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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5083/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI PIERRO MICHELE, come da Parte_1 procura in atti e da ( ) ; Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ) ; C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.6.2024, la ricorrente in epigrafe domandava , nei confronti dell'
,il riconoscimento della rendita o dell' indennizzo per la malattia professionale asseritamente CP_1 contratta in dipendenza del suo lavoro di marittimo.
L'ente convenuto resisteva.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, si espletava una prova testimoniale e una consulenza tecnica per il tramite del Dott. . Tes_1
Per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè alle malattie professionali denunciate, a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo sistema normativo incentrato sull'art. 13 d.lgs. 23.2.2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 del 2000), spetta il risarcimento del danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona), in luogo della rendita per l'inabilità permanente di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), t.u. 1124/65.
Le coordinate per l'erogazione dell'indennizzo, previsto dalla legge di riforma a titolo di ristoro del danno biologico e parametrato in base a una specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sono le seguenti:
- l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
- dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
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Nella fattispecie oggetto di disamina, è stata disposta ed espletata ctu medico-legale che, con motivazione articolata ed immune da censure, ha negato la natura professionale del trauma acustico denunciato.
Poiché le risultanze processuali non forniscono significativi spunti ulteriori;
considerato che
gli elementi di valutazione disponibili sono adeguati ai fini della decisione;
deve statuirsi allora il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il costo dell'indagine peritale rimane interamente a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 57 l. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni;
Cass. 6.5.1998, n. 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 29.6.2024, nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e CP_1 dei costi della lite.
Così deciso in Trani, il 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore