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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2020 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI Parte_1 C.F._1
VITTORIO e dell'avv. MEUCCI CHIARA, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. LEPRI VITTORIO
Parte ricorrente contro
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. LOMI GIAN Controparte_1 C.F._2
LUCA FALIERO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_2 C.F._3
UMBERTO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parti resistenti
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_3 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
e entrambi in qualità di eredi dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e di eredi di formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 Persona_2
“1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrabile al livello B CCNL Lavoratori Domestici, tra la sig.ra Parte_1
e i sigg.ri e e dal 2 maggio 2001 al 11 febbraio
[...] Per_1 Persona_2 Controparte_4 2017 e per l'effetto condannare i sigg.ri e in qualità di eredi dei Controparte_1 Controparte_2 coniugi nonché della sig.ra ed obbligati in solido pro quota tra loro, a CP_1 Persona_2 corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 33.344,81 a titolo di differenze retributive, da considerarsi anche quale equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre € 378,05 per indennità di mancato preavviso, nonchè la somma di € 9.830,53 lorde a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto ovvero la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrabile al livello B CCNL Lavoratori Domestici, tra la sig.ra e i sigg.ri Parte_1
e e dal 2 maggio 2001 al 11 febbraio 2017, condannare i Per_1 Persona_2 Controparte_4 sigg.ri e in qualità di eredi dei coniugi nonché della Controparte_1 Controparte_2 CP_1 sig.ra ed obbligati in solido pro quota tra loro, alla regolarizzazione contributiva Persona_2 del rapporto di lavoro con la ricorrente;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi della procedura”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa quale collaboratrice familiare presso l'abitazione delle signore e in Galleria Nazionale n. Controparte_4 Persona_2
12 a OI (ove era domiciliato anche il marito della sig.ra , in forza di un CP_4 Persona_1 rapporto di lavoro di natura subordinata mai regolarizzato né formalizzato, dal 2 maggio 2001 all'11 febbraio 2017, con orario part-time dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nel periodo dal 2001 al
2005, la ricorrente aveva lavorato presso la residenza del in via di Villanova n. 10-12, mentre CP_1
l'appartamento in Galleria Nazionale era in ristrutturazione, alla fine della quale la aveva Parte_1 assistito i datori di lavoro nel trasloco, anche con l'aiuto del figlio Ha inoltre riferito di aver Per_3
percepito, per il periodo 2001-2014, la retribuzione mensile di 1.100.000 lire, poi convertita, con l'avvento dell'euro, in € 568,00, mentre dal 2015 al 2017 la retribuzione mensile pari ad € 600,00. Ha rappresentato di essersi occupata di stirare, lavare, preparare il vitto, pulire, fare la spesa, e, presso la casa di campagna dei datori di lavoro, di curare il giardino e di pulire la contigua casa di CP_1
che vi si recava nel periodo estivo con la famiglia, sempre secondo le direttive impartite dai
[...]
e dalla che la doveva avvisare in caso di malattia, ritardo o impedimento CP_1 CP_4 Parte_1
e ai quali doveva rivolgersi per richiedere permessi e ferie. Il rapporto si era interrotto l'11 febbraio
2017, quando la sig.ra , col consenso del sig. , aveva chiesto alla ricorrente la Per_2 Per_1 riconsegna delle chiavi dell'appartamento comunicandole il licenziamento in tronco. Ha, infine, riferito che è deceduta l'8 giugno 2012, è deceduta il 4 luglio 2018 e Controparte_4 Persona_2
è deceduto il 16 marzo 2019, e che eredi legittimi di questi risulterebbero essere Persona_1
e convenuti in tale veste in giudizio. Ha dunque chiesto che, previo CP_1 Controparte_2 accertamento del vincolo di subordinazione e l'inquadramento al livello B lavoratori non conviventi
CCNL Lavoratori domestici, i convenuti fossero condannati alla corresponsione di quanto dovutole a titolo di differenze retributive ai sensi dell'art. 36 Cost., a titolo di tfr e di istituti retributivi previsti nel
CCNL applicabile, oltre all'indennità di mancato preavviso, e alla regolarizzazione contributiva susseguente.
Costituitosi tempestivamente, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ex art. 36 CCNL Collaboratori domestici, la prescrizione del diritto azionato e l'inammissibilità della domanda in quanto contraddittoria;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. Costituitosi tempestivamente, ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva ex art. 36 CCNL Collaboratori domestici, l'inammissibilità della domanda in quanto contraddittoria, la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi di accoglimento, la rideterminazione delle spettanze pretese dalla ricorrente nella minor somma di giustizia.
All'esito dell'istruttoria orale, verificato il tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, e previa sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, cp.c., il giudice ha CP_ ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
L' chiamato si è costituito tempestivamente per l'udienza del 22 maggio 2025, e, per il caso CP_5
di ritenuta fondatezza della domanda, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, trattandosi di rapporto di lavoro asseritamente svoltosi tra il maggio 2001 ed il febbraio 2017 ed essendo stato notificato il ricorso giudiziale all'ente previdenziale solo in data 25 ottobre 2024.
La causa è stata decisa, dunque, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.
***
Sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Mancato assolvimento dell'onere della prova
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate, facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093:
“In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini, Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio
2018, n. 11458; Cass. civ., sez. VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002).
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis,
Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171). Difatti, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass. civ., sez. L, 6 aprile 2017, n. 8883).
L'onere di dimostrare, secondo lo standard probatorio del 'più probabile che non' ex art. 2697 c.c., il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio grava interamente sul lavoratore che, sul presupposto dell'asserito vincolo di subordinazione, agisca per l'accertamento delle conseguenti spettanze (è affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato”: così, tra le tante, Cass. civ., sez. L, 14 maggio 2013, n. 11530).
Ebbene, nel caso che ci occupa non risulta raggiunta la prova che il rapporto intercorso tra la e i de cuius dei resistenti e sia ascrivibile all'alveo dei rapporti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
lavoro subordinato, non potendosi evincere dalla espletata istruttoria orale, in termini di probabilità prevalente, la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
Deve evidenziarsi, anzitutto, come dall'istruttoria orale, pur risultando che la abbia Parte_1 frequentato l'abitazione di e nel periodo per cui è causa, non è Controparte_4 Persona_2
emersa la prova della soggezione della ricorrente non solo al potere di eterodirezione di queste ultime, ma nemmeno – ciò che risulta determinante – al loro potere disciplinare. L'attività asseritamente svolta dalla ricorrente, per come ricostruibile dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta compatibile, invero, anche con lo svolgimento di una prestazione autonoma di collaborazione, così come con una mera offerta a titolo gratuito, in virtù di un rapporto amicale, del proprio aiuto e compagnia in quelle occasioni nelle quali la ricorrente si trovava a visitare la casa delle signore e CP_4 CP_1 Infatti, per un verso i testi intimati da parte resistente hanno riferito di aver incontrato la ricorrente a casa in circostanze riconducibili a ritrovi conviviali, sottolineando l'atteggiamento ed il CP_1 rapporto di amicizia che legava la con e (cfr. dich. teste “in queste Parte_1 CP_4 Per_2 Tes_1 occasioni la l'ho sempre vista in via amicale con la famiglia e per cui in diverse Parte_1 CP_1 occasioni l'ho trovata in casa, lì, insieme a noi, in via amicale […] Ad giudice: io presumo dall'atteggiamento che vedevo nella che la stessa fosse amica della famiglia ossia Parte_1 CP_1 della madre , del padre , della zia e del ”; dich. teste : “la CP_4 Per_4 Per_2 Controparte_2 Tes_2
vedevo lì in casa che parlava amichevolmente con la piuttosto che con la come tra CP_4 Per_2 persone che si conoscono […] Ad giudice: A volte è capitato che io sono rimasta lì a pranzo, e la signora , anche lei era rimasta per il pranzo e aiutava a sparecchiare come facevo anch'io Parte_1 una volta terminato il pranzo”; teste “La la conosco e l'ho conosciuta dalla mia Tes_3 Parte_1 consuocera […] era una amica della mia consuocera […] La spesso la Controparte_4 Parte_1 trovavo in casa della mia consuocera e ricordo che si stava lì, si parlava, le facevamo un po' di compagnia”); hanno inoltre dichiarato di non aver visto la ricorrente svolgere attività lavorativa (teste
: “Per quanto io mi ricordo non ho mai visto la pulire la casa oppure dare Tes_2 Parte_1
l'aspirapolvere”; il teste ha dichiarato: “io non so dire se la svolgesse anche qualche Tes_1 Parte_1
attività di lavoro per la famiglia non so dire se facesse le pulizie, oppure preparasse i pranzi CP_1 ed altro. Per come ho visto la a casa dei quando ero presente anch'io e come si Parte_1 CP_1
portava in casa, vedevo che era in rapporto di amicizia con tutta la famiglia Ad giudice: io CP_1
non so dire se la abbia aiutato nel tempo la sig.ra in qualche lavoro Parte_1 Controparte_4 domestico”; teste “io appunto ho sempre trovato e visto la a parlare lì in casa, Tes_3 Parte_1 mentre non l'ho mai vista lavorare né svolgere qualche lavoretto di faccende. Per quanto io mi ricordo non ho mai sentito che la innocenti abbia dato ordini alla di fare qualche lavoro Parte_1 domestico”) e, comunque, di non sapere se la stessa si occupasse delle faccende domestiche (anzi, il teste ha riferito di aver sempre visto l' e la occuparsi della cucina – “nelle Tes_1 CP_4 CP_1 diverse occasioni che sono capitato a casa dei anche durante l'ora di pranzo e cena ho visto CP_1 la sig.ra e in cucina” -, così come la teste . CP_4 Per_2 Tes_3
Per altro verso, nemmeno le circostanze riferite dai testi intimati dalla stessa parte ricorrente consentono di superare le affermazioni rese dai testimoni sentiti sui capitoli articolati dai resistenti e di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro che in questa sede viene rivendicato.
Si tratta, per la gran parte, di circostanze de relato, di cui i testi non hanno dunque avuto contezza in prima persona. Peraltro, i testi e risultano scarsamente attendibili, in Testimone_4 Testimone_5 virtù dei rapporti familiari che li legano alla ricorrente (il primo è il figlio, il secondo l'ex coniuge): si consideri, in aggiunta, che le versioni dei fatti dai medesimi riferiti presentano elementi tra loro contraddittori, in specie quanto al luogo di lavoro della ricorrente, posto che dalla versione dei fatti riferita da emergerebbe che la prestasse essenzialmente la propria attività Testimone_4 Parte_1
quotidianamente presso la casa di Galleria Nazionale, mentre il teste ha riferito che per Testimone_5
una decina di anni almeno la ricorrente lavorasse tutti i giorni a Germinaia.
Per converso, se da un canto il teste ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa, non Tes_6 conoscendo nemmeno la ricorrente, d'altro canto il teste (teste disinteressato alla vicenda per cui Tes_7
è causa, non avendo legami con le parti), ha ammesso di non sapere né da chi fosse assunta la né che orario facesse e quanti giorni lavorasse, né da chi prendesse le direttive e se dovesse Parte_1
rivolgersi a qualcuno, e a chi, per questioni quali ferie o permessi, riferendo peraltro di essere stato solo
“un paio di volte” presso le abitazioni di Galleria Nazionale e a Valdibrana, non potendo dunque ritenersi il teste in alcun modo informato sui fatti di cui trattasi.
Si consideri, infine, che sono gli stessi testi di parte ricorrente ad aver riferito che la stessa, in determinate circostanze, ha richiesto il loro aiuto per svolgere determinate attività per conto degli asseriti datori di lavoro: difatti, tanto il teste quanto il teste hanno dichiarato di Tes_7 Testimone_4
aver aiutato la ricorrente nella gestione del trasloco tra la casa di Valdibrana e quella di Galleria
Nazionale; il teste ha dichiarato che talora si occupava di andare a fare la spesa per le Testimone_5
asserite datrici di lavoro, quando la glielo chiedeva perché non era riuscita a recarvisi, e la Parte_1
portava presso la casa della Galleria Nazionale. Ebbene, si tratta di elementi idonei ad escludere il ricorrere di un vincolo di natura subordinata, essendo per contro suggestivi di una autonomia e libertà organizzativa della nello svolgimento delle asserite mansioni che depone per la Parte_1 riconducibilità del rapporto di cui trattasi all'alveo della collaborazione autonoma ovvero alla mera frequentazione amicale.
In conclusione, non vi sono elementi a sostegno della sussistenza di una eterodeterminazione e della sottoposizione della ricorrente a poteri organizzativi, direttivi e disciplinari, né ricorrono gli elementi sussidiari individuati dalla giurisprudenza per fondare la sussistenza di un rapporto subordinato.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per ciascuno dei resistenti vittoriosi, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa. Per quanto
CP_ concerne le spese da liquidarsi in favore di si ha riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non avendo l' partecipato alle udienze nel corso delle quali si è svolta l'istruttoria CP_5
orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di OI, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ed in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate, per ciascuno, in complessivi € 4.629,00 per compensi, oltre 15% CP_2
per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.689,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per. c.p.c.
OI, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2020 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI Parte_1 C.F._1
VITTORIO e dell'avv. MEUCCI CHIARA, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. LEPRI VITTORIO
Parte ricorrente contro
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. LOMI GIAN Controparte_1 C.F._2
LUCA FALIERO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_2 C.F._3
UMBERTO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parti resistenti
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_3 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
e entrambi in qualità di eredi dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e di eredi di formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 Persona_2
“1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrabile al livello B CCNL Lavoratori Domestici, tra la sig.ra Parte_1
e i sigg.ri e e dal 2 maggio 2001 al 11 febbraio
[...] Per_1 Persona_2 Controparte_4 2017 e per l'effetto condannare i sigg.ri e in qualità di eredi dei Controparte_1 Controparte_2 coniugi nonché della sig.ra ed obbligati in solido pro quota tra loro, a CP_1 Persona_2 corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 33.344,81 a titolo di differenze retributive, da considerarsi anche quale equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre € 378,05 per indennità di mancato preavviso, nonchè la somma di € 9.830,53 lorde a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto ovvero la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrabile al livello B CCNL Lavoratori Domestici, tra la sig.ra e i sigg.ri Parte_1
e e dal 2 maggio 2001 al 11 febbraio 2017, condannare i Per_1 Persona_2 Controparte_4 sigg.ri e in qualità di eredi dei coniugi nonché della Controparte_1 Controparte_2 CP_1 sig.ra ed obbligati in solido pro quota tra loro, alla regolarizzazione contributiva Persona_2 del rapporto di lavoro con la ricorrente;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi della procedura”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa quale collaboratrice familiare presso l'abitazione delle signore e in Galleria Nazionale n. Controparte_4 Persona_2
12 a OI (ove era domiciliato anche il marito della sig.ra , in forza di un CP_4 Persona_1 rapporto di lavoro di natura subordinata mai regolarizzato né formalizzato, dal 2 maggio 2001 all'11 febbraio 2017, con orario part-time dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nel periodo dal 2001 al
2005, la ricorrente aveva lavorato presso la residenza del in via di Villanova n. 10-12, mentre CP_1
l'appartamento in Galleria Nazionale era in ristrutturazione, alla fine della quale la aveva Parte_1 assistito i datori di lavoro nel trasloco, anche con l'aiuto del figlio Ha inoltre riferito di aver Per_3
percepito, per il periodo 2001-2014, la retribuzione mensile di 1.100.000 lire, poi convertita, con l'avvento dell'euro, in € 568,00, mentre dal 2015 al 2017 la retribuzione mensile pari ad € 600,00. Ha rappresentato di essersi occupata di stirare, lavare, preparare il vitto, pulire, fare la spesa, e, presso la casa di campagna dei datori di lavoro, di curare il giardino e di pulire la contigua casa di CP_1
che vi si recava nel periodo estivo con la famiglia, sempre secondo le direttive impartite dai
[...]
e dalla che la doveva avvisare in caso di malattia, ritardo o impedimento CP_1 CP_4 Parte_1
e ai quali doveva rivolgersi per richiedere permessi e ferie. Il rapporto si era interrotto l'11 febbraio
2017, quando la sig.ra , col consenso del sig. , aveva chiesto alla ricorrente la Per_2 Per_1 riconsegna delle chiavi dell'appartamento comunicandole il licenziamento in tronco. Ha, infine, riferito che è deceduta l'8 giugno 2012, è deceduta il 4 luglio 2018 e Controparte_4 Persona_2
è deceduto il 16 marzo 2019, e che eredi legittimi di questi risulterebbero essere Persona_1
e convenuti in tale veste in giudizio. Ha dunque chiesto che, previo CP_1 Controparte_2 accertamento del vincolo di subordinazione e l'inquadramento al livello B lavoratori non conviventi
CCNL Lavoratori domestici, i convenuti fossero condannati alla corresponsione di quanto dovutole a titolo di differenze retributive ai sensi dell'art. 36 Cost., a titolo di tfr e di istituti retributivi previsti nel
CCNL applicabile, oltre all'indennità di mancato preavviso, e alla regolarizzazione contributiva susseguente.
Costituitosi tempestivamente, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ex art. 36 CCNL Collaboratori domestici, la prescrizione del diritto azionato e l'inammissibilità della domanda in quanto contraddittoria;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. Costituitosi tempestivamente, ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva ex art. 36 CCNL Collaboratori domestici, l'inammissibilità della domanda in quanto contraddittoria, la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi di accoglimento, la rideterminazione delle spettanze pretese dalla ricorrente nella minor somma di giustizia.
All'esito dell'istruttoria orale, verificato il tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, e previa sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, cp.c., il giudice ha CP_ ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
L' chiamato si è costituito tempestivamente per l'udienza del 22 maggio 2025, e, per il caso CP_5
di ritenuta fondatezza della domanda, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, trattandosi di rapporto di lavoro asseritamente svoltosi tra il maggio 2001 ed il febbraio 2017 ed essendo stato notificato il ricorso giudiziale all'ente previdenziale solo in data 25 ottobre 2024.
La causa è stata decisa, dunque, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.
***
Sull'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Mancato assolvimento dell'onere della prova
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate, facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093:
“In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini, Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio
2018, n. 11458; Cass. civ., sez. VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002).
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis,
Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171). Difatti, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass. civ., sez. L, 6 aprile 2017, n. 8883).
L'onere di dimostrare, secondo lo standard probatorio del 'più probabile che non' ex art. 2697 c.c., il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio grava interamente sul lavoratore che, sul presupposto dell'asserito vincolo di subordinazione, agisca per l'accertamento delle conseguenti spettanze (è affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato”: così, tra le tante, Cass. civ., sez. L, 14 maggio 2013, n. 11530).
Ebbene, nel caso che ci occupa non risulta raggiunta la prova che il rapporto intercorso tra la e i de cuius dei resistenti e sia ascrivibile all'alveo dei rapporti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
lavoro subordinato, non potendosi evincere dalla espletata istruttoria orale, in termini di probabilità prevalente, la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
Deve evidenziarsi, anzitutto, come dall'istruttoria orale, pur risultando che la abbia Parte_1 frequentato l'abitazione di e nel periodo per cui è causa, non è Controparte_4 Persona_2
emersa la prova della soggezione della ricorrente non solo al potere di eterodirezione di queste ultime, ma nemmeno – ciò che risulta determinante – al loro potere disciplinare. L'attività asseritamente svolta dalla ricorrente, per come ricostruibile dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta compatibile, invero, anche con lo svolgimento di una prestazione autonoma di collaborazione, così come con una mera offerta a titolo gratuito, in virtù di un rapporto amicale, del proprio aiuto e compagnia in quelle occasioni nelle quali la ricorrente si trovava a visitare la casa delle signore e CP_4 CP_1 Infatti, per un verso i testi intimati da parte resistente hanno riferito di aver incontrato la ricorrente a casa in circostanze riconducibili a ritrovi conviviali, sottolineando l'atteggiamento ed il CP_1 rapporto di amicizia che legava la con e (cfr. dich. teste “in queste Parte_1 CP_4 Per_2 Tes_1 occasioni la l'ho sempre vista in via amicale con la famiglia e per cui in diverse Parte_1 CP_1 occasioni l'ho trovata in casa, lì, insieme a noi, in via amicale […] Ad giudice: io presumo dall'atteggiamento che vedevo nella che la stessa fosse amica della famiglia ossia Parte_1 CP_1 della madre , del padre , della zia e del ”; dich. teste : “la CP_4 Per_4 Per_2 Controparte_2 Tes_2
vedevo lì in casa che parlava amichevolmente con la piuttosto che con la come tra CP_4 Per_2 persone che si conoscono […] Ad giudice: A volte è capitato che io sono rimasta lì a pranzo, e la signora , anche lei era rimasta per il pranzo e aiutava a sparecchiare come facevo anch'io Parte_1 una volta terminato il pranzo”; teste “La la conosco e l'ho conosciuta dalla mia Tes_3 Parte_1 consuocera […] era una amica della mia consuocera […] La spesso la Controparte_4 Parte_1 trovavo in casa della mia consuocera e ricordo che si stava lì, si parlava, le facevamo un po' di compagnia”); hanno inoltre dichiarato di non aver visto la ricorrente svolgere attività lavorativa (teste
: “Per quanto io mi ricordo non ho mai visto la pulire la casa oppure dare Tes_2 Parte_1
l'aspirapolvere”; il teste ha dichiarato: “io non so dire se la svolgesse anche qualche Tes_1 Parte_1
attività di lavoro per la famiglia non so dire se facesse le pulizie, oppure preparasse i pranzi CP_1 ed altro. Per come ho visto la a casa dei quando ero presente anch'io e come si Parte_1 CP_1
portava in casa, vedevo che era in rapporto di amicizia con tutta la famiglia Ad giudice: io CP_1
non so dire se la abbia aiutato nel tempo la sig.ra in qualche lavoro Parte_1 Controparte_4 domestico”; teste “io appunto ho sempre trovato e visto la a parlare lì in casa, Tes_3 Parte_1 mentre non l'ho mai vista lavorare né svolgere qualche lavoretto di faccende. Per quanto io mi ricordo non ho mai sentito che la innocenti abbia dato ordini alla di fare qualche lavoro Parte_1 domestico”) e, comunque, di non sapere se la stessa si occupasse delle faccende domestiche (anzi, il teste ha riferito di aver sempre visto l' e la occuparsi della cucina – “nelle Tes_1 CP_4 CP_1 diverse occasioni che sono capitato a casa dei anche durante l'ora di pranzo e cena ho visto CP_1 la sig.ra e in cucina” -, così come la teste . CP_4 Per_2 Tes_3
Per altro verso, nemmeno le circostanze riferite dai testi intimati dalla stessa parte ricorrente consentono di superare le affermazioni rese dai testimoni sentiti sui capitoli articolati dai resistenti e di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro che in questa sede viene rivendicato.
Si tratta, per la gran parte, di circostanze de relato, di cui i testi non hanno dunque avuto contezza in prima persona. Peraltro, i testi e risultano scarsamente attendibili, in Testimone_4 Testimone_5 virtù dei rapporti familiari che li legano alla ricorrente (il primo è il figlio, il secondo l'ex coniuge): si consideri, in aggiunta, che le versioni dei fatti dai medesimi riferiti presentano elementi tra loro contraddittori, in specie quanto al luogo di lavoro della ricorrente, posto che dalla versione dei fatti riferita da emergerebbe che la prestasse essenzialmente la propria attività Testimone_4 Parte_1
quotidianamente presso la casa di Galleria Nazionale, mentre il teste ha riferito che per Testimone_5
una decina di anni almeno la ricorrente lavorasse tutti i giorni a Germinaia.
Per converso, se da un canto il teste ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa, non Tes_6 conoscendo nemmeno la ricorrente, d'altro canto il teste (teste disinteressato alla vicenda per cui Tes_7
è causa, non avendo legami con le parti), ha ammesso di non sapere né da chi fosse assunta la né che orario facesse e quanti giorni lavorasse, né da chi prendesse le direttive e se dovesse Parte_1
rivolgersi a qualcuno, e a chi, per questioni quali ferie o permessi, riferendo peraltro di essere stato solo
“un paio di volte” presso le abitazioni di Galleria Nazionale e a Valdibrana, non potendo dunque ritenersi il teste in alcun modo informato sui fatti di cui trattasi.
Si consideri, infine, che sono gli stessi testi di parte ricorrente ad aver riferito che la stessa, in determinate circostanze, ha richiesto il loro aiuto per svolgere determinate attività per conto degli asseriti datori di lavoro: difatti, tanto il teste quanto il teste hanno dichiarato di Tes_7 Testimone_4
aver aiutato la ricorrente nella gestione del trasloco tra la casa di Valdibrana e quella di Galleria
Nazionale; il teste ha dichiarato che talora si occupava di andare a fare la spesa per le Testimone_5
asserite datrici di lavoro, quando la glielo chiedeva perché non era riuscita a recarvisi, e la Parte_1
portava presso la casa della Galleria Nazionale. Ebbene, si tratta di elementi idonei ad escludere il ricorrere di un vincolo di natura subordinata, essendo per contro suggestivi di una autonomia e libertà organizzativa della nello svolgimento delle asserite mansioni che depone per la Parte_1 riconducibilità del rapporto di cui trattasi all'alveo della collaborazione autonoma ovvero alla mera frequentazione amicale.
In conclusione, non vi sono elementi a sostegno della sussistenza di una eterodeterminazione e della sottoposizione della ricorrente a poteri organizzativi, direttivi e disciplinari, né ricorrono gli elementi sussidiari individuati dalla giurisprudenza per fondare la sussistenza di un rapporto subordinato.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per ciascuno dei resistenti vittoriosi, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa. Per quanto
CP_ concerne le spese da liquidarsi in favore di si ha riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non avendo l' partecipato alle udienze nel corso delle quali si è svolta l'istruttoria CP_5
orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di OI, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ed in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate, per ciascuno, in complessivi € 4.629,00 per compensi, oltre 15% CP_2
per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.689,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per. c.p.c.
OI, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.