Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di OL, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10868/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA GENNARO, Parte_1 nonché dall'avv. FERRO ANDREA (presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Sannino e Pasquale Verde, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 8 maggio 2024, l'istante ha esposto di essere stato dipendente del dal 26/02/1979 fino al 31.01.2016, in servizio con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato, inquadrato con categoria B.5 e profilo professionale di operaio, con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, formulando le seguenti conclusioni:
“2) accertato che sono state violate da parte della amministrazione resistente gli artt. 32
Cost., 2087 c.c., D.P.R. 303/56, D.L.gs. 626/94, D.Lgs. 81/2008, Dir. Eur. 89/391 CEE, dichiarare l'obbligo del convenuto di provvedere alla manutenzione e pulizia CP_1
dei DPI forniti al ricorrente;
3) accertato il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi
1
disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., tenuto al risarcimento del danno in favore dell'istante con condanna dello stesso al pagamento della complessiva somma di €
2.603,00, come innanzi specificata, ovvero dell'altra somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa oltre interessi e rivalutazione come per legge…..”.
Si è costituito ritualmente il che ha dedotto che il ricorrente, Controparte_1
“essendo inserito nella dotazione organica della Direzione 7, in forza al personale di pertinenza del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, laddove lo steso risulterebbe incaricato della raccolta rifiuti, ha svolto mansioni di addetto alle pulizie, senza attribuzione di funzioni diverse da quelle con rilevanza esclusivamente interna agli spazi dell'Ente, che potessero esporlo a rischio e/o pericolo tali da dover essere assegnatario di Dispositivi di Protezione Individuale. Tanto premesso, il ha contestato le avverse argomentazioni, concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte resistente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte ricorrente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni espresse in casi analoghi dal Tribunale di OL (sentenze nn. 6237/2023, 6740/2023,
7169/2023, 7612/2023), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
2 In via preliminare ed assorbente, va rilevato che il ricorrente, in pensione dal
2016, ha erroneamente allegato nell'esposizione in fatto del ricorso di aver svolto con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti e ha addebitato al Controparte_1
di non avere provveduto al lavaggio e disinfezione delle divise sia estive che invernali entrambi ad alta visibilità (A.V.) confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento ma sono destinati soprattutto a preservare e salvaguardare la salute dei lavoratori esposti costantemente al rischio di contiguità con agenti potenzialmente patogeni…”.
Il ha depositato l'attestato di servizio dal quale risulta che il ricorrente CP_1
è stato in servizio sino al 2016 ed è stato assegnato al servizio Mercati e non risulta affatto assegnato alle mansioni dedotte nel ricorso introduttivo ed in base alle quali ha fondato la propria richiesta di risarcimento (cfr. Attestato di servizio).
Nello specifico il ricorrente non risulta “assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti” .
L'ente convenuto ha, quindi, sottolineato che il ricorrente, quale mero addetto alle pulizie negli spazi dell'ente, non è mai stato esposto a rischio e/o pericolo tali da dover essere assegnatario di DPI, bensì di semplici indumenti di lavoro che non avevano la funzione di “barriera protettiva” rispetto ad eventuali rischi per la salute del lavoratore e per la sua sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fatta tale premessa, in applicazione della regola generale dell'onere della prova di cui all'art 2697 cc., sarebbe stato onere del ricorrente allegare e provare che gli indumenti forniti dal comune avessero una funzione specifica di protezione da agenti esterni in relazione alla natura e alle modalità delle mansioni concretamente svolte.
Tutto ciò non si evince affatto dalla prova testimoniale per come articolata in ricorso, che -come detto- si basa sull'erronea deduzione dell'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di “netturbino”, il che pacificamente non è avvenuto;
prova che, conseguentemente, non è stata ammessa in quanto non influente ai fini del decidere. ( cfr.: Sentenza n. 1423/2024, est. Marisa Barbato.
La parte ricorrente, nonostante sia stata avvisata regolarmente dell'udienza, non ha depositato note di trattazione scritta e non ha contestato né le allegazioni del ricorso, né la documentazione prodotta.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di OL, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1 lite liquidate in € 800,00 oltre al 15% R.S.G., oltre Iva e cpa.
Si comunichi. OL, il 14/01/2025- 12/02/2025 Il
Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/02/2025 in
Cancelleria
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