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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 734/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 12.06.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 734/2023 R.G.
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 al Vicolo Costantino n. 10 ed ivi elettivamente domiciliato al Vico VIII Garibaldi, n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Davide Ciliberto che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Adamo presso il cui studio sito Cosenza al Viale degli Alimena n.108 elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Resistente-
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.21 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio d'Ippolito, n. 5 presso la sede dell'Ufficio Legale , CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites,
-Resistente-
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001937487000, limitatamente agli avvisi di addebito n.
33020140003297557000 e n. 33020150001236475000. Eccepiva, nel merito, l'insussistenza del diritto alla riscossione per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione e concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 05.09.2024 si costituiva l' che eccepiva, in via preliminare ed assorbente, CP_2
l'inammissibilità per decadenza dell'opposizione perchè tardiva nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione rilevando comunque che, per quanto comunicato da il credito risultava oggetto CP_3 di stralcio ex lege, circostanza che, se confermata, avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere.
Chiedeva, perciò, volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, comunque, rigettarlo perché infondato o, in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.
3. Con comparsa depositata in data 05.09.2024, si costitutiva in giudizio l' Controparte_1
la quale resisteva rilevando, in via preliminare, l'improcedibilità del procedimento
[...] nonché la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo ne venisse dichiarata l'inammissibilità per tardività e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
4. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 33020140003297557000 e 33020150001236475000 impugnati, gli stessi hanno ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2014.
Alla luce dell'eccezioni avanzate dall' e per quanto si evince dal contenuto degli estratti di ruolo CP_2 aggiornati appare opportuno ricostruire la vicenda in chiave legislativa: l'art. 1, comma 222 della L.
197/2022 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145”.
Nel caso di specie gli avvisi di addebito impugnati fanno riferimento a carichi affidati dall' ad CP_2
quale agente della Riscossione, nell'anno 2014 e aventi ad oggetto debiti di importo inferiore CP_3
a €1.000,00 (il limite è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti negli stessi, come chiarito dalla stessa nella circolare n. 11/2021). Controparte_1
Ciò posto, verificato dall'estratto di ruolo aggiornato che tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata sono stati sgravati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che i carichi contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione - per i quali sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro - sono stati sgravati e/o sospesi in applicazione dell'art. 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, che ha disposto l'annullamento automatico, ex lege, alla data del 30.04.2024 dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°.01.2000 al 31.12.2015.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stessa vadano integralmente compensate, atteso che la notifica dell'intimazione n. 03020229001937487000 opposta è avvenuta in data 14.12.2022 e quindi anteriormente rispetto alla data di “annullamento automatico” dei debiti che la Legge n. 197/2022 fissava alla data del 30.04.2024 e alla luce della definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'intimazione di pagamento n.
03020229001937487000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020140003297557000 e n. 33020150001236475000;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 16.07.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara