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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione, nella persona del giudice dr. Vincenzo De Franceschi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1461 del ruolo generale affari contenziosi del Tribunale di Potenza dell'anno 2014
TRA
(codice fiscale ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Potenza alla via Via Isca del Pioppo n. 178, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mariani, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
(codice fiscale , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Potenza alla via Maratea n. 8, presso lo studio dell'avvocato Galante Paolo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: rese all'udienza cartolare del 04/09/2024, in cui le parti si riportavano ai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del
2009. Con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, si fa espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza.
Pag. 1 a 9 Con atto di citazione notificato in data 08/09 maggio 2014 l'attore ha convenuto in giudizio il indicato in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo signor Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle sopra evidenziate richieste, dichiarare e dare atto: a) del diritto soggettivo maturato dalla odierna parte attrice alla riscossione della rimanente parte del contributo, a valere sui fondi pubblici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980, pari ad € 59.242,31 così come assegnato con formali provvedimenti amministrativi del Comune di Controparte_1
su conforme parere tecnico espresso dalla competente Commissione istituita ex
[...] art. 14 della Legge 14.05.1981 n. 219; e per l'effetto, b) condannare il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma complessiva di € 59.242,31, per le causali di cui al precedente punto a), oltre ad interessi moratori decorrenti dal 30° giorno successivo al deposito della contabilità finale dei lavori e di tutta la documentazione prevista ex lege, così come stabilito dall'articolo 15, comma 2, della Legge Regionale 22.10.2007
n. 18 emanata dalla , oltre che al pagamento dei danni tutti, di Parte_2 natura non patrimoniale, subiti e subendi, così come saranno accertati e dimostrati in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU ove ritenuta necessaria ai fini del decidere, o comunque liquidati ex art. 1226 c.c.. Il tutto da contenersi nell'importo massimo richiesto pari ad € 100.000,00 con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
in ogni caso, c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo fattone, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
A fondamento il medesimo ha dedotto: di essere proprietario di un fabbricato urbano, adibito a civile abitazione e depositi, siti nel Comune di Sant'Angelo le Fratte (PZ) in
Via Cupa;
che per detta unità immobiliare venne presentata, in data 25/05/1988, domanda di concessione di contributo ai sensi e per gli effetti della Legge 14/05/1981
n. 219, corredata da dichiarazione di opzione “prima casa”, dichiarazione di “accollo di spesa” e da tutta la documentazione tecnica a corredo, così come previsto dalla legge;
che la domanda di contributo venne asseverata al protocollo dell'Ente in data
30/06/1988 al numero 3424; che il progetto di ricostruzione dell'abitazione venne redatto dall'ing. il quale procedette ad effettuare i rilievi Persona_1 fotografici e quelli dello stato di fatto;
che dalla relazione tecnica a corredo del progetto di ricostruzione, presentata ai sensi e per gli effetti della Legge 219/81, agli atti del
Comune di , e con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Controparte_1 sottoscritta dalla odierna parte attrice in data 25/05/1988, lo stesso ha attestato “di
Pag. 2 a 9 essere proprietario di un fabbricato urbano sito in S. Angelo le Fratte alla Via Cupa gravemente danneggiato dal sisma del 23/11/980, avente la seguente destinazione
d'uso: Granaio mq. 14.58, cantina mq. 14.69, Ingresso e scala mq. 16.34, garage e deposito derrate mq. 30.74, pranzo mq. 16.43, cucina mq. 16.39, disimpegno mq. 5.80, letto mq. 16.80, bagno mq. 4.76, letto mq. 16.40, balcone mq. 5.85”; che con nota del
06/05/1992, prot. 2145, il Comune di informava il richiedente Controparte_1 che “la Commissione Comunale nominata ai sensi dell'ex art. 14 della Legge 219/81 dopo aver esaminato la pratica in oggetto con relativa integrazione, senza riserva alcuna, decide di approvarla e di ammetterla a contributo per £ 109.715.044, pari all'importo di perizia, pertanto ne viene fatta pubblicazione all'Albo Pretorio per
l'avviso di rilascio di concessione edilizia”; che il Consiglio Comunale di CP_1
, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25/02/2000, effettuava la ripartizione
[...] dei fondi assegnati con delibera C.I.P.E. del 22.12.1998 a valere sulle somme di cui alla Legge n. 32/1992, sostitutiva ed integrativa della Legge n. 219/81, assegnando alla
“riattazione e ricostruzione del patrimonio edilizio” la somma di £ 1.520.000.000; che con successiva Delibera n. 2 del 11/01/2002, il Consiglio Comunale di Controparte_1
, in ossequio alla intervenuta normativa statale, stabiliva i criteri e le priorità
[...] nell'assegnazione dei contributi pubblici per la ristrutturazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati a seguito del sisma del 23/11/1980 e successivi;
che più precisamente veniva stabilito che “hanno titolo prioritario alla assegnazione dei contributi tutte le pratiche di riattazione/ricostruzione abitazioni che riguardino cittadini ancora alloggiati in sistemazioni precarie e, a seguire, le pratiche presentate dagli aventi titolo che, a prescindere dall'intervenuta approvazione o meno dei progetti presentati nei termini di legge, siano contestualmente in possesso dei seguenti requisiti: a) riguardino immobili per i quali gli interessati erano residenti alla data del sisma e che continuano a conservare tale requisito, che sussiste anche nel caso in cui si tratti di cittadini emigrati all'estero purché iscritti all'A.I.R.E.; b) costituiscano unicità dell'abitazione ovvero cittadini e/o componenti il nucleo familiare che non abbiano già beneficiato di altri contributi pubblici (ex lege 219/81, ex lege 120/87) per la riattazione/ricostruzione degli alloggi, fatta eccezione per l'ex Ordinanza 80;.
Tale requisito sussiste anche nel caso in cui si siano già ottenuti contributi per il solo recupero degli immobili ad uso non abitativo o nel caso in cui le abitazioni riattate abbiano superficie utile inferiore ai 45 mq.; c) attengano ad immobili il cui grado di danneggiamento, che sarà accertato mediante rilevamento dell'Ufficio Tecnico
Comunale e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti appositamente convenzionato, costituirà requisito di priorità per la relativa collocazione in graduatoria”; che nel medesimo atto deliberativo, in accordo con le previsioni di
Pag. 3 a 9 legge, veniva dato atto che “la graduatoria così come formata, salvo fatti al momento imprevedibili, sarà utilizzata a scorrimento fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, di volta in volta disponibili”; che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, prot. 5215 del 19/12/2002, in esecuzione del dettato normativo, delle previsioni della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2002, delle risultanze degli accertamenti effettuati dal Parte_3 presso il C.N.R., all'uopo convenzionato, e dalle risultanze degli
[...] accertamenti eseguiti in loco dall'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall'Ufficio dei Vigili Urbani, tesi a verificare la permanenza dei requisiti di priorità, veniva approvato l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 23.01.1992 n. 32; che in tale elenco, tra le priorità di finanziamento di cui alla lettera a), l'abitazione del signor risultava utilmente collocata Parte_1 in graduatoria al numero 56; che in maniera del tutto incomprensibile e sicuramente in contrasto con la vigente normativa in materia di ricostruzione, con Decreto n. 65/M di registro, protocollo 5406 del 31.12.2002, il Comune di Controparte_1 concedeva a un contributo “provvisoriamente determinato” nella Parte_1 somma di € 46.682,16 (£ 90.389.265), sicuramente inferiore al contributo così come determinato dalla competente commissione ex art. 14 L. 219/81 e come comunicato con nota del 06/05/1992 prot. 2145; che a seguito dell'emissione del Buono Contributo parziale, provvisoriamente determinato, veniva emessa Autorizzazione per la esecuzione di opere edilizie, avente numero di Concessione 275, anno 2002, protocollo
5416 del 31/12/2002; che con successivo Decreto n. 65/M bis di registro, protocollo
531 del 06/02/2007, il Comune di concedeva a Controparte_1 Pt_1
un contributo “integrativo” di € 3.000,00; che con successiva comunicazione
[...] del 30/05/2007, prot. 1853, il Comune di informava il Controparte_1 beneficiario che la Commissione Comunale, istituita ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
76/90, riesaminando la pratica di ricostruzione dell'immobile, aveva deciso di approvarla e di ammettere l'intervento a contributo per la somma di € 108.924,47 con accollo di spesa pari ad € 7.508,91 per un totale complessivo dell'intervento ricostruttivo pari ad € 116.433,38, con contestuale concessione di un contributo integrativo pari ad € 59.242,31 rispetto a quello già concesso ed ammontante ad €
49.682,16, da corrispondersi “compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili”; che in data 10/12/2007 veniva trasmessa da parte del tecnico incaricato la contabilità finale dei lavori;
che con nota del 25/11/2008, avente protocollo 4026, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di , visti gli atti di contabilità Controparte_1 finale dei lavori presentati dall'odierno attore, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori, esperiti i dovuti accertamenti ed
Pag. 4 a 9 accertata la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato, comunicava al che il residuo del buono contributo integrativo da ammettere, a Parte_1 saldo di quello originariamente concesso, era pari ad € 59.242,31 e che detta somma sarebbe stata liquidata compatibilmente con la relativa disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni;
che con nota datata 11/01/2014, trasmessa a mezzo P.E.C. ed asseverata al protocollo dell'Ente, veniva formalizzata richiesta di accesso a tutta la documentazione tecnico- amministrativa relativa alla pratica di ricostruzione, richiesta quest'ultima evasa in data 02/04/014 con la successiva consegna della documentazione in copia autentica, allegata alla produzione di parte attrice;
che in definitiva, la odierna parte attrice vanta ancora un cospicuo credito nei confronti del per la Controparte_1 rimanente parte del contributo pubblico già determinato e concesso, nonostante la presenza di risorse finanziarie inutilizzate;
che il convenuto non avrebbe CP_1 proceduto al finanziamento dei contributi concessi sulla base della graduatoria approvata in ossequi del disposto del D. Lgs. 32/1992, ma avrebbe operato nel senso di concedere delle anticipazioni parziali sui contributi a tutti i soggetti presenti in graduatoria, a valere sui fondi esistenti, senza tenere in debita considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento e la posizione assunta dai beneficiari medesimi nella graduatoria approvata;
che la condotta tenuta dall'ente avrebbe carattere antigiuridico, in quanto attuata in violazione di precise norme giuridiche, oltre ad essere negligente ed impudente e quindi fonte di danno al diritto di proprietà dell'istante, diritto tutelato dalla Costituzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/11/2014 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, pur non contestando il diritto dell'istante alla CP_1 percezione del saldo relativo al contributo, così come richiesto dall'attore, ha concluso per il rigetto della domanda, eccependo la circostanza che l'erogazione delle somme ammesse a contributo era subordinata alla effettiva disponibilità di risorse all'uopo stanziate dallo Stato.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'udienza del 04/10/2017 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 03/10/2018.
Dopo una serie di rinvii, anche di ufficio, e di scardinamenti, la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice, il quale all'udienza cartolare del 04/09/2024, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assegnava la causa a sentenza con termine di
20 giorni per il deposito di note conclusionali e successivo termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di note di replica.
Pag. 5 a 9 Motivi della decisione
La domanda di condanna al pagamento della rimanente parte del contributo ex Legge
n. 219/81 è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Risulta documentalmente provato che: a) parte attrice ha presentato in data 25/05/1988 domanda di concessione del contributo ex L. n. 219/1981 in relazione ad un fabbricato di sua proprietà, sito nel Come di (cfr. all. 1 nella produzione Controparte_1 dell'attore); b) in data 06/05/1992 l'ente convenuto comunicava che la Commissione
Comunale istituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 219/81 aveva approvato, senza riserva alcuna, la pratica di ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma di proprietà di ammessa a contributo per £ 109.715.044 (Cfr. all. 2 Parte_1 della produzione dell'attore); c) l'attore, in qualità di proprietario, era titolare del buono contributo n. 65/M rilasciato ai sensi della L. n. 32/1992 dal Comune di in data 31/12/2002 dell'importo complessivo provvisoriamente Controparte_1 determinato di € 46.682,16 per la ricostruzione dell'immobile sopra precisato, con previsione che “Con successivo provvedimento si procederà, nelle forme di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 76/90, alla rideterminazione e quantificazione definitiva dell'importo effettivamente spettante compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, all'eventuale integrazione e/o riduzione del contributo assegnato con il presente atto” (Cfr. all. 4 della produzione dell'attore); d) con successivo provvedimento prot. 531 del 02/04/2014 veniva concesso all'istante il contributo integrativo di € 3.000,00 per la ricostruzione del suo immobile, sempre con la precisazione di cui al precedente provvedimento riportato nella lettera c); e) seguivano vari atti di liquidazione in favore del beneficiario (cfr. all. 5, 6 e 7 della produzione dell'attore); f) in data 30/05/2007 l'ente convenuto comunicava all'attore, con nota prot. 1852 del 30/05/2007, che “la Commissione Comunale, istituita ai sensi dell'art.
1p del D. Lgs. 76/1990, dopo aver esaminato la pratica in oggetto ha deciso di approvarla ed ammetterla a contributo per € 108.924,47, con accollo spesa di €
7.508,91 e per un totale in perizia di € 116,433,38, per cui si concede un contributo integrativo di € 59.242,31 su quello già concesso di € 49.682,16, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili”; g) ad integrazione della suddetta nota, in data
25/11/2008 il responsabile dell'Area Tecnica del Comune comunicava che, vista la contabilità finale dei lavori presentata dal titolare del buono contributo 65M del
31/12/2001, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione ed accertata la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato, “ben può liquidarsi a Pt_1 la somma di € 59.242,31, quale residuo del contributo integrativo da
[...]
Pag. 6 a 9 emettere a saldo di quello originariamente concesso e compatibilmente con le relative disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 15 fella Legge n. 219/1981 e successive modifiche ed integrazioni”;
Risulta, dunque, che complessivamente è stata erogata in favore di Parte_1 la somma di € 49.682,16, a fronte dell'ammissione ad un contributo ex L. n. 219/81 per ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici pari a complessivi € 108.924,47, “compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”, residuando, pertanto, quale restante importo ammesso, la somma di € 59.242,31.
È, pertanto, sicuramente fuor di dubbio, stante anche il riconoscimento operato al riguardo dall'ente costituitosi in giudizio, che l'istante abbia maturato il diritto soggettivo ad ottenere il contributo di € 59.242,31, di cui sopra. Ciò che resta da chiedersi e se l'effettivo pagamento del detto contributo debba essere necessariamente condizionato alla sopravvenienza del finanziamento regionale, come dedotto dal
Comune.
Al riguardo, si rileva che in tema di contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie”, previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 19 del 1984 (convertito, con modif. in L. n.
80 del 1984) ed anche quello disciplinato dall'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 76 del
1990, integrano, in presenza del parere favorevole dell'apposita commissione, una fattispecie di riconoscimento del contributo con riserva di successiva liquidazione, sicché sussiste il diritto del privato ad ottenere l'accertamento dei presupposti del contributo, anche se la concreta erogazione resta subordinata all'esistenza dei fondi destinati a tale finalità (Cass. n. 18901/2020). Secondo la Cassazione, nel caso in cui al parere positivo della commissione circa l'ammissione a contributo non segua la concreta erogazione delle somme dovute e neppure il decreto sindacale di indicazione del contributo stesso, il diritto al contributo sussiste a prescindere dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie da parte del Comune, atteso che la mancanza di disponibilità finanziarie costituisce soltanto un ostacolo di mero fatto alla realizzazione del diritto, ma non ne impedisce né la nascita, né l'«indicazione»
(Cass.1603/2009). Dunque, se la mancanza della copertura finanziaria non è di ostacolo al sorgere del diritto al contributo, essa tuttavia ne impedisce l'erogazione.
Tornando al caso di specie e ritenute tardive le allegazioni dell'attore di cui alla comparsa conclusionale depositata in data 11/09/2024 ed inammissibile la documentazione depositata in data 12/12/2024, stante la preclusione all'esercizio del
Pag. 7 a 9 relativo potere processuale, si ritiene che non sia stata fornita alcuna prova dell'esistenza della copertura finanziaria, per cui il convenuto deve essere condannato ad erogare il suddetto importo, ma l'effettivo pagamento deve essere necessariamente condizionato alla sopravvenienza del finanziamento regionale ed alla destinazione della relativa provvista al soddisfacimento delle pretese degli ammessi al contributo, secondo le graduatorie e l'ordine di priorità imposti dalla normativa primaria e secondaria in materia, in concreto individuati dai competenti organi dell'ente territoriale (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 2316/2022; Corte di Appello di Napoli
n. 1962/2012; Tribunale di Potenza n. 1673/2024).
Dagli atti allegati non risulta affatto che la somma assegnata all'attore, a titolo di contributo ex legge n. 219/81, era stata destinata ad altri fini, né che sussisteva la relativa copertura finanziaria per il pagamento del detto contributo. L'attore, inoltre, non ha dimostrato che le dette risorse erano state effettivamente erogate al in CP_1 misura tale da consentire il pagamento del suo contributo nel rispetto della relativa graduatoria e ordine di priorità stabiliti dalla normativa in materia.
In conclusione, va accolta la domanda di condanna del convenuto al CP_1 pagamento in favore dell'attore del contributo ex legge n. 219/81 pari ad € 59.242,31, condizionandone, però, l'effettivo pagamento alla sopravvenienza del finanziamento regionale ed alla destinazione della relativa provvista al soddisfacimento delle pretese degli ammessi al contributo, secondo le graduatorie e l'ordine di priorità imposti dalla normativa primaria e secondaria in materia, in concreto individuati dai competenti organi dell'ente territoriale.
La domanda risarcitoria, infine, è infondata e, pertanto, va rigettata, in quanto non sorretta da specifiche allegazioni, oltreché non provata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e vanno ridotte del 50%, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree. Le stesse, inoltre, sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri al minimo previsti dal DM 147/2022, in considerazione della non complessità della controversia, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott. Vincenzo De
Franceschi, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 8 a 9 accoglie parzialmente la domanda di condanna proposta da nei Parte_1 confronti del e, per l'effetto; Controparte_1
condanna il , in persona del Sindaco rappresentante Controparte_1 legale pro-tempore, a pagare in favore di la somma di € 59.242,31, Parte_1
a titolo di contributo ex legge n. 219/81, a condizione che sopravvengano il relativo finanziamento regionale e la effettiva destinazione della relativa provvista al soddisfacimento delle pretese del medesimo secondo le graduatorie e l'ordine di priorità imposti dalla normativa primaria e secondaria in materia, in concreto individuati dai competenti organi dell'ente territoriale;
rigetta la domanda di risarcimento danni;
condanna il , in persona del Sindaco rappresentante Controparte_1 legale pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida, già detratto il 50%, in € 319,06 per spese ed € 3.526,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge da attribuire all'avvocato Giuseppe Mariani, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Potenza, lì 06/01/2025.
Il giudice delegato GOP dott. Vincenzo De Franceschi
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