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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1140/2024
da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli Avv. Luigi Bottigliero (C.F. ) e dall' Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) C.F._3
alla Piazzetta Lucarelli n.19 come da procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
sede in Roma al Viale Trastevere, 76 (C.F. , pec: difeso P.IVA_1 Email_1
per legge dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, pec: e Email_2
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Email_3
RESISTENTE Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente
condannare il al riconoscimento e all'attribuzione del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3. Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con
attribuzione in favore degli Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero quali anticipatari anche delle spese.”
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
- 2 - Tribunale di Treviso
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, avendo prestato servizio in favore del con contratti a tempo determinato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo e sostenendo che solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale. In via subordinata, chiedeva di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13
marzo 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. Le parti depositavano le rispettive note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente. Nel caso di specie, la controversia non verte sulle modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, non essendo richiesto l'annullamento di alcun atto organizzativo, bensì sul riconoscimento della spettanza di un emolumento previsto direttamente da norme di legge al verificarsi di determinati presupposti, senza necessità di un intervento organizzativo specifico della P.A. Pertanto, la posizione giuridica azionata in giudizio configura un diritto soggettivo la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Deve altresì essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in Controparte_1
qualità di datore di lavoro, è tenuto al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.
Nel merito, il ricorrente, sig. , ha allegato di aver prestato servizio presso diverse Parte_1
istituzioni scolastiche statali in virtù di contratti a tempo determinato:
1.A.S. 2019/2020: contratto a tempo determinato come supplente annuale dall'11.09.2019 al
31.08.2020 presso la scuola secondaria di primo grado “Montebelluna 2 Sms” di Montebelluna
(TV).
2.A.S. 2020/2021: contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 22.09.2020 al
31.08.2021 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS MARTINI TREVISO IC 1” di
. CP_3
3.A.S. 2021/2022: contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 08.09.2021 al
31.08.2022 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS MARTINI TREVISO IC 1” di
. CP_3
4.A.S. 2022/2023: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività
didattiche dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS
MARTINI TREVISO IC 1” di . CP_3
- 4 - Tribunale di Treviso
5.A.S. 2023/2024: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività
didattiche dal 04.09.2023 al 30.06.2024 presso la scuola media “SMS MARTINI TREVISO IC 1”
di . CP_3
Risulta documentalmente provato che il ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato per una durata superiore a 180 giorni in ciascuno degli anni scolastici contestati e che egli è attualmente inserito nelle GPS della provincia di , come risulta dalla nota di deposito CP_3
del 12.3.2025.
Il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 prevede l'erogazione annuale di Euro 500 mediante
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Tuttavia, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 18 maggio 2022, n. C-450/21, ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo il personale docente a tempo determinato del medesimo . La Corte ha qualificato tale CP_1
indennità come rientrante tra le «condizioni di impiego», essendo finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, e a valorizzarne le competenze professionali.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (30.6).
Alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, che interpretano la normativa nazionale in conformità al diritto dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione, si deve ritenere illegittima la mancata attribuzione della
Carta Docente al personale docente a tempo determinato che, come il ricorrente, ha svolto servizio per periodi equiparabili all'anno scolastico intero. Il nesso tra la formazione del docente e la durata e
- 5 - Tribunale di Treviso
la funzionalità rispetto ai discenti sussiste pienamente anche in relazione ai contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Non osta al riconoscimento del diritto il carattere annuale del beneficio, né l'eventuale mancato utilizzo delle somme entro l'anno scolastico di riferimento, atteso che l'art. 6 del D.P.C.M.
28.11.2016 prevede che le somme non spese siano rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo.
Quanto all'annualità più risalente oggetto di domanda, il termine quinquennale di prescrizione risulta infine utilmente interrotto dalla costituzione in mora inoltrata dal ricorrente all'amministrazione in data 28.6.2024.
Pertanto, accertato il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta Docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio con contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine alle spese di lite, stante l'evoluzione giurisprudenziale in materia e il recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensarle per metà. La
restante metà va posta a carico del resistente e si liquida in Euro 550,00, oltre rimborso CP_1
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero, dichiaratisi antistatari nelle conclusioni del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di nato a Treviso (TV) il [...], ad [...] Parte_1
del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di
[...] Parte_1
- 6 - Tribunale di Treviso
l'importo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) tramite il sistema della Carta
elettronica;
2. Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo tra le parti, condannando il
[...]
alla rifusione in favore dell'attore della restante metà delle Controparte_1
spese di lite, che si liquida in Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
Gaetano Bottigliero e Luigi Bottigliero, quali difensori antistatari.
Treviso, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1140/2024
da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli Avv. Luigi Bottigliero (C.F. ) e dall' Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) C.F._3
alla Piazzetta Lucarelli n.19 come da procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
sede in Roma al Viale Trastevere, 76 (C.F. , pec: difeso P.IVA_1 Email_1
per legge dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, pec: e Email_2
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Email_3
RESISTENTE Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente
condannare il al riconoscimento e all'attribuzione del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3. Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con
attribuzione in favore degli Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero quali anticipatari anche delle spese.”
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
- 2 - Tribunale di Treviso
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, avendo prestato servizio in favore del con contratti a tempo determinato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo e sostenendo che solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale. In via subordinata, chiedeva di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13
marzo 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. Le parti depositavano le rispettive note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente. Nel caso di specie, la controversia non verte sulle modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, non essendo richiesto l'annullamento di alcun atto organizzativo, bensì sul riconoscimento della spettanza di un emolumento previsto direttamente da norme di legge al verificarsi di determinati presupposti, senza necessità di un intervento organizzativo specifico della P.A. Pertanto, la posizione giuridica azionata in giudizio configura un diritto soggettivo la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Deve altresì essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in Controparte_1
qualità di datore di lavoro, è tenuto al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.
Nel merito, il ricorrente, sig. , ha allegato di aver prestato servizio presso diverse Parte_1
istituzioni scolastiche statali in virtù di contratti a tempo determinato:
1.A.S. 2019/2020: contratto a tempo determinato come supplente annuale dall'11.09.2019 al
31.08.2020 presso la scuola secondaria di primo grado “Montebelluna 2 Sms” di Montebelluna
(TV).
2.A.S. 2020/2021: contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 22.09.2020 al
31.08.2021 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS MARTINI TREVISO IC 1” di
. CP_3
3.A.S. 2021/2022: contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 08.09.2021 al
31.08.2022 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS MARTINI TREVISO IC 1” di
. CP_3
4.A.S. 2022/2023: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività
didattiche dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di primo grado “SMS
MARTINI TREVISO IC 1” di . CP_3
- 4 - Tribunale di Treviso
5.A.S. 2023/2024: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività
didattiche dal 04.09.2023 al 30.06.2024 presso la scuola media “SMS MARTINI TREVISO IC 1”
di . CP_3
Risulta documentalmente provato che il ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato per una durata superiore a 180 giorni in ciascuno degli anni scolastici contestati e che egli è attualmente inserito nelle GPS della provincia di , come risulta dalla nota di deposito CP_3
del 12.3.2025.
Il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 prevede l'erogazione annuale di Euro 500 mediante
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Tuttavia, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 18 maggio 2022, n. C-450/21, ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo il personale docente a tempo determinato del medesimo . La Corte ha qualificato tale CP_1
indennità come rientrante tra le «condizioni di impiego», essendo finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, e a valorizzarne le competenze professionali.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (30.6).
Alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, che interpretano la normativa nazionale in conformità al diritto dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione, si deve ritenere illegittima la mancata attribuzione della
Carta Docente al personale docente a tempo determinato che, come il ricorrente, ha svolto servizio per periodi equiparabili all'anno scolastico intero. Il nesso tra la formazione del docente e la durata e
- 5 - Tribunale di Treviso
la funzionalità rispetto ai discenti sussiste pienamente anche in relazione ai contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Non osta al riconoscimento del diritto il carattere annuale del beneficio, né l'eventuale mancato utilizzo delle somme entro l'anno scolastico di riferimento, atteso che l'art. 6 del D.P.C.M.
28.11.2016 prevede che le somme non spese siano rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo.
Quanto all'annualità più risalente oggetto di domanda, il termine quinquennale di prescrizione risulta infine utilmente interrotto dalla costituzione in mora inoltrata dal ricorrente all'amministrazione in data 28.6.2024.
Pertanto, accertato il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta Docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio con contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine alle spese di lite, stante l'evoluzione giurisprudenziale in materia e il recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensarle per metà. La
restante metà va posta a carico del resistente e si liquida in Euro 550,00, oltre rimborso CP_1
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero, dichiaratisi antistatari nelle conclusioni del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di nato a Treviso (TV) il [...], ad [...] Parte_1
del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di
[...] Parte_1
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l'importo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) tramite il sistema della Carta
elettronica;
2. Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo tra le parti, condannando il
[...]
alla rifusione in favore dell'attore della restante metà delle Controparte_1
spese di lite, che si liquida in Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
Gaetano Bottigliero e Luigi Bottigliero, quali difensori antistatari.
Treviso, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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