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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1617/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1617/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE XVIII DICEMBRE 76 LATINA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI ALESSIA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA SEZZE 6/8 04100 LATINA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 380 del 21.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Latina, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a.- accertare e dichiarare avvenuta la maturazione del diritto di V livello dal 01.01.2013 fino al
31.12.2013 inquadramento stabilito dal CCNL metalmeccanici applicato nella società convenuta nonché VI livello a partire dal 01.01.2014 fino alla data di risoluzione del rapporto contrattuale avvenuta in data 04.07.2016 ; o in ogni caso dalla diversa data ritenuta di giustizia o diverso inquadramento ritenuto di giustizia dal Giudicante e riconoscere a Controparte_1
l'inquadramento in tale profilo e qualifica professionale a partire dal 01.07.2011 ai fini dell'inquadramento e delle differenze retributive a partire dalla data del 01.01.2013 fino al
04.07.2016, data di risoluzione del rapporto o dalla diversa data che il Tribunale intestato riterrà di accertare nel presente giudizio fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b.- condannare per l'effetto la società ., in persona del legale Parte_1 rappresentante pro - tempore, con sede legale in Napoli, via Nuova Marina 5, Partita Iva/Codice
Fiscale: 0291180597- pec al pagamento in favore del ricorrente Email_1 della somma di € 32.667,92 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto
a titolo di retribuzione oltre ad € 6.005,43 a titolo di differenze dovute sul TFR, e, accertata la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ, dell'importo di € 11.990,48 a titolo di indennità di preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2121 cod. civ., per un totale di € 50.663,40 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In subordine:
c.- accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 tempore, con sede legale in Napoli, via Nuova Marina 5, Partita Iva/Codice Fiscale: 0291180597- pec ha omesso il pagamento delle somme contrattualmente dovute Email_1 come indicato sub 2 e, accertata la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ, per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della somma € 24.903,20 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue: di aver svolto, di fatto, dalla data di assunzione, sempre e solo mansioni superiori a quelle convenute contrattualmente e precisamente:
a.- nell'arco di tempo Luglio 2011 a Dicembre 2013 il lavoratore ha svolto le mansioni di “ Assistent testing and metrology Engineer” corrispondente alla categoria 5° CCNL EC, riportando direttamente al Test Facility Manager, IN. inquadrato come VI Livello Persona_1
Metalmeccanico. Durante questo periodo, il lavoratore ha curato la realizzazione di test di qualificazione del prodotto (Dynamic testing, Flammability Testing, Static Testing in accordo con
CF/FAR 25) nonché ha predisposto tutta la preparazione della documentazione tecnica relativa. Nel contempo, il lavoratore ha avuto cura della gestione del controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo (laboratorio metrologico aziendale).
b.- Dal Gennaio 2014 al Luglio 2016 il lavoratore ha svolto le funzioni di Testing Facility Manager, con la responsabilità di realizzare i test di qualificazione del prodotto “Dynamic testing, Flammability testing, Static Testing” in accordo con CF/FR 25, essendo direttamente responsabile della gestione del controllo e della taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Nell'ambito delle proprie mansioni dirigenziali, ha svolto l'approntamento degli articoli di prova e la relativa gestione della documentazione tecnica.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione Parte_1 estintiva parziale dei crediti rivendicati da controparte e resistendo in ogni caso nel merito al ricorso, di cui invocava l'integrale reiezione sulla base di varie ed articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della indennità di mancato preavviso, non venendo in rilievo nel caso di specie alcuna ipotesi di giusta causa di dimissioni.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione della lite, la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa in data 21 marzo 2023 con il seguente dispositivo:
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: - condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di euro 45.951,63 (di cui euro 11.990,46 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 6.005,43 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, per le causali esplicitate in parte motiva;
- rigetta nel resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.800,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1 Con il primo e unico motivo lamenta “ Violazione del dettato normativo di cui dell'art 2103 C.C. in combinato disposto con l'art art. 2697 c.c. Erronea valutazione della prove documentali e/o testimoniale ai sensi del combinato disposto dell'art 115 c.p.c. (Disponibilità delle prove) nonché dell' art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove) afferente il riconoscimento delle superiori mansioni di
VI e VI Categoria (Livello) del CCNL in favore del Sig. .” Controparte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza odierna del 12 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Le doglianze dell'appellante si concentrano sulla valutazione delle prove compiuta dal Tribunale in relazione alle mansioni svolte dal . La società propone una ricostruzione alternativa delle CP_1 risultanze processuali dalle quali emergerebbe la coincidenza tra il lavoro espletato e la qualifica contrattualmente riconosciuta (IV livello EC). È dunque rispetto a tale profilo che occorre tracciare le coordinate utili ai fini della decisione.
Come insegna la consolidata giurisprudenza in materia di mansioni superiori, l'accertamento della qualifica segue un processo a tre fasi a cui il giudice deve analiticamente attenersi. Nello specifico, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. del 28 aprile 2015 n. 8589 ; 27 settembre
2010, n.20272; 30 ottobre 2008, n. 26234).
Ciascuna di queste tre fasi pone dei problemi diversi in relazione alle caratteristiche specifiche della vicenda su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi, così come è inevitabile che siano le allegazioni delle parti a caratterizzare l'accertamento in concreto necessario.
Nella vicenda odierna le doglianze dell'appellante si concentrano sulla prima di queste tre fasi (le mansioni concretamente svolte) ed è dunque su di essa che occorre concentrarsi, prima di verificarne la “resistenza” rispetto agli altri due passaggi suelencati.
Sostiene il lavoratore di aver svolto, sin dalla data di assunzione, mansioni superiori a quelle convenute contrattualmente. In un primo momento, il lavoratore, riportando direttamente al Test
Facility Manager, IN. (allora inquadrato come VI Livello Metalmeccanico) Persona_1 avrebbe curato la realizzazione di test di qualificazione del prodotto e predisposto tutta la preparazione della documentazione tecnica relativa. Nello stesso periodo il lavoratore avrebbe avuto cura della gestione del controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Lo stesso allega esser stato l'unico responsabile di tutti gli strumenti di misura presenti in azienda come calibri, termometri, termocopie, micrometri così come ogni attività legata alla metrologia. In un secondo momento, a partire dal gennaio 2014 sino al luglio 2016 (data delle dimissioni) il lavoratore sostiene di aver svolto le funzioni di Testing Facility Manager, sostituendo di fatto l' IN. nel frattempo promosso, con la responsabilità di realizzare i test di Per_1 qualificazione del prodotto, essendo direttamente responsabile della gestione del controllo e della taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Nell'ambito delle proprie mansioni. Le mansioni prevedevano la responsabilità diretta del lavoratore, sia rispetto ai report di validazione del prodotto che ai test statici, dinamici, ciclici e flammability. In questo periodo il
[...] avrebbe avuto delle risorse sottoposte a lui gerarchicamente, nello specifico CP_1 Persona_2
(V livello CCNL Metalmeccanico) , (V Livello Metalmeccanico) e Persona_3 Persona_4
(IV Livello Metalmeccanico). Tra le altre cose, nella sua qualità di superiore gerarchico, autorizzava la richiesta di permessi e programmava le ferie.
L'odierno appellante contesta siffatta ricostruzione, sostanzialmente avallata dal Tribunale, relativamente alle mansioni e agli incarichi svolti. L'errore del Giudice deriverebbe dalla erronea valutazione della prova testimoniale. In particolare, non avrebbe valorizzato quanto detto dal teste
, il quale ha riferito “che io ricordo svolgeva mansioni Testimone_1 Controparte_1 di operatore del laboratorio test. La Gestione Programmi si interfaccia spesso con la parte certificativa e quindi con tale laboratorio. Il si occupava essenzialmente della CP_1 preparazione delle poltrone da sottoporre a test. Faceva anche dei controlli sulle tarature degli strumenti;
dal punto di vista gerarchico rispondeva al responsabile della certificazione IN Per_5
, la quale, a sua volta rispondeva all'IN. . Io mi confrontavo, a pari livello, con
[...] Per_1 quest'ultimo. Che io sappia il ricorrente non coordinava altro personale…..Non mi risulta che Part ricoprisse le funzioni di . …….Le interpretazioni e le validazioni dei test rientravano tra le prerogative dell'HDO…..Ricordo che per la taratura di alcuni strumenti ci servivamo dell' CP_2
. I rapporti di certificazione li doveva firmare l'HDO e quando facevamo un team di
[...] progetto era questi, insieme al CM, che esponeva sul punto….”
Si tratta, a ben vedere, di un resoconto parziale, fornito da un soggetto che, benché superiore gerarchicamente, non era colui al quale il lavoratore direttamente rispondeva (“dal punto di vista gerarchico rispondeva al responsabile della certificazione IN , la quale, a sua volta Persona_5 rispondeva all'IN. . Io mi confrontavo, a pari livello, con quest'ultimo.”). È chiaro dunque Per_1 che, rilevando in questa sede le mansioni concretamente svolte e non quelle astrattamente di competenza del lavoratore (o comunque a lui formalmente affidate) quanto riferito dal non è Tes_1 di rilevanza decisiva. Il giudizio in parola, infatti, non può che essere frutto di una conoscenza parziale dei fatti (come si evince, del resto, dall'utilizzo di formule di incertezza dichiarata come “che io ricordo”, “che io sappia”, “credo”, “mi risulta” e così via).
Tale testimonianza, già di per sé afflitta da siffatte criticità, risulta poi smentita dall'esame del teste
(erroneamente indicato come ” nella sentenza), la cui deposizione è stata Tes_2 Tes_3 correttamente valorizzata dal Tribunale.
Si tratta di una fonte particolarmente qualificata, Direttore Generale ed Amministratore Delegato della appellante sino al giugno del 2014, il quale ha riferito che “si occupava della CP_1 realizzazione dei test per le certificazioni dei prodotti, gestiva il controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo ed era il responsabile di tutti gli strumenti di misura presenti in azienda. Tanto posso riferire perché controllavo personalmente il suo operato, interessandomi in prima persona ed interfacciandomi spesso con lui direttamente. Il ricorrente coordinava anche altro personale, ricordo tale e tale , i quali, su direttiva Persona_2 Per_3
e sotto il controllo del ricorrente preparavano la sala test”.
Emerge dunque un racconto di quanto percepito direttamente, reso da un soggetto terzo alla vicenda, che trova pieno riscontro in quanto detto dal collega del , , secondo il quale: CP_1 Testimone_4
“da quel momento -eravamo intorno al 2011- il ricorrente svolgeva l'attività di TLM, ma la qualifica gli venne riconosciuta soltanto intorno al 2013, quando divenne HDO. Io, nel 2013, Persona_1 io divenni deputee di . Fino al 2016 siamo rimasti così organizzati. A luglio 2016, poi, il CP_1 ricorrente si dimise ed io presi il suo posto. La locuzione “Testing Facility Manager” è soltanto un Part altro modo per indicare il . Tale figura si occupa della conduzione dei test delle prove di collaudo e garantisce la taratura della strumentazione in utilizzo durante la prova. Effettua una serie di calcoli propedeutici alla corretta impostazione e conduzione del test, affinchè esso risponda alle specifiche richieste dalla certificazione. A conclusione, se ritiene che il teste sia stato eseguito in maniera corretta, ne definisce anche l'esito: positivo o negativo. Queste erano le attività cui il ricorrente era addetto. Posso confermare che il ricorrente aveva dei tecnici di laboratorio che riportavano direttamente a lui e che lui coordinava. È vero che il ricorrente poi riportava, a livello gerarchico all'ing. allorchè questi divenne HDO. Il si occupava anche di Per_1 CP_1 concedeva le ferie al personale che coordinava, anche se poi la richiesta di ferie necessitava di ulteriore autorizzazione, autorizzazione che in alcuni periodi veniva rilasciata dall'ufficio del personale ed in altri periodi direttamente da parte dell'amministratore delegato. Il ricorrente verificava l'operato degli addetti al laboratorio e, per gli strumenti più sofisticati, vale a dire strumentazioni tra loro collegate in serie o in parallelo che consentono l'acquisizione di dati complessi, interveniva in prima persona (…)”.
Si tratta complessivamente di risultanze processuali chiare, che il Tribunale ha correttamente valutato per definire le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel corso degli anni.
Esente da vizi sono parimenti le successive fasi tipiche dell'accertamento di mansioni superiori, il cui iter può essere così ricostruito, partendo dall'individuazione delle disposizioni contrattuali applicabili;
il IV livello, formalmente ricoperto dal lavoratore (“Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico – pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico – pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente. Poi anche per questo livello il CCNL elenca un mansionario comprensivo di descrizione della mansione stessa …”);
il V livello EC (“I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4° categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico – pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza … Collaudatore: Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rivelazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.”)
il VI livello (“I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione 1 Cfr. Cass. Lav. 08.08.2017, n. 19725; Cass. Lav.
06.04.2017 n. 8925; Cass. Lavoro 21.06.2013 n. 15736 15 ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Per il diritto al livello sesto il lavoratore deve avere quindi funzioni direttive o comunque con poteri e facoltà di decisione.” Il CCNL poi elenca il mansionario con descrizione: Tecnico di laboratorio, tecnico di sala prove Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell'ambito del loro campo di attività, progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.”).
Dal confronto tra le mansioni svolte e i livelli contrattuali previsti emerge chiaramente la correttezza della domanda nei termini riconosciuti dal Tribunale che ha correttamente distinto tra una prima fase in cui il , sotto la direzione dell'ing.. ha svolto mansioni superiori assimilabili al CP_1 Per_1
V livello (Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rivelazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.”) e una seconda fase, caratterizzata da una maggiore autonomia (al era affidata la completa gestione della procedura di test, la CP_1 taratura dei macchinari e la responsabilità della sala test9, oltre che dalla gestione di personale sottoposto(come riferito dai testi) , assimilabile al VI livello.
Va dunque confermato l'esito complessivo del giudizio del Tribunale che, comparando i livelli e le mansioni accertate, ha riconosciuto le mansioni superiori, in quanto svolte in misura prevalente, con l'accertamento del diritto ad essere coerentemente inquadrato nel V Livello del CCNL
Metalmeccanico (profilo “Collaudatore”) per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2013 e nel VI Livello (profilo “Tecnico di Laboratorio”) per quello successivo sino alle dimissioni rassegnate in data 4.07.2016.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NT AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1617/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE XVIII DICEMBRE 76 LATINA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI ALESSIA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA SEZZE 6/8 04100 LATINA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 380 del 21.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Latina, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a.- accertare e dichiarare avvenuta la maturazione del diritto di V livello dal 01.01.2013 fino al
31.12.2013 inquadramento stabilito dal CCNL metalmeccanici applicato nella società convenuta nonché VI livello a partire dal 01.01.2014 fino alla data di risoluzione del rapporto contrattuale avvenuta in data 04.07.2016 ; o in ogni caso dalla diversa data ritenuta di giustizia o diverso inquadramento ritenuto di giustizia dal Giudicante e riconoscere a Controparte_1
l'inquadramento in tale profilo e qualifica professionale a partire dal 01.07.2011 ai fini dell'inquadramento e delle differenze retributive a partire dalla data del 01.01.2013 fino al
04.07.2016, data di risoluzione del rapporto o dalla diversa data che il Tribunale intestato riterrà di accertare nel presente giudizio fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b.- condannare per l'effetto la società ., in persona del legale Parte_1 rappresentante pro - tempore, con sede legale in Napoli, via Nuova Marina 5, Partita Iva/Codice
Fiscale: 0291180597- pec al pagamento in favore del ricorrente Email_1 della somma di € 32.667,92 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto
a titolo di retribuzione oltre ad € 6.005,43 a titolo di differenze dovute sul TFR, e, accertata la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ, dell'importo di € 11.990,48 a titolo di indennità di preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2121 cod. civ., per un totale di € 50.663,40 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In subordine:
c.- accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 tempore, con sede legale in Napoli, via Nuova Marina 5, Partita Iva/Codice Fiscale: 0291180597- pec ha omesso il pagamento delle somme contrattualmente dovute Email_1 come indicato sub 2 e, accertata la legittimità delle dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ, per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della somma € 24.903,20 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue: di aver svolto, di fatto, dalla data di assunzione, sempre e solo mansioni superiori a quelle convenute contrattualmente e precisamente:
a.- nell'arco di tempo Luglio 2011 a Dicembre 2013 il lavoratore ha svolto le mansioni di “ Assistent testing and metrology Engineer” corrispondente alla categoria 5° CCNL EC, riportando direttamente al Test Facility Manager, IN. inquadrato come VI Livello Persona_1
Metalmeccanico. Durante questo periodo, il lavoratore ha curato la realizzazione di test di qualificazione del prodotto (Dynamic testing, Flammability Testing, Static Testing in accordo con
CF/FAR 25) nonché ha predisposto tutta la preparazione della documentazione tecnica relativa. Nel contempo, il lavoratore ha avuto cura della gestione del controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo (laboratorio metrologico aziendale).
b.- Dal Gennaio 2014 al Luglio 2016 il lavoratore ha svolto le funzioni di Testing Facility Manager, con la responsabilità di realizzare i test di qualificazione del prodotto “Dynamic testing, Flammability testing, Static Testing” in accordo con CF/FR 25, essendo direttamente responsabile della gestione del controllo e della taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Nell'ambito delle proprie mansioni dirigenziali, ha svolto l'approntamento degli articoli di prova e la relativa gestione della documentazione tecnica.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione Parte_1 estintiva parziale dei crediti rivendicati da controparte e resistendo in ogni caso nel merito al ricorso, di cui invocava l'integrale reiezione sulla base di varie ed articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della indennità di mancato preavviso, non venendo in rilievo nel caso di specie alcuna ipotesi di giusta causa di dimissioni.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione della lite, la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa in data 21 marzo 2023 con il seguente dispositivo:
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: - condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di euro 45.951,63 (di cui euro 11.990,46 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 6.005,43 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo, per le causali esplicitate in parte motiva;
- rigetta nel resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.800,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1 Con il primo e unico motivo lamenta “ Violazione del dettato normativo di cui dell'art 2103 C.C. in combinato disposto con l'art art. 2697 c.c. Erronea valutazione della prove documentali e/o testimoniale ai sensi del combinato disposto dell'art 115 c.p.c. (Disponibilità delle prove) nonché dell' art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove) afferente il riconoscimento delle superiori mansioni di
VI e VI Categoria (Livello) del CCNL in favore del Sig. .” Controparte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza odierna del 12 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Le doglianze dell'appellante si concentrano sulla valutazione delle prove compiuta dal Tribunale in relazione alle mansioni svolte dal . La società propone una ricostruzione alternativa delle CP_1 risultanze processuali dalle quali emergerebbe la coincidenza tra il lavoro espletato e la qualifica contrattualmente riconosciuta (IV livello EC). È dunque rispetto a tale profilo che occorre tracciare le coordinate utili ai fini della decisione.
Come insegna la consolidata giurisprudenza in materia di mansioni superiori, l'accertamento della qualifica segue un processo a tre fasi a cui il giudice deve analiticamente attenersi. Nello specifico, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. del 28 aprile 2015 n. 8589 ; 27 settembre
2010, n.20272; 30 ottobre 2008, n. 26234).
Ciascuna di queste tre fasi pone dei problemi diversi in relazione alle caratteristiche specifiche della vicenda su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi, così come è inevitabile che siano le allegazioni delle parti a caratterizzare l'accertamento in concreto necessario.
Nella vicenda odierna le doglianze dell'appellante si concentrano sulla prima di queste tre fasi (le mansioni concretamente svolte) ed è dunque su di essa che occorre concentrarsi, prima di verificarne la “resistenza” rispetto agli altri due passaggi suelencati.
Sostiene il lavoratore di aver svolto, sin dalla data di assunzione, mansioni superiori a quelle convenute contrattualmente. In un primo momento, il lavoratore, riportando direttamente al Test
Facility Manager, IN. (allora inquadrato come VI Livello Metalmeccanico) Persona_1 avrebbe curato la realizzazione di test di qualificazione del prodotto e predisposto tutta la preparazione della documentazione tecnica relativa. Nello stesso periodo il lavoratore avrebbe avuto cura della gestione del controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Lo stesso allega esser stato l'unico responsabile di tutti gli strumenti di misura presenti in azienda come calibri, termometri, termocopie, micrometri così come ogni attività legata alla metrologia. In un secondo momento, a partire dal gennaio 2014 sino al luglio 2016 (data delle dimissioni) il lavoratore sostiene di aver svolto le funzioni di Testing Facility Manager, sostituendo di fatto l' IN. nel frattempo promosso, con la responsabilità di realizzare i test di Per_1 qualificazione del prodotto, essendo direttamente responsabile della gestione del controllo e della taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo. Nell'ambito delle proprie mansioni. Le mansioni prevedevano la responsabilità diretta del lavoratore, sia rispetto ai report di validazione del prodotto che ai test statici, dinamici, ciclici e flammability. In questo periodo il
[...] avrebbe avuto delle risorse sottoposte a lui gerarchicamente, nello specifico CP_1 Persona_2
(V livello CCNL Metalmeccanico) , (V Livello Metalmeccanico) e Persona_3 Persona_4
(IV Livello Metalmeccanico). Tra le altre cose, nella sua qualità di superiore gerarchico, autorizzava la richiesta di permessi e programmava le ferie.
L'odierno appellante contesta siffatta ricostruzione, sostanzialmente avallata dal Tribunale, relativamente alle mansioni e agli incarichi svolti. L'errore del Giudice deriverebbe dalla erronea valutazione della prova testimoniale. In particolare, non avrebbe valorizzato quanto detto dal teste
, il quale ha riferito “che io ricordo svolgeva mansioni Testimone_1 Controparte_1 di operatore del laboratorio test. La Gestione Programmi si interfaccia spesso con la parte certificativa e quindi con tale laboratorio. Il si occupava essenzialmente della CP_1 preparazione delle poltrone da sottoporre a test. Faceva anche dei controlli sulle tarature degli strumenti;
dal punto di vista gerarchico rispondeva al responsabile della certificazione IN Per_5
, la quale, a sua volta rispondeva all'IN. . Io mi confrontavo, a pari livello, con
[...] Per_1 quest'ultimo. Che io sappia il ricorrente non coordinava altro personale…..Non mi risulta che Part ricoprisse le funzioni di . …….Le interpretazioni e le validazioni dei test rientravano tra le prerogative dell'HDO…..Ricordo che per la taratura di alcuni strumenti ci servivamo dell' CP_2
. I rapporti di certificazione li doveva firmare l'HDO e quando facevamo un team di
[...] progetto era questi, insieme al CM, che esponeva sul punto….”
Si tratta, a ben vedere, di un resoconto parziale, fornito da un soggetto che, benché superiore gerarchicamente, non era colui al quale il lavoratore direttamente rispondeva (“dal punto di vista gerarchico rispondeva al responsabile della certificazione IN , la quale, a sua volta Persona_5 rispondeva all'IN. . Io mi confrontavo, a pari livello, con quest'ultimo.”). È chiaro dunque Per_1 che, rilevando in questa sede le mansioni concretamente svolte e non quelle astrattamente di competenza del lavoratore (o comunque a lui formalmente affidate) quanto riferito dal non è Tes_1 di rilevanza decisiva. Il giudizio in parola, infatti, non può che essere frutto di una conoscenza parziale dei fatti (come si evince, del resto, dall'utilizzo di formule di incertezza dichiarata come “che io ricordo”, “che io sappia”, “credo”, “mi risulta” e così via).
Tale testimonianza, già di per sé afflitta da siffatte criticità, risulta poi smentita dall'esame del teste
(erroneamente indicato come ” nella sentenza), la cui deposizione è stata Tes_2 Tes_3 correttamente valorizzata dal Tribunale.
Si tratta di una fonte particolarmente qualificata, Direttore Generale ed Amministratore Delegato della appellante sino al giugno del 2014, il quale ha riferito che “si occupava della CP_1 realizzazione dei test per le certificazioni dei prodotti, gestiva il controllo e la taratura delle apparecchiature per la prova, misurazione e collaudo ed era il responsabile di tutti gli strumenti di misura presenti in azienda. Tanto posso riferire perché controllavo personalmente il suo operato, interessandomi in prima persona ed interfacciandomi spesso con lui direttamente. Il ricorrente coordinava anche altro personale, ricordo tale e tale , i quali, su direttiva Persona_2 Per_3
e sotto il controllo del ricorrente preparavano la sala test”.
Emerge dunque un racconto di quanto percepito direttamente, reso da un soggetto terzo alla vicenda, che trova pieno riscontro in quanto detto dal collega del , , secondo il quale: CP_1 Testimone_4
“da quel momento -eravamo intorno al 2011- il ricorrente svolgeva l'attività di TLM, ma la qualifica gli venne riconosciuta soltanto intorno al 2013, quando divenne HDO. Io, nel 2013, Persona_1 io divenni deputee di . Fino al 2016 siamo rimasti così organizzati. A luglio 2016, poi, il CP_1 ricorrente si dimise ed io presi il suo posto. La locuzione “Testing Facility Manager” è soltanto un Part altro modo per indicare il . Tale figura si occupa della conduzione dei test delle prove di collaudo e garantisce la taratura della strumentazione in utilizzo durante la prova. Effettua una serie di calcoli propedeutici alla corretta impostazione e conduzione del test, affinchè esso risponda alle specifiche richieste dalla certificazione. A conclusione, se ritiene che il teste sia stato eseguito in maniera corretta, ne definisce anche l'esito: positivo o negativo. Queste erano le attività cui il ricorrente era addetto. Posso confermare che il ricorrente aveva dei tecnici di laboratorio che riportavano direttamente a lui e che lui coordinava. È vero che il ricorrente poi riportava, a livello gerarchico all'ing. allorchè questi divenne HDO. Il si occupava anche di Per_1 CP_1 concedeva le ferie al personale che coordinava, anche se poi la richiesta di ferie necessitava di ulteriore autorizzazione, autorizzazione che in alcuni periodi veniva rilasciata dall'ufficio del personale ed in altri periodi direttamente da parte dell'amministratore delegato. Il ricorrente verificava l'operato degli addetti al laboratorio e, per gli strumenti più sofisticati, vale a dire strumentazioni tra loro collegate in serie o in parallelo che consentono l'acquisizione di dati complessi, interveniva in prima persona (…)”.
Si tratta complessivamente di risultanze processuali chiare, che il Tribunale ha correttamente valutato per definire le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel corso degli anni.
Esente da vizi sono parimenti le successive fasi tipiche dell'accertamento di mansioni superiori, il cui iter può essere così ricostruito, partendo dall'individuazione delle disposizioni contrattuali applicabili;
il IV livello, formalmente ricoperto dal lavoratore (“Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico – pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico – pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente. Poi anche per questo livello il CCNL elenca un mansionario comprensivo di descrizione della mansione stessa …”);
il V livello EC (“I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4° categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico – pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza … Collaudatore: Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rivelazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.”)
il VI livello (“I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione 1 Cfr. Cass. Lav. 08.08.2017, n. 19725; Cass. Lav.
06.04.2017 n. 8925; Cass. Lavoro 21.06.2013 n. 15736 15 ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Per il diritto al livello sesto il lavoratore deve avere quindi funzioni direttive o comunque con poteri e facoltà di decisione.” Il CCNL poi elenca il mansionario con descrizione: Tecnico di laboratorio, tecnico di sala prove Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell'ambito del loro campo di attività, progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.”).
Dal confronto tra le mansioni svolte e i livelli contrattuali previsti emerge chiaramente la correttezza della domanda nei termini riconosciuti dal Tribunale che ha correttamente distinto tra una prima fase in cui il , sotto la direzione dell'ing.. ha svolto mansioni superiori assimilabili al CP_1 Per_1
V livello (Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rivelazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.”) e una seconda fase, caratterizzata da una maggiore autonomia (al era affidata la completa gestione della procedura di test, la CP_1 taratura dei macchinari e la responsabilità della sala test9, oltre che dalla gestione di personale sottoposto(come riferito dai testi) , assimilabile al VI livello.
Va dunque confermato l'esito complessivo del giudizio del Tribunale che, comparando i livelli e le mansioni accertate, ha riconosciuto le mansioni superiori, in quanto svolte in misura prevalente, con l'accertamento del diritto ad essere coerentemente inquadrato nel V Livello del CCNL
Metalmeccanico (profilo “Collaudatore”) per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2013 e nel VI Livello (profilo “Tecnico di Laboratorio”) per quello successivo sino alle dimissioni rassegnate in data 4.07.2016.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NT AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi