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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 9459/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
04/09/1993, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
José Rodilha, 86, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-100, AQ
[...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 22/03/2004, Parte_1
codice fiscale , residente in [...], C.F._2
86, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-100, Parte_2
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data
[...]
pagina 1 di 8 01/08/1986, codice fiscale , residente in [...]C.F._3
do Vila Isabel, 561, Cotia/SP, Brasile, CAP 06.727-040,
[...]
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_3
04/01/1989, codice fiscale , residente in [...]C.F._4
Jorge, 895, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-080, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 9.8.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Per_1
pagina 2 di 8 cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, il 13 Marzo 1909, Pt_1
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 23.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
pagina 3 di 8 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere CP_1 CP_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantiscono alcuna Parte_5
certezza in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile prenotare un appuntamento presso gli uffici competenti(docc. 17-
20).
2) Il merito
pagina 4 di 8 Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione, ed evidenzia che i ricorrenti sono discendenti diretti di Persona_2
cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, il 13 Marzo 1909
(doc. 3).
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che: ha contratto matrimonio con (o Persona_2 Persona_3
nella città di Presidente Bernardes (Brasile), in data Persona_3
14/11/1931 (v. doc. 5); dall'unione coniugale tra e (o Persona_2 Persona_3 Per_3
[...]
è nata:
[...]
● nata in data [...], nella città di Presidente Bernardes Parte_1
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data CP_3
19/10/1957 (v. docc. 6 e7). Successivamente al matrimonio, passerà Parte_1
a chiamarsi con il nome Persona_4
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Persona_4 CP_3
● nato in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), Parte_6
dove ha contratto matrimonio con Silva, in data 05/01/1985 Controparte_4
(v. docc. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, Controparte_5 Pt_7
passerà a chiamarsi con il nome da Controparte_5 Parte_8
● nata in data [...], nella città di Osasco Parte_9
(Brasile),
pagina 5 di 8 dove ha contratto matrimonio con in data Persona_5
12/06/1993 (v. doc. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, Parte_9
passerà a chiamarsi con il nome
[...] Persona_6
- dall'unione coniugale tra e da Parte_6 Controparte_5 Parte_8
sono nati:
● odierna ricorrente, nata in [...] Parte_2
01/08/1986, nella città di Osasco (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 22/11/2018 (v. doc. 12 e 13). Persona_7
Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_2
chiamarsi con il nome Parte_2
● odierno ricorrente, nato in [...] Parte_3
04/01/1989, nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 14).
- dall'unione coniugale tra e Persona_6 Persona_5
sono nati:
[...]
● odierna ricorrente, nata in data [...], Parte_1
nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 15).
● odierna ricorrente, nata in [...] Parte_10
22/03/2004, nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 16).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base pagina 6 di 8 alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò Persona_2
brasiliana come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti»(Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
pagina 7 di 8 Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_1
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 23.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 9459/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
04/09/1993, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
José Rodilha, 86, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-100, AQ
[...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 22/03/2004, Parte_1
codice fiscale , residente in [...], C.F._2
86, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-100, Parte_2
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data
[...]
pagina 1 di 8 01/08/1986, codice fiscale , residente in [...]C.F._3
do Vila Isabel, 561, Cotia/SP, Brasile, CAP 06.727-040,
[...]
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_3
04/01/1989, codice fiscale , residente in [...]C.F._4
Jorge, 895, Osasco/SP, Brasile, CAP 06.180-080, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 9.8.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Per_1
pagina 2 di 8 cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, il 13 Marzo 1909, Pt_1
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 23.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
pagina 3 di 8 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere CP_1 CP_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantiscono alcuna Parte_5
certezza in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile prenotare un appuntamento presso gli uffici competenti(docc. 17-
20).
2) Il merito
pagina 4 di 8 Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione, ed evidenzia che i ricorrenti sono discendenti diretti di Persona_2
cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, il 13 Marzo 1909
(doc. 3).
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che: ha contratto matrimonio con (o Persona_2 Persona_3
nella città di Presidente Bernardes (Brasile), in data Persona_3
14/11/1931 (v. doc. 5); dall'unione coniugale tra e (o Persona_2 Persona_3 Per_3
[...]
è nata:
[...]
● nata in data [...], nella città di Presidente Bernardes Parte_1
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data CP_3
19/10/1957 (v. docc. 6 e7). Successivamente al matrimonio, passerà Parte_1
a chiamarsi con il nome Persona_4
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Persona_4 CP_3
● nato in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), Parte_6
dove ha contratto matrimonio con Silva, in data 05/01/1985 Controparte_4
(v. docc. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, Controparte_5 Pt_7
passerà a chiamarsi con il nome da Controparte_5 Parte_8
● nata in data [...], nella città di Osasco Parte_9
(Brasile),
pagina 5 di 8 dove ha contratto matrimonio con in data Persona_5
12/06/1993 (v. doc. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, Parte_9
passerà a chiamarsi con il nome
[...] Persona_6
- dall'unione coniugale tra e da Parte_6 Controparte_5 Parte_8
sono nati:
● odierna ricorrente, nata in [...] Parte_2
01/08/1986, nella città di Osasco (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 22/11/2018 (v. doc. 12 e 13). Persona_7
Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_2
chiamarsi con il nome Parte_2
● odierno ricorrente, nato in [...] Parte_3
04/01/1989, nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 14).
- dall'unione coniugale tra e Persona_6 Persona_5
sono nati:
[...]
● odierna ricorrente, nata in data [...], Parte_1
nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 15).
● odierna ricorrente, nata in [...] Parte_10
22/03/2004, nella città di Osasco (Brasile) (v. doc. 16).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base pagina 6 di 8 alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si naturalizzò Persona_2
brasiliana come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti»(Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
pagina 7 di 8 Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_1
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 23.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8