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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3747/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3747/2022 avente ad oggetto: prestazione
d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 29 marzo Parte_1 C.F._1
1967, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
MA OC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in in Itri, via Giacomo Matteotti, n. 24.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 9 DI (C.F.: ), residente a[...] C.F._2
341, 04026, Scauri di Minturno (LT), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo
IG (C.F.: e NA IG (C.F.: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti CodiceFiscale_4
difensori si in via Italo Balbo, n. 9, Scauri di Minturno.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il
presente appello e sulla scorta dei documenti prodotti già in prime cure annullare e
riformare totalmente la sentenza qui impugnata, n. 751/2022, del GdP di Gaeta, poiché
violativa di legge e conseguentemente dichiarare la sussistenza della competenza per
territorio del Giudice di Pace di Gaeta a decidere la lite, relativa al compenso
professionale richiesto dal professionista ( al convenuto Parte_1 CP_2
poiché il professionista risiede e ha studio in Itri (LT), cioè in territorio
[...]
rientrante nella competenza del GdP di Gaeta”.
Quale conseguenza dell'effetto devolutivo dell'atto d'appello e del suo accoglimento
(Cass. 10 febbraio 2004, n. 2471):
1. accertare che l'avv. ha curato le trattative tra il sig. Parte_1 Parte_2
ed il sig. per transigere questioni economiche tra essi sospese ed ha Controparte_2
tale effetto ha redatto di proprio pugno l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, con
pagina 2 di 9 previsione dell'obbligo del sig. o società a lui collegata, di pagare in Controparte_2
favore del sig. o società a questi collegata, la somma di € 100.000,00; Parte_2
2. accertare che il compenso professionale richiesto dell'attore per l'opera prestata,
pari ad € 3.400,00 più spese generali, c.p.a. ed iva, è conforme a quanto previsto dal
D.M. n. 55 / 2014 ed a tale effetto condannare il sig. al Controparte_2
pagamento di tale somma (o altra ritenuta equa e di giustizia) in favore dell'avv.
, il tutto comunque entro i limiti dell'adita competenza per valore del Parte_1
Giudice di Pace”.
Per la parte convenuta: “La difesa dell'appellato Sig. si riporta Controparte_2
integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione
nel presente giudizio della quale chiede il pieno accoglimento.
Trattandosi di giudizio di secondo grado ed avendo la causa natura prettamente
documentale, questa difesa chiede fissarsi udienza per la precisazione delle
conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo
[...] Controparte_2
Tribunale, quale giudice di secondo grado, per chiedere la modifica della sentenza n.
751/2022, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, al fine di far accertare la sua competenza territoriale in merito alla lite.
pagina 3 di 9 A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- l'attore, di professione avvocato, aveva curato le trattative tra il sig. e il Parte_2
sig. per transigere pregressi rapporti contrattuali e le connesse Controparte_2
questioni economiche, che facevano riferimento sia ai contraenti stessi, sia la società ad essi collegate, ma tale trattative non venivano verbalizzate e formalizzate;
- successivamente il giorno 2 settembre 2021, a seguito di nuove trattative, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, con cui si prevedeva l'obbligo di CP_2
di pagare una somma di denaro in favore di
[...] Parte_3
- a seguito del pagamento, il chiedeva il corrispettivo di quanto Parte_1
dovuto in relazione all'attività svolta, e, a seguito di richiesta, solo Controparte_2
rifiutava tale richiesta e non partecipava neanche ad un tentativo di mediazione, svoltosi a Formia, in data 11.11.2021;
- si procedeva, quindi, ad instaurare un giudizio davanti al Giudice di Pace di Gaeta,
davanti al quale, una volta costituito, il convenuto eccepiva l' incompetenza terrotoriale e rilevando la diversa competenza del foro del consumatore, ossia quello del Tribunale
di Cassino, la sussistenza di un precedente inter partes, relativa ad un altro giudizio estinto e, infine, il mancato conferimento dell'incarico al professionista;
- il Giudice di Pace di Gaeta, una volta emessa la sentenza, dichiarava la propria incompetenza;
- l'istante proponeva appello lamentando che il Giudice di prime cure non aveva tenuto pagina 4 di 9 conto dei principi dell'art. 20 c.p.c. in materia e dei limiti dell'art. 33 del codice del consumatore;
- la sentenza violava l'articolo 3 e 33 del codice del consumatore, poiché applicava ad un imprenditore una normativa che faceva riferimento ad altri soggetti, in quanto il
[...]
non si era mai presentato come consumatore ma come imprenditore. CP_2
In virtù di tanto chiedeva di modificare la sentenza n. 751/2022, del Giudice di Pace di
Gaeta, in quanto emessa in violazione della legge e di dichiarare la sussistenza della competenza per territorio del giudice di pace di Gaeta a decidere la lite.
All'udienza del 27.03.2023, si costituiva parte appellata e contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- si rilevava la correttezza della sentenza impugnata, con riferimento alle ragioni addotte in primo grado, in quanto la competenza per territorio nelle controversie in tema di pagamento dell'onorario all'avvocato per competenze professionali si determinano in relazione al foro del consumatore, e, in tal caso, il convenuto aveva la residenza nel comune di Minturno;
- come indicato nella sentenza, il veniva citato in giudizio come persona fisica CP_2
e non come legale rappresentante di una qualsiasi società;
- la stessa Suprema Corte aveva dichiarato che nel caso di una persona fisica che avesse garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spettava al giudice nazionale determinare se tale persona avesse agito nell'ambito della sua attività
pagina 5 di 9 professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legavano a tale società,
quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'appello.
Ciò posto in fatto, l'appello va rigettato.
Infatti, non si condivide l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere ravvisabile ne l caso di specie il foro del consumatore con conseguente declaratoria di incompetenza territoriale.
Va osservato che nel caso di specie non viene prodotta la sentenza n. 225 del 2022
dell'1.4.2022 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta che ha deciso la medesima questione in primo grado fissando il termine per la riassunzione dinanzi al G.D.P. di Cassino, in particolare allo stato non vi è prova che detta sentenza sia passata in giudicato.
Fatta tale premessa nel caso di specie si rileva che nell'atto di citazione di primo grado l'attore affermava che egli aveva agito nell'interesse del convenuto quale imprenditore e non quale consumatore ritenendo pertanto non ravvisabile la competenza radicata sulla base del foro del consumatore.
Tale qualità di imprenditore tuttavia è stata contestata dal convenuto . CP_2
Parte attrice in primo grado ha affidato la prova della sua qualità di imprenditore nel contestato della transazione ad una clausola dell'accordo che prevede quanto segue:
“Tra e , oggi 2/9/2021, si concorda che Parte_2 Controparte_2 CP_2
pagina 6 di 9 riconosce in favore di o società da questi indicata la somma CP_2 Parte_2
omnia di euro centocinquemila/00, anzi la somma di euro centomila, a saldo stralcio
e transazione di ogni rapporto dare / avere tra essi stessi o le società di cui essi
sono soci o amministratori. L'importo a saldo, una volta pagato, sarò ritenuto
satisfattivo di ogni dare avere” .
Invero la clausola si riferisce ad una transazione intervenuta tra le parti che da una parte sono considerati come “essi”, locuzione che non richiamata alcuna qualità di imprenditore;
dall'altra, come soci o amministratori di società nel quale caso rivestirebbero la qualità di imprenditori.
Orbene, la transazione non chiarisce per quale parte del definito l'accordo si riferisca ai rapporti tra imprenditori, radicante la competenza in base alle regole generali previste dal codice di rito, e per quale altra parte il definito si riferisca al rapporto tra “essi” che radica invece la competenza in base al foro del consumatore.
In ogni caso era necessario che parte attrice comunque di fronte alla precisa contestazione del convenuto, dimostrasse la qualità del quale legale rapp.te di CP_2
una società coinvolta nella transazione e quindi come professionista/imprenditore al fine di escludere il foro del consumatore. A tale onere tuttavia parte attrice non ha assolto,
rimanendo sul punto la deduzione sfornita di qualsivoglia conforto probatorio.
Corretta è quindi la decisione del giudice di prime cure che in mancanza della prova della qualità di imprenditore del convenuto, ha ritenuto l'attività difensiva professionale pagina 7 di 9 fosse prestata in favore del come consumatore e non come professionista CP_2
imprenditore.
Avendo il residenza in Minturno, la competenza spetta al GDP di Cassino CP_2
come ritenuto dal giudicante di prime cure.
Quanto appena ritenuto assorbe l'altro rilievo del convenuto secondo cui mancherebbe la prova del conferimento di ogni forma di mandato difensivo da parte dello stesso convenuto rilasciato nei confronti del . Pt_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di pagina 8 di 9 Pace di Gaeta n. 751/2022;
b) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, per compensi,
oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi.
c) Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 23.11.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3747/2022 avente ad oggetto: prestazione
d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 29 marzo Parte_1 C.F._1
1967, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
MA OC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in in Itri, via Giacomo Matteotti, n. 24.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 9 DI (C.F.: ), residente a[...] C.F._2
341, 04026, Scauri di Minturno (LT), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo
IG (C.F.: e NA IG (C.F.: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti CodiceFiscale_4
difensori si in via Italo Balbo, n. 9, Scauri di Minturno.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il
presente appello e sulla scorta dei documenti prodotti già in prime cure annullare e
riformare totalmente la sentenza qui impugnata, n. 751/2022, del GdP di Gaeta, poiché
violativa di legge e conseguentemente dichiarare la sussistenza della competenza per
territorio del Giudice di Pace di Gaeta a decidere la lite, relativa al compenso
professionale richiesto dal professionista ( al convenuto Parte_1 CP_2
poiché il professionista risiede e ha studio in Itri (LT), cioè in territorio
[...]
rientrante nella competenza del GdP di Gaeta”.
Quale conseguenza dell'effetto devolutivo dell'atto d'appello e del suo accoglimento
(Cass. 10 febbraio 2004, n. 2471):
1. accertare che l'avv. ha curato le trattative tra il sig. Parte_1 Parte_2
ed il sig. per transigere questioni economiche tra essi sospese ed ha Controparte_2
tale effetto ha redatto di proprio pugno l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, con
pagina 2 di 9 previsione dell'obbligo del sig. o società a lui collegata, di pagare in Controparte_2
favore del sig. o società a questi collegata, la somma di € 100.000,00; Parte_2
2. accertare che il compenso professionale richiesto dell'attore per l'opera prestata,
pari ad € 3.400,00 più spese generali, c.p.a. ed iva, è conforme a quanto previsto dal
D.M. n. 55 / 2014 ed a tale effetto condannare il sig. al Controparte_2
pagamento di tale somma (o altra ritenuta equa e di giustizia) in favore dell'avv.
, il tutto comunque entro i limiti dell'adita competenza per valore del Parte_1
Giudice di Pace”.
Per la parte convenuta: “La difesa dell'appellato Sig. si riporta Controparte_2
integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione
nel presente giudizio della quale chiede il pieno accoglimento.
Trattandosi di giudizio di secondo grado ed avendo la causa natura prettamente
documentale, questa difesa chiede fissarsi udienza per la precisazione delle
conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo
[...] Controparte_2
Tribunale, quale giudice di secondo grado, per chiedere la modifica della sentenza n.
751/2022, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, al fine di far accertare la sua competenza territoriale in merito alla lite.
pagina 3 di 9 A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- l'attore, di professione avvocato, aveva curato le trattative tra il sig. e il Parte_2
sig. per transigere pregressi rapporti contrattuali e le connesse Controparte_2
questioni economiche, che facevano riferimento sia ai contraenti stessi, sia la società ad essi collegate, ma tale trattative non venivano verbalizzate e formalizzate;
- successivamente il giorno 2 settembre 2021, a seguito di nuove trattative, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, con cui si prevedeva l'obbligo di CP_2
di pagare una somma di denaro in favore di
[...] Parte_3
- a seguito del pagamento, il chiedeva il corrispettivo di quanto Parte_1
dovuto in relazione all'attività svolta, e, a seguito di richiesta, solo Controparte_2
rifiutava tale richiesta e non partecipava neanche ad un tentativo di mediazione, svoltosi a Formia, in data 11.11.2021;
- si procedeva, quindi, ad instaurare un giudizio davanti al Giudice di Pace di Gaeta,
davanti al quale, una volta costituito, il convenuto eccepiva l' incompetenza terrotoriale e rilevando la diversa competenza del foro del consumatore, ossia quello del Tribunale
di Cassino, la sussistenza di un precedente inter partes, relativa ad un altro giudizio estinto e, infine, il mancato conferimento dell'incarico al professionista;
- il Giudice di Pace di Gaeta, una volta emessa la sentenza, dichiarava la propria incompetenza;
- l'istante proponeva appello lamentando che il Giudice di prime cure non aveva tenuto pagina 4 di 9 conto dei principi dell'art. 20 c.p.c. in materia e dei limiti dell'art. 33 del codice del consumatore;
- la sentenza violava l'articolo 3 e 33 del codice del consumatore, poiché applicava ad un imprenditore una normativa che faceva riferimento ad altri soggetti, in quanto il
[...]
non si era mai presentato come consumatore ma come imprenditore. CP_2
In virtù di tanto chiedeva di modificare la sentenza n. 751/2022, del Giudice di Pace di
Gaeta, in quanto emessa in violazione della legge e di dichiarare la sussistenza della competenza per territorio del giudice di pace di Gaeta a decidere la lite.
All'udienza del 27.03.2023, si costituiva parte appellata e contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- si rilevava la correttezza della sentenza impugnata, con riferimento alle ragioni addotte in primo grado, in quanto la competenza per territorio nelle controversie in tema di pagamento dell'onorario all'avvocato per competenze professionali si determinano in relazione al foro del consumatore, e, in tal caso, il convenuto aveva la residenza nel comune di Minturno;
- come indicato nella sentenza, il veniva citato in giudizio come persona fisica CP_2
e non come legale rappresentante di una qualsiasi società;
- la stessa Suprema Corte aveva dichiarato che nel caso di una persona fisica che avesse garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spettava al giudice nazionale determinare se tale persona avesse agito nell'ambito della sua attività
pagina 5 di 9 professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legavano a tale società,
quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'appello.
Ciò posto in fatto, l'appello va rigettato.
Infatti, non si condivide l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere ravvisabile ne l caso di specie il foro del consumatore con conseguente declaratoria di incompetenza territoriale.
Va osservato che nel caso di specie non viene prodotta la sentenza n. 225 del 2022
dell'1.4.2022 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta che ha deciso la medesima questione in primo grado fissando il termine per la riassunzione dinanzi al G.D.P. di Cassino, in particolare allo stato non vi è prova che detta sentenza sia passata in giudicato.
Fatta tale premessa nel caso di specie si rileva che nell'atto di citazione di primo grado l'attore affermava che egli aveva agito nell'interesse del convenuto quale imprenditore e non quale consumatore ritenendo pertanto non ravvisabile la competenza radicata sulla base del foro del consumatore.
Tale qualità di imprenditore tuttavia è stata contestata dal convenuto . CP_2
Parte attrice in primo grado ha affidato la prova della sua qualità di imprenditore nel contestato della transazione ad una clausola dell'accordo che prevede quanto segue:
“Tra e , oggi 2/9/2021, si concorda che Parte_2 Controparte_2 CP_2
pagina 6 di 9 riconosce in favore di o società da questi indicata la somma CP_2 Parte_2
omnia di euro centocinquemila/00, anzi la somma di euro centomila, a saldo stralcio
e transazione di ogni rapporto dare / avere tra essi stessi o le società di cui essi
sono soci o amministratori. L'importo a saldo, una volta pagato, sarò ritenuto
satisfattivo di ogni dare avere” .
Invero la clausola si riferisce ad una transazione intervenuta tra le parti che da una parte sono considerati come “essi”, locuzione che non richiamata alcuna qualità di imprenditore;
dall'altra, come soci o amministratori di società nel quale caso rivestirebbero la qualità di imprenditori.
Orbene, la transazione non chiarisce per quale parte del definito l'accordo si riferisca ai rapporti tra imprenditori, radicante la competenza in base alle regole generali previste dal codice di rito, e per quale altra parte il definito si riferisca al rapporto tra “essi” che radica invece la competenza in base al foro del consumatore.
In ogni caso era necessario che parte attrice comunque di fronte alla precisa contestazione del convenuto, dimostrasse la qualità del quale legale rapp.te di CP_2
una società coinvolta nella transazione e quindi come professionista/imprenditore al fine di escludere il foro del consumatore. A tale onere tuttavia parte attrice non ha assolto,
rimanendo sul punto la deduzione sfornita di qualsivoglia conforto probatorio.
Corretta è quindi la decisione del giudice di prime cure che in mancanza della prova della qualità di imprenditore del convenuto, ha ritenuto l'attività difensiva professionale pagina 7 di 9 fosse prestata in favore del come consumatore e non come professionista CP_2
imprenditore.
Avendo il residenza in Minturno, la competenza spetta al GDP di Cassino CP_2
come ritenuto dal giudicante di prime cure.
Quanto appena ritenuto assorbe l'altro rilievo del convenuto secondo cui mancherebbe la prova del conferimento di ogni forma di mandato difensivo da parte dello stesso convenuto rilasciato nei confronti del . Pt_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di pagina 8 di 9 Pace di Gaeta n. 751/2022;
b) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, per compensi,
oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi.
c) Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 23.11.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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