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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1623/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO RE MA MASSIMO, Relatore
RI GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6581/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 6/11/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
25/11/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500004856000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO (atto notificatole l'11/9/2025), limitatamente alla cartella n. 29320240012173758/000 per IRPEF ed add.li reg. e com., oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2019;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella;
2) conseguente decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Con note depositate il 26/1/2026 l'Agenzia delle Entrate - CO si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 4/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, allegando anche - in data 9/2/2026 - certificato storico di residenza.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla notifica della cartella in contestazione, l'agente della riscossione ha prodotto documentazione da cui si evince che nel dicembre del 2024 la consegna della cartella era stata tentata inutilmente presso l'indirizzo di Zafferana Etnea, Indirizzo_1 (in particolare: relata di notifica a firma dell'ufficiale giudiziario, da cui risulta che il destinatario era irreperibile perche < presente su buca e citofono>>, e avviso di ricevimento di raccomandata spedita sempre a detto indirizzo e restituita con la dizione <>). Come evidenziato da parte ricorrente nelle sue memorie di replica, < giorno e secondo quali modalità è avvenuta la modifica. Ed infatti, sembrerebbe che la notifica sia stata tentata, in un primo momento, con le modalità della notifica diretta, con raccomandata spedita il
19.04.2024, ma recante il timbro 02.12.2024 (!) e successivamente - non si sa per quali ragioni - con l'ufficiale giudiziario il giorno 18.12.2024, per poi risultare l'01.01.2025 (data, quest'ultima, indicata a pag.
4 e 5 dell'atto impugnato, n.d.r.)>>. La ricostruzione cronologica proposta da parte ricorrente risulta verosimile, atteso che la spedizione della raccomandata precede, e non segue, l'accesso dell'ufficiale giudiziario.
Risulta altresì documentato che la ricorrente, all'epoca ed ancora oggi, era residente proprio al suddetto indirizzo (presso il quale, peraltro, ha poi ricevuto notifica della comunicazione preventiva qui impugnata).
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta che l'agente della riscossione <
l'esito delle ricerche compiute dall'agente notificatore atte a verificare l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel
Comune già sede del proprio domicilio fiscale: soltanto a seguito di tale prova la notifica si può ritenere perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale, senza che sia necessaria la produzione della raccomandata integrativa - prevista, invece, nel caso di irreperibilità relativa dall'art. 140 c.p.c.>>; ed aggiunge: < trasferimento e/o mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 era residente sin dal 2006 a Zafferana Etnea (CT) in>, ovvero nell'indirizzo in cui l'Ader ha esperito la notifica, come si evince dal certificato di residenza allegato
(già doc. 1). Per quanto esposto e documentato, non si comprende come l'addetto alla consegna abbia potuto indicare nell'avviso di ricevimento <> e operato la notifica considerando il destinatario della notifica assolutamente irreperibile>>.
Ritiene però il Collegio che la notifica della cartella si sia regolarmente perfezionata già nel dicembre del 2024, allorquando essa fu spedita per posta al corretto indirizzo di residenza della contribuente;
trattasi di notifica postale diretta;
della raccomandata, che era stata predisposta il 19/4/2024
("spedita il 19/04/2024", come si legge sulla cartolina), fu evidentemente tentata la consegna solo il 2/12/2024, come risulta dal timbro apposto sulla cartolina. L'ufficio postale restituì il plico con la dizione
<>, evidentemente perché a detto indirizzo non compariva (sul citofono e sulla cassetta delle lettere) il nominativo della contribuente;
del resto, tale circostanza fu appurata anche dall'ufficiale giudiziario in occasione dell'accesso, di poco successivo, del 18/12/2024.
E' di tutta evidenza come la mancata apposizione del nominativo all'esterno dell'abitazione
(adempimento minimo richiesto dalla comune diligenza) non possa che determinare la immediata restituzione del plico al mittente, non essendovi neppure modo, per l'ufficio postale, di lasciare un qualsivoglia avviso del vano tentativo di recapito.
Come è noto, gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate - CO v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39
D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo. In particolare, per il caso di <>, l'art. 35 D.M. 9/4/2021 del Ministero delle Comunicazioni (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) prevede quanto segue: << Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne è impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente>>.
Non si verte, quindi, in una ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario di cui all'art. 143 c.p.c.
(norma che trova applicazione solo < destinatario>>, e che non è applicabile per la notifica di atti impositivi e di cartelle di pagamento, v. art. 60 lett. f d.p.r. 600/1973, richiamato dall'art. 26 d.p.r. 602/1973; nel caso in esame, comunque, la raccomandata è stata spedita proprio all'indirizzo di effettiva residenza, come ammesso dalla stessa ricorrente); inoltre, trattandosi di notifica postale diretta, non era necessario alcuno specifico adempimento ulteriore a carico dell'ufficio postale. Diversamente opinando, la mancata indicazione del nominativo sul citofono o sulla cassetta postale potrebbe divenire un valido escamotage per sottrarsi alla notifica postale diretta di atti impositivi.
Va aggiunto che, diligentemente, l'agente della riscossione ha poi tentato una nuova notifica a mezzo di ufficiale giudiziario;
quest'ultimo, appurato che presso l'indirizzo di residenza non figurava il nome della contribuente sulla cassetta postale e sul citofono, ha correttamente provveduto al deposito presso l'albo comunale, in applicazione del disposto dell'art. 60 lett. e d.p.r. 600/1973.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 1.000 oltre
IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Flavio Rampello (firmato digitalmente)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO RE MA MASSIMO, Relatore
RI GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6581/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012173758000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 6/11/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
25/11/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500004856000 emessa da Agenzia delle Entrate - CO (atto notificatole l'11/9/2025), limitatamente alla cartella n. 29320240012173758/000 per IRPEF ed add.li reg. e com., oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2019;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella;
2) conseguente decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Con note depositate il 26/1/2026 l'Agenzia delle Entrate - CO si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 4/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, allegando anche - in data 9/2/2026 - certificato storico di residenza.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla notifica della cartella in contestazione, l'agente della riscossione ha prodotto documentazione da cui si evince che nel dicembre del 2024 la consegna della cartella era stata tentata inutilmente presso l'indirizzo di Zafferana Etnea, Indirizzo_1 (in particolare: relata di notifica a firma dell'ufficiale giudiziario, da cui risulta che il destinatario era irreperibile perche < presente su buca e citofono>>, e avviso di ricevimento di raccomandata spedita sempre a detto indirizzo e restituita con la dizione <>). Come evidenziato da parte ricorrente nelle sue memorie di replica, < giorno e secondo quali modalità è avvenuta la modifica. Ed infatti, sembrerebbe che la notifica sia stata tentata, in un primo momento, con le modalità della notifica diretta, con raccomandata spedita il
19.04.2024, ma recante il timbro 02.12.2024 (!) e successivamente - non si sa per quali ragioni - con l'ufficiale giudiziario il giorno 18.12.2024, per poi risultare l'01.01.2025 (data, quest'ultima, indicata a pag.
4 e 5 dell'atto impugnato, n.d.r.)>>. La ricostruzione cronologica proposta da parte ricorrente risulta verosimile, atteso che la spedizione della raccomandata precede, e non segue, l'accesso dell'ufficiale giudiziario.
Risulta altresì documentato che la ricorrente, all'epoca ed ancora oggi, era residente proprio al suddetto indirizzo (presso il quale, peraltro, ha poi ricevuto notifica della comunicazione preventiva qui impugnata).
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta che l'agente della riscossione <
l'esito delle ricerche compiute dall'agente notificatore atte a verificare l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel
Comune già sede del proprio domicilio fiscale: soltanto a seguito di tale prova la notifica si può ritenere perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale, senza che sia necessaria la produzione della raccomandata integrativa - prevista, invece, nel caso di irreperibilità relativa dall'art. 140 c.p.c.>>; ed aggiunge: < trasferimento e/o mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 era residente sin dal 2006 a Zafferana Etnea (CT) in
(già doc. 1). Per quanto esposto e documentato, non si comprende come l'addetto alla consegna abbia potuto indicare nell'avviso di ricevimento <> e operato la notifica considerando il destinatario della notifica assolutamente irreperibile>>.
Ritiene però il Collegio che la notifica della cartella si sia regolarmente perfezionata già nel dicembre del 2024, allorquando essa fu spedita per posta al corretto indirizzo di residenza della contribuente;
trattasi di notifica postale diretta;
della raccomandata, che era stata predisposta il 19/4/2024
("spedita il 19/04/2024", come si legge sulla cartolina), fu evidentemente tentata la consegna solo il 2/12/2024, come risulta dal timbro apposto sulla cartolina. L'ufficio postale restituì il plico con la dizione
<>, evidentemente perché a detto indirizzo non compariva (sul citofono e sulla cassetta delle lettere) il nominativo della contribuente;
del resto, tale circostanza fu appurata anche dall'ufficiale giudiziario in occasione dell'accesso, di poco successivo, del 18/12/2024.
E' di tutta evidenza come la mancata apposizione del nominativo all'esterno dell'abitazione
(adempimento minimo richiesto dalla comune diligenza) non possa che determinare la immediata restituzione del plico al mittente, non essendovi neppure modo, per l'ufficio postale, di lasciare un qualsivoglia avviso del vano tentativo di recapito.
Come è noto, gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate - CO v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39
D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo. In particolare, per il caso di <>, l'art. 35 D.M. 9/4/2021 del Ministero delle Comunicazioni (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) prevede quanto segue: << Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne è impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente>>.
Non si verte, quindi, in una ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario di cui all'art. 143 c.p.c.
(norma che trova applicazione solo < destinatario>>, e che non è applicabile per la notifica di atti impositivi e di cartelle di pagamento, v. art. 60 lett. f d.p.r. 600/1973, richiamato dall'art. 26 d.p.r. 602/1973; nel caso in esame, comunque, la raccomandata è stata spedita proprio all'indirizzo di effettiva residenza, come ammesso dalla stessa ricorrente); inoltre, trattandosi di notifica postale diretta, non era necessario alcuno specifico adempimento ulteriore a carico dell'ufficio postale. Diversamente opinando, la mancata indicazione del nominativo sul citofono o sulla cassetta postale potrebbe divenire un valido escamotage per sottrarsi alla notifica postale diretta di atti impositivi.
Va aggiunto che, diligentemente, l'agente della riscossione ha poi tentato una nuova notifica a mezzo di ufficiale giudiziario;
quest'ultimo, appurato che presso l'indirizzo di residenza non figurava il nome della contribuente sulla cassetta postale e sul citofono, ha correttamente provveduto al deposito presso l'albo comunale, in applicazione del disposto dell'art. 60 lett. e d.p.r. 600/1973.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 1.000 oltre
IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Flavio Rampello (firmato digitalmente)