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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/09/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23/09/2025 N. 990/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dr.ssa Maria Letizia Mocciaro quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Antonio Davì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Umberto Fiore n. 31 – Messina RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA CASO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Freguglia n. 1 – Milano RESISTENTE
Oggetto: carta docente ex art. 1 comma 121 Legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dai docenti con contratto a termine. FATTO Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Como il , per sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_2 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. Per l'effetto CONDANNARE il , in persona del suo legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento della somma di € 1000,00 a titolo di indennità (Carta elettronica del docente) introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativamente gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre accessori dalla data del dovuto al soddisfo;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al Controparte_2 pagamento della somma di € 1000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
4. Con condanna del
[...]
al pagamento al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
, docente in servizio al momento del deposito del ricorso, ha prestato altresì Parte_1 servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 4/12/2023 al 30/06/2024. Con il presente giudizio, parte ricorrente lamenta di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico al fine di sostenere le spese per l'aggiornamento e la formazione professionale. Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha individuato all'art. 2 i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha riaffermato all'art. 3 che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Dalla lettura di tali disposizioni, ne deriva l'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 a mezzo della quale ha precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_2
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. I Giudici Europei hanno sottolineato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come
“l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizi”. In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Pertanto, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia, considerata la sua finalità di formazione continua e valorizzazione delle competenze professionali, non vi sono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Ovvero, sia dal punto di vista della natura del lavoro sia della preparazione richiesta, i docenti assunti con contratto a tempo determinato sono equiparabili in toto a quelli assunti a tempo indeterminato;
identiche sono, infatti, le mansioni e le funzioni. Pertanto, sancita l'illegittimità della differenza di trattamento tra i docenti non di ruolo rispetto a quelli di ruolo, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In questo senso, peraltro, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, nella quale ha ribadito il principio secondo cui “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio”. In particolare, il Giudice Amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ancora, “… il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Per l'effetto, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevedono i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo. D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che, necessariamente, deve essere garantito da tutti i docenti;
un livello qualitativo che sia appropriato indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. In caso contrario, si recherebbe pregiudizio a quella parte degli studenti frequentanti quegli istituti scolastici interessati da supplenze di breve periodo, poiché il loro diritto a ricevere il medesimo livello qualitativo di insegnamento riservato agli altri si vedrebbe compromesso a causa della presenza di docenti non adeguatamente aggiornati né formati e così, evidentemente, non può essere. Dunque, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ad Parte_1 ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente la Carta elettronica del docente così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Como, 23 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Maria Letizia Mocciaro
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23/09/2025 N. 990/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dr.ssa Maria Letizia Mocciaro quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Antonio Davì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Umberto Fiore n. 31 – Messina RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA CASO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Freguglia n. 1 – Milano RESISTENTE
Oggetto: carta docente ex art. 1 comma 121 Legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dai docenti con contratto a termine. FATTO Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Como il , per sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_2 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. Per l'effetto CONDANNARE il , in persona del suo legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento della somma di € 1000,00 a titolo di indennità (Carta elettronica del docente) introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativamente gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre accessori dalla data del dovuto al soddisfo;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al Controparte_2 pagamento della somma di € 1000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
4. Con condanna del
[...]
al pagamento al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
, docente in servizio al momento del deposito del ricorso, ha prestato altresì Parte_1 servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 4/12/2023 al 30/06/2024. Con il presente giudizio, parte ricorrente lamenta di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico al fine di sostenere le spese per l'aggiornamento e la formazione professionale. Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha individuato all'art. 2 i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha riaffermato all'art. 3 che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Dalla lettura di tali disposizioni, ne deriva l'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 a mezzo della quale ha precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_2
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. I Giudici Europei hanno sottolineato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come
“l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizi”. In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Pertanto, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia, considerata la sua finalità di formazione continua e valorizzazione delle competenze professionali, non vi sono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Ovvero, sia dal punto di vista della natura del lavoro sia della preparazione richiesta, i docenti assunti con contratto a tempo determinato sono equiparabili in toto a quelli assunti a tempo indeterminato;
identiche sono, infatti, le mansioni e le funzioni. Pertanto, sancita l'illegittimità della differenza di trattamento tra i docenti non di ruolo rispetto a quelli di ruolo, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In questo senso, peraltro, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, nella quale ha ribadito il principio secondo cui “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio”. In particolare, il Giudice Amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ancora, “… il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Per l'effetto, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevedono i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo. D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che, necessariamente, deve essere garantito da tutti i docenti;
un livello qualitativo che sia appropriato indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. In caso contrario, si recherebbe pregiudizio a quella parte degli studenti frequentanti quegli istituti scolastici interessati da supplenze di breve periodo, poiché il loro diritto a ricevere il medesimo livello qualitativo di insegnamento riservato agli altri si vedrebbe compromesso a causa della presenza di docenti non adeguatamente aggiornati né formati e così, evidentemente, non può essere. Dunque, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ad Parte_1 ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente la Carta elettronica del docente così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Como, 23 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Maria Letizia Mocciaro