TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, per il giorno 12.6.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 19528/2023 del ruolo generale vertente tra
, nata a [...] il [...], nella qualità di coniuge superstite Parte_1 di nato a [...] il [...] e deceduto il 14/12/2022, Persona_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GENTILE FRANCESCO , con cui elett.te domiciliato in
Indirizzo Telematico
ricorrente e
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.PETRILLO CONCETTA ed elett.te
[...] domiciliato in VIA N.POGGIOREALE 80143 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione di discussione per il giorno 22.02.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 per ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e l'assegno funerario ritenendo che la morte del proprio de cuius fosse da porsi il relazione causale con la le lavorazioni espletate.
Nel costituirsi l' impugna e contesta integralmente la domanda. CP_1
Preliminarmente ,eccepisce la nullità o inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso in violazione degli artt. 156,414 e 444 c.p.c.., in particolare, eccepiva che era del tutto omessa la indicazione dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni così come richieste.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso causale.
La domanda è ammissibile essendo stati sufficientemente specificati il petitum e la causa petendi.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va, in primo luogo premesso che, l' , con provvedimento del 23.12.2020, CP_1 riconosceva la natura professionale del carcinoma polmonare con costituzione della rendita in favore del de cuius della ricorrente.
Conseguentemente, l'oggetto del presente giudizio è esclusivamente quello relativo all'accertamento del nesso causale tra il suicidio del de cuius della ricorrente e la tecnopatia professionale già riconosciuta dall' per lo meno CP_1 in termini concausali.
La documentazione in atti (in particolare, oltre svariati cicli chemioterapici, la terapia antalgica effettuata dal 29 aprile al decesso- dicembre 2022), attesta il particolare stato di sofferenza intima del dante causa della ricorrente.
Documentazione che non è stata affatto contestata dall' CP_1
Pertanto, ritenuta superflua la prova testimoniale, non essendo stati specificamente contestati i fatti, disposta la ctu medico legale, il dott. Per_2
così concludeva: “ era affetto da neoplasia polmonare
[...] Persona_1 maligna, con metastasi ossee;
Il carcinoma polmonare con metastasi è derivato dall'attività lavorativa e, in particolare, per l'inalazione di fibre di amianto da parte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa. Esposizione riconosciuta anche in sede 28/01/2001,così come l' riconosceva la CP_1 CP_1 voce 133 tabella (neoplasie che si giovano di trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia)in data 20/10/2020 E' riconosciuto il criterio di induzione (latenza)
2) La diagnosi di certezza della malattia è datata al 06/04/2021, l'origine come detto è riferibile all'esposizione a fibre di amianto, l'evoluzione si è manifestata con la comparsa di metastasi ossee.
3) È idoneo sotto il profilo cronologico, quantitativo e qualitativo il nesso causale tra il tumore polmonare metastatizzato ed il suicidio maturato nella consapevolezza del fallimento della terapia, degli effetti collaterali della nuova chemio-terapia, dello scarso controllo della componente dolorosa per la comparsa di nuove lesioni ossee, della consapevolezza della progressione della malattia e pertanto della prognosi infausta messo in atto il 13/05/2022, ma maturato probabilmente il 07/05/2022, giorno successivo al ricovero per la nuova chemio, alla notizia della ulteriore diffusione della malattia e alla comparsa di nuovi forti dolori. Tale data la si può desumere dal diario personale che conservava.
4) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 20% (tabella voce 133neoplasie che si giovano di trattamento medico e chirurgico ai fini CP_1 di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia) da aprile 2021 a novembre 2021;
5) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 50% (tabella voce 134- neoplasie maligne che non si giovano del trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) da novembre
2021 fino a gennaio 2022 ;
6) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 60% (tabella voce 134-neoplasie maligne che non si giovano del trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) da febbraio
2022 fino all'exitus 13/05/2022;
7) Nel caso di specie, il rapporto causale non si è interrotto poiché il suicidio
(causa sopravvenuta) non riguardava un soggetto esposto al rischio iniziale
(esposizione ad amianto) ma un soggetto la cui esposizione ad amianto aveva già determinato una malattia neoplastica come riconosciuto anche in sede con l'attribuzione della voce 133 al danno subito (voce 133 neoplasie che CP_1 si giovano di trattamento medico e chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia.) poi divenuta a prognosi infausta.
Le conclusioni cui è giunto il ctu sono pienamente condivisibili alla luce di un attento esame di tutta la documentazione medica acquisita, essendo inoltre sorrette da valide argomentazioni scientifiche non oggetto di censure qualificate.
Ed invero, la giurisprudenza recente della Cassazione ( sezione lavoro 5 agosto
2022 n. 24375 ) ha confermato il principio dell'equivalenza delle condizioni nelle malattie professionali. Ogni elemento che contribuisce in modo non irrilevante all'insorgenza della patologia è da considerarsi causa rilevante, a meno che non intervenga una causa autonoma e decisiva che interrompa il nesso e il
Tribunale di Bologna ( con sentenza del 4 aprile 2024) cui si ritiene di aderire, ha stabilito che il suicidio non interrompe automaticamente il nesso causale tra una grave malattia professionale ( come quella per cui è causa) e la morte del lavoratore.
Pertanto, nel caso in esame, pur essendo il suicidio la causa immediata della morte, la patologia professionale funge da causa indiretta rendendo possibile il risarcimento ai superstiti, in virtù del principio di concausalità ribadito anche dalla recente ordinanza della Cassazione del 5 novembre 2024 n. 28458.
Quanto alla domanda relativa all'assegno funerario, essa non può essere accolta considerato che non sono state provate le spese sostenute.
Le spese del giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M.R.Palumbo, definitivamente pronunziando cosi' provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente, la rendita ex art. 85 t.u. 1124/1965 nella misura di legge a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del de cuius oltre Persona_1 accessori come per legge ossia dal 120 giorno dalla domanda amministrativa;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi E. 2.200,00 per onorario, oltre iva cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
c) Spese di ctu liquidate con separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso, in Napoli, in data 11/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, per il giorno 12.6.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 19528/2023 del ruolo generale vertente tra
, nata a [...] il [...], nella qualità di coniuge superstite Parte_1 di nato a [...] il [...] e deceduto il 14/12/2022, Persona_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GENTILE FRANCESCO , con cui elett.te domiciliato in
Indirizzo Telematico
ricorrente e
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.PETRILLO CONCETTA ed elett.te
[...] domiciliato in VIA N.POGGIOREALE 80143 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione di discussione per il giorno 22.02.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 per ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e l'assegno funerario ritenendo che la morte del proprio de cuius fosse da porsi il relazione causale con la le lavorazioni espletate.
Nel costituirsi l' impugna e contesta integralmente la domanda. CP_1
Preliminarmente ,eccepisce la nullità o inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso in violazione degli artt. 156,414 e 444 c.p.c.., in particolare, eccepiva che era del tutto omessa la indicazione dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni così come richieste.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso causale.
La domanda è ammissibile essendo stati sufficientemente specificati il petitum e la causa petendi.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va, in primo luogo premesso che, l' , con provvedimento del 23.12.2020, CP_1 riconosceva la natura professionale del carcinoma polmonare con costituzione della rendita in favore del de cuius della ricorrente.
Conseguentemente, l'oggetto del presente giudizio è esclusivamente quello relativo all'accertamento del nesso causale tra il suicidio del de cuius della ricorrente e la tecnopatia professionale già riconosciuta dall' per lo meno CP_1 in termini concausali.
La documentazione in atti (in particolare, oltre svariati cicli chemioterapici, la terapia antalgica effettuata dal 29 aprile al decesso- dicembre 2022), attesta il particolare stato di sofferenza intima del dante causa della ricorrente.
Documentazione che non è stata affatto contestata dall' CP_1
Pertanto, ritenuta superflua la prova testimoniale, non essendo stati specificamente contestati i fatti, disposta la ctu medico legale, il dott. Per_2
così concludeva: “ era affetto da neoplasia polmonare
[...] Persona_1 maligna, con metastasi ossee;
Il carcinoma polmonare con metastasi è derivato dall'attività lavorativa e, in particolare, per l'inalazione di fibre di amianto da parte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa. Esposizione riconosciuta anche in sede 28/01/2001,così come l' riconosceva la CP_1 CP_1 voce 133 tabella (neoplasie che si giovano di trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia)in data 20/10/2020 E' riconosciuto il criterio di induzione (latenza)
2) La diagnosi di certezza della malattia è datata al 06/04/2021, l'origine come detto è riferibile all'esposizione a fibre di amianto, l'evoluzione si è manifestata con la comparsa di metastasi ossee.
3) È idoneo sotto il profilo cronologico, quantitativo e qualitativo il nesso causale tra il tumore polmonare metastatizzato ed il suicidio maturato nella consapevolezza del fallimento della terapia, degli effetti collaterali della nuova chemio-terapia, dello scarso controllo della componente dolorosa per la comparsa di nuove lesioni ossee, della consapevolezza della progressione della malattia e pertanto della prognosi infausta messo in atto il 13/05/2022, ma maturato probabilmente il 07/05/2022, giorno successivo al ricovero per la nuova chemio, alla notizia della ulteriore diffusione della malattia e alla comparsa di nuovi forti dolori. Tale data la si può desumere dal diario personale che conservava.
4) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 20% (tabella voce 133neoplasie che si giovano di trattamento medico e chirurgico ai fini CP_1 di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia) da aprile 2021 a novembre 2021;
5) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 50% (tabella voce 134- neoplasie maligne che non si giovano del trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) da novembre
2021 fino a gennaio 2022 ;
6) La malattia ha determinato un danno biologico nella misura del 60% (tabella voce 134-neoplasie maligne che non si giovano del trattamento medico e CP_1 chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) da febbraio
2022 fino all'exitus 13/05/2022;
7) Nel caso di specie, il rapporto causale non si è interrotto poiché il suicidio
(causa sopravvenuta) non riguardava un soggetto esposto al rischio iniziale
(esposizione ad amianto) ma un soggetto la cui esposizione ad amianto aveva già determinato una malattia neoplastica come riconosciuto anche in sede con l'attribuzione della voce 133 al danno subito (voce 133 neoplasie che CP_1 si giovano di trattamento medico e chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia.) poi divenuta a prognosi infausta.
Le conclusioni cui è giunto il ctu sono pienamente condivisibili alla luce di un attento esame di tutta la documentazione medica acquisita, essendo inoltre sorrette da valide argomentazioni scientifiche non oggetto di censure qualificate.
Ed invero, la giurisprudenza recente della Cassazione ( sezione lavoro 5 agosto
2022 n. 24375 ) ha confermato il principio dell'equivalenza delle condizioni nelle malattie professionali. Ogni elemento che contribuisce in modo non irrilevante all'insorgenza della patologia è da considerarsi causa rilevante, a meno che non intervenga una causa autonoma e decisiva che interrompa il nesso e il
Tribunale di Bologna ( con sentenza del 4 aprile 2024) cui si ritiene di aderire, ha stabilito che il suicidio non interrompe automaticamente il nesso causale tra una grave malattia professionale ( come quella per cui è causa) e la morte del lavoratore.
Pertanto, nel caso in esame, pur essendo il suicidio la causa immediata della morte, la patologia professionale funge da causa indiretta rendendo possibile il risarcimento ai superstiti, in virtù del principio di concausalità ribadito anche dalla recente ordinanza della Cassazione del 5 novembre 2024 n. 28458.
Quanto alla domanda relativa all'assegno funerario, essa non può essere accolta considerato che non sono state provate le spese sostenute.
Le spese del giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M.R.Palumbo, definitivamente pronunziando cosi' provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente, la rendita ex art. 85 t.u. 1124/1965 nella misura di legge a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del de cuius oltre Persona_1 accessori come per legge ossia dal 120 giorno dalla domanda amministrativa;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi E. 2.200,00 per onorario, oltre iva cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
c) Spese di ctu liquidate con separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso, in Napoli, in data 11/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo