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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1106 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CA CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata in Seregno, Via
Rossini n. 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Davide Granata ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Milano, Viale
Vittorio Veneto n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
CONCLUSIONI: Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 13.11.2025 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso iscritto a ruolo in data 15.02.2024 ha chiesto, anche alla luce del Parte_1 procedimento penale pendente a carico del resistente e della misura cautelare disposta, l'affido esclusivo del figlio minore nato in data [...] dalla relazione con il relativo Per_1 CP_1 collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite con il padre in spazio neutro e di porre a carico dello stesso a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 30,00 mensili per il mantenimento del cane;
ha chiesto altresì che fosse demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il benessere del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.04.2024 ha chiesto l'affido CP_1 condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la disciplina del diritto di Per_1 visita paterno in spazio neutro e di porre a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.6.2024 il Giudice delegato dott.ssa CA CE, in temporanea sostituzione del Giudice titolare, ha sentito separatamente le parti e a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente ordinanza:
“ Rilevato che le parti chiedono concordemente il collocamento prevalente presso la madre del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio e che il padre possa vederlo Per_1 in spazio neutro.
Sono d'accordo per un contributo di euro 250 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie e a che la madre percepisca l'assegno unico familiare per intero, attualmente di euro
232.
Il procedimento penale nei confronti di per maltrattamenti nei confronti di CP_1 Parte_1
è stato definito il 6.6.2024 con il cd. patteggiamento, con sospensione della pena e revoca del divieto di avvicinamento alla Pt_1
dovrebbe iniziare il 22.6.2024 il percorso di un anno per la prevenzione della recidiva. CP_1
Dalla documentazione medica prodotta sub doc. 1 e 4 del resistente si evince che ad è stato CP_1 diagnosticato “disturbo della personalità” per cui è in cura al CPS di dal 2016. Parte_2
Soffre di algie addominali in relazione alle quali ha assunto cannabinoidi. Dal 2015 presenta un quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività,comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia,insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso. La ricorrente chiede l'affido esclusivo, in quanto il G.I.P. presso il Tribunale di Monza aveva emesso in data 17.11.2023, nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti nei confronti di Pt_1 un divieto di avvicinamento con prescrizione di non comunicare con la e con il figlio con Pt_1 mezzi telefonici, informatici e telematici e con qualunque mezzo. La misura è revocata quale conseguenza del patteggiamento della pena nel procedimento penale.
La ricorrente insiste, in ogni caso, per l'affido esclusivo, in quanto fatica ad assumere decisioni condivise con , che non ha prestato il consenso a che il figlio sia seguito da uno psicologo, CP_1 mentre chiede l'affido condiviso anche alla luce del venire meno del divieto di avvicinamento. CP_1
Dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Muggiò del 6.6.2024 si evince che sono iniziate le videochiamate tra padre e figlio e il 6.6.2024 c'è stato il primo incontro in spazio neutro.
La ricorrente allega che, quando è venuto meno il divieto di avvicinamento, si è vista arrivare CP_1 alla scuola del figlio, che il padre durante le videochiamate chiede informazioni al figlio su di lei, lo rassicura sul fatto che tutto tornerà come prima, per cui chiede che le videochiamate non avvengano in autonomia, bensì alla presenza di un educatore.
La relazione dei servizi sociali indica la necessità di proseguire la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio e approfondire la situazione familiare e che il figlio sia sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto.
La vicenda familiare, connotata da condotte maltrattanti di nei confronti di anche alla CP_1 Pt_1 presenza del figlio, richiede una rielaborazione da parte del minore della storia familiare, ma anche la necessità di ricostruire un rapporto tra i genitori su basi diverse al fine di verificare la possibilità di assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio, rapporto che, allo stato, appare problematico, in quanto la teme il riproporsi di condotte inadeguate di nei suoi Pt_1 CP_1 confronti, in parte anche conseguenti alle patologie da cui è affetto e alla terapia che deve assumere.
Del resto, gli è stato prescritto un percorso di un anno per evitare la recidiva.
Non essendo emerse inadeguatezze in capo alla madre, appare maggiormente rispondente all'interesse del minore, disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei. Al fine di evitare che, a causa della patologia da cui è affetto il padre, sia pregiudicato il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore.
Le visite tra padre e figlio dovranno proseguire in spazio neutro a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore, attualmente Muggiò, che si dovranno coordinare con quelli competenti in relazione alla residenza del padre ( ). Per_2 Appare opportuno monitorare le videochiamate tra padre e figlio, al fine di evitare comunicazioni inappropriate del padre al figlio.
Le parti sono d'accordo per le statuizioni di natura economica.
Vanno recepite le ulteriori indicazioni dei servizi sociali.
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria e urgente:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso di lei che avrà facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore. Dispone la prosecuzione delle visite tra padre e figlio in spazio neutro.
2) Pone a carico di l'importo di euro 250, da versarsi con decorrenza dal mese di CP_1 febbraio 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento
e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
4) Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi competenti al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio, anche delle videochiamate al fine di evitare comunicazioni inappropriate al figlio, con incarico ai servizi sociali di Muggiò, coordinandosi con quelli competenti in relazione alla residenza del padre, di approfondire la situazione familiare, procedendo anche a valutazione delle rispettive capacità genitoriali e di attuare
i necessari interventi in favore del nucleo familiare, con particolare riferimento alla necessità per il figlio di essere sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto. Il figlio potrà iniziare un percorso psicologico o psicoterapeutico;
5) Assegna termine ai servizi sociali del Comune di Muggiò sino al 30.5.2025, ovvero immediatamente in caso di pregiudizio per il minore, per la trasmissione a questo ufficio
( di una relazione nella quale dovranno Email_1 evidenziare ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del padre, l'esito di eventuali interventi in favore del nucleo familiare.”.
Alla successiva udienza del 13.11.2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, il difensore di parte ricorrente chiedendo la conferma dell'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa e visite in spazio neutro con il padre con mantenimento del monitoraggio in capo ai Servizi Sociali ed il difensore di parte resistente chiedendo l'affido condiviso del figlio minore, collocamento prevalente presso la madre e visite in spazio neutro.
I difensori delle parti hanno inoltre chiesto congiuntamente la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza e 100% dell'assegno unico alla madre. Il
Giudice ha pertanto riservato la decisione al Collegio.
Tanto premesso, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti, la documentazione depositata dalle parti e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del figlio minore;
né si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, tenuto conto delle risultanze processuali in atti, che rendono quindi l'ascolto della minore in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole in considerazione anche della tenera età dello stesso. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
E' noto che, quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593);
Risulta dagli atti di causa che il procedimento penale nei confronti di per maltrattamenti nei CP_1 confronti di è stato definito il 6.6.2024 con il cd. patteggiamento, con sospensione Parte_1 della pena e revoca del divieto di avvicinamento alla Inoltre ad è stato diagnosticato Pt_1 CP_1
“disturbo della personalità” per cui è in cura al CPS di dal 2016. Soffre di algie Parte_2 addominali in relazione alle quali ha assunto cannabinoidi. Dal 2015 presenta un quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività,comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia,insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso.
Con ordinanza provvisoria del 19.06.2025 è stato disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Muggiò datata 3.11.2025 con riferimento a Pt_1 emerge che “La signora si è presentata ai colloqui proposti dalle scriventi sempre in modo Pt_1 collaborante…Sta proseguendo il percorso psicologico individuale presso il centro antiviolenza. La signora in questi mesi ha riconosciuto delle fatiche legate alla gestione della sfera emotiva di
, chiedendo supporto al servizio per individuare quali strategie di aiuto mettere in campo. Per_1
Ha infatti riportato una certa reattività del bambino che in alcune occasioni avrebbe manifestato il bisogno di “sfogarsi” e mostrare la propria rabbia. La signora è apparsa in grado di interrogarsi sulla complessità della loro storia familiare, anche alla luce di dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo anno, che vengono affrontati con le scriventi attraverso colloqui di supporto alla genitorialità”.
Gli stessi servizi hanno poi concluso evidenziando l'impossibilità di “costruire una comunicazione e una genitorialità condivisa in favore di e le uniche comunicazioni tra la coppia genitoriale Per_1 avvengono tramite mail con in copia i servizi e i Legali.Nell'ultimo incontro di rete tra i servizi, è emerso il desiderio del sig. di poter interfacciarsi con la scuola e la pediatra del figlio. La CP_1 sig.ra è apparsa favorevole e collaborante. L'intervento educativo a favore di è Pt_1 Per_1 appena iniziato e il rimando da parte dell'educatore sulla costruzione della relazione con il bambino
è positivo. Il servizio scrivente si riserva di valutare l'eventuale ripresa delle videochiamate osservate, che in passato risultavano faticose per , sia alla luce della continuità Per_1 dell'intervento sia in funzione dell'andamento del benessere mostrato dal bambino. Alla luce di quanto relazionato, risulta fondamentale mantenere uno stretto monitoraggio da parte dei servizi scriventi e di quelli specialistici al fine di consolidare gli interventi attualmente attivi”.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di datata 3.11.2025 emerge che “Il servizio Per_2 scrivente ha incontrato a colloquio il sig. periodicamente, con cadenza circa mensile, e ha CP_1 mantenuto contatti telefonici e a mezzo e-mail con lo stesso. In tutte le occasioni l'uomo ha manifestato contrarietà rispetto alle modalità di visita con il figlio, ritenendo che gli operatori lo stiano allontanando da lui. L'uomo ha riconosciuto di avere talvolta un carattere difficile, ma il proprio vissuto di ingiustizia non gli consentirebbe di accogliere le motivazioni sottese all'attuale assetto. Dalle parole del genitore trapela una chiara sfiducia nei confronti deli operatori, che si ritiene non possa giovare al consolidamento della relazione padre-figlio. In particolare nei confronti dell'educatrice dello Spazio Neutro il genitore non cela la propria scarsa stima, che comporta una difficoltà ad accogliere rimandi e suggerimenti…. La presenza del servizio di Spazio Neutro dopo un anno e mezzo dall'avvio porta oggi il sig. a vivere tale dispositivo come una sorte di punizione CP_1
e a domandarsi il perché di tale perdurare. Questa domanda evidenzia un'ancora manchevole consapevolezza circa le motivazioni sottese alla necessità di un contesto di incontro protetto, garantito dalla presenza di una figura educativa che sia supportiva nella ricostruzione della relazione genitore-figlio”.
Hanno inoltre concluso indicando “che ad oggi non vi siano ancora i presupposti per garantire un affido condiviso, a fronte delle attualità difficoltà comunicativa tra i genitori che impediscono
l'individuazione di accordi nell'interesse del figlio… Relativamente alle modalità di visita padre- figlio, si ritiene opportuno confermare allo stato una modalità protetta e osservata, con la possibilità di prevedere una riduzione/sospensione in caso di pregiudizio o un ampliamento in caso di andamento positivo. In quest'ultima ipotesi, si ritiene opportuno prevedere, in caso di uscita dal contesto di Spazio Neutro, la presenza di una figura educativa, al fine di consentire alla diade padre- figlio di sperimentarsi in contesti e situazioni più “naturali” (come peraltro già attuato nel periodo estivo).
Ritiene il Collegio alla luce delle risultanze in atti, in adesione alle indicazioni dei Servizi Sociali, di confermare l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, in quanto, ella appare il genitore Per_1 in grado di meglio assicurare al figlio un modello educativo idoneo a garantirgli un regolare sviluppo e una crescita equilibrata;
dall'altro non si ritengono ancora sussistenti i presupposti per disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori che postula la sussistenza di un costante dialogo fra le parti per la gestione condivisa degli interessi e delle esigenze del minore, elementi che continuano a difettare nel caso di specie, in considerazione del perdurare di difficoltà comunicative tra genitori, in ragione della necessità tuttora sussistente di ricostruire un rapporto su basi diverse tra genitori a fronte delle condotte maltrattanti di nei confronti di per le quali egli ha CP_1 Pt_1 patteggiato, tenuto anche conto della condizione personale dello stesso, come sopra emersa (disturbo della personalità e quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività, comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia, insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso), il quale ha anche assunto un atteggiamento di sfiducia nei confronti degli operatori sociali incaricati, mostrando di faticare ad assumere un atteggiamento critico e consapevole rispetto ai propri agiti e alla disfunzionalità degli stessi e a riconoscere il supporto offerto dagli operatori sociali a sostegno della relazione padre figlio, ferma l'opportunità a che egli venga ulteriormente supportato nella rispettiva genitorialità e nella relazione padre-figlio da parte dei
Servizi Sociali e specialistici competenti.
Al fine di evitare che l'assenza di una funzionale comunicazione tra genitori e la patologia di cui risulta affetto il padre impediscano, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali, va rimesso in capo alla madre, quale genitore affidatario, la concentrazione della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, sez. IX civ., CP_2 ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo l'esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337quater ultimo comma c.c.).
Deve inoltre essere confermata la collocazione abitativa prevalente di presso la madre, Per_1 genitore con il quale risulta vivere da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze del minore.
Va, inoltre, confermato il regime di visita del figlio minore con il padre come già disposto secondo quanto meglio indicato in dispositivo, demandando ai Servizi Sociali incaricati la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle visite con il padre in Spazio Neutro, con facoltà di relativa liberalizzazione e ampliamento e/o riduzione tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e della condizione personale dei genitori ed in particolare del padre, con delega anche di regolamentare le modalità ed eventuali contatti telefonici fra il minore ed il padre.
Si ritiene infine opportuno confermare la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di tutti gli interventi già disposti con precedenti provvedimenti ed attuati nell'esclusivo interesse del figlio minore, con avvio/prosecuzione di ogni intervento ritenuto opportuno a favore del minore e dei genitori, con avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per i genitori laddove questi ultimi vi aderiscano nell'esclusivo interesse del figlio minore.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio che possano provvedersi secondo quanto indicato in dispositivo in adesione alla domanda convergente delle parti sul punto, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti come emersa, considerate altresì le esigenze del figlio in relazione all'età, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 (data della decisione).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, considerate anche le domande in parte convergenti rispettivamente avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida il figlio minore (4.9.2016) in modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Pone a carico di l'importo mensile di euro 200,00 da versarsi con decorrenza dal CP_1 mese di dicembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre
2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
4. Dispone che il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore secondo i tempi e le modalità stabilite dai Servizi Sociali incaricati in Spazio Neutro con facoltà di relativa liberalizzazione e ampliamento, se del caso anche alla presenza di un educatore, e/o riduzione/sospensione in caso di pregiudizio per il minore tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e della condizione personale dei genitori ed in particolare del padre, con delega anche di regolamentare le modalità e i tempi dei contatti telefonici fra il minore ed il padre;
5. Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi competenti al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio, anche delle videochiamate al fine di evitare comunicazioni inappropriate al figlio, con incarico ai servizi sociali di Muggiò, coordinandosi con quelli competenti in relazione alla residenza del padre (individuati nei Servizi
Sociali del Comune di ), di attuare i necessari interventi in favore del nucleo familiare, con Per_2 particolare riferimento alla necessità per il figlio di essere sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto, con anche avvio/prosecuzione di un percorso psicologico o psicoterapeutico a favore del minore, nonché l'avvio/prosecuzione della presa in carico del padre presso il CPS, segnalando tempestivamente e senza indugio eventuali rischi di pregiudizio per il minore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni AG competente;
6. Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Muggiò e del . Controparte_3
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
CA CE Il Giudice est.
DA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CA CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata in Seregno, Via
Rossini n. 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Davide Granata ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Milano, Viale
Vittorio Veneto n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
CONCLUSIONI: Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 13.11.2025 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso iscritto a ruolo in data 15.02.2024 ha chiesto, anche alla luce del Parte_1 procedimento penale pendente a carico del resistente e della misura cautelare disposta, l'affido esclusivo del figlio minore nato in data [...] dalla relazione con il relativo Per_1 CP_1 collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite con il padre in spazio neutro e di porre a carico dello stesso a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 30,00 mensili per il mantenimento del cane;
ha chiesto altresì che fosse demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il benessere del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.04.2024 ha chiesto l'affido CP_1 condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la disciplina del diritto di Per_1 visita paterno in spazio neutro e di porre a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.6.2024 il Giudice delegato dott.ssa CA CE, in temporanea sostituzione del Giudice titolare, ha sentito separatamente le parti e a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente ordinanza:
“ Rilevato che le parti chiedono concordemente il collocamento prevalente presso la madre del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio e che il padre possa vederlo Per_1 in spazio neutro.
Sono d'accordo per un contributo di euro 250 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie e a che la madre percepisca l'assegno unico familiare per intero, attualmente di euro
232.
Il procedimento penale nei confronti di per maltrattamenti nei confronti di CP_1 Parte_1
è stato definito il 6.6.2024 con il cd. patteggiamento, con sospensione della pena e revoca del divieto di avvicinamento alla Pt_1
dovrebbe iniziare il 22.6.2024 il percorso di un anno per la prevenzione della recidiva. CP_1
Dalla documentazione medica prodotta sub doc. 1 e 4 del resistente si evince che ad è stato CP_1 diagnosticato “disturbo della personalità” per cui è in cura al CPS di dal 2016. Parte_2
Soffre di algie addominali in relazione alle quali ha assunto cannabinoidi. Dal 2015 presenta un quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività,comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia,insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso. La ricorrente chiede l'affido esclusivo, in quanto il G.I.P. presso il Tribunale di Monza aveva emesso in data 17.11.2023, nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti nei confronti di Pt_1 un divieto di avvicinamento con prescrizione di non comunicare con la e con il figlio con Pt_1 mezzi telefonici, informatici e telematici e con qualunque mezzo. La misura è revocata quale conseguenza del patteggiamento della pena nel procedimento penale.
La ricorrente insiste, in ogni caso, per l'affido esclusivo, in quanto fatica ad assumere decisioni condivise con , che non ha prestato il consenso a che il figlio sia seguito da uno psicologo, CP_1 mentre chiede l'affido condiviso anche alla luce del venire meno del divieto di avvicinamento. CP_1
Dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Muggiò del 6.6.2024 si evince che sono iniziate le videochiamate tra padre e figlio e il 6.6.2024 c'è stato il primo incontro in spazio neutro.
La ricorrente allega che, quando è venuto meno il divieto di avvicinamento, si è vista arrivare CP_1 alla scuola del figlio, che il padre durante le videochiamate chiede informazioni al figlio su di lei, lo rassicura sul fatto che tutto tornerà come prima, per cui chiede che le videochiamate non avvengano in autonomia, bensì alla presenza di un educatore.
La relazione dei servizi sociali indica la necessità di proseguire la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio e approfondire la situazione familiare e che il figlio sia sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto.
La vicenda familiare, connotata da condotte maltrattanti di nei confronti di anche alla CP_1 Pt_1 presenza del figlio, richiede una rielaborazione da parte del minore della storia familiare, ma anche la necessità di ricostruire un rapporto tra i genitori su basi diverse al fine di verificare la possibilità di assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio, rapporto che, allo stato, appare problematico, in quanto la teme il riproporsi di condotte inadeguate di nei suoi Pt_1 CP_1 confronti, in parte anche conseguenti alle patologie da cui è affetto e alla terapia che deve assumere.
Del resto, gli è stato prescritto un percorso di un anno per evitare la recidiva.
Non essendo emerse inadeguatezze in capo alla madre, appare maggiormente rispondente all'interesse del minore, disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei. Al fine di evitare che, a causa della patologia da cui è affetto il padre, sia pregiudicato il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore.
Le visite tra padre e figlio dovranno proseguire in spazio neutro a cura dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore, attualmente Muggiò, che si dovranno coordinare con quelli competenti in relazione alla residenza del padre ( ). Per_2 Appare opportuno monitorare le videochiamate tra padre e figlio, al fine di evitare comunicazioni inappropriate del padre al figlio.
Le parti sono d'accordo per le statuizioni di natura economica.
Vanno recepite le ulteriori indicazioni dei servizi sociali.
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria e urgente:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso di lei che avrà facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore. Dispone la prosecuzione delle visite tra padre e figlio in spazio neutro.
2) Pone a carico di l'importo di euro 250, da versarsi con decorrenza dal mese di CP_1 febbraio 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento
e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
4) Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi competenti al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio, anche delle videochiamate al fine di evitare comunicazioni inappropriate al figlio, con incarico ai servizi sociali di Muggiò, coordinandosi con quelli competenti in relazione alla residenza del padre, di approfondire la situazione familiare, procedendo anche a valutazione delle rispettive capacità genitoriali e di attuare
i necessari interventi in favore del nucleo familiare, con particolare riferimento alla necessità per il figlio di essere sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto. Il figlio potrà iniziare un percorso psicologico o psicoterapeutico;
5) Assegna termine ai servizi sociali del Comune di Muggiò sino al 30.5.2025, ovvero immediatamente in caso di pregiudizio per il minore, per la trasmissione a questo ufficio
( di una relazione nella quale dovranno Email_1 evidenziare ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del padre, l'esito di eventuali interventi in favore del nucleo familiare.”.
Alla successiva udienza del 13.11.2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, il difensore di parte ricorrente chiedendo la conferma dell'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa e visite in spazio neutro con il padre con mantenimento del monitoraggio in capo ai Servizi Sociali ed il difensore di parte resistente chiedendo l'affido condiviso del figlio minore, collocamento prevalente presso la madre e visite in spazio neutro.
I difensori delle parti hanno inoltre chiesto congiuntamente la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza e 100% dell'assegno unico alla madre. Il
Giudice ha pertanto riservato la decisione al Collegio.
Tanto premesso, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti, la documentazione depositata dalle parti e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del figlio minore;
né si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, tenuto conto delle risultanze processuali in atti, che rendono quindi l'ascolto della minore in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole in considerazione anche della tenera età dello stesso. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
E' noto che, quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593);
Risulta dagli atti di causa che il procedimento penale nei confronti di per maltrattamenti nei CP_1 confronti di è stato definito il 6.6.2024 con il cd. patteggiamento, con sospensione Parte_1 della pena e revoca del divieto di avvicinamento alla Inoltre ad è stato diagnosticato Pt_1 CP_1
“disturbo della personalità” per cui è in cura al CPS di dal 2016. Soffre di algie Parte_2 addominali in relazione alle quali ha assunto cannabinoidi. Dal 2015 presenta un quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività,comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia,insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso.
Con ordinanza provvisoria del 19.06.2025 è stato disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute e istruzione del figlio minore.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Muggiò datata 3.11.2025 con riferimento a Pt_1 emerge che “La signora si è presentata ai colloqui proposti dalle scriventi sempre in modo Pt_1 collaborante…Sta proseguendo il percorso psicologico individuale presso il centro antiviolenza. La signora in questi mesi ha riconosciuto delle fatiche legate alla gestione della sfera emotiva di
, chiedendo supporto al servizio per individuare quali strategie di aiuto mettere in campo. Per_1
Ha infatti riportato una certa reattività del bambino che in alcune occasioni avrebbe manifestato il bisogno di “sfogarsi” e mostrare la propria rabbia. La signora è apparsa in grado di interrogarsi sulla complessità della loro storia familiare, anche alla luce di dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo anno, che vengono affrontati con le scriventi attraverso colloqui di supporto alla genitorialità”.
Gli stessi servizi hanno poi concluso evidenziando l'impossibilità di “costruire una comunicazione e una genitorialità condivisa in favore di e le uniche comunicazioni tra la coppia genitoriale Per_1 avvengono tramite mail con in copia i servizi e i Legali.Nell'ultimo incontro di rete tra i servizi, è emerso il desiderio del sig. di poter interfacciarsi con la scuola e la pediatra del figlio. La CP_1 sig.ra è apparsa favorevole e collaborante. L'intervento educativo a favore di è Pt_1 Per_1 appena iniziato e il rimando da parte dell'educatore sulla costruzione della relazione con il bambino
è positivo. Il servizio scrivente si riserva di valutare l'eventuale ripresa delle videochiamate osservate, che in passato risultavano faticose per , sia alla luce della continuità Per_1 dell'intervento sia in funzione dell'andamento del benessere mostrato dal bambino. Alla luce di quanto relazionato, risulta fondamentale mantenere uno stretto monitoraggio da parte dei servizi scriventi e di quelli specialistici al fine di consolidare gli interventi attualmente attivi”.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di datata 3.11.2025 emerge che “Il servizio Per_2 scrivente ha incontrato a colloquio il sig. periodicamente, con cadenza circa mensile, e ha CP_1 mantenuto contatti telefonici e a mezzo e-mail con lo stesso. In tutte le occasioni l'uomo ha manifestato contrarietà rispetto alle modalità di visita con il figlio, ritenendo che gli operatori lo stiano allontanando da lui. L'uomo ha riconosciuto di avere talvolta un carattere difficile, ma il proprio vissuto di ingiustizia non gli consentirebbe di accogliere le motivazioni sottese all'attuale assetto. Dalle parole del genitore trapela una chiara sfiducia nei confronti deli operatori, che si ritiene non possa giovare al consolidamento della relazione padre-figlio. In particolare nei confronti dell'educatrice dello Spazio Neutro il genitore non cela la propria scarsa stima, che comporta una difficoltà ad accogliere rimandi e suggerimenti…. La presenza del servizio di Spazio Neutro dopo un anno e mezzo dall'avvio porta oggi il sig. a vivere tale dispositivo come una sorte di punizione CP_1
e a domandarsi il perché di tale perdurare. Questa domanda evidenzia un'ancora manchevole consapevolezza circa le motivazioni sottese alla necessità di un contesto di incontro protetto, garantito dalla presenza di una figura educativa che sia supportiva nella ricostruzione della relazione genitore-figlio”.
Hanno inoltre concluso indicando “che ad oggi non vi siano ancora i presupposti per garantire un affido condiviso, a fronte delle attualità difficoltà comunicativa tra i genitori che impediscono
l'individuazione di accordi nell'interesse del figlio… Relativamente alle modalità di visita padre- figlio, si ritiene opportuno confermare allo stato una modalità protetta e osservata, con la possibilità di prevedere una riduzione/sospensione in caso di pregiudizio o un ampliamento in caso di andamento positivo. In quest'ultima ipotesi, si ritiene opportuno prevedere, in caso di uscita dal contesto di Spazio Neutro, la presenza di una figura educativa, al fine di consentire alla diade padre- figlio di sperimentarsi in contesti e situazioni più “naturali” (come peraltro già attuato nel periodo estivo).
Ritiene il Collegio alla luce delle risultanze in atti, in adesione alle indicazioni dei Servizi Sociali, di confermare l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, in quanto, ella appare il genitore Per_1 in grado di meglio assicurare al figlio un modello educativo idoneo a garantirgli un regolare sviluppo e una crescita equilibrata;
dall'altro non si ritengono ancora sussistenti i presupposti per disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori che postula la sussistenza di un costante dialogo fra le parti per la gestione condivisa degli interessi e delle esigenze del minore, elementi che continuano a difettare nel caso di specie, in considerazione del perdurare di difficoltà comunicative tra genitori, in ragione della necessità tuttora sussistente di ricostruire un rapporto su basi diverse tra genitori a fronte delle condotte maltrattanti di nei confronti di per le quali egli ha CP_1 Pt_1 patteggiato, tenuto anche conto della condizione personale dello stesso, come sopra emersa (disturbo della personalità e quadro psicopatologico caratterizzato da tensione costante, irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà a controllare l'impulsività, comportamenti reattivi ed oppositivi, atteggiamenti istrionici, sentimenti di angoscia, insoddisfazione, impotenza alternata ad onnipotenza, tono dell'umore moderatamente deflesso), il quale ha anche assunto un atteggiamento di sfiducia nei confronti degli operatori sociali incaricati, mostrando di faticare ad assumere un atteggiamento critico e consapevole rispetto ai propri agiti e alla disfunzionalità degli stessi e a riconoscere il supporto offerto dagli operatori sociali a sostegno della relazione padre figlio, ferma l'opportunità a che egli venga ulteriormente supportato nella rispettiva genitorialità e nella relazione padre-figlio da parte dei
Servizi Sociali e specialistici competenti.
Al fine di evitare che l'assenza di una funzionale comunicazione tra genitori e la patologia di cui risulta affetto il padre impediscano, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali, va rimesso in capo alla madre, quale genitore affidatario, la concentrazione della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, sez. IX civ., CP_2 ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo l'esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337quater ultimo comma c.c.).
Deve inoltre essere confermata la collocazione abitativa prevalente di presso la madre, Per_1 genitore con il quale risulta vivere da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze del minore.
Va, inoltre, confermato il regime di visita del figlio minore con il padre come già disposto secondo quanto meglio indicato in dispositivo, demandando ai Servizi Sociali incaricati la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle visite con il padre in Spazio Neutro, con facoltà di relativa liberalizzazione e ampliamento e/o riduzione tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e della condizione personale dei genitori ed in particolare del padre, con delega anche di regolamentare le modalità ed eventuali contatti telefonici fra il minore ed il padre.
Si ritiene infine opportuno confermare la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di tutti gli interventi già disposti con precedenti provvedimenti ed attuati nell'esclusivo interesse del figlio minore, con avvio/prosecuzione di ogni intervento ritenuto opportuno a favore del minore e dei genitori, con avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per i genitori laddove questi ultimi vi aderiscano nell'esclusivo interesse del figlio minore.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio che possano provvedersi secondo quanto indicato in dispositivo in adesione alla domanda convergente delle parti sul punto, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti come emersa, considerate altresì le esigenze del figlio in relazione all'età, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 (data della decisione).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, considerate anche le domande in parte convergenti rispettivamente avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida il figlio minore (4.9.2016) in modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Pone a carico di l'importo mensile di euro 200,00 da versarsi con decorrenza dal CP_1 mese di dicembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre
2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
4. Dispone che il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore secondo i tempi e le modalità stabilite dai Servizi Sociali incaricati in Spazio Neutro con facoltà di relativa liberalizzazione e ampliamento, se del caso anche alla presenza di un educatore, e/o riduzione/sospensione in caso di pregiudizio per il minore tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio minore e della condizione personale dei genitori ed in particolare del padre, con delega anche di regolamentare le modalità e i tempi dei contatti telefonici fra il minore ed il padre;
5. Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi competenti al fine di monitorare l'andamento degli incontri tra padre e figlio, anche delle videochiamate al fine di evitare comunicazioni inappropriate al figlio, con incarico ai servizi sociali di Muggiò, coordinandosi con quelli competenti in relazione alla residenza del padre (individuati nei Servizi
Sociali del Comune di ), di attuare i necessari interventi in favore del nucleo familiare, con Per_2 particolare riferimento alla necessità per il figlio di essere sostenuto nella rielaborazione della storia familiare e degli episodi di violenza assistita ai quali è stato esposto, con anche avvio/prosecuzione di un percorso psicologico o psicoterapeutico a favore del minore, nonché l'avvio/prosecuzione della presa in carico del padre presso il CPS, segnalando tempestivamente e senza indugio eventuali rischi di pregiudizio per il minore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni AG competente;
6. Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Muggiò e del . Controparte_3
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
CA CE Il Giudice est.
DA NO