Art. 18. (Riconoscimento della personalita'
giuridica ad altre Comunita') 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
giuridica ad altre Comunita') 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.