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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2834 /2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CONTINISIO VITO, con elezione di domicilio in VIA
EDOARDO D'ONOFRIO, 7 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/06/1977, con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEO ELENA, con elezione di domicilio in VIA MIGLIANICO 69/C ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 15.07.2005, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 04.12.2007) e (Roma, 17.05.2010) e che nel tempo Per_1 Per_2
la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato pertanto le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco. 2) La casa coniugale sita in Roma Via Balsorano n.
25, di proprietà della Sig.ra , verrà assegnata in abitazione al sig. Controparte_1
che ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori e Parte_1 Persona_3 La sig.ra se ne è già allontanata, essendosi trasferita Persona_4 Controparte_1
a vivere in Roma Via Massa di san Giuliano 112, e provvederà ad asportare i propri effetti personali entro il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il sig. si farà Parte_1 carico delle spese di gestione ordinaria dell'abitazione familiare (utenze, oneri condominiali ordinari, costi di manutenzione ordinaria); resteranno invece a carico della sig.ra le spese di natura straordinaria (oneri condominiali straordinari, tasse, CP_1
tributi ed imposte) nonché ogni spesa ed onere maturati sino alla sottoscrizione del medesimo accordo. 4) I figli minori e saranno affidati in via Per_1 Per_2
congiunta e condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna. In considerazione della loro età, la madre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà ed ogni qualvolta i figli lo vorranno, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori nonché agli impegni scolastici e alle esigenze di vita dei due minori oltre che alla loro preminente volontà e, comunque, in caso di disaccordo: •
Due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola alle ore 20:00; • A settimane alterne, durante il fine settimana dal venerdì pomeriggio/sera alla sera della domenica entro le ore 20:00; • Per le vacanze Pasquali, la madre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, consecutivi o non, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
• Per il periodo natalizio la madre potrà tenere con sé i figli per una settimana consecutiva comprendente, ad anni alterni, i giorni del 24 e del 25/12 o quelli del 31/12 e 01/01; •
Per il periodo estivo, ossia quello concomitante con la chiusura degli istituti scolastici, la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, dandone preavviso scritto al padre con almeno trenta giorni di anticipo e precisando, oltre l'intenzione, anche le date costituenti il termine iniziale e finale desiderati e la località ove eventualmente intendesse fare trascorrere le vacanze ai figli;
tali modalità, ovviamente, dovranno comunque essere stabilite nel pieno rispetto di quelli che saranno i periodi di ferie lavorative goduti, di anno in anno, da entrambi i genitori. Infine, per un uguale periodo di 15 giorni (e sempre secondo le medesime modalità previste per il padre) i ragazzi staranno esclusivamente con il padre, con sospensione delle visite materne. 5) Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento in quanto dotato di adeguati redditi come già riferito nella premessa del ricorso introduttivo del presente procedimento e come risulta dalla certificazione reddituale già in atti. 6) Il sig. Pt_1
si farà integralmente carico del mantenimento ordinario dei due figli minori. Le
[...] spese straordinarie per la prole saranno invece sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (mediante rimborso in favore del genitore che le ha sostenute e previa esibizione di documentazione comprovante la spesa) secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma (ove sono elencate le spese da intendersi straordinarie e, tra di queste, quelle dovute in ogni caso e quelle dovute previo accordo). 7) Le parti pattuiscono che l'assegno unico per i figli sarà percepito nella misura del 50% ciascuno come per legge.
8) Il veicolo Fiat 500 tg FJ907MY di proprietà del sig. resterà Parte_1 nell'esclusiva titolarità e disponibilità di quest'ultimo, mentre il veicolo Fiat 500 tg
FD482CC di proprietà della sig.ra resterà nella esclusiva titolarità e Controparte_1
disponibilità della stessa. 9) I coniugi si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie, previste nell'accordo, che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. Occorre altresì precisare che quanto previsto dalle parti con riguardo all'assegnazione in abitazione della casa coniugale deve intendersi quale applicazione dell'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c., per cui la casa familiare viene assegnata al sig. in quanto genitore collocatario dei figli minori. Pt_1
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2834/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 15.07.2005; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 01108, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 12.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi