque inverso di entità non superiore ai settanta newton per centimetro (ncm 70) ovvero con una prova di svitamento, destinata all'insuccesso se la vite implantare è ben osteointegrata, poiché diventa inamovibile.
Come già osservato, gli esperti non hanno potuto sondare lo stato odierno dell'osteointegrazione delle viti in situ e valutarne l'attitudine a sostenere una riabilitazione protesica;
si sono, perciò, limitati a rilevare che solo gli impianti corrispondenti alle sedi degli incisivi laterali superiori destro e sinistro e del laterale inferiore destro (tre) sono compatibili con una protesi All on Four, mentre i residui, ove ancora presenti, devono essere sostituiti. Ne discende che l'unico postumo permanente dell'eseguenda rimozione delle viti mal posate è una riduzione della matrice ossea valutabile in ragione del due per cento (2%).
Conclusivamente, l'an debeatur nei confronti di ed Controparte_1 CP_2
deve ritenersi provato.
3.5.
La consulenza tecnica d'ufficio consente di affermare in modo inequivoco che l'opera prestata dal secondo professionista, è stata perita e diligente: il medico ha Controparte_3
proseguito correttamente la terapia tentando di arrestare il processo flogistico ed infettivo in atto
12 di 20 senza aggravare le condizioni né la funzionalità dell'apparato stomatognatico del paziente. Non essendogli, quindi, rimproverabili un errore esecutivo e la successiva scelta del paziente di rifiutare le protesi definitive, le domande nei suoi confronti vanno disattese.
4.
Si procede all'accertamento del danno risarcibile.
4.1.
Il danno non patrimoniale alla salute va determinato secondo i parametri di cui agli artt. 139 d. lgs.
7.9.2005 n. 209 e 74 l.
8.3.2017 n. 24.
Al momento della stabilizzazione dei postumi (2.10.2018), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897), nato il [...], aveva Parte_1
quarantasei anni.
Il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad € 1.035,75, mentre il danno non patrimoniale da invalidità permanente, di cui il collegio peritale esclude la natura differenziale nel momento in cui osserva che le disfunzioni che affliggevano già il paziente non sono peggiorate, è pari ad € 1.708,93.
4.1.1.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini, mentre comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III 29.7.2014 n. 17219). La valutazione del dolore interiormente patito per la menomazione psico-fisica, invece, è autonoma (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469; CC III 21.3.2022
n. 9006; CC III 17.5.2022 n. 15733; CC III 12.7.2023 n. 19922; CC III 1.3.2024 n. 5547).
In caso di lesioni micro-permanenti l'allegazione di fatti secondari che supportino, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di sequele dell'illecito sul proprio equilibrio affettivo ed emotivo deve essere particolarmente «rigorosa». A tal fine il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) quale indice presuntivo suscettibile sostenere, unitamente ad ulteriori elementi, l'accertamento inferenziale di un coesistente danno morale è limitato dalla normale idoneità delle ripercussioni di un danno biologico di lieve entità ad assorbirne le ricadute psicologiche, mentre l'entità di lesioni macro-permanenti ha una ragionevole e intuibile attitudine a indurre forme di sconvolgimento o di debordante devastazione
13 di 20 psicologica dell'individuo da cui evincere la compresenza di un danno morale (CC III 3.3.2023 n.
6444; CC III 1.3.2024 n. 5547).
Valutati gli specifici rilievi degli esperti (rel. c.t.u., p. 21 e 31: «Si considera una ITP quale espressione delle sofferenze patite nel decorso post-operatorio dal paziente, da considerarsi per la maggior parte indefettibili per la tipologia dell'intervento subito, altresì caratterizzati da peculiarità per l'instaurarsi di complicanze post-operatorie algiche protrattesi oltre i tempi prevedibili»), deve escludersi un danno morale da inabilità temporanea, ritenuto da loro interamente assorbito dal danno biologico (anatomo-funzionale e dinamico-relazionale).
Analogamente, la compromissione permanente della salute di non lo pone in una Parte_1
condizione interindividuale deteriore in confronto alla normalità delle persone lese da identica menomazione né ha avuto ripercussioni psichiatriche o psicologiche suscettibili di accertamento medico-legale (rel. c.t.u., p. 20: «L'incidenza, non tanto delle lesioni, quanto del mancato raggiungimento dell'obiettivo […] non risultante evidente nel mantenere uno stile di vita consono»; p. 26-27: «non c'è assolutamente alcun riferimento ad una storia psichiatrica, ma neppure psicologica di compromissione, possibile oggetto di valutazione»). È indubbio, però, che l'insuccesso delle cure comporti «una reazione psichica di difficile interpretazione in punto di nesso causale o concausale, con ripercussioni negative sulle modalità con le quali si percepisce il sig. e si atteggia sul piano relazionale» (rel. c.t.u., p. 20 e, ivi, p. 27: «Che il sig. Pt_1 Pt_1 possa essere provato da tutta questa storia è un dato oggettivamente comprensibile […]. Gli avvocati continuano a contestare il fatto che i CCTTU non abbiano tenuto conto del disturbo soggettivo, cioè della sintomatologia algica. La sintomatologia algica è un fatto soggettivo e non
è assolutamente percentualmente quantificabile)»).
Appare, quindi, ragionevole e verosimile la prospettazione di parte sui riflessi interiori del danno sub specie di dolore, prostrazione, frustrazione e angoscia, con conseguente riconoscimento del suo controvalore monetario (€ 569,59).
Il danno non patrimoniale alla salute di globali € 3.314,27 (€ 1.035,75, € 1.708,93, € 569,59), devalutato dall'aggiornamento dei parametri (1.4.2024: D.M. 16.7.2024 in G.U. 25.7.2024 n.
173) al giorno mediano del periodo di inabilità temporanea per € 1.035,75 (2.9.2018: € 889,06) e al momento della stabilizzazione dei postumi per € 2.278,52 (2.10.2018: € 1.955,81), maggiorato dalle rispettive date dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato (CC SU
17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 3.656,92 (€ 2.514,07 + € 1.142,85).
14 di 20 4.2.
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica la risarcibilità del danno alla salute e del danno all'autodeterminazione implica la prova della condotta colposa, della lesione iatrogena (la prestazione deve aver peggiorato le condizioni psico-fisiche del paziente) e del dissenso presunto;
ossia deve potersi presumere che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato l'atto terapeutico (CC III 12.6.2023 n. 16633).
Il consenso consapevole ed esplicito del paziente deve essere il portato di informazioni complete e globali, che considerino tutto l'iter terapeutico e tutti i rischi prevedibili, pur se statisticamente improbabili, della prestazione sanitaria, esclusi solo i rischi eccezionali o fortemente improbabili (ex pluribus CC III 27.12.2012 n. 20984).
Acclarate l'impossibilità di alternative terapeutiche a fronte delle conclusioni del collegio peritale e la lacunosità delle indicazioni frettolosamente offerte al paziente (cfr. doc. 4 conv.: p. 6,
10: «Complicazioni. Dopo l'intervento è possibile avere dolore, infezione, infiammazione o emorragia facilmente controllabili. Raramente si verifica temporanea impotenza funzionale ed un rialzo della temperatura»), si deve presumere che ove debitamente edotto dei Parte_1
rischi di avulsione spontanea, di infezione e/o flogosi e conseguente rimozione di viti implantari, avrebbe ugualmente acconsentito alla terapia.
È indubbio che il paziente fosse particolarmente motivato alla terapia poiché, pur di migliorare la sua condizione di edentulia diffusa e parodontopatia, non altrimenti emendabile, si è affidato ad una struttura sanitaria da cui mai era stato curato, attratto dalla pubblicità di condizioni economiche vantaggiose (doc. 3 att.), ed è ricorso al credito al consumo per affrontarne la spesa;
è improbabile, quindi, che la maggior ponderazione di una complicanza ordinaria e notoria di un atto chirurgico in un cavo orale già deteriorato, qual è un processo flogistico ed infettivo, lo avrebbe dissuaso. Fermo ciò – ed è assorbente – la parte allega solo l'inadempimento degli obblighi informativi senza specificare che avrebbe scelto di non sottoporsi alle cure se ne avesse ben compreso le complicanze e la carenza assertiva, rilevante ex se, offre un ulteriore argomento di prova (art. 116 c.p.c.) concordante con i superiori indizi.
Oltre a non prospettare un decorso alternativo ipotetico, il paziente neppure lamenta che gli sarebbe stato precluso di predisporsi, intellettivamente ed emotivamente, all'inattesa sintomatologia dolorosa e ciò rende difficile presumere che una complicanza prevedibile abbia potuto cagionare sorpresa, impreparazione e afflizione maggiori di un normale disagio.
4.3.
15 di 20 Il danno patrimoniale è pari alle spese mediche valutate dai consulenti d'ufficio necessarie e congrue.
Gli esborsi già sostenuti per prestazioni sanitarie di diagnosi e cure conseguenti all'inadempimento sono documentati per € 548,14. Il capitale, maggiorato degli interessi compensativi (art. 12841 c.c.) sul credito annualmente rivalutato dal pagamento intermedio
(27.7.2018-1.4.2020: 30.5.2019), è pari ad € 707,32.
Gli esborsi (doc. 13 att., p. 5-6: fatture di Poliambulatorio Clinica Forabosco Govi 24.1.2020
n. 2/A di € 152,50 per «visita peritale» e 24.1.2020 n. 3/A di € 366,00 per «relazione peritale») per i certificati e le perizie di parte (cfr. doc.
8-9 att.) nonché per la consulenza di parte in corso di causa (doc. A att.: fatture di 5.11.2024 nn. 240-241 di € 750,00 ciascuna) sono Parte_3
legati al processo da «un nesso di pertinenza e rilevanza»; quindi, sono regolati in un «unico contesto» ex artt. 91-92 c.p.c. (CC III 27.7.2005 n. 15672; CC III 8.6.2017 n. 14268).
Le spese per le prestazioni emendative di estrazione delle vite implantari mal poste, riabilitazione protesica e preservazione ossea dei siti post estrattivi, congruamente stimate dal collegio peritale secondo gli onorari medi del distretto sanitario regionale, sono pari ad attuali €
1.500,00, improduttivi di interessi compensativi, non essendo predicabile un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria di pagamenti a venire.
4.4.
Conclusivamente il credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1 CP_1 ed (art. 2055 c.c.) è pari ad € 5.864,24 (€ 3.656,92 + € 707,32 + € 1.500,00)
[...] CP_2
oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (cfr. A
Bologna II 2.4.2023 n. 907). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
16 di 20 5.
Il giudice ha il potere di interpretare la domanda discostandosi dalla prospettazione delle parti se i fatti allegati coincidono o sono continenti con la fattispecie giuridica ritenuta dal giudice (cfr.
CC III 28.12.2023 n. 36272 in tema di riqualificazione in appello della restituzione di premi assicurativi di contratti falsi, interpretata come ripetizione dell'indebito oggettivo, quale risarcimento del danno da illecito extracontrattuale), poiché si limita a individuare l'esatta natura dell'azione proposta (cfr. CC II 5.8.2019 n. 20932).
La domanda di risarcimento del compenso pagato alla convenuta va interpretata come ripetizione dell'indebito oggettivo, poiché deduce ripetutamente il radicale Parte_1
inadempimento di e la conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 Controparte_1
c.c., inferendone la non debenza del corrispettivo versatole sull'assunto della sopravvenuta inefficacia del titolo dell'attribuzione patrimoniale;
è palese, quindi, che domandi la restituzione del pagamento in subordine all'accertamento della risoluzione del contratto testualmente richiesto dall'opponente (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, p. 11: «In via riconvenzionale previo differimento al Giudice competente per valore (Tribunale di Modena), accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché dei medici, Dott. e Dott. […] nonché CP_2 Controparte_3
accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale de quo per inadempimento dei suddetti soggetti intervenuti, condannare, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonché dei medici, Dott. e Dott. CP_2
al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (patrimoniali e non Controparte_3
patrimoniali) dal Sig. a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti come identificati in Pt_1
premessa quantificati nella complessiva somma di € 48.346,89, ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo»).
Nell'affermare la competenza del giudice ad quem sulla causa riconvenzionale di risarcimento del danno con contestuale prosecuzione della sola opposizione a decreto ingiuntivo («La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente nei confronti dell'opposta per un importo di €
48.346,89 eccede il limite della competenza per valore del giudice adito […].
P.Q.M.
Il Giudice di Pace […] dispone la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.
2608/20 da quella di risarcimento svolta con domanda riconvenzionale»), il Giudice di pace ha ulteriormente devoluto al Tribunale la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito
17 di 20 oggettivo, prospettato come danno, e, a latere, la domanda pregiudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 32 c.p.c.), già implicita nella domanda restitutoria dipendente
(cfr.CC VI 23.10.2017 n. 24947; CC II 16.9.2013 n. 21113).
Ciò osservato in rito, il titolo del rapporto contrattuale è incontroverso e documentato dall'offerta del 20.5.2018 (doc. 5 att.). Egualmente pacifici sono i pagamenti di € 8.000,00.
L'inadempimento della convenuta è indubbiamente di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), avendo l'istruttoria restituito la completa conferma di errori imputabili a Controparte_1
(art. 1218 c.c.: ex pluribus CC II 18.4.2007 n. 9314) che, rapportati all'interesse del creditore alla regolare esecuzione dell'opera (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I 27.4.2020 n. 8212), deve ritenersi abbia ne abbiano inficiato completamente l'utilità.
Ne discendono la risoluzione ex tunc del contratto (artt. 1453 e 1458 c.c.) e la condanna di alla restituzione di € 8.000,00; sul credito, di valuta (CC SU 4.12.1992 n. Controparte_1
12942), sono dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC I 14.12.2022 n.
36595) dalla domanda (CC I 20.3.2018 n. 6911) al soddisfo.
5.1.
Ove il programma terapeutico fosse stato eseguito correttamente, il paziente porterebbe le protesi definitive con una spesa di novemila euro.
In disparte l'impossibilità di valutare allo stato la fattibilità di un'implantoprotesi All-on-Four, la ripetizione del compenso già pagato alla convenuta preclude la risarcibilità di ulteriori spese emendative, poiché avrebbe ugualmente sostenuto l'esborso per ricevere la Parte_1
prestazione medica;
quindi, trarrebbe un indebito vantaggio dalla sua rifusione sub specie damni, ossia la gratuità della prestazione medica, incompatibile con la finalità compensativa della tutela risarcitoria (art. 1223 c.c.).
6.
L'esame e la decisione delle domande di rivalsa di e di Controparte_1 CP_2
nonché della domanda di accertamento di della quota di Controparte_6
responsabilità del professionista rendono necessaria la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
7.
Le spese, da regolare secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta e le prestazioni rese, seguono la soccombenza;
quindi, le spese di da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, vanno Parte_1
18 di 20 poste in capo a ed in solido tra loro, mentre le spese di Controparte_1 CP_2
competono a e in solido tra loro. Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
Le spese di e invece, Controparte_1 CP_2 Controparte_6
saranno regolate con la pronuncia sulle rispettive domande.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
Le spese dell'istruzione preventiva in corso di causa (doc. B att.) e gli esborsi accessori documentati (doc. A att.; doc. 13, p. 5-6: CC I 7.2.2006 n. 2605; CC III 6.7.2022 n. 21402) vanno definitivamente posti in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di ed nonché sulla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
domanda di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
1- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di cui in parte motiva per inadempimento della convenuta;
2- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, di € 8.000,00 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- dichiara tenuti e condanna ed in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € 5.864,24 oltre Parte_1
interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4- rigetta le domande di e di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_3
[...]
5- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1
6- condanna ed in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese processuali, che liquida in € 2.018,50 ed € 545,00 per esborsi, € Parte_1
19 di 20 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendo gli esborsi di € 545,00 e i compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
7- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_3
spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
8- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a CP_1
ed in solido tra loro;
[...] CP_2
9- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione della causa tra Controparte_1
CP_2 _9
e
[...] Controparte_6
Modena, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2021 e promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MONICA RACHELE Parte_1 C.F._1
CARRETTONI e l'avv. SIMONA FIANDRI
ATTORE contro
C.F. ) con l'avv. GIOVANNI DAVID CAPPETTA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. con l'avv. GIUSEPPE LIGUORI CP_2 C.F._2
(C.F. ) con l'avv. MICHELE Controparte_3 C.F._3
TAVAZZI
DAC RAPPRESENTANZA Controparte_4
GENERALE PER L' (C.F. CP_5 P.IVA_2
TERZI CHIAMATI
C.F. ) con l'avv. STEFANO ROSSI Controparte_6 P.IVA_3
INTERVENUTA CONCLUSIONI
L'attore come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: Parte_1
Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito:
Nel merito:
In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nonché dei medici intervenuti, Dott. e Dott. CP_2
, ognuno per i diversi titoli di responsabilità, tutti in solido tra di loro e/o in via Controparte_3
esclusiva e/o in via alternativa fra loro, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, nonché accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale de quo per inadempimento dei suddetti soggetti intervenuti, condannare, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonché i medici, Dott. e Dott. CP_2 CP_3
, al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi (patrimoniali e non patrimoniali) dal Sig.
[...]
a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti come identificati in premessa quantificati Pt_1 nella complessiva somma di € 48.346,89, ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo.
Si chiede altresì la condanna al rimborso a favore del Sig. Pt_1
- delle spese sostenute e/o a suo carico relative ai compensi dei CTU, così per euro 2.440,00,
CTP Dott. così per euro 1.500, oltre ad ogni successivo compenso maturato dai Per_1 consulenti e liquidato dall'Ill.mo Giudicante.
- dell'importo del contributo unificato e della marca versati:
a. nel giudizio di opposizione a avanti il Giudice di Pace di - Parte_2 CP_1
RG 2608/2020, oggi pendente stante la domanda riconvenzionale spiegata che ha generato la presente causa (pari ad € 518 oltre marca di € 27) che ci si riserva di produrre.
b. nel presente procedimento di riassunzione RG 1231/2021 (c.u. € 518 oltre a marca € 27).
c. nell'ATP in corso di causa (c.u. € 259 oltre ad € 27 per marca).
Oltre alle spese successive comprese quelle di notifica.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta un'assenza di colpa del
Dott. si chiede la compensazione delle spese legali relativamente alla suddetta CP_3
chiamata in causa, dato che questa, è dipesa esclusivamente da valutazioni tecniche e mediche
2 di 20 relative alla responsabilità e/o corresponsabilità di questi, effettuate dal medico legale di parte
(v. perizia in atti).
Con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15% e CPA 4%,
IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 93 cpc la scrivente difesa, chiede che venga disposta la distrazione delle spese legali a proprio favore.
La convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle Controparte_1
conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, respinta sin d'ora ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione avverse, in totale accoglimento delle presenti conclusioni,
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da parte attrice per violazione dell'art 8 L. 24/2017 con ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna alle spese in favore dell'odierna convenuta. In Ipotesi in cui l'eccezione sopra formulata non sia accolta, si chiede che ogni onere inerente l'ATP venga posto a carico dell'attore.
[...]
chiede inoltre e comunque: CP_1
In via ulteriormente preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta in persona dell'Amministratore Unico nato a [...]_7
Carrara (MS) il 13/11/1977 CF. , provvedersi alla sua estromissione dal C.F._4
giudizio ex art. 109 cpc per i motivi tutti indicati in premessa, salvo altri da indicarsi nei termini di legge;
In via principale e di merito nella denegata non creduta ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande: accertato e dichiarato che non sussiste alcun tipo di responsabilità e/o di inadempimento da parte della rigettare ogni domanda di parte avversa Controparte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal accertare e Parte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. ed il Dott. in qualità, di CP_2 CP_3
Direttore Sanitario al momento dei fatti, e/o comunque in qualità di medico che ha eseguito gli interventi lamentati, e conseguentemente dichiarare il predetto Dott. quale unico CP_2 responsabile dei danni lamentati tenuto in via esclusiva a corrispondere l'eventuale risarcimento del danno subito dal sig. Parte_1
3 di 20 In via di ulteriore e mero subordine delle domande attoree e di condanna in solido, dichiarare il
Dott. , in qualità, di Direttore Sanitario al momento dei fatti, e/o comunque in qualità di CP_2
medico che ha eseguito gli interventi lamentati a garantire e manlevare la ex Controparte_1
art 106 cpc condannando il predetto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, che potranno essere addebitati alla o che sarà costretta a pagare in proprio o in Controparte_1
solido, in dipendenza del presente giudizio.
Condannare, altresì, al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art 96 cpc Parte_1
nella misura che risulterà di giustizia e comunque non inferiore ad euro 3.000,00.
Con condanna in ogni caso, al pagamento delle spese, compensi legali, rimborso forfettario, IVA ed addizionali di legge.
Il terzo chiamato come da note sostitutive dell'udienza di precisazione Controparte_3
delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/irritualità/nullità degli atti tutti di chiamata in causa e/o delle domande spiegate nei confronti del dr. per mancato CP_3
esperimento della condizione di procedibilità e/o per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni più opportuno provvedimento;
dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/irritualità/decadenza/nullità dell'atto di chiamata in causa svolto nei confronti del dr. dal sig. per tutti i motivi esposti in CP_3 Parte_1
narrativa; in via principale: respingere integralmente le domande attoree, per tutti i motivi esposti in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.); accertare e dichiarare l'inammissibilità/illegittimità/infondatezza/nullità delle pretese avversarie
e, comunque, respingere le domande tutte formulate nei confronti del dr. per i motivi CP_3 esposti in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.); in subordine: accertare che nessuna domanda (neanche di manleva e/o garanzia) è stata svolta da parte di nei confronti del dr. con ogni conseguente Controparte_1 CP_3
provvedimento; in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto all'attore limitatamente a quanto verrà effettivamente accertato e provato in corso di causa, per tutti i motivi esposti (anche ai sensi
4 di 20 dell'art. 1227, 1° comma c.c.) e condannare il dr. alla corresponsione della sola quota CP_3
di danno eventualmente ascrivibile alla propria condotta, con esclusione del vincolo di solidarietà.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il terzo chiamato come da comparsa di costituzione e risposta: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità, irritualità e/o improcedibilità della domanda di Atp ex art. 696-bis c.p.c. formulata da parte attrice per violazione dell'art 8 L. 24/2017 con ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna alle spese in favore dell'odierna parte convenuta.
In via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa nel presente procedimento del terzo
, con sede a Milano Controparte_8
(MI), Via Clerici n.14, compagnia con la quale il Dott. ha stipulato Polizza Amtrust CP_2
Doctors Facile n.IITDMM16M0003764300052 e di conseguenza chiede che l'Ill.mo Tribunale
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via principale e di merito, accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità e/o inadempimento alcuno in capo al terzo chiamato Dott. , conseguentemente CP_2
respingere ogni domanda così come avanzata nei propri confronti, siccome ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avanzata da parte del Sig. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che la compagnia chiamata Parte_1
, in persona del Controparte_8
proprio legale rappresentante pro tempore, sia tenuta a manlevare il terzo chiamato, Dott.
, da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al Dott. CP_2 CP_2
quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
[...]
Sempre, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali (15%) cpa e Iva come per Legge.
L'intervenuta come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
5 di 20 in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex adverso richiesto ai sensi degli artt. 699 e 696bis c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità della domanda principale per violazione dell'art. 8 della L. n.
24/2017;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata in causa del dott. da parte della e della relativa domanda di quest'ultima per CP_2 Controparte_1 tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, revocare il provvedimento ammissivo della chiamata in causa del medico del 26.5.2021;
SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal dott. e/o la perdita CP_2 integrale e/o parziale del diritto all'indennizzo per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, rigettare la predetta domanda;
NEL MERITO:
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere qualunque domanda formulata nei confronti del dott. , anche in via trasversale, perché infondata CP_2
in fatto e diritto oltreché non provata, nonché dichiarare nullo il patto di manleva intercorso tra la struttura ed il professionista per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria, dichiarare la tenuta per legge a rispondere delle condotte colpose e/o Controparte_1 dolose del proprio ausiliario dott. e, per l'effetto, il correlato suo obbligo a CP_2
garantire, manlevare e tenere indenne il medico da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio;
- nella predetta ipotesi subordinata, ove esclusa la manleva e/o garanzia della CP_1
graduare le quote d'incidenza causale addebitabili a ciascuna parte convenuta nella
[...]
produzione del danno, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, in ogni caso ritenendo la tenuta a rispondere Controparte_1 dell'obbligazione risarcitoria in una percentuale almeno pari al 50% della totale (Cass. civ.
n. 28987/2019);
- in via ulteriormente subordinata, ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c. e rigettate le eccezioni di inoperatività della polizza, condannare CP_8
6 di 20 con riparto ex art. 1910 c.c. tra le eventuali coassicurazioni indirette, a manlevare
l'assicurato solamente in relazione al giusto, vero e rigorosamente provato danno, in considerazione dell'eventuale contributo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 1.000.000,00 per sinistro, con esclusione di qualunque responsabilità solidale e dei danni che siano conseguenza della violazione, da parte del medico assicurato, degli obblighi informativi nei confronti del paziente, dei danni derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa nonché dei danni estetici e della restituzione di compensi, oltreché delle spese di lite dell'assicurato;
- in via gradata, in caso di condanna solidale delle parti convenute, accertare e dichiarare il diritto di al regresso pro quota nei confronti del coobbligato, in relazione a quanto CP_8
anticipato alla parte vittoriosa della presente lite e non imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza dell'assicurato;
- in ogni caso, escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione;
- in via istruttoria, si chiede sin da ora di disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della della polizza stipulata a copertura della responsabilità Controparte_1
civile terzi.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.2.2021 riassume la causa di risarcimento del Parte_1
danno proposta nei confronti di in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
117/2020 con citazione notificata il 30.6.2020 e separata dal Giudice di Pace di con CP_1
sentenza non definitiva 20.11.2020 n. 741, che ha declinato la competenza per valore sulla domanda riconvenzionale in favore del Tribunale.
si è sottoposto nella struttura in data 3.8.2018 ad estrazioni dentarie multiple e Parte_1 ad un'implantoprotesi provvisoria, parzialmente fallita, riportando asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali da lesione della salute e dell'autodeterminazione di cui chiede il risarcimento, previa autorizzazione della chiamata in causa di e di Controparte_3 CP_2
7 di 20 Costituitasi in giudizio, eccepisce l'eventuale colpa esclusiva degli Controparte_1
odontoiatri che hanno seguito il paziente, di cui chiede la condanna in rivalsa o regresso, previa loro chiamata in causa.
Costituitosi in giudizio, eccepisce la colpa esclusiva del paziente e la Controparte_3 natura differenziale dell'eventuale danno alla salute.
Costituitosi in giudizio, eccepisce di aver eseguito solo un'estrazione e la CP_2
posa di otto viti. Chiede di essere manlevato da _9
, previa sua chiamata in causa.
[...]
Costituitasi in giudizio quale cessionaria del rapporto assicurativo dal 31.7.2020,
[...] deduce l'infondatezza delle domande;
in subordine contesta l'obbligazione Controparte_6
assicurativa e ne eccepisce i limiti.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 18.11.2024 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La questione della procedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta e da tutti i chiamati,
è definita dall'avveramento della condizione in corso di causa con l'espletamento dell'incombente ex art. 82 l.
8.3.2017 n. 24 nel termine assegnato dal giudice istruttore (cfr. ordinanza 26.5.2021).
2.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di da intendersi quale Controparte_1 contestazione della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, è infondata, essendo incontroversa e documentata la conclusione del contratto d'opera con la società (doc. 5 att.).
La responsabilità della convenuta nasce da un suo inadempimento, che mutua l'elemento soggettivo dalla colpa del sostituto (art. 2232 c.c.), e scaturisce dal rischio consapevolmente assunto dei suoi errori: l'opera dell'ausiliario è incardinata nel programma contrattuale originario, che è attuabile solo con la sua interposizione, non potendo l'ente adempiere in forma diretta, e la natura personale delle prestazioni offerte, riservate ai dottori in odontoiatria e protesi dentaria che abbiano superato l'apposito esame di Stato (art. 1 l. 24.7.1985 n. 409), non esclude l'imputazione all'ente societario del rapporto contrattuale e delle conseguenti responsabilità.
3.
La consulenza tecnica d'ufficio, come integrata in sede di chiarimenti dopo l'accesso degli esperti agli esami strumentali non esibiti anteriormente (cfr. rel. 4.7.2024), è ampia, completa ed
8 di 20 esauriente nelle repliche alle osservazioni di parte e consente di ritenere fondate le domande di nei limiti oltre esposti. Parte_1
3.1.
L'iter clinico ripercorso dai consulenti secondo gli elementi evincibili dalla perizia di parte, riportati in citazione e non specificamente contestati, è riassumibile come segue.
In sede di primo accesso (20.7.2018) il paziente è sottoposto da ad CP_2
accertamento clinico, visivo e strumentale (ortopantomografia), conclusosi con la diagnosi del professionista di parodontopatia diffusa ed elementi mobili. In pari data la convenuta propone al paziente un'estrazione di elementi superiori e inferiori (16-17, 21-22, 26, 31-33, 41-45, 47) seguita da un'implantoprotesi endossea in titanio del modello Toronto All-on-four (12, 14, 22, 24,
32, 34, 42, 44), che prevede la posa di una doppia vite ortogonale al piano occlusale e di una doppia vite inclinata, l'inserimento di una protesi fissa provvisoria entro le successive ventiquattro o quarantotto ore senza innesti ossei e la sua sostituzione con un ponte definitivo nell'arco del semestre successivo.
Il 27.7.2018 è eseguita in un diverso centro medico una tomografia computerizzata a fascio conico (Cone beam computed tomography).
Entrambi gli accertamenti radiologici, pervenuti al collegio peritale dopo la richiesta di chiarimenti, rilevano una severa compromissione dell'apparato dentario di supporto con soli quindici elementi naturali di cui:
- tre nell'arcata superiore con evidente recessione ossea orizzontale (2.1, 2.2, 2.7), lesioni periapicali di origine endodontica (2.1 e 2.2) e residui radicolari irrecuperabili nel primo quadrante;
- nove nell'arcata inferiore, una parte con corona integra ed una parte di soli residui radicolari, con forte parodontopatia e diffusa recessione.
Nella seduta operatoria del 3.8.2018 procede in consecuzione ad estrarre tutti CP_2
gli elementi dentari naturali, ad inserire quattro viti nell'arcata dentaria inferiore e quattro nell'arcata superiore e, infine, a rilevare le impronte per realizzare le protesi rimovibili provvisorie, la prima superiore, la seconda inferiore.
Dopo la rimozione delle suture (10.8.2018 e 5.9.2018), il rilievo di ulteriori impronte
(10.9.2018) e la consegna della protesi provvisorie il paziente lamenta una sintomatologia algica dovuta alla permanenza di una spina ossea.
9 di 20 avvicendatosi ad esegue gradatamente plurime Controparte_3 CP_2
ribasature (30.10.2018, 15.11.2018, 22.11.2018, 14.12.2018) e riadattamenti volti, invano, a stabilizzare i manufatti;
inserisce ulteriori impianti (29.11.2018), ripete i calchi (6.12.2018), i ribasamenti (14.12.2018) e le prove della masticazione;
dopo lo specolo osseo del primo quadrante (10.1.2019), ripete le prove e le impronte per le protesi definitive (24.1.2019,
31.1.2019, 7.2.2019, 11.2.2019).
All'incontro del 4.3.2019 per la consegna del manufatto, certificato conforme il 28.2.2019, rifiuta l'applicazione delle protesi fisse definitive, poiché sfiduciato dalle cure Parte_1
sino a quel momento ricevute.
Lo stato attuale del paziente è di edentulia e, dopo l'avulsione spontanea di tre elementi implantari, ne sono presenti cinque, tre inferiori e due superiori, di cui gli esperti hanno potuto valutare, in sede peritale, solo la mobilità macroscopica e la risposta allo stimolo percussivo, ritenendo opportuna la contestualità della prova di svitamento all'approccio chirurgico;
quindi, non hanno potuto stabilire con assoluta certezza se gli impianti ancora presenti nelle arcate dentarie abbiano conservato l'osteointegrazione. Considerano, però, verosimile che l'atrofia da non uso abbia gradualmente diminuito la mineralizzazione e la resistenza dell'osso.
3.2.
In rapporto al danno alla salute il collegio peritale ha rilevato criticità nell'opera prestata da dopo la corretta indicazione terapeutica. CP_2
3.2.1.
La sbrigatività dell'anamnesi pre-operatoria, seguita da ha inizialmente CP_2 impedito ai consulenti d'ufficio di valutare se l'indicazione terapeutica fosse consona, ben potendo la parodontopatia diffusa con mobilità degli elementi diagnosticata al paziente essere congruamente affrontata con l'estrazione di un minor numero di elementi.
Invece, il successivo esame delle indagini strumentali prodromiche alla valutazione degli elementi da estrarre ha consentito loro di ritenere il programma terapeutico adatto agli obiettivi di cura, poiché la severacompromissione della sua condizione parodontale avrebbe precluso un recupero di elementi naturali compatibile con un'efficace riabilitazione protesica, fissa o removibile, ferma l'obiettiva sottostima da parte del professionista dell'incidenza del tabagismo del paziente sui tempi della metabolizzazione ossea e, quindi, della guarigione.
In merito all'autodeterminazione l'informativa sanitaria è valutata carente di indicazioni sulla terapia proposta e sulle sue alternative. Inoltre, il piano riabilitativo avrebbe dovuto essere
10 di 20 formulato dopo la disamina del quadro clinico-radiologico da parte del professionista, a sua volta necessaria per orientare il consenso del paziente.
3.2.2.
Nell'intra-operatorio e nel peri-operatorio CP_2
- ha trascurato la sintomatologia algica che il paziente lamentava, in sede laterale destra fino all'area zigomatica e temporale, dopo l'inserimento della vite 1.3 nel sito post-estrattivo del residuo radicolare 1.4, omettendo di rimuoverla e di sostituirla dopo la completa guarigione;
- ha mal posato le viti distali, la cui scorretta angolazione avrebbe impedito, una volta consegnate le protesi definitive, di estendere la struttura ai primi molari, salvo impiegare cantilever (travi a sbalzo), che, però, accrescono la probabilità di fratture del manufatto o delle viti e influiscono negativamente sull'osteointegrazione implantare.
si è avvicendato ad quando il programma terapeutico Controparte_3 CP_2
era già in corso e ha tentato di rimediare alle complicanze rilevate curando l'infezione e ripetendo i basamenti.
Inoltre, l'ortopantomografia del 21.1.2019 ha consentito di rilevare una corretta passivazione della protesi inferiore (corrispondenza tra viti e barra).
Infine, nel diario clinico è annotato che il rifacimento della barra superiore dopo una prova preliminare insoddisfacente sotto il profilo meccanico era andato a buon fine.
3.3.
In assenza di radiografie susseguenti e prossime all'implantoprotesi l'ascrivibilità causale del dolore alla posa dell'impianto (1.3) è affermabile secondo un duplice criterio, cronologico e topografico, ossia la consecuzione temporale dei sintomi all'atto chirurgico e l'avulsione spontanea della vite per fallimento dell'osteointegrazione.
Inoltre, l'ortopantomografia del 4.9.2019, data antecedente all'estrusione, rileva un'area di rarefazione ossea in corrispondenza dell'interfaccia osso-impianto per metà della lunghezza implantare e il dolore è regredito con l'estrusione della vite.
La complicanza, mal governata, ha prorogato le limitazioni funzionali cautelative proprie del periodo post-estrattivo e post-implantare con terapia farmacologica (antibiotica e cortisonica). Il ritardo della guarigione configura, quindi, un'inabilità temporanea parziale della durata di sessanta giorni, quindici giorni (gg. 15) al cinquanta per cento (50%) e quarantacinque giorni (gg.
45) al venticinque per cento (25%).
3.4.
11 di 20 Al momento dell'ingresso nella struttura era già portatore di un'invalidità Parte_1
permanente (dieci per cento) conseguente a una condizione di edentulia parziale, parodontopatia e mobilità di elementi dentari, menomativa delle funzioni masticatoria, estetica e propriocettiva, che non sono state ulteriormente compromesse dall'asportazione dei denti lesionati dalla parodontopatia.
La conservazione della vite implantare 1.3, che avrebbe dovuto essere estratta e sostituita dopo la guarigione del paziente, ne ha causato l'avulsione spontanea;
non è accertabile, invece, se l'estrusione delle viti residue abbia causa iatrogena o consegua all'atrofia da non uso ascrivibile al rifiuto del paziente di completare la terapia.
L'ortopantomografia eseguita nel corso della consulenza tecnica conferma la perdita di tre delle fixture (1.3, 2.7 e 3.2) ancora in sede il 4.9.2019, ossia dopo oltre un anno dalle prestazioni chirurgiche del 3.8.2018. Non consente, invece, una diagnosi sicura di osteointegrazione implantare, che può essere dissimulata dall'incapsulamento della vite nel tessuto osseo e che, invece, è accertabile o strumentalmente, con un esame istologico o con una micro-radiografia, il primo sconsigliato (vanificherebbe il successo dell'impianto), la seconda difficilmente accessibile
(è diffusa nella sperimentazione scientifica, non nella prassi ambulatoriale odontoiatrica), o visivamente con l'applicazione di un torque inverso di entità non superiore ai settanta newton per centimetro (ncm 70) ovvero con una prova di svitamento, destinata all'insuccesso se la vite implantare è ben osteointegrata, poiché diventa inamovibile.
Come già osservato, gli esperti non hanno potuto sondare lo stato odierno dell'osteointegrazione delle viti in situ e valutarne l'attitudine a sostenere una riabilitazione protesica;
si sono, perciò, limitati a rilevare che solo gli impianti corrispondenti alle sedi degli incisivi laterali superiori destro e sinistro e del laterale inferiore destro (tre) sono compatibili con una protesi All on Four, mentre i residui, ove ancora presenti, devono essere sostituiti. Ne discende che l'unico postumo permanente dell'eseguenda rimozione delle viti mal posate è una riduzione della matrice ossea valutabile in ragione del due per cento (2%).
Conclusivamente, l'an debeatur nei confronti di ed Controparte_1 CP_2
deve ritenersi provato.
3.5.
La consulenza tecnica d'ufficio consente di affermare in modo inequivoco che l'opera prestata dal secondo professionista, è stata perita e diligente: il medico ha Controparte_3
proseguito correttamente la terapia tentando di arrestare il processo flogistico ed infettivo in atto
12 di 20 senza aggravare le condizioni né la funzionalità dell'apparato stomatognatico del paziente. Non essendogli, quindi, rimproverabili un errore esecutivo e la successiva scelta del paziente di rifiutare le protesi definitive, le domande nei suoi confronti vanno disattese.
4.
Si procede all'accertamento del danno risarcibile.
4.1.
Il danno non patrimoniale alla salute va determinato secondo i parametri di cui agli artt. 139 d. lgs.
7.9.2005 n. 209 e 74 l.
8.3.2017 n. 24.
Al momento della stabilizzazione dei postumi (2.10.2018), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897), nato il [...], aveva Parte_1
quarantasei anni.
Il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad € 1.035,75, mentre il danno non patrimoniale da invalidità permanente, di cui il collegio peritale esclude la natura differenziale nel momento in cui osserva che le disfunzioni che affliggevano già il paziente non sono peggiorate, è pari ad € 1.708,93.
4.1.1.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini, mentre comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III 29.7.2014 n. 17219). La valutazione del dolore interiormente patito per la menomazione psico-fisica, invece, è autonoma (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469; CC III 21.3.2022
n. 9006; CC III 17.5.2022 n. 15733; CC III 12.7.2023 n. 19922; CC III 1.3.2024 n. 5547).
In caso di lesioni micro-permanenti l'allegazione di fatti secondari che supportino, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di sequele dell'illecito sul proprio equilibrio affettivo ed emotivo deve essere particolarmente «rigorosa». A tal fine il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) quale indice presuntivo suscettibile sostenere, unitamente ad ulteriori elementi, l'accertamento inferenziale di un coesistente danno morale è limitato dalla normale idoneità delle ripercussioni di un danno biologico di lieve entità ad assorbirne le ricadute psicologiche, mentre l'entità di lesioni macro-permanenti ha una ragionevole e intuibile attitudine a indurre forme di sconvolgimento o di debordante devastazione
13 di 20 psicologica dell'individuo da cui evincere la compresenza di un danno morale (CC III 3.3.2023 n.
6444; CC III 1.3.2024 n. 5547).
Valutati gli specifici rilievi degli esperti (rel. c.t.u., p. 21 e 31: «Si considera una ITP quale espressione delle sofferenze patite nel decorso post-operatorio dal paziente, da considerarsi per la maggior parte indefettibili per la tipologia dell'intervento subito, altresì caratterizzati da peculiarità per l'instaurarsi di complicanze post-operatorie algiche protrattesi oltre i tempi prevedibili»), deve escludersi un danno morale da inabilità temporanea, ritenuto da loro interamente assorbito dal danno biologico (anatomo-funzionale e dinamico-relazionale).
Analogamente, la compromissione permanente della salute di non lo pone in una Parte_1
condizione interindividuale deteriore in confronto alla normalità delle persone lese da identica menomazione né ha avuto ripercussioni psichiatriche o psicologiche suscettibili di accertamento medico-legale (rel. c.t.u., p. 20: «L'incidenza, non tanto delle lesioni, quanto del mancato raggiungimento dell'obiettivo […] non risultante evidente nel mantenere uno stile di vita consono»; p. 26-27: «non c'è assolutamente alcun riferimento ad una storia psichiatrica, ma neppure psicologica di compromissione, possibile oggetto di valutazione»). È indubbio, però, che l'insuccesso delle cure comporti «una reazione psichica di difficile interpretazione in punto di nesso causale o concausale, con ripercussioni negative sulle modalità con le quali si percepisce il sig. e si atteggia sul piano relazionale» (rel. c.t.u., p. 20 e, ivi, p. 27: «Che il sig. Pt_1 Pt_1 possa essere provato da tutta questa storia è un dato oggettivamente comprensibile […]. Gli avvocati continuano a contestare il fatto che i CCTTU non abbiano tenuto conto del disturbo soggettivo, cioè della sintomatologia algica. La sintomatologia algica è un fatto soggettivo e non
è assolutamente percentualmente quantificabile)»).
Appare, quindi, ragionevole e verosimile la prospettazione di parte sui riflessi interiori del danno sub specie di dolore, prostrazione, frustrazione e angoscia, con conseguente riconoscimento del suo controvalore monetario (€ 569,59).
Il danno non patrimoniale alla salute di globali € 3.314,27 (€ 1.035,75, € 1.708,93, € 569,59), devalutato dall'aggiornamento dei parametri (1.4.2024: D.M. 16.7.2024 in G.U. 25.7.2024 n.
173) al giorno mediano del periodo di inabilità temporanea per € 1.035,75 (2.9.2018: € 889,06) e al momento della stabilizzazione dei postumi per € 2.278,52 (2.10.2018: € 1.955,81), maggiorato dalle rispettive date dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato (CC SU
17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 3.656,92 (€ 2.514,07 + € 1.142,85).
14 di 20 4.2.
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica la risarcibilità del danno alla salute e del danno all'autodeterminazione implica la prova della condotta colposa, della lesione iatrogena (la prestazione deve aver peggiorato le condizioni psico-fisiche del paziente) e del dissenso presunto;
ossia deve potersi presumere che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato l'atto terapeutico (CC III 12.6.2023 n. 16633).
Il consenso consapevole ed esplicito del paziente deve essere il portato di informazioni complete e globali, che considerino tutto l'iter terapeutico e tutti i rischi prevedibili, pur se statisticamente improbabili, della prestazione sanitaria, esclusi solo i rischi eccezionali o fortemente improbabili (ex pluribus CC III 27.12.2012 n. 20984).
Acclarate l'impossibilità di alternative terapeutiche a fronte delle conclusioni del collegio peritale e la lacunosità delle indicazioni frettolosamente offerte al paziente (cfr. doc. 4 conv.: p. 6,
10: «Complicazioni. Dopo l'intervento è possibile avere dolore, infezione, infiammazione o emorragia facilmente controllabili. Raramente si verifica temporanea impotenza funzionale ed un rialzo della temperatura»), si deve presumere che ove debitamente edotto dei Parte_1
rischi di avulsione spontanea, di infezione e/o flogosi e conseguente rimozione di viti implantari, avrebbe ugualmente acconsentito alla terapia.
È indubbio che il paziente fosse particolarmente motivato alla terapia poiché, pur di migliorare la sua condizione di edentulia diffusa e parodontopatia, non altrimenti emendabile, si è affidato ad una struttura sanitaria da cui mai era stato curato, attratto dalla pubblicità di condizioni economiche vantaggiose (doc. 3 att.), ed è ricorso al credito al consumo per affrontarne la spesa;
è improbabile, quindi, che la maggior ponderazione di una complicanza ordinaria e notoria di un atto chirurgico in un cavo orale già deteriorato, qual è un processo flogistico ed infettivo, lo avrebbe dissuaso. Fermo ciò – ed è assorbente – la parte allega solo l'inadempimento degli obblighi informativi senza specificare che avrebbe scelto di non sottoporsi alle cure se ne avesse ben compreso le complicanze e la carenza assertiva, rilevante ex se, offre un ulteriore argomento di prova (art. 116 c.p.c.) concordante con i superiori indizi.
Oltre a non prospettare un decorso alternativo ipotetico, il paziente neppure lamenta che gli sarebbe stato precluso di predisporsi, intellettivamente ed emotivamente, all'inattesa sintomatologia dolorosa e ciò rende difficile presumere che una complicanza prevedibile abbia potuto cagionare sorpresa, impreparazione e afflizione maggiori di un normale disagio.
4.3.
15 di 20 Il danno patrimoniale è pari alle spese mediche valutate dai consulenti d'ufficio necessarie e congrue.
Gli esborsi già sostenuti per prestazioni sanitarie di diagnosi e cure conseguenti all'inadempimento sono documentati per € 548,14. Il capitale, maggiorato degli interessi compensativi (art. 12841 c.c.) sul credito annualmente rivalutato dal pagamento intermedio
(27.7.2018-1.4.2020: 30.5.2019), è pari ad € 707,32.
Gli esborsi (doc. 13 att., p. 5-6: fatture di Poliambulatorio Clinica Forabosco Govi 24.1.2020
n. 2/A di € 152,50 per «visita peritale» e 24.1.2020 n. 3/A di € 366,00 per «relazione peritale») per i certificati e le perizie di parte (cfr. doc.
8-9 att.) nonché per la consulenza di parte in corso di causa (doc. A att.: fatture di 5.11.2024 nn. 240-241 di € 750,00 ciascuna) sono Parte_3
legati al processo da «un nesso di pertinenza e rilevanza»; quindi, sono regolati in un «unico contesto» ex artt. 91-92 c.p.c. (CC III 27.7.2005 n. 15672; CC III 8.6.2017 n. 14268).
Le spese per le prestazioni emendative di estrazione delle vite implantari mal poste, riabilitazione protesica e preservazione ossea dei siti post estrattivi, congruamente stimate dal collegio peritale secondo gli onorari medi del distretto sanitario regionale, sono pari ad attuali €
1.500,00, improduttivi di interessi compensativi, non essendo predicabile un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria di pagamenti a venire.
4.4.
Conclusivamente il credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1 CP_1 ed (art. 2055 c.c.) è pari ad € 5.864,24 (€ 3.656,92 + € 707,32 + € 1.500,00)
[...] CP_2
oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (cfr. A
Bologna II 2.4.2023 n. 907). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
16 di 20 5.
Il giudice ha il potere di interpretare la domanda discostandosi dalla prospettazione delle parti se i fatti allegati coincidono o sono continenti con la fattispecie giuridica ritenuta dal giudice (cfr.
CC III 28.12.2023 n. 36272 in tema di riqualificazione in appello della restituzione di premi assicurativi di contratti falsi, interpretata come ripetizione dell'indebito oggettivo, quale risarcimento del danno da illecito extracontrattuale), poiché si limita a individuare l'esatta natura dell'azione proposta (cfr. CC II 5.8.2019 n. 20932).
La domanda di risarcimento del compenso pagato alla convenuta va interpretata come ripetizione dell'indebito oggettivo, poiché deduce ripetutamente il radicale Parte_1
inadempimento di e la conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 Controparte_1
c.c., inferendone la non debenza del corrispettivo versatole sull'assunto della sopravvenuta inefficacia del titolo dell'attribuzione patrimoniale;
è palese, quindi, che domandi la restituzione del pagamento in subordine all'accertamento della risoluzione del contratto testualmente richiesto dall'opponente (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, p. 11: «In via riconvenzionale previo differimento al Giudice competente per valore (Tribunale di Modena), accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché dei medici, Dott. e Dott. […] nonché CP_2 Controparte_3
accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale de quo per inadempimento dei suddetti soggetti intervenuti, condannare, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonché dei medici, Dott. e Dott. CP_2
al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (patrimoniali e non Controparte_3
patrimoniali) dal Sig. a seguito degli interventi odontoiatrici eseguiti come identificati in Pt_1
premessa quantificati nella complessiva somma di € 48.346,89, ovvero nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo»).
Nell'affermare la competenza del giudice ad quem sulla causa riconvenzionale di risarcimento del danno con contestuale prosecuzione della sola opposizione a decreto ingiuntivo («La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente nei confronti dell'opposta per un importo di €
48.346,89 eccede il limite della competenza per valore del giudice adito […].
P.Q.M.
Il Giudice di Pace […] dispone la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.
2608/20 da quella di risarcimento svolta con domanda riconvenzionale»), il Giudice di pace ha ulteriormente devoluto al Tribunale la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito
17 di 20 oggettivo, prospettato come danno, e, a latere, la domanda pregiudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 32 c.p.c.), già implicita nella domanda restitutoria dipendente
(cfr.CC VI 23.10.2017 n. 24947; CC II 16.9.2013 n. 21113).
Ciò osservato in rito, il titolo del rapporto contrattuale è incontroverso e documentato dall'offerta del 20.5.2018 (doc. 5 att.). Egualmente pacifici sono i pagamenti di € 8.000,00.
L'inadempimento della convenuta è indubbiamente di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), avendo l'istruttoria restituito la completa conferma di errori imputabili a Controparte_1
(art. 1218 c.c.: ex pluribus CC II 18.4.2007 n. 9314) che, rapportati all'interesse del creditore alla regolare esecuzione dell'opera (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I 27.4.2020 n. 8212), deve ritenersi abbia ne abbiano inficiato completamente l'utilità.
Ne discendono la risoluzione ex tunc del contratto (artt. 1453 e 1458 c.c.) e la condanna di alla restituzione di € 8.000,00; sul credito, di valuta (CC SU 4.12.1992 n. Controparte_1
12942), sono dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC I 14.12.2022 n.
36595) dalla domanda (CC I 20.3.2018 n. 6911) al soddisfo.
5.1.
Ove il programma terapeutico fosse stato eseguito correttamente, il paziente porterebbe le protesi definitive con una spesa di novemila euro.
In disparte l'impossibilità di valutare allo stato la fattibilità di un'implantoprotesi All-on-Four, la ripetizione del compenso già pagato alla convenuta preclude la risarcibilità di ulteriori spese emendative, poiché avrebbe ugualmente sostenuto l'esborso per ricevere la Parte_1
prestazione medica;
quindi, trarrebbe un indebito vantaggio dalla sua rifusione sub specie damni, ossia la gratuità della prestazione medica, incompatibile con la finalità compensativa della tutela risarcitoria (art. 1223 c.c.).
6.
L'esame e la decisione delle domande di rivalsa di e di Controparte_1 CP_2
nonché della domanda di accertamento di della quota di Controparte_6
responsabilità del professionista rendono necessaria la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
7.
Le spese, da regolare secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta e le prestazioni rese, seguono la soccombenza;
quindi, le spese di da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, vanno Parte_1
18 di 20 poste in capo a ed in solido tra loro, mentre le spese di Controparte_1 CP_2
competono a e in solido tra loro. Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
Le spese di e invece, Controparte_1 CP_2 Controparte_6
saranno regolate con la pronuncia sulle rispettive domande.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
Le spese dell'istruzione preventiva in corso di causa (doc. B att.) e gli esborsi accessori documentati (doc. A att.; doc. 13, p. 5-6: CC I 7.2.2006 n. 2605; CC III 6.7.2022 n. 21402) vanno definitivamente posti in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di ed nonché sulla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
domanda di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
1- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di cui in parte motiva per inadempimento della convenuta;
2- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, di € 8.000,00 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- dichiara tenuti e condanna ed in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € 5.864,24 oltre Parte_1
interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4- rigetta le domande di e di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_3
[...]
5- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1
6- condanna ed in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese processuali, che liquida in € 2.018,50 ed € 545,00 per esborsi, € Parte_1
19 di 20 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendo gli esborsi di € 545,00 e i compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
7- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_3
spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
8- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a CP_1
ed in solido tra loro;
[...] CP_2
9- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione della causa tra Controparte_1
CP_2 _9
e
[...] Controparte_6
Modena, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
20 di 20