Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 267
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ritiene inconferente l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché la cartella di pagamento non era stata notificata alla ricorrente, la quale ne è venuta a conoscenza solo tramite l'intimazione impugnata. La notifica della cartella è avvenuta in modo rituale e regolare in data 3 Giugno 2014, e successivamente l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 4 Marzo 2024.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di intimazione per inosservanza dell'obbligo di chiarezza e motivazione

    Non specificato nel testo fornito.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di titolo valido

    La Corte ritiene inconferente l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché la cartella di pagamento non era stata notificata alla ricorrente, la quale ne è venuta a conoscenza solo tramite l'intimazione impugnata. La notifica della cartella è avvenuta in modo rituale e regolare in data 3 Giugno 2014, e successivamente l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 4 Marzo 2024.

  • Altro
    Maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Sebbene l'imposta risalga ad anni precedenti, si sono susseguiti atti di messa in mora che hanno interrotto il decorso della prescrizione. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 3 Giugno 2014 e l'intimazione di pagamento in data 4 Marzo 2024, atti che hanno interrotto la prescrizione. Inoltre, la normativa COVID-19 ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza. Il termine prescrizionale per i tributi erariali è decennale e rispettato. Tuttavia, è decorso il termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi, non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi tra il 2014 e il 2024.

  • Altro
    Maturata prescrizione quinquennale degli interessi dovuti per il ritardo

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Sebbene l'imposta risalga ad anni precedenti, si sono susseguiti atti di messa in mora che hanno interrotto il decorso della prescrizione. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 3 Giugno 2014 e l'intimazione di pagamento in data 4 Marzo 2024, atti che hanno interrotto la prescrizione. Inoltre, la normativa COVID-19 ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza. Il termine prescrizionale per i tributi erariali è decennale e rispettato. Tuttavia, è decorso il termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi, non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi tra il 2014 e il 2024.

  • Rigettato
    Inammissibilità della domanda perché tardiva

    La Corte ritiene inconferente l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché la cartella di pagamento non era stata notificata alla ricorrente, la quale ne è venuta a conoscenza solo tramite l'intimazione impugnata. La notifica della cartella è avvenuta in modo rituale e regolare in data 3 Giugno 2014, e successivamente l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 4 Marzo 2024.

  • Rigettato
    Sulla corretta notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata e sulla pretesa prescrizione

    La Corte ritiene inconferente l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché la cartella di pagamento non era stata notificata alla ricorrente, la quale ne è venuta a conoscenza solo tramite l'intimazione impugnata. La notifica della cartella è avvenuta in modo rituale e regolare in data 3 Giugno 2014, e successivamente l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 4 Marzo 2024. La Corte ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Sebbene l'imposta risalga ad anni precedenti, si sono susseguiti atti di messa in mora che hanno interrotto il decorso della prescrizione. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 3 Giugno 2014 e l'intimazione di pagamento in data 4 Marzo 2024, atti che hanno interrotto la prescrizione. Inoltre, la normativa COVID-19 ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza. Il termine prescrizionale per i tributi erariali è decennale e rispettato. Tuttavia, è decorso il termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi, non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi tra il 2014 e il 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 267
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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