Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1623
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella si sia regolarmente perfezionata tramite spedizione postale all'indirizzo di residenza, nonostante la mancata apposizione del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale. Si è evidenziato che, in caso di notifica postale diretta da parte degli enti impositori, non si applicano le norme della L. 890/1982 e non è richiesto l'invio di CAN o CAD. Inoltre, si è ritenuto che la mancata indicazione del nominativo possa costituire un espediente per sottrarsi alla notifica. Si è anche considerato il successivo tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, che ha portato al deposito presso l'albo comunale.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973

    Poiché il ricorso principale relativo all'omessa notifica è stato rigettato, anche la conseguente eccezione di decadenza viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1623
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1623
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo