CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NT GE AR, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF 1, ricorre avverso intimazione pagamento n° 29320239019029182/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320140011243944000 relativo a IRPEF, IVA e IRAP anni 2003, 2004, 2005 recante la somma di euro
240.867,56 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità della notifica dell'atto impugnato, in quanto la mancanza della data di consegna nella copia dell'atto medesimo in possesso del destinatario, comporta la nullità della notifica perché impedisce al ricorrente la decorrenza del termine per proporre opposizione. Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per inosservanza dell'obbligo di chiarezza e di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212: la motivazione riportata nell'atto è insufficiente, in relazione all'omessa descrizione dettagliata delle modalità di calcolo eseguite per la liquidazione degli interessi applicati;
Nullità dell'atto impugnato per difetto di titolo valido per poter azionare la riscossione del credito vantato, stante che la cartella di pagamento contenuta nel medesimo atto impugnato non risulta notificata alla ricorrente;
Maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi pretesi dall'esattore: il diritto alla riscossione delle sanzioni è ormai prescritto essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Non sussistendo alcun atto interruttivo e in assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, il diritto alla riscossione
è ormai prescritto. Maturata prescrizione quinquennale degli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi iscritti a ruolo, ciò in quanto il relativo credito azionato dall'ente di riscossione, Banca_1 una obbligazione autonoma rispetto al debito principale riguardante le imposte iscritte a ruolo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sull'inammissibilità della domanda perché tardiva si rileva che l'opposizione è stata notificata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione, termine previsto per proporre opposizione dinanzi alle Corti di
Giustizia Tributarie di Primo Grado, per cui la stessa è tardiva ed inammissibile anche per il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato per l'impugnazione dei ruoli esattoriali aventi ad oggetto tributi. Sulla corretta notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata e sulla pretesa prescrizione.
Controparte afferma che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata non sarebbe mai stati notificata. Controparte asserisce che i crediti portati dalla cartella impugnata sarebbero prescritti in quanto si prescriverebbero in cinque anni. Contrariamente a quanto asserisce controparte i crediti portati dalla cartella impugnata si prescrivono tutti in dieci anni così come statuito dall'art. 2946 cc. Inoltre, c'è da dire che i termini di prescrizione sono stati sospesi ex lege. Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020. Sulla regolarità dell'intimazione di pagamento. Parte ricorrente eccepisce, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, a mani del destinatario, in data 3 Giugno 2014 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 4 Marzo 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 4 Marzo 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320140011243944000, è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (Indirizzo_1 n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320140011243944000 (2014) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Indirizzo_2/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NT GE AR, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019029182 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF 1, ricorre avverso intimazione pagamento n° 29320239019029182/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320140011243944000 relativo a IRPEF, IVA e IRAP anni 2003, 2004, 2005 recante la somma di euro
240.867,56 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità della notifica dell'atto impugnato, in quanto la mancanza della data di consegna nella copia dell'atto medesimo in possesso del destinatario, comporta la nullità della notifica perché impedisce al ricorrente la decorrenza del termine per proporre opposizione. Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per inosservanza dell'obbligo di chiarezza e di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212: la motivazione riportata nell'atto è insufficiente, in relazione all'omessa descrizione dettagliata delle modalità di calcolo eseguite per la liquidazione degli interessi applicati;
Nullità dell'atto impugnato per difetto di titolo valido per poter azionare la riscossione del credito vantato, stante che la cartella di pagamento contenuta nel medesimo atto impugnato non risulta notificata alla ricorrente;
Maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi pretesi dall'esattore: il diritto alla riscossione delle sanzioni è ormai prescritto essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Non sussistendo alcun atto interruttivo e in assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, il diritto alla riscossione
è ormai prescritto. Maturata prescrizione quinquennale degli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi iscritti a ruolo, ciò in quanto il relativo credito azionato dall'ente di riscossione, Banca_1 una obbligazione autonoma rispetto al debito principale riguardante le imposte iscritte a ruolo.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Sull'inammissibilità della domanda perché tardiva si rileva che l'opposizione è stata notificata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione, termine previsto per proporre opposizione dinanzi alle Corti di
Giustizia Tributarie di Primo Grado, per cui la stessa è tardiva ed inammissibile anche per il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato per l'impugnazione dei ruoli esattoriali aventi ad oggetto tributi. Sulla corretta notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata e sulla pretesa prescrizione.
Controparte afferma che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata non sarebbe mai stati notificata. Controparte asserisce che i crediti portati dalla cartella impugnata sarebbero prescritti in quanto si prescriverebbero in cinque anni. Contrariamente a quanto asserisce controparte i crediti portati dalla cartella impugnata si prescrivono tutti in dieci anni così come statuito dall'art. 2946 cc. Inoltre, c'è da dire che i termini di prescrizione sono stati sospesi ex lege. Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020. Sulla regolarità dell'intimazione di pagamento. Parte ricorrente eccepisce, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, a mani del destinatario, in data 3 Giugno 2014 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 4 Marzo 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 4 Marzo 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320140011243944000, è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (Indirizzo_1 n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320140011243944000 (2014) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Indirizzo_2/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)