Articolo 18 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 17Articolo 19
Versione
22 dicembre 1995
Art. 18. (Riconoscimento della personalita'
giuridica ad altre Comunita') 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995