Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2025, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08681/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Curtarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto di respingimento dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana del 14 aprile 2021, n. K10.-OMISSIS-;
- di tutti gli atti connessi o successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata da -OMISSIS-, cittadino albanese.
Il diniego si fonda, sul piano fattuale, sulla condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Piacenza (nel provvedimento si legge erroneamente Corte d’Assise di Piacenza, ma la pronuncia è stata prodotta nell’odierno giudizio) il 13 ottobre 2014 per resistenza a pubblico ufficiale e sulla mancata dichiarazione di tale condanna nell’istanza su cui l’amministrazione si è pronunciata.
2. – Rivolgendosi a questo Tribunale, l’aspirante cittadino ha lamentato la violazione del termine del procedimento, fissato in 730 giorni, sicché si sarebbe formato per silentium il provvedimento favorevole all’istanza del privato.
In secondo luogo, censura il difetto di motivazione, poiché, pur avendo egli commesso il reato valorizzato dall’amministrazione, avrebbe tenuto successivamente una condotta irreprensibile, mentre, con riferimento alla condanna, ha domandato la riabilitazione alla competente Autorità giurisdizionale.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento del diniego impugnato
3. – Si è costituito il Ministero dell’Interno, producendo documentazione.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025.
5. – Il primo motivo di ricorso è infondato, essendo insegnamento costante nella giurisprudenza di questo Tribunale che non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo sull’istanza di concessione della cittadinanza (cfr. TAR. Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 15 novembre 2013, n. 9800; TAR Lazio – Roma, Sez. V- bis , 25 ottobre 2024, n. 18691), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , 2 febbraio 2012, n. 1171).
6. – Con riferimento al secondo motivo, giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V- bis , sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del 2013; n. 4199 del 2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , TAR Lazio – Roma, Sez. I- ter , sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 12568 del 2009; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
7. – Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I- ter , sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 5615 del 2015).
8. – Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sin qui illustrate, risulta ragionevole e correttamente motivata la valutazione dell’amministrazione, che ha connotato sfavorevolmente la posizione del ricorrente nel tessuto sociale, alla luce della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, alla luce del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 802), il comportamento dell’istante rimane comunque valutabile come fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. V- bis , 13910 del 2022).
Conferma del resto le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza dei succitato precedenti, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. TAR Lazio - Roma, sez. I- ter , 31 agosto 2020, n. 9289; TAR Lazio, Sez. V- bis , sentenze nn. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 3621 del 2022).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
In proposito, il Collegio rammenta che quello disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 è uno dei sistemi cardine del funzionamento della macchina amministrativa italiana i cui principi, e le sottostanti sanzioni, ben devono essere compresi, conosciuti ed accettati dal soggetto che richiede di far parte della comunità nazionale, con l’ovvia conseguenza che la relativa violazione da parte del richiedente ben può concorrere, in senso ostativo, alla formazione del complessivo giudizio demandato al ministero dell’autorità procedente.
Sotto altro profilo, occorre evidenziare come neanche l’integrazione della ricorrente nel tessuto sociale italiano assurge a elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno il constatato motivo ostativo alla concessione dello status di cittadino, visto che lo stabile inserimento è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
9. – Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.