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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2767 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ussana presso lo studio dell'avv. Serra Emanuela che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per la separazione giudiziale;
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Cristian Piu C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare la separazione tra i coniugi “ e Parte_1
”; Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 28.11.1968 e nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, parte II,
serie C, anno 2019 - Comune di NC-SU);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 2767 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
con l'avv. Serra Emanuela;
Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Cristian Piu;
Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva di pari data, con la quale, nella causa tra le suddette parti, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia davanti al giudice istruttore dott. Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per la prosecuzione e conferma l'udienza del 29.05.2025, ore 9:00, per l'espletamento della prova;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.05.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti