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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1017/2023 R.G. (vi è riunito il giudizio iscritto al n. 1317/2023 R.G.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE GA La TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2023 R.G. (vi è riunito il giudizio iscritto al n. 1317/2023 R.G.) promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
P individuale “ (P. IVA , CP_1 Parte_3 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Angela Messina,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
“. in persona del legale rappresentante pro tempore ((C.F. Controparte_2
e P. IVA: ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Occhiuto,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Causa n.1017/2023.
In data 18.07.2023 è stato notificato a , titolare della ditta individuale “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI, ad istanza di “. a , Controparte_2 atto di precetto per l'esecuzione forzata basata sul titolo costituito dall'assegno bancario n.
3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca il 30.05.2023, per il complessivo
Pag. 1 di 10 importo di euro 18.598.09 oltre interessi come per legge, a parziale pagamento dei beni venduti con scrittura privata dell'1.03.2022.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 05.08.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 comma 1 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di
TT “.a al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 domande, come precisate con le memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 18.07.2023 con il quale è stato precettato al Sig. Parte_1 titolare della la ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare la somma di euro 18.598,09 in favore della società . a Accogliere Controparte_2 la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 18.07.2023 con il quale è stato precettato al Sig. titolare della ditta “Il Giardino gusti e degusti di NO Parte_1
DI di pagare la somma di euro 18.598,09 in favore della società . a Controparte_2
e, per l'effetto Dichiarare nullo e/o annullabile e/o dichiarare inefficace il detto atto di
[...] precetto per inesistenza di un titolo esecutivo validamente azionabile in quanto trattasi di assegno bancario emesso a mero scopo di garanzia e postdatato. Accertare e Dichiarare la nullità e/o illegittimità del precetto notificato il 18.07.2023 anche per nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022 per i motivi esposti in narrativa. Condannare la Società .a
ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito nei paragrafi Controparte_2 precedenti del presente atto, per responsabilità aggravata e lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile. Sulla Riconvenzionale formulata dalla Società. A capo snc Controparte_2
In via preliminare Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
[...] proposta da parte opposta. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Rigettare tutte le domande in via riconvenzionale, anche quella risarcitoria, proposte dalla parte opposta nei confronti della ditta gusti e degusti di NO TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per quando dedotto in espositiva. Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o invalidità la scrittura privata del 01.03.2022 per violazione dei principi sanciti dagli art. 1175 e 1337 c.c., per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per errore ex art. 1427 c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto siccome in narrativa;
per gli effetti, Condannare la Società .A Capo alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 corrisposta dal Sig. . Con vittoria di spese, competenze e Parte_1 onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/11/2023 si è costituita in giudizio “. a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, confermate Controparte_2
Pag. 2 di 10 con la memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto formulata da controparte per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'opposizione a precetto proposta dal Sig. per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto rigettarla;
3) Parte_1
Ritenere e dichiarare valida la scrittura privata dell'1.03.2022 sottoscritta dalle odierne parti in causa e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati;
4) Ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto opposto condannando per
l'effetto parte attrice/opponente al pagamento delle somme ivi indicate;
5) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. ex adverso prospettata;
6) Condannare il Sig.
al risarcimento dei danni in favore dell'opposta per responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; 7) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1491 c.c. dell'opponente per le ragioni di cui in espositiva e per
l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto concluso con la scrittura privata dell'1.03.2022 con condanna del Sig. alla restituzione dei beni con reintegrazione dello status quo ante Parte_1 degli stessi;
8) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni da inadempimento Parte_1 contrattuale subiti da parte convenuta da quantificarsi in Euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
9) In via alternativa o subordinata, condannare il Sig.
al risarcimento del danno derivante da utilizzo abusivo e/o sine titulo dei beni Parte_1 aziendali di cui alla scrittura privata dell'1.03.2022; 10) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Depositate le memorie nn.1, 2 e 3 ex art. 171 ter CPC, con ordinanza del 22/03/2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto azionato;
è stata, altresì, rimessa la causa al Presidente del Tribunale per i provvedimenti conseguenti alla chiesta riunione al presente giudizio di quello recante il n.
1317/2023.
In data 19/06/2024, vista la connessione soggettiva ed oggettiva, è stata disposta la riunione al presente giudizio quello recante il n. 1317/2023 R.G.
Poi, con ordinanza riservata del 24/01/2025 il G.I., ritenute le prove orali richieste dalle parti irrilevanti nonché sufficiente la produzione documentale allegata dalle parti e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 04/11/2025 per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 281 quinquies CPC.
Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 04/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
*****
Il giudizio riunito, iscritto al n. 1317/2023 R.G. ha ad oggetto opposizione a precetto di cui infra.
Pag. 3 di 10 In data 13.10.2023 è stato notificato a , titolare della ditta individuale “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI, ad istanza di “. a , Controparte_2 atto di precetto per l'esecuzione forzata basata sul titolo costituito dall'assegno bancario n.
3750261955-11 di euro 30.000,00 tratto su UniCredit Banca il 31.08.2023, per il complessivo importo di euro 30.768,47, oltre interessi come per legge, a parziale pagamento dei beni venduti con scrittura privata dell'1.03.2022.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 05.08.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 comma 1 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di
TT “. a al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 domande, come precisate con le memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 CPC: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 13.10.2023 con il quale è stato precettato al Sig. Parte_1
titolare della la ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare
[...] la somma di euro 30.768,47 in favore della società . A Capo snc di c. In via Controparte_2 ulteriormente preliminare disporre la riunione per connessione con il procedimento 1017/2023 pendente innanzi a Codesto Tribunale Accogliere la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 13.10.2023 con il quale è stato precettato al Sig. titolare della ditta “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare la somma di euro 30.768,47 in favore della società .a e , per l'effetto Dichiarare nullo e/o annullabile e/o Controparte_2 dichiarare inefficace il detto atto di precetto per inesistenza di un titolo esecutivo validamente azionabile in quanto trattasi di assegno bancario emesso a mero scopo di garanzia e postdatato.
Accertare e Dichiarare la nullità e/o illegittimità del precetto notificato il 13.10.2023 per nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022 per violazione dei principi sanciti dagli art. 1175 e 1337 c.c., per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per errore ex art. 1427 così come sposto in narrativa. Condannare la Società .a ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito nei paragrafi precedenti del presente atto, per responsabilità aggravata
e lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opposta. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Rigettare tutte le domande in via riconvenzionale, anche quella risarcitoria, proposte dalla parte opposta nei confronti della ditta gusti e degusti di NO TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per quando dedotto in espositiva. Accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della Società. A Capo per i motivi di cui in narrativa. Condannare la Società .A Capo alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 corrisposta dal Sig. . Con vittoria di spese, Parte_1
Pag. 4 di 10 competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/11/2023 si è costituita in giudizio “. a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, confermate Controparte_2 con la memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto formulata da controparte per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Sempre in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con quello già pendente dinnanzi a Codesto Tribunale iscritto al n. 1017/2023 R.G.; 3) Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'opposizione a precetto proposta dal Sig. Parte_1 per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto rigettarla;
4) Ritenere e dichiarare valida la scrittura privata dell'1.03.2022 sottoscritta dalle odierne parti in causa e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati;
5) Ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto opposto condannando per l'effetto parte attrice/opponente al pagamento delle somme ivi indicate;
6) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. ex adverso prospettata;
7) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni Parte_1 in favore dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; 8) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1491 c.c. dell'opponente per le ragioni di cui in espositiva e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto concluso con la scrittura privata dell'1.03.2022 con condanna del Sig. Parte_1 alla restituzione dei beni con reintegrazione dello status quo ante degli stessi;
9) Condannare il Sig.
al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale subiti da parte convenuta Parte_1 da quantificarsi in Euro 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
10) In via alternativa o subordinata, condannare il Sig. al risarcimento del danno Parte_1 derivante da utilizzo abusivo e/o sine titulo dei beni aziendali di cui alla scrittura privata dell'1.03.2022; 11) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
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1. Sulla validità dei titoli azionati.
“. ha intimato a , quale titolare della Controparte_2 Parte_1 ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO TA, con due distinti atti di precetto, il pagamento dell'assegno bancario n. 3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca e datato 30.05.2023, nonché dell'assegno bancario n. 3750261955-11 di euro 30.000,00 tratto su
UniCredit Banca e datato 31.08.2023.
Pag. 5 di 10 Come risulta dagli atti, detti assegni sono stati consegnati da , titolare della Parte_1 ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI alla società “.a Controparte_2
al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 18.08.2022, quale accordo
[...] modificativo del contratto di compravendita di beni mobili sottoscritto dalle parti in data 01.03.2022,
a garanzia del pagamento del prezzo di vendita dei beni mobili indicati nell'allegato 1 di detta scrittura dell'1.03.2022, fissato nella misura di euro 60.000,00.
All'art. 5 del contratto di compravendita si legge che “Detti titoli non dovranno essere portati all'incasso e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando questi corrisponde alle scadenze prefissate il prezzo pattuito”.
Non è oggetto di controversia che l'acquirente non ha provveduto a corrispondere all'alienante il minor importo di euro 48.000,00 a titolo di saldo prezzo.
Ciò premesso, va ribadito che gli assegni azionati con i precetti opposti non possono costituire validi titoli esecutivi per i motivi già esposti con ordinanza depositata in data 22.03.2024, cui si rimanda.
Invero, le contestazioni con cui si rilevi che l'assegno è postdatato o che la cambiale è irregolare nel bollo attengono al vizio genetico del titolo esecutivo stragiudiziale e, conseguentemente, non è possibile procedere esecutivamente in forza di titolo viziato nella fase della costruzione perché è inesistente.
Però, è opportuno precisare che la Suprema Corte “ha chiarito che, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis, Cass. 27/05/2003, n. 8399; Cass.
29/03/2006, n. 7225; Cass. 20/04/2007, n. 9494; Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass. 10/03/2011, n.
5708; Cass. 18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728); gli arresti citati convergono dunque sull'affermazione - della quale ricorso non prospetta elementi di criticità – secondo cui la domanda riconvenzionale dell'opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. può essere diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo” (Cassazione civile sez. III,
18/11/2024, n. 29636).
Conseguentemente, poiché gli assegni azionati con gli atti di precetto opposti sono viziati da post- datazione, non possono valere come titoli esecutivi, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.
Pag. 6 di 10 Gli assegni de quibus possono, quindi, valere solo come ricognizione di debito.
La questione è la medesima per entrambi gli assegni ma ciascun assegno è oggetto di ognuna delle due diverse cause riunite per connessione, come verrà evidenziato in dispositivo.
2. Domanda di accertamento del credito.
Premesso quanto sopra, va esaminata la domanda avanzata dall'opposto in via riconvenzionale.
Precisamente, l'opponente ha chiesto di dichiarare la validità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in data 01.03.2022 e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle somme specificate negli atti di precetto, ossia del residuo importo ancora dovuto a titolo di saldo prezzo per la compravendita dei beni mobili.
Detta domanda deve essere qualificata come riconvenzionale in quanto l'opposto non si è limitato a chieder il rigetto dell'opposizione ma, a seguito delle domande avversarie, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute in forza della scrittura privata dell'1.03.2022, al fine di ottenere un nuovo titolo valido, relativo al medesimo credito portato dagli assegni azionati.
La successiva domanda formulata dall'opposto in via riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento danni deve, invece, intendersi formulata in via subordinata.
Ciò premesso, va osservato che l'opponente ha chiesto l'accertamento della nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia dei precetti opposti non solo per la dedotta inesistenza di titoli esecutivi validamente azionabili, ma anche per inesistenza del credito stante la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022.
In particolare, l'opponente ha dedotto che in sede di trattative antecedenti la stipula del contratto di compravendita sottoscritto in data 01.03.2022, l'opposta ha garantito che i beni oggetto di vendita fossero in ottimo stato, perfettamente funzionanti e quindi esenti da vizi.
Ha, altresì, dedotto che dopo l'acquisto, con la messa in uso dei macchinari e l'utilizzo dei beni è emerso invece che i beni acquistati non avessero le caratteristiche garantite dalla parte venditrice, ma al contrario fossero obsoleti di oltre 10 anni e presentassero dei vizi tali da ridurne notevolmente il valore e da renderli inidonei all'uso per il quale erano stati destinati al punto che molti beni, nonostante le continue riparazioni, erano risultati inutilizzabili e quindi erano stati dismessi.
L'opponente ha, inoltre, affermato di aver denunciato i vizi dei beni mobili acquistati alla società opposta rendendo edotto tale , il quale avrebbe curato la fase delle trattative e la Persona_1 vendita, senza ottenere riscontro.
L'opposta, di contro, afferma che, sebbene la scrittura privata de qua sia stata sottoscritta in data
01.03.2022, solo il 27.02.2023 ha denunciato la presenza dei vizi benché, per Parte_1
Pag. 7 di 10 come affermato nello stesso atto di citazione, siano emersi dopo l'acquisto, con la messa in uso dei macchinari e l'utilizzo dei beni.
L'opposta ha evidenziato, altresì, che in data 18.08.2022 le parti hanno stipulato un nuovo accordo modificativo, sostituendo gli assegni già dati in garanzia con altri di pari ammontare.
Ha evidenziato, inoltre, che tale , cui sarebbero state rivolte le lagnanze sui vizi dei beni Per_1 compravenduti, non svolge alcuna funzione all'interno della società opposta ed è privo di poteri decisionali, essendosi solo limitato a far conoscere le due parti processuali.
2.1 Ciò premesso, va osservato che chi propone una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato, come nella specie, su di una ricognizione di debito (insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento) è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (Cassazione civile sez. III, 15/05/2009, n.11332).
Inoltre, come disposto dall'art. 1495 CC “[I]. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. [II]. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. [III]. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In relazione al caso in esame, va evidenziato che il venditore ha eccepito la tardività della denuncia rispetto alla consegna dei beni, sicché incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 CC (Corte appello Potenza, n. 490 del 04/12/2024).
Tanto premesso, contrariamente alle deduzioni dell'opponente, nessun conforto istruttorio è stato dallo stesso fornito sulla prova della tempestività della denuncia dei vizi.
Dagli atti di causa emerge che solo in data 27.02.2023 ha denunciato alla Parte_1 società la presenza dei vizi tali da ridurre il valore dei beni e da renderli inutilizzabili.
Inoltre, la stessa denuncia dei vizi effettuata tramite messaggio whatsapp a tale - che dagli Per_1 atti di causa non risulta in alcun modo collegabile alla società venditrice - è stata effettuata solo in data 20.10.2022, ossia ben oltre sette mesi dalla consegna dei beni mobili acquistati, avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto in data 01.03.2022 (cfr. art. 6 del citato contratto).
Né l'opponente ha formulato richieste istruttorie volte a provare l'avvenuta denuncia entro il termine di otto giorni dalla scoperta.
Inoltre, e in special modo, va osservato che in data 18.08.2022 le parti hanno sottoscritto un accordo integrativo alla precedente scrittura di compravendita, sostituendo agli assegni già consegnati
Pag. 8 di 10 dall'opponente a titolo di garanzia per il complessivo importo di euro 48.000,00, altri due di pari importo.
È opportuno evidenziare che in tale occasione l'opponente non ha eccepito alcun vizio, né ha chiesto una riduzione del prezzo e/o una risoluzione del contratto per inadempimento.
Inoltre, va evidenziato che l'opponente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersi immediatamente alla consegna l'eventuale inidoneità all'uso convenuto di alcuni beni come gli ombrelloni o mobili di arredo, tenuto conto che all'art. 8 della scrittura dell'1.03.2022 si legge
“L'Acquirente dichiara inoltre di aver visionato i beni e di averli trovati idonei all'uso a cui sono destinati”.
Orbene, come già premesso, non è oggetto di controversia che le parti abbiano concordato il prezzo di vendita di euro 60.000,00 per l'acquisto dei beni di cui all'allegato 1 della scrittura privata del'1.03.2022 e che l'opponente abbia corrisposto solo la minor somma di euro 12.000,00.
Sicché, l'opponente è tenuto a corrispondere alla società opposta la complessiva somma di euro
48.000,00 a titolo di saldo prezzo per l'acquisto dei beni mobili.
La questione è identica per entrambe le cause: sullo specifico punto non si verte in ipotesi di riunione per connessione, bensì per identità.
Pertanto, in dispositivo vi è unica pronuncia di condanna, in relazione all'unico credito di euro
48.000,00 per il quale è stato chiesto l'accertamento in via riconvenzionale in entrambe le cause.
*****
Assorbita ogni altra domanda.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza: vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, anche per l'assenza di attività di assunzione della prova) di cui al DM147/2022, per rispettivo scaglione di valore.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della comunanza e identità delle questioni, le spese vengono compensate nella misura di ½.
Infine, in considerazione della dichiarazione del procuratore di parte opposta, ex art.93 CPC, va disposta la distrazione dei compensi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di TT, definitivamente pronunciando nelle cause indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. nella causa n.1017/2023 RG:
Pag. 9 di 10 - In parziale accoglimento dell'opposizione, ACCERTA E DICHIARA che l'assegno bancario n. 3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca il 30.05.2023, non costituisce valido titolo esecutivo;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposto, ON Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di
[...]
NO DI, al pagamento in favore di “. a , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di euro
48.000,00 per le causali di cui in motivazione;
- Condanna lla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, da distrarsi Pt_1 in favore dell'Avv. Carmelo Occhiuto, antistatario, che liquida in euro 1.270,00 (già operata la compensazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
II. Nella causa n.1317/2023 RG:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, ACCERTA E DICHIARA che l'assegno bancario n. 3750261955-11 di euro 30.000,00, tratto su UniCredit Banca il 31.08.2023, non costituisce valido titolo esecutivo;
- RINVIA al capo sub I circa l'accertamento del credito e alla condanna, di cui alla domanda riconvenzionale, come specificato in motivazione;
- ON alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, da Pt_1 distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Occhiuto, antistatario, che liquida in euro 1.904,50 (già operata la compensazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso, il 27 Novembre 2025
Il Giudice
HE GA La TA
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE GA La TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2023 R.G. (vi è riunito il giudizio iscritto al n. 1317/2023 R.G.) promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
P individuale “ (P. IVA , CP_1 Parte_3 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Angela Messina,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
“. in persona del legale rappresentante pro tempore ((C.F. Controparte_2
e P. IVA: ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Occhiuto,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Causa n.1017/2023.
In data 18.07.2023 è stato notificato a , titolare della ditta individuale “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI, ad istanza di “. a , Controparte_2 atto di precetto per l'esecuzione forzata basata sul titolo costituito dall'assegno bancario n.
3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca il 30.05.2023, per il complessivo
Pag. 1 di 10 importo di euro 18.598.09 oltre interessi come per legge, a parziale pagamento dei beni venduti con scrittura privata dell'1.03.2022.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 05.08.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 comma 1 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di
TT “.a al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 domande, come precisate con le memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 18.07.2023 con il quale è stato precettato al Sig. Parte_1 titolare della la ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare la somma di euro 18.598,09 in favore della società . a Accogliere Controparte_2 la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 18.07.2023 con il quale è stato precettato al Sig. titolare della ditta “Il Giardino gusti e degusti di NO Parte_1
DI di pagare la somma di euro 18.598,09 in favore della società . a Controparte_2
e, per l'effetto Dichiarare nullo e/o annullabile e/o dichiarare inefficace il detto atto di
[...] precetto per inesistenza di un titolo esecutivo validamente azionabile in quanto trattasi di assegno bancario emesso a mero scopo di garanzia e postdatato. Accertare e Dichiarare la nullità e/o illegittimità del precetto notificato il 18.07.2023 anche per nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022 per i motivi esposti in narrativa. Condannare la Società .a
ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito nei paragrafi Controparte_2 precedenti del presente atto, per responsabilità aggravata e lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile. Sulla Riconvenzionale formulata dalla Società. A capo snc Controparte_2
In via preliminare Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
[...] proposta da parte opposta. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Rigettare tutte le domande in via riconvenzionale, anche quella risarcitoria, proposte dalla parte opposta nei confronti della ditta gusti e degusti di NO TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per quando dedotto in espositiva. Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o invalidità la scrittura privata del 01.03.2022 per violazione dei principi sanciti dagli art. 1175 e 1337 c.c., per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per errore ex art. 1427 c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto siccome in narrativa;
per gli effetti, Condannare la Società .A Capo alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 corrisposta dal Sig. . Con vittoria di spese, competenze e Parte_1 onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/11/2023 si è costituita in giudizio “. a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, confermate Controparte_2
Pag. 2 di 10 con la memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto formulata da controparte per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'opposizione a precetto proposta dal Sig. per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto rigettarla;
3) Parte_1
Ritenere e dichiarare valida la scrittura privata dell'1.03.2022 sottoscritta dalle odierne parti in causa e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati;
4) Ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto opposto condannando per
l'effetto parte attrice/opponente al pagamento delle somme ivi indicate;
5) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. ex adverso prospettata;
6) Condannare il Sig.
al risarcimento dei danni in favore dell'opposta per responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; 7) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1491 c.c. dell'opponente per le ragioni di cui in espositiva e per
l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto concluso con la scrittura privata dell'1.03.2022 con condanna del Sig. alla restituzione dei beni con reintegrazione dello status quo ante Parte_1 degli stessi;
8) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni da inadempimento Parte_1 contrattuale subiti da parte convenuta da quantificarsi in Euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
9) In via alternativa o subordinata, condannare il Sig.
al risarcimento del danno derivante da utilizzo abusivo e/o sine titulo dei beni Parte_1 aziendali di cui alla scrittura privata dell'1.03.2022; 10) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Depositate le memorie nn.1, 2 e 3 ex art. 171 ter CPC, con ordinanza del 22/03/2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto azionato;
è stata, altresì, rimessa la causa al Presidente del Tribunale per i provvedimenti conseguenti alla chiesta riunione al presente giudizio di quello recante il n.
1317/2023.
In data 19/06/2024, vista la connessione soggettiva ed oggettiva, è stata disposta la riunione al presente giudizio quello recante il n. 1317/2023 R.G.
Poi, con ordinanza riservata del 24/01/2025 il G.I., ritenute le prove orali richieste dalle parti irrilevanti nonché sufficiente la produzione documentale allegata dalle parti e reputata, quindi, la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 04/11/2025 per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 281 quinquies CPC.
Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 04/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
*****
Il giudizio riunito, iscritto al n. 1317/2023 R.G. ha ad oggetto opposizione a precetto di cui infra.
Pag. 3 di 10 In data 13.10.2023 è stato notificato a , titolare della ditta individuale “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI, ad istanza di “. a , Controparte_2 atto di precetto per l'esecuzione forzata basata sul titolo costituito dall'assegno bancario n.
3750261955-11 di euro 30.000,00 tratto su UniCredit Banca il 31.08.2023, per il complessivo importo di euro 30.768,47, oltre interessi come per legge, a parziale pagamento dei beni venduti con scrittura privata dell'1.03.2022.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 05.08.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 comma 1 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di
TT “. a al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 domande, come precisate con le memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 CPC: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 13.10.2023 con il quale è stato precettato al Sig. Parte_1
titolare della la ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare
[...] la somma di euro 30.768,47 in favore della società . A Capo snc di c. In via Controparte_2 ulteriormente preliminare disporre la riunione per connessione con il procedimento 1017/2023 pendente innanzi a Codesto Tribunale Accogliere la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 13.10.2023 con il quale è stato precettato al Sig. titolare della ditta “Il Parte_1
Giardino gusti e degusti di NO DI di pagare la somma di euro 30.768,47 in favore della società .a e , per l'effetto Dichiarare nullo e/o annullabile e/o Controparte_2 dichiarare inefficace il detto atto di precetto per inesistenza di un titolo esecutivo validamente azionabile in quanto trattasi di assegno bancario emesso a mero scopo di garanzia e postdatato.
Accertare e Dichiarare la nullità e/o illegittimità del precetto notificato il 13.10.2023 per nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022 per violazione dei principi sanciti dagli art. 1175 e 1337 c.c., per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per errore ex art. 1427 così come sposto in narrativa. Condannare la Società .a ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito nei paragrafi precedenti del presente atto, per responsabilità aggravata
e lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opposta. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento Rigettare tutte le domande in via riconvenzionale, anche quella risarcitoria, proposte dalla parte opposta nei confronti della ditta gusti e degusti di NO TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per quando dedotto in espositiva. Accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della Società. A Capo per i motivi di cui in narrativa. Condannare la Società .A Capo alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 corrisposta dal Sig. . Con vittoria di spese, Parte_1
Pag. 4 di 10 competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/11/2023 si è costituita in giudizio “. a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, confermate Controparte_2 con la memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto formulata da controparte per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Sempre in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con quello già pendente dinnanzi a Codesto Tribunale iscritto al n. 1017/2023 R.G.; 3) Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'opposizione a precetto proposta dal Sig. Parte_1 per quanto indicato in parte motiva e per l'effetto rigettarla;
4) Ritenere e dichiarare valida la scrittura privata dell'1.03.2022 sottoscritta dalle odierne parti in causa e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati;
5) Ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto opposto condannando per l'effetto parte attrice/opponente al pagamento delle somme ivi indicate;
6) Ritenere e dichiarare infondata la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. ex adverso prospettata;
7) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni Parte_1 in favore dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; 8) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1491 c.c. dell'opponente per le ragioni di cui in espositiva e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto concluso con la scrittura privata dell'1.03.2022 con condanna del Sig. Parte_1 alla restituzione dei beni con reintegrazione dello status quo ante degli stessi;
9) Condannare il Sig.
al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale subiti da parte convenuta Parte_1 da quantificarsi in Euro 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
10) In via alternativa o subordinata, condannare il Sig. al risarcimento del danno Parte_1 derivante da utilizzo abusivo e/o sine titulo dei beni aziendali di cui alla scrittura privata dell'1.03.2022; 11) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese forfettarie da distrarsi a favore del costituito procuratore”.
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1. Sulla validità dei titoli azionati.
“. ha intimato a , quale titolare della Controparte_2 Parte_1 ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO TA, con due distinti atti di precetto, il pagamento dell'assegno bancario n. 3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca e datato 30.05.2023, nonché dell'assegno bancario n. 3750261955-11 di euro 30.000,00 tratto su
UniCredit Banca e datato 31.08.2023.
Pag. 5 di 10 Come risulta dagli atti, detti assegni sono stati consegnati da , titolare della Parte_1 ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di NO DI alla società “.a Controparte_2
al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 18.08.2022, quale accordo
[...] modificativo del contratto di compravendita di beni mobili sottoscritto dalle parti in data 01.03.2022,
a garanzia del pagamento del prezzo di vendita dei beni mobili indicati nell'allegato 1 di detta scrittura dell'1.03.2022, fissato nella misura di euro 60.000,00.
All'art. 5 del contratto di compravendita si legge che “Detti titoli non dovranno essere portati all'incasso e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando questi corrisponde alle scadenze prefissate il prezzo pattuito”.
Non è oggetto di controversia che l'acquirente non ha provveduto a corrispondere all'alienante il minor importo di euro 48.000,00 a titolo di saldo prezzo.
Ciò premesso, va ribadito che gli assegni azionati con i precetti opposti non possono costituire validi titoli esecutivi per i motivi già esposti con ordinanza depositata in data 22.03.2024, cui si rimanda.
Invero, le contestazioni con cui si rilevi che l'assegno è postdatato o che la cambiale è irregolare nel bollo attengono al vizio genetico del titolo esecutivo stragiudiziale e, conseguentemente, non è possibile procedere esecutivamente in forza di titolo viziato nella fase della costruzione perché è inesistente.
Però, è opportuno precisare che la Suprema Corte “ha chiarito che, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis, Cass. 27/05/2003, n. 8399; Cass.
29/03/2006, n. 7225; Cass. 20/04/2007, n. 9494; Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass. 10/03/2011, n.
5708; Cass. 18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728); gli arresti citati convergono dunque sull'affermazione - della quale ricorso non prospetta elementi di criticità – secondo cui la domanda riconvenzionale dell'opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. può essere diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo” (Cassazione civile sez. III,
18/11/2024, n. 29636).
Conseguentemente, poiché gli assegni azionati con gli atti di precetto opposti sono viziati da post- datazione, non possono valere come titoli esecutivi, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.
Pag. 6 di 10 Gli assegni de quibus possono, quindi, valere solo come ricognizione di debito.
La questione è la medesima per entrambi gli assegni ma ciascun assegno è oggetto di ognuna delle due diverse cause riunite per connessione, come verrà evidenziato in dispositivo.
2. Domanda di accertamento del credito.
Premesso quanto sopra, va esaminata la domanda avanzata dall'opposto in via riconvenzionale.
Precisamente, l'opponente ha chiesto di dichiarare la validità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in data 01.03.2022 e in conseguenza ritenere dovute le somme pattuite quale corrispettivo dei beni mobili acquistati, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle somme specificate negli atti di precetto, ossia del residuo importo ancora dovuto a titolo di saldo prezzo per la compravendita dei beni mobili.
Detta domanda deve essere qualificata come riconvenzionale in quanto l'opposto non si è limitato a chieder il rigetto dell'opposizione ma, a seguito delle domande avversarie, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute in forza della scrittura privata dell'1.03.2022, al fine di ottenere un nuovo titolo valido, relativo al medesimo credito portato dagli assegni azionati.
La successiva domanda formulata dall'opposto in via riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento danni deve, invece, intendersi formulata in via subordinata.
Ciò premesso, va osservato che l'opponente ha chiesto l'accertamento della nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia dei precetti opposti non solo per la dedotta inesistenza di titoli esecutivi validamente azionabili, ma anche per inesistenza del credito stante la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della scrittura privata del 01.03.2022.
In particolare, l'opponente ha dedotto che in sede di trattative antecedenti la stipula del contratto di compravendita sottoscritto in data 01.03.2022, l'opposta ha garantito che i beni oggetto di vendita fossero in ottimo stato, perfettamente funzionanti e quindi esenti da vizi.
Ha, altresì, dedotto che dopo l'acquisto, con la messa in uso dei macchinari e l'utilizzo dei beni è emerso invece che i beni acquistati non avessero le caratteristiche garantite dalla parte venditrice, ma al contrario fossero obsoleti di oltre 10 anni e presentassero dei vizi tali da ridurne notevolmente il valore e da renderli inidonei all'uso per il quale erano stati destinati al punto che molti beni, nonostante le continue riparazioni, erano risultati inutilizzabili e quindi erano stati dismessi.
L'opponente ha, inoltre, affermato di aver denunciato i vizi dei beni mobili acquistati alla società opposta rendendo edotto tale , il quale avrebbe curato la fase delle trattative e la Persona_1 vendita, senza ottenere riscontro.
L'opposta, di contro, afferma che, sebbene la scrittura privata de qua sia stata sottoscritta in data
01.03.2022, solo il 27.02.2023 ha denunciato la presenza dei vizi benché, per Parte_1
Pag. 7 di 10 come affermato nello stesso atto di citazione, siano emersi dopo l'acquisto, con la messa in uso dei macchinari e l'utilizzo dei beni.
L'opposta ha evidenziato, altresì, che in data 18.08.2022 le parti hanno stipulato un nuovo accordo modificativo, sostituendo gli assegni già dati in garanzia con altri di pari ammontare.
Ha evidenziato, inoltre, che tale , cui sarebbero state rivolte le lagnanze sui vizi dei beni Per_1 compravenduti, non svolge alcuna funzione all'interno della società opposta ed è privo di poteri decisionali, essendosi solo limitato a far conoscere le due parti processuali.
2.1 Ciò premesso, va osservato che chi propone una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato, come nella specie, su di una ricognizione di debito (insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento) è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (Cassazione civile sez. III, 15/05/2009, n.11332).
Inoltre, come disposto dall'art. 1495 CC “[I]. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. [II]. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. [III]. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In relazione al caso in esame, va evidenziato che il venditore ha eccepito la tardività della denuncia rispetto alla consegna dei beni, sicché incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 CC (Corte appello Potenza, n. 490 del 04/12/2024).
Tanto premesso, contrariamente alle deduzioni dell'opponente, nessun conforto istruttorio è stato dallo stesso fornito sulla prova della tempestività della denuncia dei vizi.
Dagli atti di causa emerge che solo in data 27.02.2023 ha denunciato alla Parte_1 società la presenza dei vizi tali da ridurre il valore dei beni e da renderli inutilizzabili.
Inoltre, la stessa denuncia dei vizi effettuata tramite messaggio whatsapp a tale - che dagli Per_1 atti di causa non risulta in alcun modo collegabile alla società venditrice - è stata effettuata solo in data 20.10.2022, ossia ben oltre sette mesi dalla consegna dei beni mobili acquistati, avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto in data 01.03.2022 (cfr. art. 6 del citato contratto).
Né l'opponente ha formulato richieste istruttorie volte a provare l'avvenuta denuncia entro il termine di otto giorni dalla scoperta.
Inoltre, e in special modo, va osservato che in data 18.08.2022 le parti hanno sottoscritto un accordo integrativo alla precedente scrittura di compravendita, sostituendo agli assegni già consegnati
Pag. 8 di 10 dall'opponente a titolo di garanzia per il complessivo importo di euro 48.000,00, altri due di pari importo.
È opportuno evidenziare che in tale occasione l'opponente non ha eccepito alcun vizio, né ha chiesto una riduzione del prezzo e/o una risoluzione del contratto per inadempimento.
Inoltre, va evidenziato che l'opponente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersi immediatamente alla consegna l'eventuale inidoneità all'uso convenuto di alcuni beni come gli ombrelloni o mobili di arredo, tenuto conto che all'art. 8 della scrittura dell'1.03.2022 si legge
“L'Acquirente dichiara inoltre di aver visionato i beni e di averli trovati idonei all'uso a cui sono destinati”.
Orbene, come già premesso, non è oggetto di controversia che le parti abbiano concordato il prezzo di vendita di euro 60.000,00 per l'acquisto dei beni di cui all'allegato 1 della scrittura privata del'1.03.2022 e che l'opponente abbia corrisposto solo la minor somma di euro 12.000,00.
Sicché, l'opponente è tenuto a corrispondere alla società opposta la complessiva somma di euro
48.000,00 a titolo di saldo prezzo per l'acquisto dei beni mobili.
La questione è identica per entrambe le cause: sullo specifico punto non si verte in ipotesi di riunione per connessione, bensì per identità.
Pertanto, in dispositivo vi è unica pronuncia di condanna, in relazione all'unico credito di euro
48.000,00 per il quale è stato chiesto l'accertamento in via riconvenzionale in entrambe le cause.
*****
Assorbita ogni altra domanda.
3. Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza: vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, anche per l'assenza di attività di assunzione della prova) di cui al DM147/2022, per rispettivo scaglione di valore.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della comunanza e identità delle questioni, le spese vengono compensate nella misura di ½.
Infine, in considerazione della dichiarazione del procuratore di parte opposta, ex art.93 CPC, va disposta la distrazione dei compensi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di TT, definitivamente pronunciando nelle cause indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. nella causa n.1017/2023 RG:
Pag. 9 di 10 - In parziale accoglimento dell'opposizione, ACCERTA E DICHIARA che l'assegno bancario n. 3750261956-12 di euro 18.000,00, tratto su UniCredit Banca il 30.05.2023, non costituisce valido titolo esecutivo;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposto, ON Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Il Giardino gusti e degusti di
[...]
NO DI, al pagamento in favore di “. a , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di euro
48.000,00 per le causali di cui in motivazione;
- Condanna lla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, da distrarsi Pt_1 in favore dell'Avv. Carmelo Occhiuto, antistatario, che liquida in euro 1.270,00 (già operata la compensazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
II. Nella causa n.1317/2023 RG:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, ACCERTA E DICHIARA che l'assegno bancario n. 3750261955-11 di euro 30.000,00, tratto su UniCredit Banca il 31.08.2023, non costituisce valido titolo esecutivo;
- RINVIA al capo sub I circa l'accertamento del credito e alla condanna, di cui alla domanda riconvenzionale, come specificato in motivazione;
- ON alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, da Pt_1 distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Occhiuto, antistatario, che liquida in euro 1.904,50 (già operata la compensazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso, il 27 Novembre 2025
Il Giudice
HE GA La TA
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