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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8042/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Viola Mario Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fanigliuolo Fabio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 03.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984, già riconosciuto nella precedente fase processuale ma solo da aprile 2023 invece che dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.08.2022; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante (“Poli artrite psoriasica in trattamento con farmaci biologici;
Artrosi del rachide in soggetto con obesità di grado III;
diabete mellito tipo 2; Ipotiroidismo post tiroidite autoimmune;
Nevrosi ansioso depressiva”) riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 30.08.2022, ma da aprile 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Nell'introdurre il presente giudizio, a seguito di dichiarazione di dissenso, il ricorrente da un lato ha condiviso il giudizio formulato in merito all'esistenza dei requisiti sanitari per riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dall'altro si è limitato a contestare genericamente la decorrenza individuata dal ctu nella data del 1.04.2023, ritenendo che tutte le malattie fossero già presenti all'epoca della domanda amministrativa del 30.08.2022 e ha chiesto di anticipare la decorrenza del riconosciuto beneficio alla data del 30.08.2022.
2 Sul punto, si rileva che il CTU ha riconosciuto una infermità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza da aprile 2023, tenuto conto “della usuale progressione delle affezioni sopra dette
e documentate” determinando la decorrenza della suindicata condizione di invalidità sulla base degli elementi di valutazione in atti, della documentazione medica e dell'esame obiettivo in sede peritale avvenuto il 19.12.23.
Si evidenzia, pertanto che il CTU ha riconosciuto tutte le patologie da cui è affetta parte istante ma ha ritenuto di determinare la decorrenza del beneficio in un momento successivo alla domanda amministrativa del 30.08.2022 e alla documentazione medica, specificando di aver tenuto conto della “progressione delle affezioni”.
Per tali motivi non si ritiene di sottoporre nuovamente al CTU le osservazioni formulate.
Alla luce di quanto esposto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e conseguentemente deve essere, accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno dell'invalidità ordinaria con decorrenza dal 01.04.2023, data individuata dal CTU dott. Per_1 nella precedente fase processuale.
[...]
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate. CP_1
Lecce, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8042/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Viola Mario Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fanigliuolo Fabio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 03.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984, già riconosciuto nella precedente fase processuale ma solo da aprile 2023 invece che dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.08.2022; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante (“Poli artrite psoriasica in trattamento con farmaci biologici;
Artrosi del rachide in soggetto con obesità di grado III;
diabete mellito tipo 2; Ipotiroidismo post tiroidite autoimmune;
Nevrosi ansioso depressiva”) riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 30.08.2022, ma da aprile 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Nell'introdurre il presente giudizio, a seguito di dichiarazione di dissenso, il ricorrente da un lato ha condiviso il giudizio formulato in merito all'esistenza dei requisiti sanitari per riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dall'altro si è limitato a contestare genericamente la decorrenza individuata dal ctu nella data del 1.04.2023, ritenendo che tutte le malattie fossero già presenti all'epoca della domanda amministrativa del 30.08.2022 e ha chiesto di anticipare la decorrenza del riconosciuto beneficio alla data del 30.08.2022.
2 Sul punto, si rileva che il CTU ha riconosciuto una infermità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza da aprile 2023, tenuto conto “della usuale progressione delle affezioni sopra dette
e documentate” determinando la decorrenza della suindicata condizione di invalidità sulla base degli elementi di valutazione in atti, della documentazione medica e dell'esame obiettivo in sede peritale avvenuto il 19.12.23.
Si evidenzia, pertanto che il CTU ha riconosciuto tutte le patologie da cui è affetta parte istante ma ha ritenuto di determinare la decorrenza del beneficio in un momento successivo alla domanda amministrativa del 30.08.2022 e alla documentazione medica, specificando di aver tenuto conto della “progressione delle affezioni”.
Per tali motivi non si ritiene di sottoporre nuovamente al CTU le osservazioni formulate.
Alla luce di quanto esposto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e conseguentemente deve essere, accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno dell'invalidità ordinaria con decorrenza dal 01.04.2023, data individuata dal CTU dott. Per_1 nella precedente fase processuale.
[...]
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate. CP_1
Lecce, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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