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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3956 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN UN, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UE UA, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 24/03/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Squinzano in data 23/04/1992 e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli: , il 20/09/1992, l'11/01/1998 e , Per_1 Per_2 Persona_3
l'11/08/2006; che i coniugi sono separati di fatto dal dicembre 2006 per essere divenuto intollerabile il rapporto coniugale.
1 Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 20/10/2023, si è costituito contestando le Controparte_1 avverse deduzioni e chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, diversamente opinando tuttavia sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1/03/2024 il giudice delegato ha emesso con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti, nell'interesse della figlia Persona_3 all'epoca ancora minore, nei seguenti termini:
a) affida la minore esclusivamente alla madre;
Persona_4
b) pone a carico di il pagamento, in favore di ogni 5 Controparte_1 Parte_1 del mese, della somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) dispone il pagamento, a carico di e in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 100,00, ogni giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento personale;
d) manda al Comando della Guardia di Finanza di Lecce per la verifica della situazione patrimoniale di , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
e) rinvia la causa all'udienza del 18/10/2024 ore 12.00, per l'ascolto della minore
[...]
e la verifica dell'accertamento delegato. Persona_4
All'udienza del 18/10/2024, i difensori delle parti hanno fatto presente che la figlia
[...]
è divenuta medio tempore maggiorenne, hanno chiesto inoltre la pronuncia di una Per_3 sentenza parziale sullo status, insistendo ciascuno nelle rispettive istanze istruttorie.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n. 294/2025 depositata il 29/01/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. .
Curato tale incombente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Alla domanda formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio in ordine all'affidamento esclusivo della figlia non può seguire una pronuncia nella Persona_3 sentenza definitiva, essendo la ragazza divenuta, nelle more, maggiorenne, nonché pienamente titolare della capacità di agire;
pertanto, la stessa potrà liberamente assumere le proprie
2 determinazioni in ordine alla propria collocazione, nonché alla gestione dei rapporti con ambedue le figure genitoriali.
Per quanto concerne, invece, l'obbligo di mantenimento che perdura sino al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, ivi compresa la documentazione relativa alle indagini espletate dalla
Guardia di finanza, non emerge una disparità patrimoniale tra le parti tale da giustificare un incremento dell'importo già fissato in sede di provvedimenti temporanei. Tale valutazione deve essere ribadita anche con riferimento all'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente.
Per l'effetto, ritiene il Collegio di confermare, a carico di , il versamento Controparte_1 della somma di € 250,00 a titolo di mantenimento per la figlia , da corrispondere Persona_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo vigente presso questo Tribunale, nonché il versamento di € 100,00 in favore di
[...]
, a titolo di mantenimento personale. Parte_1
L'esito del giudizio, nei termini sopra specificati, con la relativa reciproca soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 31/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) conferma la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Squinzano in data 23/04/1992, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui in motivazione:
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3956 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN UN, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UE UA, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 24/03/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Squinzano in data 23/04/1992 e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli: , il 20/09/1992, l'11/01/1998 e , Per_1 Per_2 Persona_3
l'11/08/2006; che i coniugi sono separati di fatto dal dicembre 2006 per essere divenuto intollerabile il rapporto coniugale.
1 Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 20/10/2023, si è costituito contestando le Controparte_1 avverse deduzioni e chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, diversamente opinando tuttavia sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1/03/2024 il giudice delegato ha emesso con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti, nell'interesse della figlia Persona_3 all'epoca ancora minore, nei seguenti termini:
a) affida la minore esclusivamente alla madre;
Persona_4
b) pone a carico di il pagamento, in favore di ogni 5 Controparte_1 Parte_1 del mese, della somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) dispone il pagamento, a carico di e in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 100,00, ogni giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento personale;
d) manda al Comando della Guardia di Finanza di Lecce per la verifica della situazione patrimoniale di , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
e) rinvia la causa all'udienza del 18/10/2024 ore 12.00, per l'ascolto della minore
[...]
e la verifica dell'accertamento delegato. Persona_4
All'udienza del 18/10/2024, i difensori delle parti hanno fatto presente che la figlia
[...]
è divenuta medio tempore maggiorenne, hanno chiesto inoltre la pronuncia di una Per_3 sentenza parziale sullo status, insistendo ciascuno nelle rispettive istanze istruttorie.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n. 294/2025 depositata il 29/01/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. .
Curato tale incombente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Alla domanda formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio in ordine all'affidamento esclusivo della figlia non può seguire una pronuncia nella Persona_3 sentenza definitiva, essendo la ragazza divenuta, nelle more, maggiorenne, nonché pienamente titolare della capacità di agire;
pertanto, la stessa potrà liberamente assumere le proprie
2 determinazioni in ordine alla propria collocazione, nonché alla gestione dei rapporti con ambedue le figure genitoriali.
Per quanto concerne, invece, l'obbligo di mantenimento che perdura sino al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, ivi compresa la documentazione relativa alle indagini espletate dalla
Guardia di finanza, non emerge una disparità patrimoniale tra le parti tale da giustificare un incremento dell'importo già fissato in sede di provvedimenti temporanei. Tale valutazione deve essere ribadita anche con riferimento all'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente.
Per l'effetto, ritiene il Collegio di confermare, a carico di , il versamento Controparte_1 della somma di € 250,00 a titolo di mantenimento per la figlia , da corrispondere Persona_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo vigente presso questo Tribunale, nonché il versamento di € 100,00 in favore di
[...]
, a titolo di mantenimento personale. Parte_1
L'esito del giudizio, nei termini sopra specificati, con la relativa reciproca soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 31/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) conferma la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Squinzano in data 23/04/1992, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui in motivazione:
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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