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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4084 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessia Giulia Selano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di Persona_1
A.T.P.O., e deducendo, in particolare, che il predetto ausiliario, pur avendo correttamente accertato una condizione di grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. (a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa), aveva nondimeno recepito il giudizio espresso dalla Commissione Medica (e trasfuso nel verbale di visita del 5.7.2022), limitandosi a quantificare un complessivo grado di invalidità pari all'80% e trascurando, altresì, la documentazione sanitaria ritualmente prodotta, che pure attestava la presenza di
“ESITI ICTUS CEREBRALE CON GRAVE DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE PER
SINDROME VERTIGINOSA E DISTURBI DI EQUILIBRIO […] SPOSTAMENTI IN
CARROZZINA” e la conseguente impossibilità di deambulare autonomamente, nonché di svolgere le attività di vita quotidiane senza l'aiuto di un accompagnatore.
Allegava, da ultimo, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che alla ricorrente spetta il diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento, poiché affetta da patologie tali da determinarne l'inabilità totale e
l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e CP_1 compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 9671/2022 del Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella,
2 creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Sulla base della documentazione clinica presentata e dall'esame obiettivo risulta che il SI.ra , in occasione della visita peritale del Parte_1
14/01/2025 risulta essere affetta da: Deficit moderato della deambulazione in paz. con decadimento cognitivo su leucoencefalopatia vascolare cronica, Portatrice di PMK,
Cardiopatia sclero-ipertensiva, Pregresso K mammella dx, Incontinenza urinaria. La SI.ra
è affetta da Deficit moderato della deambulazione in paz. con decadimento Parte_1 cognitivo su leucoencefalopatia vascolare cronica, Portatrice di PMK, Cardiopatia sclero- ipertensiva, Pregresso K mammella dx, Incontinenza urinaria. Per tali patologie, in considerazione del grado clinico, si può affermare che le suddette patologie determinano una invalidità con difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età pari al 100%. Inoltre per quanto riguardo i requisiti sanitari per la necessità di assistenza continua, bisogna precisare che, ai sensi della L. n. 18/1980 e successive modifiche, è necessario che il soggetto non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi e/o sia impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. A tal proposito si fa presente che la ricorrente è stata valutata nel proprio ambito domestico, a domicilio della stessa (a Sett. 2023 e Gennaio 2025).
Nella visita del Settembre 2023 la SI.ra , allora di anni 85 compiuti, si era Parte_1 mostrata in discrete condizioni di salute generali, di buon aspetto e curata. La deambulazione era del tutto autonoma, avveniva con la ricerca di appoggio (per la possibile insorgenza di vertigini), i passaggi posturali erano lenti ma possibili e conservati. Mentre dal punto di vista cognitivo si era mostrata discretamente orientata nel tempo e nello spazio, senza deficit della memoria significativi, era stata ben collaborante e capace di interloquire con l'esaminatore, dichiarando di essere in grado di cucinare e di assumere la terapia autonomamente. Invece in occasione della visita peritale di Gennaio 2025 invece la ricorrente si è mostrata non ben orientata nel tempo e nello spazio con umore deflesso, inoltre presenta deficit mnesici con maggior interessamento della memoria recente. Inoltre presenta un deficit della deambulazione la quale avviene con sostegno ed appoggio bilaterale, i passaggi posturali sono assistiti. Quindi risultando del tutto evidente che la deambulazione e la possibilità di espletamento degli atti quotidiani della vita (intesi come le funzioni elementari di un soggetto
3 di corrispondente età) non sono conservati, si deve esprimere parere positivo per il riconoscimento del beneficio dell'assistenza continua. Poiché dalla documentazione depositata successivamente in post-ATP (Ott. 2022 ricovero per disturbi elettrolitici) non si evince lo stato di necessità di assistenza continua, si può far decorrere il suddetto beneficio sino a 6 mesi antecedenti la visita peritale di gennaio 2025, pertanto, secondo il sottoscritto si può far decorrere la necessità di assistenza continua da Luglio 2024. Inoltre poichè “le minorazione hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, quindi si configura la condizione di Handicap grave
(ART: 3, Comma 3 della legge 104 del 92)”.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, l'ausiliario ha così concluso: “Le patologie da cui è affetta la SI.ra rendono la ricorrente: - INVALIDA ultrasessantacinquenne Parte_1 con difficoltà gravi e persistenti a svolgere a svolgere le funzioni ed i compiti propri sua età pari al 100% da Luglio 2024. - NON IN GRADO di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita pertanto NECESSITA di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento da Luglio 2024. - Portatrice di Handicap Grave (art. 3
Comma 3 della L. 104 del 92) dalla domanda amministrativa (già riconosciuta in sede di
ATP)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 2.9.2025).
2.4. Accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
Deve, al contempo, dichiararsi – in conformità alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione depositata in data 29.2.2024 (proc. n. 9671/2022 R.G.L.) e non contestate dalle parti
– che la predetta è in possesso del requisito sanitario utile al fine del riconoscimento Parte_1 dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo
2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della
4 prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese relative al procedimento per A.T.P.O. vengono, invece, poste definitivamente a CP_ carico dell' e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4084/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da luglio 2024, nonché del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano, dichiaratasi antistataria;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4084 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessia Giulia Selano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di Persona_1
A.T.P.O., e deducendo, in particolare, che il predetto ausiliario, pur avendo correttamente accertato una condizione di grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. (a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa), aveva nondimeno recepito il giudizio espresso dalla Commissione Medica (e trasfuso nel verbale di visita del 5.7.2022), limitandosi a quantificare un complessivo grado di invalidità pari all'80% e trascurando, altresì, la documentazione sanitaria ritualmente prodotta, che pure attestava la presenza di
“ESITI ICTUS CEREBRALE CON GRAVE DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE PER
SINDROME VERTIGINOSA E DISTURBI DI EQUILIBRIO […] SPOSTAMENTI IN
CARROZZINA” e la conseguente impossibilità di deambulare autonomamente, nonché di svolgere le attività di vita quotidiane senza l'aiuto di un accompagnatore.
Allegava, da ultimo, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che alla ricorrente spetta il diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento, poiché affetta da patologie tali da determinarne l'inabilità totale e
l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e CP_1 compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 9671/2022 del Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
L' convenuto resisteva alla domanda, invocandone il rigetto. CP_2
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella,
2 creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Sulla base della documentazione clinica presentata e dall'esame obiettivo risulta che il SI.ra , in occasione della visita peritale del Parte_1
14/01/2025 risulta essere affetta da: Deficit moderato della deambulazione in paz. con decadimento cognitivo su leucoencefalopatia vascolare cronica, Portatrice di PMK,
Cardiopatia sclero-ipertensiva, Pregresso K mammella dx, Incontinenza urinaria. La SI.ra
è affetta da Deficit moderato della deambulazione in paz. con decadimento Parte_1 cognitivo su leucoencefalopatia vascolare cronica, Portatrice di PMK, Cardiopatia sclero- ipertensiva, Pregresso K mammella dx, Incontinenza urinaria. Per tali patologie, in considerazione del grado clinico, si può affermare che le suddette patologie determinano una invalidità con difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età pari al 100%. Inoltre per quanto riguardo i requisiti sanitari per la necessità di assistenza continua, bisogna precisare che, ai sensi della L. n. 18/1980 e successive modifiche, è necessario che il soggetto non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi e/o sia impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. A tal proposito si fa presente che la ricorrente è stata valutata nel proprio ambito domestico, a domicilio della stessa (a Sett. 2023 e Gennaio 2025).
Nella visita del Settembre 2023 la SI.ra , allora di anni 85 compiuti, si era Parte_1 mostrata in discrete condizioni di salute generali, di buon aspetto e curata. La deambulazione era del tutto autonoma, avveniva con la ricerca di appoggio (per la possibile insorgenza di vertigini), i passaggi posturali erano lenti ma possibili e conservati. Mentre dal punto di vista cognitivo si era mostrata discretamente orientata nel tempo e nello spazio, senza deficit della memoria significativi, era stata ben collaborante e capace di interloquire con l'esaminatore, dichiarando di essere in grado di cucinare e di assumere la terapia autonomamente. Invece in occasione della visita peritale di Gennaio 2025 invece la ricorrente si è mostrata non ben orientata nel tempo e nello spazio con umore deflesso, inoltre presenta deficit mnesici con maggior interessamento della memoria recente. Inoltre presenta un deficit della deambulazione la quale avviene con sostegno ed appoggio bilaterale, i passaggi posturali sono assistiti. Quindi risultando del tutto evidente che la deambulazione e la possibilità di espletamento degli atti quotidiani della vita (intesi come le funzioni elementari di un soggetto
3 di corrispondente età) non sono conservati, si deve esprimere parere positivo per il riconoscimento del beneficio dell'assistenza continua. Poiché dalla documentazione depositata successivamente in post-ATP (Ott. 2022 ricovero per disturbi elettrolitici) non si evince lo stato di necessità di assistenza continua, si può far decorrere il suddetto beneficio sino a 6 mesi antecedenti la visita peritale di gennaio 2025, pertanto, secondo il sottoscritto si può far decorrere la necessità di assistenza continua da Luglio 2024. Inoltre poichè “le minorazione hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, quindi si configura la condizione di Handicap grave
(ART: 3, Comma 3 della legge 104 del 92)”.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, l'ausiliario ha così concluso: “Le patologie da cui è affetta la SI.ra rendono la ricorrente: - INVALIDA ultrasessantacinquenne Parte_1 con difficoltà gravi e persistenti a svolgere a svolgere le funzioni ed i compiti propri sua età pari al 100% da Luglio 2024. - NON IN GRADO di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita pertanto NECESSITA di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento da Luglio 2024. - Portatrice di Handicap Grave (art. 3
Comma 3 della L. 104 del 92) dalla domanda amministrativa (già riconosciuta in sede di
ATP)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 2.9.2025).
2.4. Accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
Deve, al contempo, dichiararsi – in conformità alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione depositata in data 29.2.2024 (proc. n. 9671/2022 R.G.L.) e non contestate dalle parti
– che la predetta è in possesso del requisito sanitario utile al fine del riconoscimento Parte_1 dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo
2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della
4 prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese relative al procedimento per A.T.P.O. vengono, invece, poste definitivamente a CP_ carico dell' e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4084/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da luglio 2024, nonché del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano, dichiaratasi antistataria;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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